PMA: la morte del partner non ostacola il trasferimento intrauterino degli embrioni conservati

Affinché sia possibile ottenere il trasferimento intrauterino degli embrioni conservati dopo la morte di uno dei due genitori, rilevano, oltre il divieto di soppressione embrionaria crioconservata e il divieto della crioconservazione oltre i limiti di cui all’art. 14 l. n. 40/2004, l’impossibilità per il partner di revocare il proprio consenso alla PMA dopo la fecondazione e il diritto della donna ad ottenere, sempre, il trasferimento degli embrioni crioconservati, come indicato nelle linee guida del 2015.

Lo ha chiarito il Tribunale di Lecce con ordinanza depositata il 24 giugno 2019. Il caso. Con ricorso cautelare, la ricorrente chiedeva alla titolare del centro medico il trasferimento intrauterino degli embrioni ivi conservati, provenienti da lei e dal marito defunto, e il riconoscimento al nascituro dello status di figlio legittimo di quest’ultimo. A sostegno del ricorso, veniva rappresentato che il marito, prima del decesso, aveva sottoscritto il consenso informato per la PMA e che la l. n. 40/2004 consente l’impianto di embrioni già formati anche nel caso in cui uno dei due genitore sia in seguito deceduto. Il diritto della donna ad ottenere sempre il trasferimento degli embrioni. Posto che dalla scheda embriologica della ricorrente è emerso l’avvenuto impianto di 2 dei 4 embrioni prodotti con la PMA, nonché la successiva crioconservazione dei due embrioni non impiantati, il Giudice afferma che essendo già avvenuta la fecondazione dell’ovulo deve ritenersi del tutto irrilevante la permanenza o meno del consenso alla PMA da parte del marito, ormai divenuto irrevocabile, rafforzato, tra l’altro, dal riconoscimento del diritto della donna ad ottenere sempre il trasferimento degli embrioni crioconservati. Per tali ragioni, secondo il Giudice, sussistendo i presupposti di legge per consentire alla ricorrente il trasferimento intrauterino degli embrioni conservati, ne dà ordine alla titolare del centro.

