Erede citato in giudizio contumace: diventa legittimato alla lite anche in caso di rinuncia all’eredità

I chiamati all’eredità, se citati in giudizio in qualità di eredi, hanno l’onere di costituirsi contestando l’avvenuta accettazione dell’eredità, diversamente si considerano legittimati passivi alla lite.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 17445 depositata il 28 giugno 2019. Il fatto. I conducenti di un autoveicolo citavano in giudizio innanzi al Tribunale territorialmente competente, il proprietario dell’autoveicolo antagonista - con la sua compagnia assicuratrice – responsabile nella causazione di un sinistro delle lesioni patite dagli stessi, nonché dei danni subiti dal mezzo. Il Tribunale adito, all’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza dichiarava la pari responsabilità di entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro condannando in solido i convenuti al pagamento in favore degli attori della metà del danno complessivamente liquidato oltre alla refusione della metà delle spese di lite. Prima dell’udienza di comparizione fissata dalla Corte distrettuale, gli appellanti principali, verificato che il proprietario del veicolo era deceduto, notificavano atto di integrazione del contraddittorio ai tre figli del de cuius sul presupposto che gli stessi fossero anche suoi legittimi eredi tuttavia, questi ultimi, pur avendo accettato la notifica dell’atto processuale rimanevano contumaci nel giudizio. La Corte di Appello adita dichiarava con sentenza inammissibile l’appello. Avverso detta sentenza gli appellanti proponevano ricorso per cassazione. Gli Ermellini hanno ritenuto fondati tutti i motivi di ricorso proposti dagli appellanti sulla scorta di violazione e/o falsa applicazione di norme di legge. In particolare, secondo i giudici di legittimità, l’eredità del defunto si era devoluta per legge ai suoi figli. Le eventuali diverse disposizioni testamentarie – proseguono i giudici - non possono di certo pregiudicare i diritti che la legge riserva a questi ultimi che, nella specie, avevano tra l’altro, accettato la notifica dell’atto di citazione in appello per l’integrazione del contraddittorio, restando tuttavia, come già detto, contumaci. Gli ermellini proseguono evidenziando che non poteva dirsi onere dei ricorrenti provare la qualità di eredi dei figli del de cuius anche considerando che, al momento della notifica suddetta, l’eventuale accettazione, espressa o tacita, dell’eredità non era nella disponibilità dei ricorrenti, non esistendo in materia alcuna forma di pubblicità inoltre, poteva ancora essere perfezionata dai chiamati all’eredità fino a 10 anni dopo il decesso del proprio congiunto. Concludendo. Sulla scorta di tali principi, pertanto, i Giudici concludono affermando che la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere ritualmente allegato e provato che i soggetti evocati in giudizio dagli appellanti erano tutti figli legittimi del de cuius e come tali chiamati ad accettare o meno la sua eredità ritenere, altresì, che i predetti soggetti, con l’accettazione della notifica dell’atto processuale, pur non avendo accettato tacitamente l’eredità del proprio congiunto, avevano l’onere di costituirsi in giudizio contestando nell’ambito del processo il proprio difetto di legittimatio ad causam ritenere, infine, validamente instaurato il contraddittorio nel giudizio di appello e precedere all’esame dell’appello.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 7 maggio – 28 giugno 2019, n. 17445 Presidente Vivaldi – Relatore Gianniti Rilevato che 1.La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 4023/2014 dichiarando inammissibile l’impugnazione principale proposta da M.B.G. e da B.L., nonché quella incidentale proposta dalla Compagnia Assicurazioni s.p.a. - ha integralmente confermato la sentenza n. 4793/2005, con la quale il Tribunale di Napoli aveva parzialmente accolto la domanda risarcitoria proposta dagli attori in relazione all’incidente stradale occorso il 4/10/1994 in Napoli. 