Libri, vestiti e alimenti comprati alla figlia: padre comunque condannato per l’omesso mantenimento

Fatale il non avere provveduto a versare regolarmente alla moglie l’assegno di 100 euro mensili fissato dai Giudici. Irrilevanti, invece, gli acquisti effettuati dal genitore in favore della figlia, che vanno letti come testimonianza della sua capacità di economica di fronteggiare il proprio obbligo.

Gli acquisti per libri, vestiti e generi alimentari in favore della figlia non rendono meno grave il mancato versamento dell’assegno minimal – appena 100 euro al mese – fissato dai giudici come contributo al mantenimento della ragazzina. Inutile, secondo i giudici, il richiamo difensivo alle spese sostenute dal padre, e confermata perciò la sua condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare Cassazione, sentenza n. 28250, sezione sesta penale, depositata il 27 giugno . Disagio. Chiara la prospettiva adottata già dai Giudici di merito. Prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello viene respinta l’obiezione secondo cui l’uomo non solo ha provveduto almeno per un periodo al versamento della somma dovuta ma ha comunque contribuito con acquisti di libri, vestiti e generi alimentari al mantenimento della figlia . Quest’ultimo dettaglio viene ritenuto non rilevante, a fronte dell’ inadempimento da parte dell’uomo del proprio obbligo contributivo . A inchiodarlo, peraltro, anche le parole della madre della bambina ella ha rappresentato le condizioni di estremo disagio in cui si era venuta a trovare con la figlia minore dopo la separazione dal marito, tanto che avevano fatto fronte allo stato di assoluta indigenza solo grazie ai proventi derivanti dai lavori domestici da lei effettuati . Acquisti. Il quadro probatorio è illuminante anche per i Giudici della Cassazione, che confermano la condanna del padre pronunciata in Appello. Nessun dubbio sul fatto che egli non abbia versato l’assegno previsto dai Giudici come contributo al mantenimento e fissato in 100 euro mensili. Irrilevanti, a fronte di questo inadempimento, gli acquisti saltuari in favore della figlia , che, anzi, sono valutabili, secondo i giudici, come sintomo di capacità economica e possibilità, quindi, di far fronte al proprio obbligo. Per chiudere il cerchio, infine, i Giudici osservano che la riduzione dell’assegno da 200 euro a 100 euro non è indice di assoluta indigenza dell’uomo ma riflette, piuttosto, la verifica effettuata dal giudice civile circa la sua capacità di poter sopportare un tale esborso a sostegno della figlia.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 28 maggio – 27 giugno 2019, n. 28250 Presidente Tronci – Relatore Giorgi Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza in data 19/09/2016 del tribunale di Enna che aveva giudicato Gi. Ma. colpevole dei reati ascrittigli, ha dichiarato assorbito il reato di cui agli artt. 3 L. n. 54/2006 e 5, 6 e 12 sexies L. n. 898/1970 in quello di cui all'art. 570 cod. pen. e rideterminato per l'effetto la pena. La Corte, dando atto della produzione di un decreto del Tribunale per i minorenni nel quale si affermava che l'imputato incontrava la figlia con regolarità, ripercorreva nel merito le motivazioni svolte dal primo giudice in ordine alla consistenza del reato di cui all'art. 570, comma 2 n. 2, cod. pen. e riteneva non fondati i rilievi difensivi in ordine sia all'insussistenza del fatto, per avere l'imputato provveduto almeno per un periodo al versamento della somma dovuta e contribuito comunque con acquisti di libri, vestiti e generi alimentari al mantenimento della figlia, sia all'insussistenza dell'elemento soggettivo, non avendo potuto adempiere a causa dello stato di indigenza. 2. Il difensore del Ma. ha presentato ricorso avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo il vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione dell'accordo verbale raggiunto con la moglie di non versare somme e di occuparsi dell'acquisto di generi alimentari, capi di abbigliamento e altri beni necessari e trasfuso nel provvedimento del Tribunale per i minorenni prodotto in giudizio, nonché alla mancata considerazione del provato stato di indigenza. Considerato in diritto 1. I motivi di ricorso si palesano inammissibili, in quanto non dotati della necessaria specificità, non potendosi comunque proporre, quanto al sindacato sulla motivazione, come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. 2. La Corte territoriale, premesso di condividere la motivazione del giudice di primo grado sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ha infatti esaminato i motivi di appello sottoponendo a rigorosa analisi critica le dichiarazioni rese da Da. Ru. circa l'inadempimento da parte dell'imputato dell'obbligo contributivo a suo carico, evidenziando che la teste con precisione e coerenza aveva rappresentato le condizioni di estremo disagio economico in cui si era venuta a trovare con la figlia minore dopo la separazione tanto che avevano fatto fronte allo stato di assoluta indigenza solo grazie ai proventi derivanti dai lavori domestici da lei effettuati. La Corte ha preso in esame, peraltro, il provvedimento del Tribunale per i minorenni citato dal ricorrente, rilevando che la procedura in questione non aveva riguardato i profili economici connessi alla separazione coniugale intervenuta fra i genitori. 3. Con motivazione altrettanto corretta, perché in linea con la giurisprudenza di questa Corte che pone a carico dell'imputato un onere di specifica allegazione Sez. 6, n. 5751 del 14/12/2010, P., Rv. 249339 Sez. 6, n. 2736 del 13/11/2008, L, Rv. 242853 , e incensurabile sul piano della logicità delle conclusioni, la Corte territoriale non ha ritenuto affatto comprovata una condizione incolpevole dell'imputato tale da esimerlo dall'obbligo di contribuzione, secondo un assunto difensivo inidoneo a dimostrare che la incapacità contributiva fosse assoluta ed esente da profili di colpa. Sotto tale specifico profilo la Corte ha evidenziato da un lato che gli acquisti saltuari in favore della figlia erano comunque sintomo di capacità economica e dall'altro che la riduzione dell'assegno da duecento a cento Euro, stabilita con provvedimento giurisdizionale del 2012, non è indice di assoluta indigenza ma riflette piuttosto la verifica effettuata dal giudice civile circa la capacità di poter sopportare un tale esborso. 4. Alla stregua di tali parametri, l'iter argomentativo della sentenza impugnata, anche con riguardo ai passaggi denunciati come viziati, non si presta a censure poiché il ricorrente, ribadendo dati meramente congetturali, si è limitato infatti a riprodurre con i motivi di ricorso le stesse censure che sono state puntualmente esaminate e disattese nella sentenza impugnata con motivazione coerente e adeguata, non sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila Euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.