L’individuazione del genitore “più idoneo” per l’affidamento esclusivo dei figli

Il criterio fondamentale a cui si deve attenere il giudice di merito nel disporre l’affidamento dei figli minori in caso di separazione dei coniugi è quello dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole. A tal fine, il giudice deve formare un giudizio prognostico sulla capacità del genitore, privilegiando quello che appaia più idoneo a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 28244/19 depositata il 4 novembre. Il caso. Il padre ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello con cui veniva confermata la decisione dei giudici di prime cure di disporre l’affido esclusivo delle due figlie minori alla madre, lamentando, in particolare, l’omesso esame da parte della Corte delle dichiarazioni rese dalle figlie sull’importanza della figura paterna nelle loro scelte di vita. Criterio dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole. La Corte di Cassazione ha qui l’occasione di ribadire che, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando il genitore che appaia più idoneo a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore . Giudizio prognostico sulla capacità del genitore. Al fine di individuare il genitore più idoneo, la Cassazione afferma che occorre un giudizio prognostico sulla capacità di uno o dell’altro di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo . E tale giudizio, secondo i Giudici, deve essere ancorato ad elementi concreti, quale ad esempio la modalità con cui il genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, la sua capacità affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché la sua personalità, le sue consuetudini di vita e l’ambiente che è in grado di offrire al minore. Valutazione discrezionale del giudice di merito. Il giudizio prognostico, conclude la Corte, è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito che, nell’esprimere un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità , deve avere come paramento di riferimento l’interesse del minore . Nel caso di specie, gli Ermellini affermano che la Corte di merito si sia attenuta a tutti i principi sopra riportati e, pertanto, dichiarano inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 24 settembre – 4 novembre 2019, n. 28244 Presidente Genovese – Relatore Nazzicone Rilevato - che è stato proposto ricorso, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 144 del 26 maggio 2017, la quale ha confermato la decisione di primo grado, che aveva disposto l’affido esclusivo alla madre delle due figlie minori e quantificato il contributo dovuto dall’odierno ricorrente per il mantenimento di ciascuna in Euro 350,00 mensili - che non svolge difese l’intimata - che è stata formulata la proposta per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., avverso cui non sono stati espressi rilievi. Ritenuto - che i motivi di ricorso possono essere così riassunti 1 violazione e falsa applicazione dell’art. 337-quater c.c., comma 1, poiché il giudice di secondo grado ha disposto l’affidamento esclusivo delle minori operando un giudizio prognostico sul comportamento dell’odierno ricorrente disancorato da basi solide 2 nullità della sentenza per assenza di motivazione circa le ragioni che hanno condotto la corte di merito a ritenere che le minori non avrebbero tratto beneficio dal perdurare della relazione con il padre, disponendo, dunque, l’affido esclusivo alla madre 3 omesso esame di un fatto decisivo, non avendo il giudice di secondo grado considerato le dichiarazioni delle figlie minori dalle quali era emersa l’importanza della figura paterna nelle scelte relative la loro vita - che i tre motivi sono inammissibili - che la decisione censurata risulta conforme ai principi enunciati da questa Corte, secondo cui in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell’affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l’interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità Cass. 14840/2006 - che, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte ricorrente, dalla motivazione della decisione gravata si evincono agevolmente le ragioni che hanno indotto il giudice di merito a statuire circa l’affido esclusivo delle minori alla madre trasferimento in regione diversa e distante da quella di residenza delle minori mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento scarsa partecipazione alle scelte inerenti le vite delle figlie trascuratezza dei propri doveri genitoriali e dalla stessa, ancora, è agevole riscontrare l’effettiva ponderazione e valutazione, ad opera del giudice, delle dichiarazioni rilasciate dalle figlie il cui esame, pertanto, non può di certo definirsi omesso - che, in definitiva, i motivi di ricorso risultano essere intesi tutti a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo del ricorrente e, in particolare, a proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, ma tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionale valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice Cass. 18039/2012 , il quale, essendo nel caso di specie compiutamente motivato, non è in questa sede censurabile - che, dunque, il ricorso è inammissibile - che non occorre provvedere sulle spese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento, sono omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma dell’art. 53 D.Lgs. n. 196 del 2003.