Percorso di studi poco proficuo e scarsa propensione al lavoro: niente mantenimento ai figli

Vittoria per un papà, che vede respinta la richiesta dalla moglie separata, cioè versare un contributo economico per i due figli. Per i Giudici sono evidenti le colpe dei due ragazzi lui, 24 anni, ha abbandonato gli studi, mentre lei, 22 anni, è ancora iscritta alla scuola superiore, ed entrambi non hanno mai cercato un lavoro.

Giovani, datevi da fare, e se siete lentissimi nel portare avanti il vostro percorso di studi, allora cercatevi subito un lavoro. Perché mamma e papà non sono eterni, ma se anche potessero vivere per sempre, non sarebbero comunque obbligati a fornirvi il loro sostegno economico. Così si può racchiudere il clamoroso pronunciamento del Tribunale di Verona, che ha sancito il diritto di un padre a non versare più alcun mantenimento all’ex moglie per i due figli – lui 24 anni e lei 22 anni –, classificabili come ‘bamboccioni’. A rendere assai singolare la vicenda è stata soprattutto la posizione della ragazza che, nonostante l’età, è tuttora iscritta alle scuole superiori, non essendo ancora riuscita a conquistare il diploma. Ma anche il cammino compiuto dal ragazzo è stato considerato con attenzione lui infatti ha raggiunto solo la licenza di scuola media e ha pensato bene di non cercare seriamente un lavoro Tribunale di Verona, sez. I Civile, sentenza 26 settembre 2019 Colpe. All’origine della lotta padre contro figli appoggiati dalla madre c’è proprio la rottura tra i genitori. Una volta ufficializzata la separazione tra moglie e marito – separazione frutto di un rapporto coniugale da sempre connotato da conflittualità, poi esacerbatasi negli anni – difatti si apre un altro fronte quello dei bisogni economici della prole. Più precisamente è la donna a chiedere al marito di versare il contributo al mantenimento dei due figli , entrambi maggiorenni, cioè un ragazzo di 24 anni e una ragazza di 22 anni. Per i Giudici del Tribunale di Verona, però, non solo la pretesa avanzata dalla madre va respinta, ma anche lanciato un messaggio ai due figli, e indirettamente ai loro coetanei. Dai magistrati arriva difatti una sottolineatura importante il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni , purché però compatibili con le condizioni economiche dei genitori e con criteri proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei figli . Ebbene, in questa vicenda i due ragazzi – 24 e 22 anni – non hanno conseguito il diploma di scuola media superiore, non risultano essere proficuamente impegnati in un percorso di studi, non risultano svolgere attività lavorativa e non risultano nemmeno essersi attivamente impegnati per il reperimento di un’occupazione . In particolare, il figlio di 24 anni ha dichiarato già nel novembre del 2015 di non frequentare nessuna scuola e da quell’epoca egli non ha ripreso gli studi né ha intrapreso stabilmente un’attività lavorativa . E per quanto concerne la figlia di 22 anni paiono evidenti le difficoltà da lei incontrate nel percorso scolastico, che, nonostante l’età, non risulta aver ancora portato a termine, non avendo superato la quarta classe superiore, anche a causa di una frequenza scolastica discontinua . Per chiudere il cerchio, infine, viene anche sottolineato che entrambi i figli avrebbero ricevuto proposte di lavoro, da loro non accettate però su indicazione degli zii materni . Per i Giudici sono evidenti le colpe dei due ragazzi, che, a fronte di un percorso scolastico non portato avanti o, nonostante l’età, non ancora concluso , non hanno nemmeno colto concrete occasioni per inserirsi nel mondo del lavoro e conseguire la propria indipendenza economica . Non vi possono essere dubbi, quindi, sul fatto che siano ormai venuti meno i presupposti per il riconoscimento di un mantenimento in loro favore .