2. Era accaduto che nel 1998 M.B.G. e B.L. avevano convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli S.F. e la MEIE S.p.A., rispettivamente quali proprietario e compagnia assicuratrice del veicolo targato omissis , al fine di ottenere il risarcimento dei danni alla persona ed al motoveicolo tel. omissis , danni subiti a seguito del menzionato incidente. In punto di fatto, parte attorea aveva dedotto che, in data omissis , alle ore 16,30 circa, all’incrocio tra Via omissis e Via , il ciclomotore condotto da M.B.G. era stato investito dall’autovettura modello Fiat 128 di proprietà del S., che aveva omesso la dovuta precedenza e che, a seguito dell’evento, il conducente del motoveicolo aveva riportato gravi lesioni personali. La MEIE S.p.A., costituendosi in giudizio, in via preliminare, aveva eccepito la carenza di legittimazione attiva dell’attore B.L. a richiedere i danni al motoveicolo telaio omissis , nonché la prescrizione del diritto ex adverso azionato nel merito, aveva contestato il fondamento della domanda attrice, richiedendone il rigetto e, in subordine, valutarsi il fatto che M.B.G. stava viaggiando con a bordo un trasportato, nonostante il ciclomotore non fosse a ciò abilitato, e senza indossare il casco protettivo. Il Tribunale di Napoli, ad esito di istruzione probatoria, con sentenza 4793/2005 - rigettate le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e di prescrizione, sollevate dalla compagnia convenuta - aveva dichiarato la pari responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti ed aveva condannato in solido i convenuti al pagamento in favore degli attori della metà del danno complessivamente liquidato ossia Euro 72.341.28 in favore di M.B.G. e di Euro 225,00 in favore di B.L., oltre interessi legali dalla data del fatto al soddisfo ed , oltre alla rifusione della metà delle spese di lite. M.G. e B.L. avevano proposto appello avverso la sentenza di primo grado. In particolare, gli appellanti, sotto vari profili, avevano censurato la declaratoria di pari responsabilità nella produzione del sinistro, chiedendo quindi la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento, in favore di essi appellanti, delle ulteriori somme equivalenti al 50% di quelle dovute e non riconosciute dal giudice di prime cure in applicazione della disciplina di cui all’art. 2054 c.c., comma 2. Incardinatosi il giudizio di appello, si era costituita la compagnia Aurora S.p.A., subentrata nei rapporti facenti capo alla MEIE S.p.A., che, depositando la documentazione attestante l’avvenuta esecuzione della sentenza di primo grado, aveva contestato gli assunti degli appellanti principali ed aveva proposto a sua volta appello incidentale per erroneo rigetto dell’eccezioni preliminari e per dedotte erronee valutazioni di merito . Prima dell’udienza di comparizione fissata dalla Corte di appello per il 19/12/2006, gli appellanti principali, verificato che S.F. era deceduto in data , avevano notificato un atto di integrazione del contraddittorio ad S.A., M. e B. sul presupposto che gli stessi fossero figli ed eredi del primo alla luce del certificato di stato di famiglia e del certificato di morte di S.F. e del certificato di nascita di S.A. , che erano rimasti contumaci. La Corte di appello, all’udienza del 27/03/2012, aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di S.F Quindi la compagnia convenuta aveva notificato la comparsa, contenente appello incidentale, ad S.A., M. e B La Corte di appello di Napoli con la impugnata sentenza, come sopra rilevato, ha dichiarato inammissibile l’appello principale, nonché l’appello incidentale tardivo della compagnia compensando le parti costituite le spese relative al grado. 3. