Figlio maggiorenne ma invalido: confermato l’obbligo del padre al mantenimento

Respinte definitivamente le contestazioni mosse dal padre. Decisiva è la constatazione della condizione patologica del figlio, che non può rendersi autonomo economicamente e deve coabitare con la madre.

La raggiunta maggiore età è ‘cancellata’ da una grave patologia, che rende il ragazzo invalido e inabile a qualsiasi attività lavorativa. Questo quadro è più che sufficiente, secondo i giudici, per confermare l’obbligo del padre a versare all’ex moglie un adeguato contributo per il mantenimento del figlio, che coabita con la madre Cassazione, ordinanza n. 13109/19, sez. VI Civile - 1, depositata oggi . Patologia. Chiuso ufficialmente col divorzio il rapporto tra i coniugi, resta un nodo da sciogliere il mantenimento dei loro due figli. Su questo fronte l’uomo ottiene in Tribunale di vedere cancellato ogni obbligo. Ma tale decisione viene parzialmente rivista in Appello, laddove i giudici ripristinano nella misura stabilita originariamente il contributo per un figlio , evidenziandone le precarie condizioni di salute. Più precisamente, viene osservato, alla luce della documentazione medica prodotta , che il figlio della coppia – che vive con la madre – è sì maggiorenne ma risulta affetto da una grave patologia che lo rende inabile a qualsiasi attività lavorativa e, quindi, non si prospetta in suo favore la possibilità di una futura autonomia economica , mentre, allo stesso tempo, non risulta provata la percezione di contributi economici che non rendano più necessaria la partecipazione del genitore convivente con il figlio . Mantenimento. Inutili si rivelano le ulteriori obiezioni proposte dall’avvocato dell’uomo e sintetizzate nel ricorso proposto in Cassazione. Obiettivo del legale è richiamare l’attenzione su carriera scolastica , pregresse attività lavorative e potenziale capacità lavorativa del figlio del suo cliente, ma per i giudici per fare chiarezza è sufficiente considerare il deficit cognitivo da cui è affetto il ragazzo e che lo rende non autonomo economicamente , senza dimenticare, poi, il mancato recepimento di diversi e ulteriori sussidi economici . In sostanza, il dato fondamentale è rappresentato dalla condizione patologica del ragazzo, che, peraltro, non può che coabitare con la madre, data la sua invalidità . E quindi è conseguenziale l’obbligo del padre di continuare a contribuire al suo mantenimento.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 19 febbraio – 16 maggio 2019, numero 13109 Presidente Di Virgilio – Relatore Scaldaferri Fatti di causa e ragioni della decisione Il Tribunale di Bari, in parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio intercorsa tra Gi. Br. ed Anumero Va., ha revocato il contributo al mantenimento dei figli della coppia, Lu. ed Anumero a partire dal mese di gennaio 2014. Questa decisione è stata reclamata da Anumero Va La Corte d'Appello con la pronuncia impugnata ha ripristinato il contributo per il figlio Anumero nella misura originariamente stabilita. A sostegno della decisione ha affermato che dalla documentazione medica prodotta in sede di reclamo emerge che lo stesso, ancorché maggiorenne, risulta affetto da grave patologia che lo rende inabile a qualsiasi attività lavorativa, con la conseguenza che non si prospetta in suo favore la possibilità di una futura autonomia economica né risulta provata la percezione di contributi economici che non rendano più necessario la partecipazione del genitore non convivente con il figlio. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Gi. Br 1 la resistito con controricorso Anumero Va Il ricorrente ha depositato memoria. Nel primo motivo viene dedotto ex art. 112 c.p.c. il vizio di omessa pronuncia in relazione all'eccezione d'inammissibilità della produzione documentale in appello. Il motivo è inammissibile come vizio di omessa pronuncia perchè l'omissione non riguarda un capo di domanda ex multis Cass. 25154 dei 2018 . L'eccezione è stata implicitamente rigettata avendo la Corte, anche in relazione all'assenza di preclusioni istruttorie nel procedimento camerale, rimesso in termini la parte reclamante, tenuto conto verosimilmente della oggettiva difficoltà di reperimento documenti, attesa la residenza in Canada. Nel secondo motivo la censura viene prospettata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, numero 3 c.p.c. come violazione dell'art. 345 cod. proc. civ. in quanto la Corte non avrebbe rilevato l'inammissibilità delle prove documentali prodotte per la prima volta in sede di reclamo. Il motivo deve essere rigettato in quanto l'implicito accoglimento della rimessione in termini integra la causa non imputabile e, in ogni caso, non sussistono preclusioni. Nel terzo motivo viene censurata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, numero 3 c.p.c. la violazione dell'art. 2719 cod. civ. Il motivo è inammissibile in quanto la non conformità all'originale dei documenti prodotti in copia è stata genericamente prospettata non se ne disconosce il contenuto fattuale, ovvero l'attestazione della coabitazione, peraltro frutto di un complessivo accertamento di fatto, insindacabilmente svolto dalla Corte d'Appello . Nel quarto motivo, censurato ai sensi dell'art. 360, comma 1, numero 5 c.p.c. viene dedotto l'omesso esame della carriera scolastica e delle pregresse attività lavorative oltre che della capacità lavorativa di Anumero Br Il motivo è inammissibile in quanto mira a censurare l'accertamento di fatto svolto dalla Corte territoriale sia in merito al deficit cognitivo da cui è affetto Anumero Br., e che lo rende non autonomo economicamente, sia in merito al mancato recepimento di diversi e ulteriori sussidi economici. Il quinto motivo, che risulta per vero una ripetizione del quarto, censura, ai sensi dell'art. 360, comma 1, numero 3 c.p.c. la violazione degli artt. 9 L. numero 898/70 e 337 quinquies e septies c.c. in quanto la corte non avrebbe tenuto conto di circostanze quali l'età del tiglio per il quale si chiede l'assegno l'attività lavorativa svolta da quest'ultimo in passato l'applicazione del principio di autoresponsabilità. Il motivo è inammissibile in quanto mira a censurare la valutazione di fatto svolta dal giudice del merito e, peraltro, tali censure risultano assorbite dalla valutazione preminente data alla condizione patologica del Br Il sesto motivo censura la violazione dell'art. 112 c.p.c. per l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riduzione del contributo di mantenimento del figlio Anumero . Il motivo e inammissibile in quanto valutazione in merito alla quantificazione dell'assegno risulta assorbita dalla valutazione preminente data alla condizione patologica del Br La memoria insiste in particolare sul regime dell'art. 2719 cod. civ. tuttavia le difformità contestate sono marginali e non riguardano il contenuto dei documenti. In più può essere valorizzata la prova logica, non contestata, secondo la quale il ragazzo non può che coabitare con la madre, come peraltro i documenti in copia attestano data la sua invalidità. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in curo 2.300,00, di cui curo 100 per esborsi. Sussistono i presupposti per l'applicazione al ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. numero 115/2002. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003.