Il parere del Garante Privacy sul testamento biologico

Lo schema di decreto del Ministero della Salute che istituisce la banca dati nazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento DAT ha ricevuto il via libera dal Garante Privacy. Restano comunque necessarie alcune modifiche in modo da rendere pienamente conforme alla normativa privacy la disciplina delle DAT, che consentono alla persona di stabilire in anticipo i trattamenti sanitari ai quali intende essere sottoposta nel caso di sopravvenuta incapacità ad autodeterminarsi.

Con il provvedimento n. 123 del 29 maggio 2019, il Garante Privacy ha espresso il proprio parere su uno schema di decreto recante l’istituzione presso il Ministero della Salute di una Banca dati nazionale destinata alla raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento DAT . Lo schema di decreto sottoposto al parere del Garante. Lo schema di decreto del Ministero della Salute prevede la costruzione di un polo unico nazionale delle DAT su base volontaria, costantemente aggiornato, in modo da consentire un accesso tempestivo alle stesse da parte del personale medico in caso di necessità. Come si legge nel comunicato stampa diffuso dal Garante, la banca dati, istituita presso lo stesso Ministero della Salute, raccoglierà, con il consenso della persona che si è avvalsa del testamento biologico, le copie delle dichiarazioni, i successivi aggiornamenti, nonché la nomina e la revoca dell’eventuale fiduciario, anche di coloro che non sono iscritti al servizio sanitario nazionale . I dati saranno conservati per 10 anni dal decesso dell’interessato e vi potranno accedere il medico, che ha in cura il paziente incapace di esprimere la propria volontà, e il fiduciario, se nominato. La banca dati sarà alimentata dagli ufficiali di stato civile comunali, dai notai e dal responsabile dell’Unità organizzativa competente delle Regioni che abbiano predisposto il servizio, presso i quali sono depositati gli originali” delle DAT. Tali soggetti, potranno trasmettere copia della DAT alla banca dati nazionale mediante un modulo elettronico, le cui specifiche tecniche sono definite in un disciplinare allegato al decreto . Il parere del Garante. L’Autorità ha espresso parere favorevole, sottolineando che Il testo sul quale è stato espresso il parere, tiene conto di molte delle indicazioni già fornite dall’Ufficio del Garante nel corso di un tavolo tecnico istituito presso il Ministero, come ad esempio, la comunicazione all’interessato, che ne abbia fatto richiesta, dell’avvenuta acquisizione della documentazione nella banca dati nazionale e, per quanto riguarda i tempi di conservazione, la cancellazione dei dati trascorsi dieci anni dal decesso del dichiarante . Sono però necessarie ulteriori modifiche al testo in modo da renderlo pienamente conforme alla normativa sulla protezione dei dati. In particolare, in attesa della realizzazione della banca dati nazionale, il Garante ha chiesto maggiori tutele per quanto riguarda le modalità di accesso alle DAT, da parte del medico che ha in cura l’assistito o del fiduciario, come pure la corretta individuazione dei soggetti, che in qualità di titolari del trattamento, sono legittimati a trasmettere le DAT alla banca dati. Il Ministero, quindi, dovrà individuare modalità più rispettose della disciplina sulla riservatezza per fornire al medico e al fiduciario le informazioni circa l’esistenza della dichiarazione ed il luogo dove la stessa è conservata .

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