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso i B., articolando due motivi. La UnipolSai Assicurazioni s.p.a. che, a seguito di fusione, è subentrata alla Unipol Assicurazioni s.p.a., a sua volta subentrata all’Aurora Assicurazioni spa ha resistito con controricorso, con il quale ha svolto ricorso incidentale, per il caso di accoglimento del ricorso principale. I B. - non avendo ancora ricevuta la cartolina di avvenuta notifica del ricorso a S.M., quale erede di S.F., e verificata l’omessa notifica del ricorso a S.A., sempre nella qualità di erede di S.F., per essere lo stesso risultato irreperibile - hanno integrato il contraddittorio nei confronti degli stessi con atti notificati rispettivamente il 21/12 ed il 28/12/2015, versandosi in un caso di litisconsorzio necessario. In vista dell’adunanza camerale del 31 gennaio 2018 il Procuratore Generale ha depositato conclusioni chiedendo che, in accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale, la sentenza impugnata fosse annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli. Sono state altresì depositate memorie ad opera di entrambe le parti, che hanno insistito nelle rispettive deduzioni e controdeduzioni. Ed il Collegio ha rimesso il ricorso all’odierna pubblica udienza, nella quale il Procuratore Generale ha nuovamente concluso per l’accoglimento del ricorso principale ed il Difensore della compagnia assicuratrice ha insistito nell’accoglimento del ricorso incidentale. Considerato che 1. Il ricorso principale è affidato a due motivi, entrambi articolati in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. 1.1. Con il primo motivo, i ricorrenti attori in primo grado denunciano violazione di diverse disposizioni contenute nel codice civile e nella Costituzione , nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che a essi non avevano assolto l’onere probatorio, agli stessi spettante ex art. 2967 c.c., dell’acquisizione della veste ereditaria da parte di S.B., S.A. e S.M., a seguito del decesso di S.F. originario convenuto b pertanto non era valido ai fini della instaurazione del contraddittorio l’atto notificato in data ai predetti S.B., A. e M. c pertanto l’appello era inammissibile 1.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione di diverse disposizioni del codice di rito, della L. n. 990 del 1969, art. 23 degli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l’integrazione del contraddittorio, disposta ex art. 331 c.p.c. con ordinanza 27/3/2012, era stata omessa. In sintesi, secondo i ricorrenti principali a il contraddittorio era stato ritualmente integrato con l’atto notificato in data 2 e 29/7/2006 a S.A., B. e M. b pertanto, l’ordinanza collegiale 27/3/2012, con cui era stato ordinato, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di S.F. in quanto dalla relata posta in calce all’atto di appello risultava che l’appello non era stato notificato poiché da informazioni assunte sul posto il suddetto non risulta ivi , proprietario del veicolo danneggiante, sarebbe stata emessa in difetto dei suoi presupposti c con l’ulteriore conseguenza che la mancata ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio non avrebbe potuto determinare l’inammissibilità dell’appello principale, in forza del principio secondo cui l’ordine di integrazione del contraddittorio, emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione, è improduttivo di effetti ed irrilevante. 2. Il ricorso incidentale è affidato ad un solo motivo, articolato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con il quale la compagnia resistente denuncia violazione dell’art. 334 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l’appello incidentale tardivo, da essa proposto con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28/11/2006 e, a seguito di richiesta formulata all’udienza del 18/12/2012, notificata a S.A., M. e B. nell’aprile 2013 . 3. I presupposti fattuali, quali emergono dai fascicoli di parte, ai quali questa Corte accede, in considerazione della natura delle doglianze proposte, sono i seguenti -gli odierni ricorrenti, già attori in primo grado, con atto del 24/5/2006, hanno proposto appello avverso la sentenza di primo grado sent. Tribunale di Napoli n. 4793 del 30/4/2005 ed hanno chiesto la notifica nei confronti delle originarie parti convenute e, cioè, dell’allora S.p.A. Aurora già S.p.A. Meie Assicurazioni e di S.F. cfr. atto di appello del 24/5/2006 depositato in Cancelleria il 1/6/20062, contenuto nel fascicolo di parte di secondo grado -detto atto di appello non è stato notificato a S.F. poiché da