Tribunale di Lecce, ordinanza 21 – 24 giugno 2019 Fatto e Diritto Il giudice letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva che precede, osserva quanto segue. omissis con ricorso cautelare , ha chiesto ordinarsi, anche inaudita altera parte, alla omissis titolare del centro medico omissis il trasferimento intrauterino degli embrioni conservati nel medesimo centro provenienti da essa ricorrente e , dal marito deceduto, omissis nonché, in caso di esito positivo , riconoscere al nascituro lo status di figlio legittimo del signor omissis . A sostegno del ricorso deduceva di essersi sposata con il signor omissis nel omissis di aver avuto in costanza di matrimonio un figlio omissis di aver deciso, unitamente al marito, sin dal 2013 di avere un altro figlio ma senza riuscirvi di essersi, quindi, rivolti a vari centri per tentare una procreazione medicalmente assistita ma senza successo di aver, poi, contattalo nel 2015 il omissis ricevendo tutte le informazioni utili all'effettuazione di una PMA di avere, quindi, provveduto in data omissis a sottoscrivere il consenso informato per la P.M.A. ed alla conseguente refertazione del liquido seminale di esso omissis così come richiesto dal centro di aver proceduto in data omissis ad una prima PMA di numero 2 embrioni ed alla crioconservazione di altri 2 poiché in sovrannumero di avere appreso nel omissis che il proprio coniuge aveva un carcinoma e che, da allora, Io stesso era stato costretto a sottoporsi a vari cicli chemioterapici con le ovvie conseguenze in ordine alla fertilità che la coppia, sino al mese di gennaio 2019, aveva continuato l'interlocuzione con il omissis al fine di procedere all'impianto dei residui 2 embrioni crioconservati, svolgendo gli esami del caso che, purtroppo, in data omissis decedeva il sig. omissis che era interesse di essa ricorrente procedere con la PMA, essendo questa la volontà anche del marito, che mai aveva mutato il proprio consenso che l'attuale normativa in punto di PMA, Legge 40/2004, consentiva l'impianto di embrioni già formati anche nel caso in cui uno dei genitori fosse in seguito deceduto, dovendosi il requisito della sussistenza in vita della coppia, prescritto articolo 5 della citata legge, per l'accesso alla PMA, Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi intendersi riferito al tempo della formazione dell'embrione. In ragione dell'età di essa ricorrente e dell'incidenza della stessa nell'esito positivo della PMA, tale da non poter attendere i tempi di un giudizio ordinario, chiedeva , in via cautelare , ordinarsi alla parte resistente il trasferimento intrauterino degli embrioni conservati nel medesimo centro provenienti da essa ricorrente e, dal marito deceduto. Nessuno si costituiva per la resistente che, tuttavia, a mezzo di parte ricorrente, faceva pervenire dichiarazione scritta contenente la propria disponibilità alla PMA laddove vi fosse autorizzazione del giudicante. Tanto premesso si osserva quanto segue. Legge 19 febbraio 2004, numero 40 detta le Nonne in materia di procreazione medicalmente assistita . La normativa consente e disciplina la possibilità di accedere alla procreazione medicalmente assistita al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana, cercando di fornire un giusto bilanciamento tra l'esigenza di procreazione e la tutela dell'embrione articolo 1 alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito . E' infatti, vietata la soppressione degli embrioni articolo 14, comma 1 , ne è consentita la creazione in un numero non superiore a quello strettamente necessario per la procreazione, è consentita la crioconservazione degli embrioni qualora il trasferimento nell'utero degli stessi non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile articolo 14 comma 3, prescrizione che è stata dichiarata. Dalla scheda embriologica del omissis del omissis emerge l'avvenuto impianto nella ricorrente di 2 dei 4 embrioni prodotti con la PMA, nonché la successiva a crioconservazione dei due embrioni non impiantati vedi scheda materiale biologico crioconservato del omissis a mezzo PMA , ovvero di quei due embrioni di cui oggi chiede il reimpianto. Essendo, quindi, già avvenuta la fecondazione dell'ovulo deve ritenersi del tutto irrilevante ogni profilo circa la permanenza o meno del consenso alla PMA da parte del coniuge, poi deceduto, giacché a far data dalla fecondazione, ovvero dalla formazione dell'embrione, il consenso prestato ai fini della PMA non è più revocabile. Tale prescrizione è rafforzata dal riconoscimento del diritto della donna ad ottenere, sempre, il trasferimento degli embrioni crioconservati indicato nelle linee guida del 2015. In ogni caso dalla documentazione prodotta emerge che la coppia, sino a qualche giorno prima del decesso del coniuge, stesse svolgendo tutti gli esami preliminari per l'impianto nella donna dei due embrioni crioconservati docc da sub 7 a sub 12 nonché relazione dott. omissis depositata il omissis così palesandosi la volontà del marito in ordine alla prosecuzione verso ii completamento della procedura di PMA. Deve, infine, ritersi soddisfatto anche il requisito della sussistenza in vita della coppia al tempo della PMA richiesto dall'articolo 5, dovendo io stesso sussistere al tempo della fecondazione e non già oltre. In tal senso depone, oltre al diritto dell'embrione alla vita desumibile dall'articolo 1, il divieto di soppressione embrionaria crioconservata di cui all'articolo 14, il divieto della crioconservazione oltre i limiti di cui all'articolo 14 all'esito della pronuncia di incostituzionalità citata , l'impossibilità per il partner di revocare il proprio consenso alla PMA dopo la fecondazione nonché, da ultimo, ii diritto della donna ad ottenere, sempre, il trasferimento degli embrioni crioconservati indicato nelle linee guida del 2015. In ragione di ciò, sussistendo i presupposti di legge per consentire alla ricorrente il trasferimento intrauterino degli embrioni conservati nel omissis e dipendendo il buon esito dell'impianto anche dal fattore età della ricorrente, già ultraquarantenne nata nel omissis e quindi tale da non consentire l'attesa dei normali tempi di un giudizio ordinario, deve accogliersi il ricorso cautelare azionato, sicché va ordinato alla omissis titolare del omissis il trasferimento intrauterino degli embrioni conservati nei medesimo centro provenienti da essa ricorrente e , dal marito deceduto, omissis . Nulla va disposto in ordine al riconoscimento dello status di figlio legittimo, non essendo ancora venuto ad esistenza il figlio e, comunque, avendo l'articolo 8 già positivamente disciplinato lo status di figlio legittimo dei soggetti nati a mezzo PMA. Le spese di lite si compensano in ragione della sostanziale non opposizione del resistente alla domanda. P.Q.M. Ordina alla omissis titolare del omissis trasferimento intrauterino degli embrioni conservati nel medesimo centro provenienti da essa ricorrente e, dal marito deceduto, omissis . Spese compensate