Negato l’assegno di mantenimento a causa della capacità reddituale dell’ex moglie

Gli aspetti del giudizio inerenti alla valutazione delle prove e all’apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice di merito questo il principio posto alla base della decisione della Suprema Corte per confermare i parametri utilizzati dal giudice di merito per negare l’assegno di mantenimento.

Questa la decisione della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13902/19, depositata il 22 maggio. Il caso. A seguito della decisione di primo grado vertente sulla separazione dei coniugi, la Corte d’Appello di Napoli dichiarava non dovuto l’assegno di mantenimento a favore dell’attuale ricorrente, la quale propone ricorso per cassazione lamentando la mancata valutazione delle prove da essa offerte, nonché l’apparenza della motivazione a sostegno della non ammissibilità delle stesse. I parametri da tenere in considerazione ai fini dell’assegno di mantenimento. I Supremi Giudici dichiarano inammissibili i motivi di impugnazione prospettati dalla ricorrente, poiché finalizzati a far valere la mancata corrispondenza della ricostruzione dei fatti fatta propria dal giudice di merito rispetto a quella operata dalla parte in giudizio attraverso la documentazione probatoria allegata ma non valutata . Su questa materia, la Corte ribadisce il principio in base al quale in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento , nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova . Quanto al lamentato vizio di motivazione, invece, nel caso di specie i Giudici ravvisano un impianto motivazionale del tutto preciso, coerente e idoneo a permettere l’individuazione del procedimento logico-giuridico posti a fondamento della pronuncia del giudice, concludendo per la correttezza della decisione assunta dal giudice di merito. Quest’ultimo, infatti, ha preso in considerazione parametri decisivi ai fini della negazione dell’assegno di mantenimento alla ricorrente, quali l’effettiva capacità di produrre reddito, desumibili dall’attività lavorativa svolta e dalla giovane età della ricorrente, il tenore di vita dei coniugi durante la pregressa convivenza non particolarmente elevato e la breve durata della stessa. Dunque, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 2 aprile – 22 maggio 2019, n. 13902 Presidente Scaldaferri – Relatore Nazzicone Rilevato in fatto che è stato proposto ricorso, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3542 dell’8 agosto 2017 la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado che ha pronunziato la separazione dei coniugi, ha dichiarato non dovuto l’assegno di mantenimento in favore dell’odierna ricorrente che si difende con controricorso l’intimato. Ritenuto in diritto che i motivi di ricorso possono essere così riassunti 1 nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, poiché la Corte non ha valutato o lo ha fatto erroneamente -il materiale probatorio offerto dall’odierna ricorrente, ha affermato che la ricorrente non aveva contestato tutte le deduzioni avverse e, ancora, ha motivato il proprio convincimento circa la non ammissibilità delle richieste probatorie formulate mediante una motivazione solo apparente 2 violazione dell’art. 156 c.c., per non avere la corte di merito, nel valutare il diritto della ricorrente all’assegno di mantenimento, tenuto in adeguata considerazione parametri quali l’effettiva capacità reddituale della stessa piuttosto che la mera attitudine al lavoro , la durata affatto breve del matrimonio nonché la grande disparità di reddito vantato dalle parti 3 omesso esame di fatti decisivi, non avendo il giudice di secondo grado esaminato tutte le contestazioni sollevate dall’odierna ricorrente nel corso del giudizio e, ancora, per non aver tenuto conto delle istanze probatorie da questa avanzate che i tre motivi sono inammissibili, riproponendo un non consentito giudizio di fatto che, infatti, sono intesi tutti a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, a proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, ma tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionale valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice Cass. 18039/2012 che, più di preciso, come chiarito in numerose occasioni da questa Corte, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento , nonché la Jà colta di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni meuo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni Cass. 13485/2017 che, nel caso di specie, il giudice d’appello ha, invece, espressamente qualificato come inammissibili o irrilevanti nonché comunque irritualmente avanzate le richieste probatorie formulate dall’odierna ricorrente, fornendo motivazione puntuale e conforme a questa giurisprudenza per cui, tra l’altro, in tema di determinazione dell’assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli elle di civili del matrimonio, l’esercizio del potere del giudice che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9, può disporre d’ufficio o su istanza di parte indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova l’esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, in formazioni integrative del bagaglio istruttorio giù fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati Cass. 23263/2016 che, invero, la corte del merito contiene un richiamo alla mancata contestazione della situazione di fatto allegata dal marito quale mero passaggio incidentale della motivazione, e del resto la censura resta aspecifica con riguardo alle circostanze puntuali che assume inveritiere e contestate dalla ricorrente che, inoltre, la corte territoriale con apprezzamento di fatto -ha escluso che la parte abbia fornito prove a sostegno di una presunta elevatissima capacità economica/reddituale, ulteriore rispetto a quella risultante all’esito della istruttoria espletata in giudizio, dell’odierno controricorrente che, ancora, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è denunciabile in tassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione Cass. Sez. U. 8053/2014 che, nel caso di specie, il tessuto motivazionale dell’impugnata sentenza risulta essere puntuale, coerente e perfettamente idoneo a consentire di individuare il procedimento logico-giuridico che ne costituisce fondamento, nonché pienamente conforme ai principi giuridici in questa sede elaborati che, infatti, la corte di merito, nel negare al coniuge l’assegno di mantenimento, ha tenuto conto della effettiva capacità di produrre reddito dell’odierna ricorrente la quale verosimilmente svolge attività lavorativa ed è di giovane età del tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza familiare restando indimostrato il suo carattere elevato , nonché della oggettivamente breve durata della coabitazione che, pertanto, nessuna censura può essere mossa all’impugnata sentenza, avendo la corte fatto corretta applicazione dei principi giuridici elaborati in materia che la condanna alle spese segue la regola della soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di lite, liquidate in Euro 4.100 di cui Euro 100 per esborsi , oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto dalla legge.