informazioni assunte sul posto, il suddetto non risulta ivi cfr. relata di notifica posta in calce all’atto di appello del 24/5/2006 depositato in Cancelleria il 1/6/2006, contenuto nel fascicolo di parte di secondo grado - gli odierni ricorrenti hanno quindi svolto accertamenti anagrafici, ed hanno così appreso che S.F., già vedovo di L.A., era deceduto nel corso il ed aveva lasciato quali propri eredi i figli B., A. e M. cfr. certificato di stato di famiglia integrale di S.F., certificato di morte di S.F. e certificato di nascita di S.A., depositati in Cancelleria il 11/12/2012, contenuti nel fascicolo di parte di secondo grado - gli odierni ricorrenti, pertanto, con atto di citazione in appello per integrazione del contraddittorio notificato il 28 e 29/7/2006, hanno convenuto nel giudizio di appello, per la prima udienza già indicata nell’atto di appello 19/12/2006 , S.B., A. e M., nella qualità di eredi di S.F. cfr. atto di citazione in appello per integrazione del contraddittorio notificato il 28 e 29/7/2006, depositato in Cancelleria il 11/12/2012, contenuto nel fascicolo di secondo grado , allegando in fatto che da relative e consequenziali ricerche effettuate presso l’anagrafe del Comune di Napoli risultava che il Sig. S.F. era purtroppo deceduto in data OMISSIS , lasciando quali soli eredi i propri figli Sigg.ri S.B., S.A. e S.M. - S.B., M. ed A. hanno accettato la notifica dell’atto processuale l’atto di citazione in appello per integrazione del contraddittorio notificato il 28 e 29/7/2006 nella qualità di eredi non hanno contestato tale loro qualità di eredi sono rimasti contumaci - la Corte di merito ha rilevato l’omessa notifica dell’atto di appello a S.F., in quanto risultato sloggiato o sconosciuto nel luogo indicato di notifica, e con ordinanza collegiale del 27/3/2012 ha ordinato, ex art. 331 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di S.F., proprietario del veicolo danneggiante e, quindi, litisconsorte necessario del processo per l’udienza collegiale all’uopo fissata del 18/12/2012 - gli odierni ricorrenti, in adempimento del suddetto ordine, con atto di citazione in rinnovazione dell’appello del 16/6/2012 hanno convenuto nel giudizio di appello, S.F. cfr. atto di citazione in rinnovazione dell’appello del 16/6/2012, depositato in Cancelleria l’11/12/2012 contenuto nel fascicolo di parte di secondo grado - detto atto non è stato notificato al destinatario in quanto risultato deceduto cfr. relata notifica in calce al suddetto atto di atto di citazione in rinnovazione dell’appello del 16/6/2012 - la comparsa - contenente appello incidentale - è stata notificata dalla compagnia convenuta a S.A., M. e B 4. Richiamati i presupposti fattuali e il contenuto delle censure delle parti, si osserva che la questione di diritto, sottesa al ricorso principale e a quello incidentale, è stabilire se, in caso di morte di una parte, per la prosecuzione del processo nei confronti degli eredi della parte deceduta, sia sufficiente che l’atto di riassunzione sia notificato ai chiamati all’eredità ovvero sia necessario che l’atto sia notificato a coloro che l’eredità hanno in concreto accettato espressamente o per comportamenti concludenti , assumendo per l’appunto la qualifica di erede. In altri termini, si tratta di stabilire se la legittimati ad causam si trasmetta dal de cuius al chiamato all’eredità per effetto della semplice apertura della successione ovvero richieda anche l’acquisto della qualità di erede e se quindi chi agisce in giudizio sia gravato dal solo onere di notificare l’atto al chiamato all’eredità ovvero sia tenuto ad accertare e provare che quest’ultimo, nel termine decennale di legge, abbia in concreto acquisito la qualità di erede e comunque alla stessa non abbia rinunciato . Al riguardo, la Corte di merito ha ritenuto non valido l’atto di citazione in appello per integrazione del contraddittorio notificato il 28-29/7/2006 sul presupposto che gli attuali ricorrenti non avevano assolto all’onere probatorio, che su di essi gravava ex art. 2697 c.c., dell’acquisizione della veste ereditaria da parte di S.B., A. e M., con l’accettazione dell’eredità dimessa dal de cuius S.F Ed ha ritenuto non adempiuto l’ordine di integrazione del contraddittorio disposto con ordinanza collegiale del 27/3/2012. 