I provvedimenti provvisori emessi nei giudizi de potestate sono reclamabili

I provvedimenti provvisori, emessi dal Giudice minorile nell’ambito dei procedimenti ex art. 330/336 c.c., sono reclamabili ex art. 739 c.p.c. innanzi alla Corte d’Appello, giacché idonei a produrre effetti pregiudizievoli per i minori, incidendo su diritti personalissimi e di primario rango costituzionale.

La vicenda. Il Tribunale per i minorenni di Trieste, nell’ambito di un procedimento de potestate, rigettava la richiesta materna di revocare un precedente provvedimento con cui era stato disposto il collocamento dei figli minori in comunità e sospendeva l’esercizio della responsabilità genitoriale in capo alla donna contemporaneamente il T.M. incaricava i servizi sociali competenti di ricercare una famiglia cui affidare i minori. Impugnato il provvedimento, la Corte d’Appello di Trieste dichiarava inammissibile il reclamo, ritenendo che il decreto impugnato avesse natura cautelare ed urgente, con esclusione dell’appellabilità per inidoneità al passaggio in giudicato, anche se nella forma attenuata rebus sic stantibus . Il provvedimento di secondo grado veniva impugnato in Cassazione dalla madre. Ammissibilità del ricorso in Cassazione. Il Collegio, in primo luogo, ha ritenuto ammissibile il ricorso, richiamando l’orientamento secondo cui il decreto della Corte d’Appello contenente provvedimenti in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio è ricorribile in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. poiché già nel vigore della l. 8 febbraio 2006, n. 54 che tendeva ad assimilare la posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio ed a maggior ragione dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 154/2013 che ha abolito ogni distinzione al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, in quanto risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, perché ha un’efficacia assimilabile rebus sic stantibus a quella del giudicato v., da ultimo, Cass. Civ. n. 28998/18 . Impugnazione dei provvedimenti provvisori emessi nei giudizi de potestate. Il ricorso della madre viene accolto, giacché la Corte ritiene che anche i provvedimenti provvisori, emessi nell’ambito dei giudizi ex art. 330 e 336 c.p.c., a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale sono immediatamente reclamabili. La Corte parte dalla premessa che tutti i provvedimenti emessi nei procedimenti c.d. de potestate, ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., benché privi di natura contenziosa, hanno attitudine al giudicato rebus sic stantibus in quanto non revocabili o modificabili, salva la sopravvenienza di fatti nuovi . La natura del provvedimento provvisorio o emesso a chiusura di un giudizio , secondo la Cassazione, non cambia gli effetti che questo produce, giacché, in entrambi i casi provvisorio/definitivo incide sulla relazione parentale e sui diritti dei minori e dunque su diritti personalissimi di rango costituzionale. In conclusione, il provvedimento impugnato viene cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione. Fonte ilfamiliarista.it

