Bambino picchiato dal compagno, la madre lo ricovera in ritardo: legittima l’adottabilità

Il terribile episodio di violenza ha acceso i riflettori sulla madre, che poi ha confermato la propria inadeguatezza genitoriale, non riuscendo neanche a portare avanti il percorso propostole dai servizi sociali. L’adottabilità è l’unico strumento possibile per tutelare l’interesse dei due figli della donna.

Ha affidato un figlio – appena 4 mesi di vita – al compagno, che l’ha picchiato selvaggiamente, causandogli ripercussioni serie e irrecuperabili all’area cognitiva e a quella motoria. Ma lei, una volta preso atto del terribile episodio, ha preso tempo e non ha subito portato in ospedale il figlio, temendo l’intervento delle istituzioni e le ripercussioni giudiziali. A fronte di questo quadro, è logica la scelta della giustizia di optare per l’adottabilità dei figli della donna è quello l’unico strumento per tutelare la loro salute psico-fisica e il loro futuro. A rendere indifendibile la madre è anche la sua evidente inadeguatezza genitoriale. Irrilevante, infine, la disponibilità della nonna materna all’affidamento dei bambini, mancando tra loro una conoscenza e un legame concreto Cassazione, ordinanza n. 19156/19, sez. I Civile, depositata oggi . Lesioni. Sulla stessa linea i pronunciamenti di primo e di secondo grado non discutibile, secondo i giudici, lo stato di adottabilità di due bambini, una volta preso atto della inadeguatezza della madre. A inchiodare la donna è soprattutto un episodio. Si fa riferimento, più precisamente, al tardivo ricovero d’urgenza del figlio di quattro mesi per le gravi lesioni infertegli dal compagno e convivente della madre, cui da lei era stato affidato in custodia, e che ne avevano compromesso l’area cognitiva e motoria . Deprecabile, osservano i giudici, il comportamento tenuto dalla donna, che ha portato tardivamente il bambino in ospedale per il timore dell’intervento delle istituzioni e di ripercussioni giudiziali . Ma anche successivamente a quel terribile episodio la donna ha dimostrato immaturità, disinteresse e inconsapevolezza dei bisogni dei figli, delle funzioni e responsabilità genitoriali giudizio confermato anche dal fatto che aveva lasciato altri due figli in Colombia , osservano i giudici, e, in sostanza, non sono emersi elementi idonei a far presumere la concreta possibilità di recupero della capacità genitoriale in tempi compatibili con le esigenze dei figli . In sostanza, l’adottabilità è ritenuta l’unica soluzione possibile per tutelare i due bambini. Inadeguatezza. Nessun dubbio manifestano i giudici della Cassazione, che, difatti, confermano il pronunciamento della Corte d’Appello e respingono le obiezioni proposte dal legale della donna. E tengono a sottolineare che decisivo non è solo l’episodio relativo al tardivo ricovero in ospedale del bambino, ma anche il quadro riguardante l’inadeguatezza genitoriale della donna. A questo proposito, viene evidenziato che ella non è parsa pronta ad essere davvero una solida figura materna e, difatti, ha affrontato negativamente e ostacolato addirittura il percorso di recupero attivato dai Servizi sociali . Tutti gli elementi a disposizione consentono di affermare che l’interesse dei bambini è incompatibile con la tempistica di recupero della capacità genitoriale da parte della madre, recupero che peraltro è valutato come del tutto astratto . Di conseguenza, l’adottabilità è l’unica soluzione possibile. Evidente, poi, anche la mancanza di ulteriori figure parentali disponibili a prendersi cura dei minori . Inutile il richiamo fatto dalla donna alla disponibilità offerta dalla nonna che, osservano i giudici, non ha mai conosciuto i bambini né avuto rapporti con loro e non ha mai ritenuto di dovere comparire nel giudizio . Infine, non è compatibile con l’interesse dei minori un trasferimento in Colombia con la nonna in un contesto sociale e familiare del tutto estraneo .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 6 giugno – 17 luglio 2019, n. 19156 Presidente Giancola – Relatore Lamorgese Rilevato che La Corte d'appello di Roma, Sezione minorenni, con sentenza del 20 marzo 2018, ha rigettato il gravame di Ma. Sa. Yu. Ja. avverso l'impugnata sentenza che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei figli minori Be. Gu. Ja. Ma. nato il omissis e Ma. Sa. Jh. Al. nato il omissis . La Corte ha riferito sull'origine del procedimento, in conseguenza del tardivo ricovero d'urgenza del figlio Ja. Ma., di quattro mesi, per le gravi lesioni infertegli dal compagno e convivente della madre, Pe. Am. Da. Al., cui era stato affidato in custodia dalla Ma., che ne avevano compromesso l'area cognitiva e motoria sul comportamento della madre che lo aveva portato in ospedale tardivamente, per il timore dell'intervento delle istituzioni e di ripercussioni giudiziali ha riferito che nei confronti della Ma. era stata disposta la sospensione della responsabilità genitoriale e che il figlio era stato collocato presso una struttura