5. Per rispondere alla questione di diritto, sottesa ad entrambi i ricorsi, appare opportuno in primo luogo esaminare l’art. 303 c.p.c., comma 2. Detta disposizione prevede che, in caso di morte di una parte, il ricorso in riassunzione può essere notificato entro un anno dal decesso agli eredi personalmente ovvero agli eredi collettivamente ed impersonalmente. Trattasi di una disposizione processuale che, consentendo una notifica impersonale e collettiva a prescindere dalla prova dell’acquisizione della qualità di erede, è di indubbio favore per colui che deve riassumere il processo nei confronti degli eredi della parte deceduta, sul presupposto della mancata definizione delle dinamiche successorie entro l’anno dal decesso per il periodo successivo, invece, gli eredi devono essere chiamati in giudizio personalmente sulla base del diverso presupposto dell’avvenuta definizione della fase successoria . Orbene - se è vero che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità cfr. sent. n. 27274 del 14/11/2008, n. 13751 del 12/6/2006 e n. 8391 del 24/8/1998 , nell’ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa legittimatio ad causam si trasmette non al semplice chiamato all’eredità, bensì all’erede, non essendo la semplice delazione conseguente alla successione presupposto sufficiente per l’acquisto di tale qualità, nemmeno nell’ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del de cuius , occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione, anche tacita art. 476 c.c. e art. 485 c.c., comma 2 - è altresì vero che questa Corte ha già avuto modo di precisare - con sentenza n. 13571 del 1276/2006, che la legittimato ad causam si trasmette al semplice chiamato all’eredità nel caso di cui all’art. 460 c.c. cioè nel caso in cui il chiamato all’eredità abbia esercitato azioni possessore o abbia compiuto atti conservati dei beni ereditari e non si sia provveduto alla nomina di un curatore dell’eredità , la cui ratio è quella di evitare che, nel periodo intercorrente tra la delazione dell’eredità e l’accettazione del chiamato, i terzi possano impossessarsi e disporre indebitamente dei beni ereditari nonché nel caso di cui all’art. 486 c.p.c. cioè nel caso in cui il chiamato all’eredità, durante la pendenza del termine di 3 mesi stabilito dall’art. 485 c.p.c., abbia esercitato uno dei poteri indicati nell’art. 460 c.c. ovvero sia stato in giudizio come convenuto per rappresentare l’eredità , la cui ratio riposa nell’esigenza di garantire che, pendente il suddetto termine, il chiamato possa compiere determinati atti a tutela dell’eredità, senza che tale comportamento assuma il significato di accettazione della stessa - con sentenze n 21227 del 19/6/2014 e 7517 del 31/3/2011, che il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall’evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all’eredità art. 486 c.p.c. , è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 c.p.c In tal caso, la parte che procede alla riassunzione, ha l’onere di individuare i chiamati all’eredità rispetto ai quali sussistono, in tesi se non dispone di precisi riscontri documentali, le condizioni legittimanti l’accettazione dell’eredità. Ne consegue che, pur non assumendo i chiamati all’eredità, per il solo fatto di aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, la qualità di erede, hanno l’onere di contestare, costituendosi in giudizio, l’effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di legittimatio ad causam, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione - con sentenze n 21227 del 19/6/2014 e n. 21287 del 14/10/2011 che, in caso di riassunzione del processo dopo la morte della parte, la legittimazione passiva può essere individuata allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta - o conoscibile con l’ordinaria diligenza - alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare rinuncia, indegnità, premorienza, ecc. . La