Rito applicabile al procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità e principio dell’ultrattività

Partendo dal principio dell’ultrattività del rito, in virtù del quale, qualora il giudice abbia trattato la causa secondo il rito erroneamente adottato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme, l’accertamento delle forme processuali adottate avviene ad opera del giudice di merito con riferimento al rito concretamente adottato che condiziona anche il giudizio sulla tempestività dell’impugnazione.

Così la Cassazione con ordinanza n. 28519/19, depositata il 6 novembre. La vicenda. La Corte d’Appello dichiarava l’inammissibilità del gravame, per tardività ex art. 325 c.p.c., notificato con il decreto di comparizione il giorno 10 ottobre 2014 e proposto dagli appellanti avverso la sentenza di primo grado che, notificata a mezzo PEC il giorno 20 giugno 2014, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava l’attrice medesima figlia naturale del padre degli appellanti. E poiché l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale quando non riguardi persona minore deve essere introdotta con il rito ordinario, ossia con citazione a comparire con notifica a pena di decadenza dell’atto della controparte, non sarebbe risultato idoneo per la tempestività dell’appello il solo deposito del ricorso in cancelleria nel termine di 30 giorni, nella inapplicabilità al giudizio del rito camerale. In primo grado, c’è da dire che il Tribunale aveva adottato il rito ordinario, nonostante le forme del rito camerale. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorrono per cassazione i due germani, denunciando violazione del principio dell’ultrattività del rito camerale applicato. Le modalità di introduzione del giudizio. Innanzitutto, occorre ribadire che, il giudizio di primo grado, introdotto nel caso di specie con ricorso nelle forme del rito camerale, non sarebbe stato modificato in quello ordinario poiché non è stato adottato nessun espresso provvedimento di mutamento del rito. Inoltre, per consolidata giurisprudenza di legittimità, con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e disattese dal giudice d’appello, altrimenti si determinerebbe una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve nella proposizione di un non motivo”. E il motivo di impugnazione non può prescindere dalle motivazioni poste alla base del provvedimento impugnato. Nella fattispecie, la Corte di merito ha giustamente ricostruito i termini di notifica della sentenza impugnata e la data di proposizione dell’appello, la cui tempestività deve misurarsi con la notifica dell’atto introduttivo, anche se abbia la forma del ricorso, nel termine di 30 giorni per costituire tempestivamente un valido rapporto processuale. E sussiste una sanatoria dell’atto nullo per raggiungimento dello scopo, di cui all’art. 156 c.p.c., nei casi in cui l’impugnazione introdotta con atto diverso da quello richiesto dal rito sia comunque rispettosa del termine per la presentazione del gravame. Conseguentemente, se l’impugnazione viene proposta con ricorso, anziché con citazione, per stabilirne la tempestività bisogna aver riguardo non alla data di deposito di quest’ultimo, ma alla data in cui lo stesso risulta notificato alla controparte. Ultrattività del rito. Fermo, poi, il principio dell’ultrattività del rito, in virtù del quale, qualora il giudice abbia trattato la causa secondo quello erroneamente adottato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme, l’accertamento delle forme processuali adottate avviene ad opera del giudice di merito con riferimento al rito concretamente adottato che condiziona anche il giudizio sulla tempestività dell’impugnazione. Questo in ragione di una valutazione correttamente condotta dalla Corte di merito, per scrutinio delle rilevanti evidenze processuali. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 23 settembre – 6 novembre 2019, n. 28519 Presidente Giancola – Relatore Scalia Fatti di causa 1. La Corte di appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarava l’inammissibilità, per tardività ex art. 325 c.p.c., dell’appello, notificato con il pedissequo decreto di comparizione il 10.10.2014, proposto da A. ed Se.An. avverso la sentenza del locale Tribunale che, notificata in via telematica il 20.06.2014, in accoglimento della domanda di se.an. aveva dichiarato quest’ultima figlia naturale di Se.Al. , padre degli appellanti. Dovendo l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale ove non riguardi persona minore di età introdursi con il rito ordinario, e quindi con citazione a comparire ad udienza fissa con notifica a pena di decadenza dell’atto alla controparte, non sarebbe risultato idoneo ai fini della tempestività del gravame, in caso di applicazione del termine breve, il mero deposito del ricorso in cancelleria nel termine di trenta giorni, nella non applicabilità al giudizio del rito camerale. In primo grado il giudice, pure adito nelle forme camerali di cui all’art. 737 c.p.c. e ss., aveva in concreto adottato il rito ordinario ed il principio del raggiungimento dello scopo e della conversione degli atti nulli non avrebbe potuto trovare applicazione là dove non fosse stato rispettato il termine per la proposizione del gravame, da computarsi in relazione al modello impugnatorio da adottarsi. La relazione di notifica della sentenza non rispettosa degli adempimenti e delle regole tecniche dettate in materia di notifica in via telematica non avrebbe integrato alcuna nullità e tanto in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, risultando quest’ultimo soddisfatto dall’intervenuta proposizione del gravame. Ricorrono per la cassazione dell’indicata sentenza i germani S. con due motivi cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, se.an. . Ragioni della decisione 1. I ricorrenti denunciano l’impugnata sentenza di nullità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione del principio dell’ultrattività del rito camerale art. 737-742-bis c.p.c. , applicato. Il giudizio di primo grado, introdotto con ricorso nelle forme del rito camerale, non sarebbe stato mutato in quello ordinario non deponendo in tal senso, in difetto di un espresso provvedimento di mutamento del rito, l’evidenza che il Presidente del Tribunale alla presentazione del ricorso avesse nominato un giudice singolo che aveva provveduto a fissare dinanzi a sé l’udienza di comparizione, successivamente concedendo alle parti termine ex art. 183 c.p.c., comma 6, assumendo le prove e, al fine, rinviando ex art. 190 c.p.c. al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche. 2. Con il secondo motivo si fa valer la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge sostanziale e processuale l’inosservanza della normativa sulle notifiche telematiche nella derivata nullità della notifica della sentenza impugnata avrebbe determinato l’applicazione del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. e quindi la tempestività dell’appello. 3. I motivi possono trovare congiunta trattazione nell’osservata tecnica di stesura degli stessi che, identica nella formulazione, consegna le proposte censure, meramente reiterative di critica portata all’esame della Corte di appello e motivatamente disattesa, ad un giudizio di inammissibilità del ricorso. 4. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un non motivo , come tale inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, Cass. 31/08/2015 n. 17330 Cass. 24/09/2018 n. 22478 . Nell’ulteriore rilievo che essendo il motivo d’impugnazione costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea, in tal modo traducendosi in una critica della decisione impugnata, esso non può prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la cui mancata considerazione comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo che viene sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, Cass. 11/01/2005 n. 359 . 5. La Corte di merito ha in ogni caso, in modo ineccepibile, in applicazione di consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ricostruito i termini di notifica della sentenza impugnata e la data di proposizione dell’appello - nella corretta applicazione del modello processuale introdotto dalla citazione ad udienza fissa, secondo le cui regole doveva svolgersi il giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità naturale - la cui tempestività deve misurarsi con la notifica dell’atto introduttivo, anche ove abbia contenuti e forma del ricorso, nel termine di trenta giorni ex art. 325 c.p.c. al fine di costituire tempestivamente un valido rapporto processuale. Tanto, nel circoscritto rilievo della sanatoria dell’atto nullo per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. alle ipotesi in cui l’impugnazione introdotta con un atto diverso da quello richiesto dal rito sia stata comunque rispettosa del termine per la proposizione del gravame Cass. 13/09/2018 n. 22256 Cass. 17/05/2017 n. 12413 . Nei procedimenti nei quali l’appello, in base al principio di cui all’art. 342 c.p.c., va proposto con citazione, ai fini della vocatio in ius, vale la regola della conoscenza dell’atto da parte del destinatario. Ne consegue che se, erroneamente, l’impugnazione, anziché con citazione, venga proposta con ricorso, per stabilirne la tempestività occorre avere riguardo non alla data di deposito di quest’ultimo, ma alla data in cui lo stesso risulta notificato alla controparte unitamente al provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza Cass. 25/02/2009 n. 4498 Cass. n. 12290 del 07/06/2011 . Nell’ulteriore rilievo che fermo il principio di ultrattività del rito, per il quale là dove il giudice abbia trattato la causa secondo quello erroneamente adottato, implicitamente ritenendo che il rito in concreto seguito sia quello prescritto, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme ex multis Cass. n. 12290 cit. , l’accertamento delle forme processuali adottate deve avvenire ad opera del giudice del merito con riferimento al rito in concreto adottato che condiziona anche il giudizio sulla tempestività dell’impugnazione, in ragione di una valutazione che è stata correttamente condotta dalla Corte di merito, per scrutinio delle rilevanti evidenze processuali invito alle parti contenuto nel decreto presidenziale di fissazione dell’udienza in primo grado a notificare nel rispetto dei termini di cui all’art. 163-bis c.p.c. la concessione alle parti dei termini ex art. 183 c.p.c., comma 6 la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche . L’operato accertamento ha altresì consentito alla Corte territoriale di escludere ogni nullità della notifica della sentenza in forma telematica nella tardività di ogni iniziativa sul punto adottata dalle parti di cui si è congruamente valorizzata, nell’impugnata sentenza la tardività dell’eccezione delle parti dopo che erano state celebrate in appello due udienze il difetto di allegazione sul risentito pregiudizio alla difesa a fronte della mancata eccezione sulla intervenuta integrale conoscenza dell’atto tra le altre, in termini Cass. n. 10488 del 22/06/2012 Cass. n. 2321 del 31/01/2017 . 6. Conclusivamente il ricorso è inammissibile. Le spese restano liquidate secondo soccombenza come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da S.A. e Se.An. che condanna, in solido, a rifondere a se.an. le spese di questa fase del giudizio che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15h forfettario sul compenso ed accessori di legge. Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.