Tribunale di Verona, sez. I Civile, sentenza 24 - 26 settembre 2019 Giudice Estensore Ghermandi Ragioni di fatto e di diritto della decisione omissis ha adito il Tribunale di Verona chiedendo la pronuncia di separazione giudiziale dalla moglie omissis - con la quale aveva contratto matrimonio nell' omissis chiedendo che la separazione fosse a lei addebitata e chiedendo raccoglimento delle ulteriori conclusioni di cui in ricorso. Si è costituita in giudizio omissis aderendo alla domanda di separazione, chiedendone l'addebito al marito e chiedendo l'accoglimento delle ulteriori conclusioni formulale in comparsa, anche nell'interesse dei figli omissis . All'udienza dell'11.11.2015 ti Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e nominava il G.I. per la prosecuzione del giudizio. La causa, istruita documentalmente e a mezzo prove testimoniali, viene ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe. Va in primo luogo pronunciata la separazione dei coniugi. Quanto esposto dal ricorrente in ricorso, il tenore della comparsa di costituzione e risposta e degli atti successivi delle parti, il loro contegno processuale ed, infine, le conclusioni anche da ultimo precisate, evidenziano e comprovano che fra omissis , che avevano contratto matrimonio in omissis in data omissis - matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune omissis - si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza ed è venuta meno di qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale. Non resta quindi che pronunciare la separazione personale. Non possono invece trovare accoglimento le contrapposte domande di addebito formulate dalle parti nei rispettivi atti. Si deve in primo luogo rammentare che la pronuncia di addebito non può fondarsi sul mero accertamento della violazione dei doveri che l'art. 143 c.comma pone a carico dei coniugi, essendo anche necessario accertare che tali violazioni siano state la causa della crisi coniugale v Cass. civ. 12.05.2017, n. 11929 e non siano invece intervenute quando era già maturata una condizione di intollerabilità della convivenza, da accertarsi sulla base di una valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi v Cass. civ. 05.02.2008, n. 2740 Cass. civ. 21.08.1997, n. 7817 . Orbene, nella specie, si deve in primo luogo osservare come, nelle contrapposte prospettazioni, i coniugi si siano lamentati di condotte tenute dal consorte praticamente sin dall'inizio dell'unione coniugale, peraltro durata oltre vent'anni. Del fatto che la conflittualità coniugale sia insorta sin dai primi anni di matrimonio ha riferito in giudizio la teste omissis , sorella della resistente, residente in omissis che ha riferito che la resistente ha sin dall'inizio avuto problemi con il matrimonio. Dalla deposizione della medesima teste emerge anche come i problemi non riguardassero soltanto i rapporti fra i coniugi, ma anche i rapporti fra le due famiglie di provenienza, avendo la teste dichiarato che tutta la famiglia omissis ha problemi con la famiglia omissis . Non sono stati peraltro adeguatamente circostanziati e provati gli episodi di violenza fisica e psichica lamentati dalla resistente. La teste omissis , sorella della resistente e residente in omissis , ha infatti dichiarato di non aver personalmente assistito ad alcun comportamento violento del cognato nei confronti della sorella, affermando anzi che davanti a lei ed al marito il signor omissis si era sempre comportato da signore . La teste ha poi riferito solo per averne avuto il racconto della sorella - dunque de relato ex parte - di un'occasione in cui il ricorrente sarebbe entrato nella camera da letto e avrebbe messo un ginocchio sul collo della moglie dicendole ti farò morire piano piano , provocandole un trauma al collo. Sono poi rimaste su un piano di riferito del tutto generico le prospettazioni di violenze, anche psicologiche, subite dalla resistente nel corso degli anni. Non consentono parimenti di circostanziare in alcun modo i riferiti episodi di violenza le dichiarazioni del teste omissis dalle quali non risulta che egli abbia mai personalmente assistito ad episodi di violenza o maltrattamenti nei confronti della figlia, che ha detto esserle stati riferiti da quest'ultima, che affermava che il marito la maltrattava, era iracondo, trascurava la famiglia e qualche volta alzava le mani . Ha peraltro soggiunto il teste di un'occasione in cui, in sua presenza, il ricorrente aveva minacciato di alzare le mani nei confronti della moglie e di avergli detto che non poteva permettersi una cosa del genere, che avrebbe al più potuto fare lui se avesse dovuto intervenire nei confronti della figlia. Significativi dei rapporto fra il teste e il ricorrente appaiono peraltro gli appellativi da lui rivolti a omissis , definito un mascalzone , o meglio più un deficiente che un mascalzone Nessuna condotta violenta del ricorrente nei confronti della moglie emerge invece dalle dichiarazioni del teste omissis che ha riferito di abitare a 50 mt dalla casa del fratello, il quale oltre a ritenere del tutto false le prospettazioni di percosse notturne del ricorrente nei confronti della moglie, ha dichiarato di avere assistito ad un episodio nel quale, a fronte del rifiuto del marito all'acquisto di una nuova cucina, la signora omissis aveva avuto una reazione violenta, sbattendo i mobili e rompendo oggetti. Secondo quanto riferito dai teste la signora omissis aveva reazioni violente nei confronti del marito e gli sputava addosso ed era il ricorrente ad andare dal fratello a lamentarsi che la moglie lo voleva buttar fuori di casa e gli aveva sputato. Gli esiti delle risultanze istruttorie delineano quindi un rapporto coniugale da sempre connotato