funzione dell’atto di riassunzione è, infatti, quella di proseguire il giudizio, mettendo i controinteressati in condizione di venire a conoscenza della lite e di svolgervi le proprie difese, ivi inclusa quella avente ad oggetto l’eventuale sopravvenuta carenza della loro legittimazione o del loro interesse a contraddire. Allorché, pertanto, il venir meno del titolo successorio non risulti da atti o fatti agevolmente conoscibili dai terzi registro delle successioni, trascrizioni nei registri immobiliari, ecc. , ma da cause o da eventi non ancora verificatisi alla data della notificazione dell’atto, la riassunzione è da ritenere regolare, qualora la legittimazione passiva sussista con riferimento a quanto legalmente risulta allo stato degli atti sent. n. 13738 del 27/6/2005 . Dando seguito ai principi che precedono, va qui ribadito che - nel caso in cui ci si avvalga della notifica impersonale e collettiva, prevista dall’art. 383 c.p.c., comma 2, non si pone questione di identificazione e verifica della qualità di eredi dei chiamati all’eredità, in quanto l’agevolazione probatoria ivi prevista affranca il notificante dall’onere di eseguire siffatta ricerca specifica ed individuale mentre nel caso in cui si proceda, com’è avvenuto nel caso di specie, alla notifica individuale nei confronti dei singoli chiamati all’eredità, la riattivazione del processo ad opera della parte non colpita dall’evento interruttivo è idonea ad instaurare validamente il rapporto processuale tra il notificante ed il destinatario della notifica a prescindere che intervenga entro ovvero oltre l’anno dall’evento interruttivo , se quest’ultimo riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ai sensi dell’art. 110 c.p.c Sovvengono al riguardo ragioni di tutela del diritto di difesa che consentono alla parte non colpita dall’evento interruttivo di proseguire il giudizio nei confronti dei discendenti legittimi della controparte deceduta, senza costringerla ad attività defatiganti di ricerca delle prove dell’accettazione o della rinuncia all’eredità di questi ultimi. D’altronde, il chiamato all’eredità può restare tale per 10 anni prescrivendosi per l’appunto in 10 anni il suo diritto di accettare l’eredità ed è conforme ai principi che, durante detto periodo, la controparte sia tutelata il che per l’appunto avviene mediante la legittimati ad causam del semplice chiamato . Infine, sarebbe contrario ai principi del giusto processo oltre che a evidenti ragioni di economia processuale affermare che la parte non colpita dall’evento interruttivo debba iniziare un sub-procedimento quale quello previsto dall’art. 481 c.c. e art. 749 c.p.c. affinché l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato all’eredità dichiari se accetti ovvero rinuncia all’eredità -in ogni caso, il chiamato all’eredità, pur non assumendo la qualità di erede per il solo fatto di aver accettato la notifica dell’atto di citazione, ha l’onere di contestare, costituendosi in giudizio, l’effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione. Sovviene al riguardo il generale principio di vicinanza della prova, in quanto il chiamato all’eredità ha l’agevole possibilità di costituirsi e di allegare di non aver accettato l’eredità, mentre la parte non colpita dall’evento interruttivo si troverebbe nella difficoltà di dimostrare l’effettiva qualità di erede del chiamato, vista la complessità dei fenomeni ereditari e non essendovi un sistema di pubblicità che consenta un controllo da parte dei terzi sull’effettiva acquisizione della qualità di erede da parte del chiamato. I suddetti principi operano non soltanto nell’ipotesi di prosecuzione del processo a seguito di interruzione, ma in tutte le ipotesi di morte di una parte e di necessità di proseguire il processo nei confronti degli eredi. In tutti i suddetti casi, invero, il processo deve essere proseguito nei confronti degli eredi , come per l’appunto dispone il menzionato art. 303 c.p.c., comma 2. 6. Alla luce dei suddetti principi, il ricorso principale è fondato. 