Modifica dei provvedimenti riguardanti la prole: è competente il giudice del luogo di residenza del minore

Per la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione, è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

Il caso. In un procedimento di divorzio, veniva sollevata eccezione di incompetenza ratione loci del giudice adito, ritenendo tuttavia che quello stesso Giudice avrebbe dovuto comunque pronunciarsi circa i provvedimenti provvisori ed urgenti invocati nell’interesse della prole con particolare riferimento al percorso scolastico dei figli minori. Residenza abituale e volontaria dimora. Al riguardo, il Giudice di merito afferma che, ai sensi dell’art. 4, l. n. 898/1970, la residenza abituale coincide con il luogo di abituale e volontaria dimora, in quanto assume rilevanza l’elemento oggettivo della permanenza in un dato luogo coerentemente con le consuetudini di vita e lo svolgimento delle normali relazioni personali e sociali. Nella fattispecie in esame, la residenza abituale coincide con quella della città dove vi è la casa familiare occupata dai figli minori e dove questi ultimi frequentano la scuola. Pertanto, secondo il Tribunale di Como, per i procedimenti di modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione, è competente il giudice del luogo di residenza del minore. Fonte ilfamiliarista.it

Tribunale di Como, sentenza del 29 maggio 2019 Giudice Montanari Visto il ricorso ex art. 709 ter c.p.c., proposto nel corso del procedimento di divorzio da omissis nei confronti del resistente omissis viste le difese di quest'ultimo e sentite personalmente le parti rilevato che a fronte della eccezione di incompetenza ratione loci del giudice adito sollevata dal resistente, la ricorrente in memoria 24-5-2019 ha dichiarato di rimettersi, quanto al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo però che questo giudice dovrebbe comunque pronunciarsi circa i provvedimenti provvisori ed urgenti invocati ex art. 709 ter c.p.c. nello interesse della prole con particolare riferimento al percorso scolastico dei figli minori delle parti ritenuto che detta prospettazione non possa essere condivisa posto che, riferendosi quest'ultima norma al giudice del procedimento in corso , essa presuppone logicamente che detto giudice sia competente a trattare detto procedimento nel caso di specie il processo di divorzio dei coniugi omissis osservato in particolare che tale competenza ratione loci non appartiene al giudice adito, essendo il convenuto residente in Svizzera e la ricorrente domiciliata di fatto a Milano, ovvero residente a solo anagraficamente ai sensi dello art. 4 legge divorzio la residenza abituale della parte coincide infatti con il luogo di abituale e volontaria dimora, rilevando quindi lo elemento obbiettivo della permanenza in un dato luogo coerentemente con le consuetudini di vita e lo svolgimento delle normali relazioni personali e sociali, elemento obbiettivo rispetto al quale le risultanze anagrafiche offrono una mera presunzione cfr. Cass. 16525/2005, 3680/2010 ritenuto quindi che per la ricorrente anche ammesso che ella si rechi frequentemente e nel suo tempo libero in omissis , come del resto è usuale per i milanesi possessori di seconde case tale residenza abituale coincida con la dimora in Milano, città ove ella occupa con i figli la casa familiare già assegnatale in sede di separazione, svolge qualificata attività lavorativa e i minori frequentano la scuola per gli stessi motivi, ove si tenga conto della residenza della prole minore ai fini della individuazione della competenza per i procedimenti di cui allo art. 710 c.p.c., siccome previsto dallo stesso art. 709 ter, devesi ritenere che anch'essi abbiano la residenza abituale in Milano. P.Q.M. Dichiara il proprio difetto di competenza ratione loci a conoscere della domanda ex art. 709 ter c.p.c