da conflittualità, esacerbatasi negli anni, sicché non si ravvisano i presupposti per alcuna pronuncia di addebito. SI osservi peraltro che l'iniziativa della separazione risulta essere stata infine presa dal marito. Risulta poi che dall'unione dei coniugi sono nati i figli omissis , il omissis entrambi ormai ampiamente maggiorenni. Nulla deve dunque disporsi in ordine al loro affidamento e collocamento, né in ordine alla frequentazione con le figure genitoriali. Nemmeno devono essere adottati provvedimenti in ordine all'assegnazione della casa coniugale, che, alla luce di quanto riferito dai procuratori delle parti all'udienza del 27.09.2018, risulta essere stata venduta dai coniugi. Restano ora da esaminare le domande di natura economica, e, segnatamente, la richiesta della omissis di contributo paterno al mantenimento della prole. La domanda non risulta accoglibile. Si deve invero osservare che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli perdura fino a che gli stessi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica ovvero il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo non dia prova del fatto che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia del figlio ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso v Cass. civ. 29.10.2013, n. 24424 Cass. civ., 30/03/2012, n. 5174 . Il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica infatti nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori e con criteri proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari v Cass.civ. 26.04.2017, n. 10207 . Nella specie si deve osservare che i due ragazzi - attualmente di 24 e 22 anni – non hanno conseguito il diploma di scuola media superiore, non risultano essere proficuamente impegnati in un percorso di studi, non risultano svolgere attività lavorativa e non risultano nemmeno essersi attivamente impegnati per il reperimento di un'occupazione. Quanto al figlio omissis si deve osservare come già nel novembre 2015 egli avesse dichiarato di non frequentare nessuna scuola v docomma 13 res. e come sia pacifico che il ragazzo non abbia da allora ripreso gli studi né abbia intrapreso stabilmente attività lavorativa. Quanto poi alla figlia omissis , la documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente dà conto delle difficoltà da lei incontrate nel percorso scolastico v docomma 12 , che, nonostante l'età, non risulta aver ancora portato a termine, non avendo superato la quarta classe superiore, anche a causa di una frequenza scolastica discontinua v pagella scolastica depositata all'udienza del 27.09.2018 . Secondo quanto riferito dal leste omissis entrambi i figli avrebbero peraltro avuto proposte di lavoro, da loro non accettate su indicazione degli zii materni. Circostanza parzialmente confermata anche dalla teste omissis , che, nel riferire che omissis stimolato dalla madre, aveva mandato dei curriculum, ha dichiarato che forse qualche offerta l'aveva avuta perché erano arrivate telefonate anche in omissis ma che il ragazzo non si sa rapportare con il lavoro perché non ha esperienza. Ha quindi soggiunto la teste che il proprio marito aveva consigliato al nipote di aspettare perché altrimenti rischia di subire angherie. Sulla scorta di tali risultanze può dunque senz'altro ritenersi che i due ragazzi, a fronte di un percorso scolastico non portato avanti o, nonostante l'età, non ancora concluso, non abbiano nemmeno colto concrete occasioni per inserirsi nel mondo del lavoro e conseguire la propria indipendenza economica e che stano pertanto ormai venuti meno i presupposti per il riconoscimento di un mantenimento in loro favore. Deve peraltro osservarsi come la resistente non abbia dato chiara prova della propria legittimazione a richiedere al coniuge il contributo al mantenimento dei figli, che dalle deposizioni testimoniali risultavano essersi trasferiti in omissis . Quanto poi all'allegazione della difesa della resistente omissis secondo la quale, dopo la vendita della casa coniugale, i figli sarebbero tornati a vivere a omissis e con la madre nella nuova abitazione da lei acquistata, deve osservarsi che trattasi di allegazione che trova conforto solo per la figlia omissis , risultando dalla pagella scolastica relativa all'anno scolastico 2017-2018 che la ragazza ha frequentato la quarta classe superiore a omissis . Non è dato tuttavia sapere, visto l'esito dell'anno scolastico, ove vivano attualmente i ragazzi, tanto più alla luce del fatto che all'affermazione di cui alla comparsa conclusionale di parte ricorrente, secondo la quale entrambi i ragazzi nemmeno vivono con la madre, essendosi trasferiti in omissis v. pag. 8 , nulla ha da ultimo replicato la difesa della resistente, non risultando depositata la comparsa conclusionale di replica. Difetta dunque adeguato riscontro probatorio di una convivenza attuale della omissis con i figli, che costituisce uno dei presupposti per configurare la legittimazione del genitore a chiedere il al mantenimento del figlio maggiorenne Cass. civ. 11 aprile 2019 n. 10204 Cass. civ. 08.09.2014, n. 18869 . Quanto infine alle spese di lite, la natura della causa e la reciproca parziale soccombenza inducono a disporne l'integrale compensazione. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta, Pronuncia la separazione personale tra omissis e omissis , senza addebito. - Dispone non luogo a provvedere in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale. - Rigetta la domanda di parte resistente tesa all'ottenimento di un contributo dal coniuge per il mantenimento dei figli maggiorenni - Compensa integralmente fra le parti le spese di lite. Manda alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett d D.P.R. 396/2000.