6.1. Fondato è il primo motivo. Invero, nel caso di specie, l’eredità del defunto S.F. si era devoluta per legge ai figli B., A. e M Le eventuali diverse disposizioni testamentarie non potevano pregiudicare i diritti che la legge riservava ai figli. Costoro avevano accettato la notifica dell’atto di citazione in appello per integrazione del contraddittorio avvenuta il 28 ed il 29 luglio 2006 , ma erano rimasti contumaci e, conseguentemente, non avevano contestato la loro qualità di eredi . D’altronde, non poteva dirsi onere degli odierni ricorrenti provare la qualità di eredi di S.B., A. e M. se sol si consideri che, al momento della suddetta notifica, l’eventuale accettazione, espressa o tacita, dell’eredità a non era nella disponibilità degli odierni ricorrenti, non esistendo in materia alcuna forma di pubblicità b poteva ancora essere perfezionata dai chiamati all’eredità fino a 10 anni dopo il decesso e cioè fino al 9/1/2011, essendo il decesso avvenuto il . In definitiva, la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere ritualmente allegato e provato il fatto che S.B., A. e M. erano tutti figli legittimi, chiamati all’eredità di S.F. ritenere che i predetti, con l’accettazione della notifica dell’atto processuale, pur non avendo accettato tacitamente l’eredità del de cuius, avevano l’onere di costituirsi contestando in giudizio il proprio difetto di legittimatio ad causam ritenere validamente instaurato il contraddittorio nel giudizio di appello e procedere all’esame del merito dell’appello. 6.2. Fondato è anche il secondo motivo. Invero, l’ordinanza collegiale 27/3/2012, con la quale la Corte ha ordinato ex art. 331 c.p.c. l’integrazione del contraddittorio nei confronti di S.F. proprietario del veicolo danneggiante e, quindi, litisconsorte necessario , è stata erroneamente emessa proprio perché, in forza del precedente atto di citazione in appello per integrazione del contraddittorio ritualmente notificato il 28 ed il 29 luglio 2006 , il contraddittorio era già stato validamente instaurato nel giudizio di appello nei confronti dei di lui figli S.B., A. e M E, per consolidata giurisprudenza di questa Corte cfr., tra le più recenti, la sent. n. 5523 del 10/3/2014 , l’ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione è improduttivo di effetti, di talché la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione. In definitiva, la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere validamente instaurato il contraddittorio nel giudizio di appello a seguito della notifica 28 e 29/7/2006 dell’atto di citazione in appello per integrazione del contraddittorio ritenere erroneamente emessa la precedente ordinanza 27/3/2012 con conseguente revoca della stessa ritenere irrilevante la mancata ottemperanza all’errato ordine di integrazione del contraddittorio e, quindi, procedere all’esame del merito dell’appello. 7. Fondato è infine il ricorso incidentale. Invero, l’accoglimento del ricorso principale comporta l’accoglimento del ricorso incidentale condizionato della compagnia, in quanto l’appello incidentale condizionato proposto dalla compagnia avrebbe dovuto essere dichiarato ammissibile per le stesse ragioni per cui avrebbe dovuto essere dichiarato ammissibile l’appello principale. La circostanza che precede rende irrilevante la circostanza che il controricorso contenente il ricorso incidentale condizionato non risulti notificato ai citati S.M., A. e B 8. In definitiva - in accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale - la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, affinché la stessa, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese processuali tra le parti, proceda all’esame nel merito dell’appello principale e dell’appello incidentale. P.Q.M. La Corte - accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale e, per l’effetto - cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli perché, in diversa composizione, proceda ad esaminare nel merito l’appello principale e l’appello incidentale. Demanda alla Corte territoriale la regolamentazione delle spese processuali tra le parti anche in relazione al presente giudizio di legittimità.