La breve durata del matrimonio incide sull’assegno di mantenimento

Ribadendo il principio per cui l’assegno di mantenimento non risponde alla funzione di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto dai coniugi prima della separazione, gli Ermellini sottolineano che la durata del matrimonio assume rilevanza ai fini della determinazione della misura dell’assegno stesso.

Così l’ordinanza n. 16405/19, depositata il 19 giugno. La vicenda. La Corte d’Appello di Venezia confermava la decisione di prime cure circa il rigetto della domanda di addebito della separazione a carico dell’ex marito, modificando però la somma prevista a carico di quest’ultimo per il mantenimento dell’ex moglie. Nel rideterminare l’assegno, la Corte ha infatti tenuto conto della differente capacità reddituale ma anche della breve durata del matrimonio e della convivenza. L’ex moglie ha proposto ricorso in Cassazione lamentando, da un lato, la sussistenza della condizioni per l’addebito della separazione all’ex marito, dall’altro, l’erronea determinazione dell’assegno di mantenimento. Addebito della separazione. Il primo profilo di censura risulta infondato avendo la Corte territoriale correttamente applicato i consolidati principi giurisprudenziali secondo cui grava sulla parte che chiede l’addebito della separazione per infedeltà dell’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nell’aver reso intollerabile la convivenza. È invece onere della controparte provare l’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all’infedeltà. Precisa inoltre la Corte che la valutazione circa la responsabilità di uno o entrambi i coniugi nel determinare l’intollerabilità della convivenza è riservata al giudice di merito e non può essere censurata in sede di legittimità, salvo motivazione illogica o incongrua. Assegno di mantenimento. Anche la doglianza relativa alla quantificazione del mantenimento risulta priva di fondamento posto che, alla luce della giurisprudenza e in particolare della sentenza n. 1162/17, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento . Correttamente dunque la Corte ha deciso di ridimensionare tale assegno in virtù della breve durata del matrimonio. Gli Ermellini ribadiscono inoltre la funzione dell’assegno che non è più, neanche dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/18 , quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio ma invece quello di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare . In conclusione la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 7 maggio – 19 giugno 2019, n. 16405 Presidente Genovese – Relatore Bisogni Rilevato che 1. La signora M.S. ha appellato la decisione del Tribunale di Padova n. 2342/2016 che, nel giudizio di separazione dal coniuge B.A. , aveva respinto la sua domanda di addebito della separazione e di imposizione di un assegno di mantenimento a carico dei B. di 400 Euro mensili ovvero della somma ritenuta di giustizia. 2. La Corte di appello, con sentenza n. 1429/2017, ha riformato parzialmente la decisione impugnata dichiarando B.A. tenuto al versamento della somma di 170 Euro mensili a titolo di contributo al mantenimento di M.S. . Ha ritenuto la Corte distrettuale che, se anche provati, i fatti imputati dalla M. al B. non costituivano di certo eclatanti violazioni degli obblighi coniugali determinanti la crisi irreversibile del rapporto coniugale. Quanto alla domanda di assegno la Corte distrettuale ha tenuto conto della relativa differenza di capacità reddituale, della breve durata del matrimonio e della convivenza, della inesistenza di una condizione di agiatezza e, anzi della difficile situazione economica in cui versa la sig.ra M. dopo la separazione e che la costringe a vivere con i propri genitori. 3. Contro la decisione della Corte di appello ricorre per cassazione la sig.ra M.S. con sei motivi di impugnazione a violazione e/o falsa applicazione dell’art. 143 c.p.c. per aver escluso che i comportamenti addebitati dalla ricorrente al marito integrino altrettante violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio b violazione e/o falsa applicazione degli artt. 143 - 151 – 2727 - 2729 c.c. per aver conseguentemente violato i principi che regolano l’addebitabilità della separazione e che impongono la dichiarazione di addebito della separazione come conseguenza dell’accertamento di comportamenti in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti conseguente all’omesso esame di documenti costituiti dal preliminare di acquisto di un immobile ad uso abitativo, da adibire a residenza familiare, stipulato dal marito e dal contratto di fornitura di alcuni elementi di arredo della costruenda casa coniugale, sottoscritto, a sua volta, il giorno successivo c vizio in procedendo ex art. 112 c.p.c. per aver