Incontri occasionali tra i coniugi: impossibile parlare di “riconciliazione”

Respinte le obiezioni proposte da una donna a fronte della pronuncia di scioglimento del suo matrimonio emessa in Tribunale e confermata in Appello. Decisivo lo scorrere del termine triennale dalla omologazione della separazione consensuale. Impossibile, checché ne dica la donna, parlare di riconciliazione” della coppia, a fronte di incontri meramente occasionali.

La mera ripresa occasionale della coabitazione per la coppia che ha visto ufficializzata la separazione consensuale non è catalogabile come riconciliazione. Ciò significa che essa non può bloccare il decorrere del termine triennale, previsto dalla legge, che scatta dalla omologazione della separazione consensuale. Legittimo, di conseguenza, il provvedimento con cui il Giudice mette ‘nero su bianco’ lo scioglimento del matrimonio Cassazione, ordinanza n. 20323/2019, Sezione Sesta Civile, depositata il 26 luglio 2019 . Termine. Inutile la battaglia portava avanti da una donna e finalizzata a mettere in discussione lo scioglimento del suo matrimonio . Il provvedimento emesso dal Tribunale, e poi confermato in Appello, è legittimo correttamente il Giudice ha dichiarato lo scioglimento del vincolo coniugale, una volta riscontrato che dalla omologazione della separazione consensuale era decorso il termine triennale previsto dalla legge . Respinta la tesi portata avanti dalla donna, secondo cui vi era stata una riconciliazione dopo l’omologazione della separazione , riconciliazione sufficiente, a suo dire, a provocare una interruzione di tale termine triennale . Incontri. Per i Giudici di primo e di secondo grado non vi sono elementi sufficienti per ritenere provato il ripristino della comunione di vita e di intenti integrativa della riconciliazione , mentre si può parlare di mera ripresa occasionale della coabitazione dei coniugi. Sulla stessa lunghezza d’onda anche i magistrati della Cassazione, i quali ricordano, codice civile alla mano, che gli effetti della separazione personale cessano, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, soltanto col fatto della coabitazione che però, aggiungono, non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove esse non depongano , come in questa vicenda, per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale . Tirando le somme, manca, in questo caso, la ‘prova provata’ della riconciliazione della coppia, e questo dato è sufficiente per ritenere legittima la pronuncia di scioglimento del matrimonio .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 5 febbraio – 26 luglio 2019, numero 20323 Presidente Genovese – Relatore Bisogni Rilevato che 1. Il Tribunale di Trani ha dichiarato con sentenza non definitiva lo scioglimento del matrimonio dei coniugi Or. e Qu. riscontrando che dalla omologazione della separazione consensuale in data 4.10.2011 era decorso il termine triennale previsto dalla legge. Ha ritenuto non provata l'eccepita interruzione di tale termine per effetto della riconciliazione intervenuta dopo l'omologazione della separazione consensuale. 2. La sig. Or. ha impugnato la sentenza per violazione dell'art. 190 c.p.comma in quanto il giudice di primo grado non ha consentito, omettendo la fissazione del termine previsto dalla norma, di richiedere la revoca dell'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie dirette a provare la intervenuta riconciliazione. 3. La Corte di Appello di Bari, con sentenza numero 953/2017, ha respinto il reclamo ritenendo fondata la motivazione di rigetto delle predette istanze istruttorie perché generiche e irrilevanti al fine di provare il ripristino della comunione di vita e di intenti integrativa della riconciliazione e non una mera ripresa occasionale della coabitazione. Ha ritenuto non applicabile la disposizione di cui all'art. 190 c.p.comma al giudizio di divorzio citando Cass. civ. numero 9882/2006. 4. Ricorre la sig. Or. che deduce violazione degli artt. 24 e 111 comma 2 Cost., degli artt. 101 e 190 c.p.c, dell'art. 4 comma 12 della legge div. numero 898/1970 e del principio del contraddittorio. La ricorrente contesta la ritenuta inapplicabilità dell'art. 190 c.p.comma ai procedimenti di divorzio appellandosi alla giurisprudenza che in linea generale ritiene che la mancata assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. 