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 4 febbraio 17 aprile 2019, n. 10777 Presidente Valitutti Relatore Parise Fatti di causa 1. Con decreto del 13 settembre 2017, il Tribunale per i Minorenni di Trieste, rigettando l’istanza proposta da C.G.R. diretta ad ottenere la revoca del collocamento dei figli minori D.M.E. e D.M.D. presso la Comunità omissis di omissis , ha pronunciato la sospensione della responsabilità genitoriale di C.G.R. ed ha confermato il mantenimento dei minori in comunità, nonché l’incarico ai Servizi Sociali per la ricerca di una famiglia affidataria, fissando udienza per la prosecuzione del procedimento. 2. Con decreto del 21-12-2017, depositato in data 3-1-2018 e comunicato nella stessa data, la Corte di appello di Trieste Sezione per i Minorenni - ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso detto decreto proposto da C.G.R. . La Corte territoriale, rilevato che il reclamo era stato proposto avverso un provvedimento temporaneo ed urgente reso in tema di affidamento di figli minori, ha ritenuto, richiamando la sentenza di questa Corte n. 4614/1998, che il decreto del Tribunale per Minorenni impugnato avesse natura cautelare ed urgente in quanto reso nell’ambito del procedimento, instaurato dal P.M. ed ancora in corso, in tema di responsabilità genitoriale ed affidamento di minori. La Corte d’appello ha pertanto affermato che la natura provvisoria di tale provvedimento lo rendesse insuscettibile di formare un giudicato rebus sic stantibus, in virtù della modificabilità e/o revocabilità dello stesso. 3. Avverso questo decreto C.G.R. propone ricorso, affidato ad un solo motivo. 4. Non hanno spiegato difese D.M.R. , il curatore dei minori D.M.E. e D.M.D. e la Procura Generale, rimasti intimati. Ragioni della decisione 1. Con unico articolato motivo di gravame la ricorrente C.G.R. denuncia la violazione dell’art. 739 c.p.c., e artt. 3 e 24 Cost., lamentando l’erroneità della declaratoria di inammissibilità del reclamo. Ad avviso della ricorrente le disposizioni di cui all’art. 737 c.p.c. e ss., che disciplinano il procedimento in camera di consiglio ex art. 333 c.c. e ss., non introducono distinzioni tra provvedimenti temporanei e definitivi e neppure i provvedimenti definitivi ex art. 333 c.c. e ss., sono suscettibili di formare giudicato, essendo resi res sic stantibus, come quelli temporanei emessi nel corso del procedimento. Osserva la ricorrente che, altrimenti opinando, dovrebbe ravvisarsi la violazione dell’art. 3 Cost., considerato che sono reclamabili i provvedimenti cautelari e i provvedimenti temporanei urgenti concernenti i minori resi in sede di procedimento di separazione o divorzio. Nel caso di specie il decreto reclamato, in quanto concernente l’affidamento dei minori ad un istituto o ad altra famiglia, produce profonde ed irreversibili modifiche nelle relazioni tra i componenti del nucleo familiare pag. n. 7 ricorso . 2. Preliminarmente il ricorso per cassazione deve dichiararsi ammissibile, alla luce dell’orientamento più recente di questa Sezione, a cui si intende dare continuità, così sintetizzato nella massima che segue Il decreto della corte di appello, contenente provvedimenti in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio e le disposizioni relative al loro mantenimento, è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., poiché già nel vigore della L. 8 febbraio 2006, n. 54 - che tendeva ad assimilare la posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio - ed a maggior ragione dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 28 dicembre 2013, n. 154 - che ha abolito ogni distinzione - al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, in quanto risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, perché ha un’efficacia assimilabile rebus sic stantibus a quella del giudicato Cass. n. 6132 del 2015 Cass. n. 18194 del 2015 Cass. n. 3192/2017 Cass. n. 28998/2018 . 3. Il ricorso è fondato. L’orientamento espresso con la sentenza di questa Corte richiamata dai Giudici d’appello Cass. n. 4614/1998 è da ritenersi superato, anche alla luce delle sopravvenute novità legislative, sulla base del più recente indirizzo di questa Sezione a cui si intende assicurare continuità. Tutti i procedimenti cd. de potestate, ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., benché non abbiano natura prettamente contenziosa, hanno attitudine al giudicato rebus sic stantibus in quanto non revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi Cass. n. 23633/2016 Cass. n. 19780/2018 Cass. S.U. 32359/2018 . È dirimente osservare che il provvedimento ablativo o limitativo della responsabilità genitoriale incide su diritti di natura personalissima, di primario rango costituzionale, ed è pertanto immediatamente reclamabile Cass. n. 12650/2015 . Nel caso di specie il decreto del Tribunale per i Minorenni di Trieste con il quale sono stati disposti la sospensione della responsabilità genitoriale della ricorrente ed il persistente collocamento dei figli minori presso una comunità, pur se adottato nell’ambito di procedimento ancora in corso, è già idoneo a produrre effetti pregiudizievoli per i minori e per il genitore, in ragione delle sue immediate ripercussioni sulla relazione parentale e su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale. Il provvedimento è altresì suscettibile di acquisire la definitività equiparabile al giudicato, all’esito delle fasi impugnatorie, atteso che solo la sopravvenienza di fatti nuovi lo rende modificabile o revocabile. 4. Il ricorso deve essere pertanto accolto e il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. 5. Va, disposta, infine, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.