Il diritto del minore di vivere con i suoi genitori nella valutazione dello stato di adottabilità

In tema di adozione, il prioritario diritto fondamentale del minore di vivere, per quanto sia possibile, con i propri genitori impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 13409/19 depositata il 17 maggio. La vicenda. Dopo numerose segnalazioni da parte dei Carabinieri e del servizio sociale comunale con cui si riferiva il disagio di due minori dopo la persistente situazione di conflittualità tra i genitori, il Tribunale per i minorenni dichiarava decaduta la responsabilità genitoriale sui figli, nominando un tutore provvisorio, ossia l’assessore ai servizi sociali del Comune dichiarava inoltre lo stato di adottabilità dei minori. Contro la sentenza di secondo grado pronunciata successivamente dalla Corte d’Appello, l’avvocato, in qualità di curatore speciale dei minori, ricorre per cassazione. Condizioni per lo stato di adottabilità. In particolare, i motivi di ricorso si concentrano tutti sulla necessità dell’audizione della famiglia affidataria che deve essere convocata, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 1, l. n. 184/1984 come modificato dall’art. 2, l. n. 173/2015. In ragione di tali vizi di nullità, nel caso in esame, la Corte di merito all’esito della convocazione e audizione della famiglia affidataria, doveva esser chiamata a dar conto della praticabilità del progressivo percorso di allontanamento dalla famiglia di origine, previa valutazione della relazione del minore con i genitori naturali, accertata come significativa. Infatti, in tema di adozione, il prioritario diritto fondamentale del minore di vivere, per quanto sia possibile, con i propri genitori impone rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse. Tale diritto può essere limitato solo qualora si configuri un radicale stato di abbandono. Sulla base di ciò, la Suprema Corte accoglie il ricorso chiedendo alla Corte d’Appello di rivalutare, a seguito degli enunciati principi consolidati in giurisprudenza, la situazione dei minori.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 14 marzo – 17 maggio 2019, n. 13409 Presidente Genovese – Relatore Scalia Fatti di causa 1. In seguito a segnalazione dei Carabinieri di omissis e del Servizio Sociale del medesimo Comune, tra il dicembre 2008 ed il febbraio 2009, in cui sì riferiva del disagio dei minori A.D. e F. in seguito alla persistente situazione di conflittualità in essere tra i genitori su ricorso proposto ex art. 330 c.c., dal Procuratore della Repubblica, il Tribunale per i minorenni di Cagliari, all’esito di una istruttoria durata sei anni dichiarava la decadenza della madre, L.F. e del padre, A.G. , dalla responsabilità genitoriale sui figli, nominando quale tutore provvisorio, l’assessore ai servizi sociali del Comune di omissis . 2. Con sentenza del 9 aprile 2015, all’esito di c.t.u., il Tribunale per i minorenni dichiarava lo stato di adottabilità dei minori, la decadenza dalla responsabilità genitoriale e disponeva l’interruzione in forma graduale dei rapporti tra genitori e dei figli con immediato affidamento etero-familiare di questi ultimi, confermando l’incarico al Servizio Sociale del Comune di omissis per il sostegno dei minori. 3. La Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza impugnata, su appello di L.F. e A.G. , revocava la pronuncia di adottabilità limitatamente alla minore D. , di sedici anni, confermando nel resto l’impugnata sentenza, contro cui ricorre in cassazione l’avvocato I.A. , in qualità di curatore speciale dei minori, con due motivi cui resistono con controricorso A.G. e L.F. che, a loro volta, propongono ricorsi incidentali ai quali resiste il curatore speciale. Il rappresentante della Procura Generale della Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso proposto dal curatore speciale dei minori e per l’accoglimento degli altri. Ragioni della decisione 1. Il ricorso promosso dal curatore speciale dei minori denuncia, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione alla L. n. 184 del 1983, artt. 2 e 8, come sostituiti dai corrispondenti articoli della L. n. 149 del 2001, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c Una volta accertata l’insussistenza dell’assistenza morale e materiale dei genitori non dipendente da causa di forza maggiore di carattere transitorio, la Corte di appello avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado e dichiarare anche la minore D. in stato di adottabilità. Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 184 del 1983, artt. 2, 8, 27 e 28, come sostituiti dai corrispondenti articoli della L. n. 149 del 2001, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. la Corte cagliaritana avrebbe erroneamente applicato i principi sullo stato di abbandono non temporaneo, e non dipendente da forza maggiore, legittimante la dichiarazione di adottabilità secondo la giurisprudenza di legittimità. L’esistenza di un rapporto affettivo, radicato, con la famiglia di origine del minore e la pericolosità della sua interruzione non avrebbe escluso lo stato di abbandono. 