5. Non svolge difese il sig. Qu 6. Deposita memoria difensiva la ricorrente. Ritenuto che 7. Il ricorso è infondato. Nel processo di divorzio non trovano applicazione gli artt. 183 e 190 cod. procomma civ., venendo in rilievo la disciplina speciale di cui all'art. 4 della legge 1 dicembre 1970, numero 898 come modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, numero 74 volta ad accelerare la procedura di accertamento dei presupposti dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di impedire condotte defatigatorie ed ostative del convenuto, ed in virtù della quale è riservata al giudice istruttore la possibilità di rimettere la causa al collegio per l'emissione della sentenza non definitiva relativa allo status quando la causa debba proseguire per la determinazione dell'assegno cfr. Cass. Civ., sez. I numero 9882 del 28 aprile 2006 emessa in una controversia in cui il ricorrente per cassazione si doleva del fatto che, in primo grado, era mancato l'invito alle parti a precisare le conclusioni e non erano stati concessi i termini di cui agli artt. 183 e 190 cod. procomma civ. la Corte ha escluso la configurabilità della nullità . 8. Il Collegio condivide e intende dare continuità alla citata giurisprudenza che viene contestata e comunque ritenuta erroneamente non applicabile al caso in esame dalla ricorrente che con la memoria difensiva afferma che la finalità acceleratoria non può valere anche nelle ipotesi in cui siano contestati i presupposti per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Secondo la ricorrente in sostanza la non applicazione degli artt. 183 e 190 sarebbe riservata alle ipotesi di non contestazione della domanda. Una interpretazione che non trova alcun riscontro né nel dato testuale di cui all'art. 4 della legge 1 dicembre 1970, numero 898 come modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, numero 74 né nella ripetutamente evidenziata ratio legis intesa a garantire la sollecita definizione dei giudizi di divorzio e in particolare delle sentenze sulla cessazione dello status coniugale scoraggiando così proprio quelle condotte processuali defatigatorie intese a procrastinare in presenza del disaccordo fra le parti la richiesta modifica dello status. 9. La ricorrente non è andata oltre una generica e astratta deduzione di lesione del proprio diritto di difesa che non può ritenersi sussistente né sotto il profilo processuale né sotto il profilo sostanziale. Come anche di recente è stato affermato, in forza dell'art. 157 c.c., gli effetti della separazione personale, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può, quindi, ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale Cass. civ. sez. II, ord. 1630 del 23 gennaio 2018 . A fronte di questa giurisprudenza rigorosa vi è quindi l'onere per la parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione di fornirne una prova piena e incontrovertibile e ovviamente spetta al giudice del merito valutare se le prove addotte siano idonee a raggiungere tale scopo. Nella specie la rilevanza delle prove dedotte dalla odierna ricorrente è stata vagliata alla luce della predetta giurisprudenza che richiede una prova certa e non controvertibile della riconciliazione ed è stata esclusa in entrambi i gradi del giudizio di merito. Valutazione che non può essere oggetto di sindacato di legittimità in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva. 10. In una ottica più propriamente processuale la mancata assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali, a maggior ragione, rispetto alla mancata concessione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. procomma civ. che, secondo l'art. 4, comma 11, della legge 1. dicembre 1970, numero 898, come introdotto dall'art. 2 del D.L. 14 marzo 2005, numero 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, numero 80 sono applicabili al procedimento di divorzio richiede la allegazione del pregiudizio derivato da tale mancata assegnazione e la prova in concreto della lesione del diritto di difesa, essendo altrimenti il gravame inammissibile per difetto d'interesse. 11. Il ricorso per cassazione va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione e con l'applicazione dell'art. 13 del D.P.R. numero 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. numero 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. numero 115/2002.