familiare dove la madre aveva avuto difficoltà ad inserirsi, per essere poi trasferita con i figli in altra struttura, dove aveva tenuto un comportamento irrequieto, aggressivo e delegante verso i figli che era stata allontanata a seguito di un grave episodio aveva fumato cannabis in loro presenza e i figli collocati in altra struttura dove la madre aveva rifiutato di essere inserita che i Servizi sociali, con relazione del 14 febbraio 2017, avevano evidenziato che il progetto di sostegno alla genitorialità era stato inefficace, avendo la Ma. dimostrato immaturità, disinteresse e inconsapevolezza dei bisogni dei figli, delle funzioni e responsabilità genitoriali giudizio confermato anche dal fatto che aveva lasciato altri due figli in Colombia che non erano emersi elementi idonei a far presumere la concreta possibilità di recupero della capacità genitoriale in tempi compatibili con le esigenze dei figli che inesistente era l'ipotizzata disponibilità della nonna materna a prendersene cura, non avendoli mai conosciuti e non avendo avuto con essi alcun legame pertanto, la rescissione del legame familiare era l'unica possibilità di assicurare ai figli un futuro di sana e serena crescita. Avverso questa sentenza la Ma. ha proposto ricorso per cassazione, cui si è opposta Ro. Bo., tutrice dei figli delegata dal Sindaco di Roma. Considerato che Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 8 della legge n. 184 del 1983, per averla ritenuta corresponsabile del grave episodio di violenza nei confronti del piccolo Ja. Ma., mentre lei stessa era vittima di tale gesto di violenza, e per avere valutato negativamente la propria capacità genitoriale, all'esito di una istruttoria incompleta e senza convocare la nonna materna, persona disponibile all'affidamento. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 184 del 1983, per avere formulato il giudizio negativo sull'adeguatezza della capacità genitoriale con una motivazione omessa o insufficiente e senza avere posto in campo le misure di sostegno utili a ripristinare e supportare la madre anche mediante affido temporaneo alla nonna. Il terzo e quarto motivo denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 15 della legge n. 184 del 1983, omessa e insufficiente motivazione, per avere valutato come compromessa la capacità genitoriale sulla base di elementi episodici e senza avere disposto l'audizione della bisnonna materna, sebbene si fosse dichiarata disponibile all'affidamento attraverso le autorità colombiane. I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente essendo connessi e ripetitivi sotto vari profili, sono infondati e in parte inammissibili. Il contestato e grave episodio del 19 ottobre 2014 non è stato l'unico fatto posto a fondamento della dichiarazione di adottabilità, la quale è sostenuta da numerosi elementi indicativi di inadeguatezza genitoriale della Ma., all'esito di una articolata e approfondita descrizione della figura materna che ha condotto la Corte di merito a confermare la valutazione del primo giudice e a prendere atto dell'esito negativo del percorso di recupero, sollecitamente attivato dai Servizi sociali e ostacolato dalla madre. Si tratta di apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito -censurabili in cassazione mediante proposizione di adeguato mezzo ex art. 360 n. 5 c.p.c. Cass. n. 1674 del 2002 , ormai proponibile nei soli casi, non ravvisabili nella specie, di radicale carenza della motivazione o nel suo estrinsecarsi in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi - che inammissibilmente la ricorrente vorrebbe fare ribaltare, avendo la Corte diffusamente illustrato le ragioni che l'hanno indotta a valutare come incompatibile l'interesse dei minori con la tempistica di recupero della capacità genitoriale, valutato come del tutto astratto, da parte della madre. La sentenza impugnata è immune dai denunciati vizi giuridici nella parte in cui ha preso atto della mancanza di figure parentali disponibili a prendersi cura dei minori, non avendo la nonna mai conosciuto né avuto rapporti con i minori, né avendo mai ritenuto di comparire nel giudizio inoltre ha valutato come non confacente all'interesse dei minori un loro trasferimento in Colombia, in un contesto sociale e familiare del tutto estraneo. La Corte ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui lo stato di abbandono non pub essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura dei minori, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro, atteso che l'art. 12, comma 1, legge n. 184 del 1983 limita le categorie di persone che devono essere sentite nel procedimento ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto un rapporto significativo con il minore Cass. n. 9021 e 26879 del 2018, n. 15369 del 2015 . In conclusione, il ricorso è rigettato. Sussistono le condizioni di legge per compensare le spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso compensa le spese. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.