omesso di pronunciare nell’accogliere la domanda di condanna del marito al versamento di un contributo al mantenimento della ricorrente, sul dies a quo di decorrenza del diritto così riconosciuto a quest’ultima d violazione e/o falsa applicazione degli artt. 156 - 445 c.c. per aver disposto la decorrenza dell’assegno di mantenimento dalla data della sentenza di secondo grado e vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti conseguente all’omesso esame delle istanze dirette ad ottenere la esibizione ex art. 210 c.p.c. e la richiesta di informazioni all’INPS ex art. 213 c.p.c. al fine di conoscere la redditività del resistente f violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 - 336 c.p.c. per aver omesso di pronunciare sulle spese del giudizio di primo grado dopo aver riformato parzialmente la sentenza resa in quel grado di giudizio. Ritenuto che 4. I primi due motivi sono infondati alla luce della giurisprudenza di legittimità Cass. civ. sez. VI-1 n. 3923 del 19 febbraio 2018 secondo cui grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà . In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall’art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L’apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica Cass. civ. sez. I n. 18074 del 20 agosto 2014 . A tali principi si è attenuta la Corte che, nel valutare i comportamenti dedotti dalla odierna ricorrente come fondamento della domanda di addebito, ne ha escluso la gravità e la loro idoneità a determinare la rottura irreparabile del legame coniugale. La valutazione della Corte di appello non è pertanto sindacabile in questo giudizio. 5. Va inoltre respinto il quinto motivo alla luce della giurisprudenza Cass. civ. sez. I n. 1162 del 18 gennaio 2017 secondo cui alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento. La Corte di appello ha valutato la differenza reddituale al 2014, epoca della separazione, e ha ritenuto, sulla base anche degli altri elementi menzionati, e, in particolare, della breve durata del matrimonio, di contenere l’ammontare dell’assegno nella misura indicata. La decisione di non acquisire anche la documentazione relativa alle annualità successive al 2014 non ha escluso la considerazione della differenza reddituale verificatasi nel corso della separazione, differenza che la Corte distrettuale, con una valutazione di merito non soggetta a sindacato in questo giudizio, non ha ritenuto idonea a modificare la determinazione dell’assegno. Va rilevato sul punto anche la genericità e il difetto di autosufficienza del ricorso che non evidenzia il contenuto e la modalità di deduzione dell’incremento della differenza reddituale fra i coniugi nel corso della separazione. Infine va ribadita la funzione dell’assegno che non è più, neanche dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 dell’11 luglio 2018, quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio ma invece quello di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. Anche sotto questo profilo il ricorso si dimostra generico e privo di autosufficienza. 6. Sono inoltre infondati il terzo e quarto motivo di ricorso. La circostanza per cui la Corte di appello si è limitata a determinare la entità dell’assegno di mantenimento senza indicarne la decorrenza va interpretata, alla luce della giurisprudenza di legittimità, come indicazione implicita della decorrenza dalla data della domanda in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio Cass. civ., sez. I, n. 2960 del 3 febbraio 2017 . 7. Infine è infondato anche il sesto motivo in quanto la Corte di appello di Venezia, confermando la sentenza di primo grado per ciò che non attiene alla pronuncia sull’assegno di mantenimento e, quindi, confermando anche la pronuncia relativa alla condanna della M. , totalmente soccombente, al pagamento della metà delle spese del primo grado ha, per un verso, preso atto della mancanza di uno specifico motivo di contestazione da parte della odierna ricorrente sul punto cfr. la descrizione dei profili in cui si articolava l’appello a pag. 7 del ricorso e, per altro verso, condannando il B. al pagamento della metà delle spese del grado di appello, ha sostanzialmente operato una compensazione delle spese dei due gradi del giudizio di merito in relazione al complessivo esito del giudizio che ha visto soccombere in entrambi i gradi la M. sulla domanda di addebito e prevalere ma parzialmente quanto alla domanda di assegno. 8. Il ricorso per cassazione va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese e dichiarazione di sussistenza dei presupposti per l’imposizione di un ulteriore versamento a carico della ricorrente in misura pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato a mente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.