2. L.F. , con ricorso che si apprezza come incidentale risultando proposto successivamente a quello del curatore speciale, con il primo motivo fa valere la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 184 del 1983, art. 8, comma 2, art. 1, comma 1, e art. 12. La Corte territoriale avrebbe fatto mal governo dei principi della giurisprudenza di legittimità sulla natura di extrema ratio della dichiarazione di adottabilità. Criticità d’ordine economico, abitativo e psichiatrico, integrative di causa di forza maggiore, avrebbero rinvenuto soluzione con idoneo sostegno e cure adeguate a fronte, nel resto, dell’attaccamento manifestato dai minori nei confronti della madre, dimostrativo del fatto che costei non aveva mai fatto mancare ai primi cure morali e materiali. Il figlio F. non sarebbe mai stato ascoltato in violazione dell’art. 315 bis c.p.c., della Convenzione di New York del 1989 e di quella di Strasburgo del 1996 ed in contrasto con il diritto del primo a conservare le relazioni affettive come previsto dalla L. n. 184 del 1983, art. 1, n. 1 non sarebbe stata adeguatamente valutata l’affermazione pure contenuta nella disposta c.t.u. per la quale, non sarebbe stato possibile ipotizzare per i minori una soluzione familiare che contempli una loro separazione . Non sarebbe stata valorizzata la disponibilità manifestata dalle zie materne e paterne e la capacità delle stesse di accogliere il minore. 3. Con ricorso incidentale, A.G. denuncia l’impugnata sentenza per avere, da un canto, ritenuto la necessità del minore F. di mantenere i rapporti con la famiglia di origine e dall’altro dichiarato lo stato di adottabilità, ritenendo di comporre le contrapposte sottese esigenze con la previsione di una interruzione dei rapporti con la famiglia biologica per procrastinate modalità, programmate e graduali, da individuarsi a cura del Tribunale per i minorenni, all’esito del miglioramento della condizione emotiva del minore che, allo stato, avrebbe reso non praticabile la determinazione. Sarebbe stata violata, in tal modo, la previsione di cui all’art. 8 Cedu. 4. I motivi di ricorso meritano congiunta trattazione, accomunati dal preliminare rilievo - appreso dalla lettura delle memorie della curatrice speciale che F. è ormai eteroaffidato ad un coppia che è frequentata anche dalla sorella D. , ormai prossima alla maggiore età - della necessità dell’audizione della famiglia affidataria che deve essere convocata, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato, ai sensi della L. n. 184 del 1984, art. 5, comma 1, come novellato dalla L. n. 173 del 2015, art. 2, ex multis Cass. 09/10/2017 n. 23574 Cass. 29/09/2017 n. 22934 . 5. All’osservanza dell’indicato incombente, di squisita indole processuale, ritiene questo Collegio debbano accompagnarsi ulteriori valutazioni più strettamente inerenti al merito della vicenda in esame. Ed infatti, la Corte di merito deve essere chiamata, in ragione dei dedotti vizi di nullità, all’esito della convocazione ed audizione della famiglia affidataria, a dare conto della praticabilità, quanto al minore F. , del percorso di progressivo allontanamento dalla famiglia di origine, come definito dalle previsioni dell’impugnata sentenza, previa valutazione, della relazione del minore con i genitori naturali, accertata come significativa, e del legame in essere con la sorella D. , evidenze entrambe segnalate nella disposta c.t.u. là dove si afferma, come concludentemente rilevato dal Procuratore generale di questa Corte di cassazione nelle sue conclusioni scritte, che i legami affettivi dei minori nei confronti dei genitori sono radicati nel tempo e significativi per quanto disfunzionali. Per cui al momento una loro cessazione sarebbe lesiva per il loro benessere psicologico e che non è possibile ipotizzare per i minori una soluzione familiare che contempli una loro separazione . 6. In tema di adozione, il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell’ambito della propria famiglia, sancito dalla L. n. 184 del 1983, art. 1, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo quel diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono - la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte Europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia, come extrema ratio - a causa dell’irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza Cass. 30/06/2016 n. 13435 . L’art. 8 Cedu pone a carico dello Stato delle obbligazioni di carattere positivo, relative al rispetto effettivo della vita familiare stabilendo, secondo un ordine valoriale e logico di accertamento da osservarsi dai giudici nazionali che, nel caso in cui l’esistenza di un legame familiare sia stata accertata, deve condurre il primo a determinarsi in linea di massima in modo da permettere a questo legame di svilupparsi Cedu 13 ottobre 2015, ric. n. 52557/14, S.H. c/Italia , provvedendo altresì a tutelare, nel più ampio contesto familiare, il vincolo tra fratelli, principio da salvaguardare per il peso da attribuirsi nella vita del minore al rapporto con i fratelli sentenza Cedu Pontes/Portogallo, ricorso n. 19554/09, 10 aprile 2012 arg. ex Cass. 24/03/1998 n. 3106 sul requisito della differenza di età tra adottandi e genitori ed il carattere recessivo dello stesso rispetto al principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 148 del 1992 dichiarativa della illegittimità costituzionale della L. n. 184 del 1983, art. 6, nella parte in cui non consentiva l’adozione di uno o più fratelli in stato di adottabilità quando, per il più giovane di essi, l’età di uno degli adottanti superava di oltre quarant’anni l’età dell’adottando se, dalla separazione, fosse derivato un danno grave per il minore all’esito del venir meno della comunanza di vita e di educazione . 7. La Corte di appello per i minorenni di Cagliari, assolto l’adempimento di rito, in applicazione degli indicati principi, sarà chiamata a rivalutare la scelta adottata per il minore F. , a fronte di una relazione del figlio con i genitori naturali, accertata come significativa, e del rapporto in essere con la sorella, D. , nel diverso regime di affido per quest’ultima previsto dalla Corte di merito. P.Q.M. Decidendo il ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata che cassa con rinvio alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, vanno omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.