Collocamento paritario dei figli presso entrambi i genitori da preferire se sussistono le condizioni di fattibilità

Secondo il Tribunale di Catanzaro, il collocamento dei figli presso entrambi i genitori con tempi paritetici è da preferire, laddove ve ne siano le condizioni di fattibilità e, quindi, tenendo sempre in considerazione le caratteristiche del caso concreto .

Il caso. A seguito della rottura di una convivenza more uxorio , da cui era nato un figlio, una madre chiedeva al Tribunale di Catanzaro di disporre l’affidamento condiviso del minore e il suo collocamento prevalente presso di lei, nonché di prevedere un regime di visita del padre articolato in 2 pomeriggi a settimana dall’uscita di scuola all’ora di cena , fine settimana alternati senza pernottamento, festività alternate, estate da concordarsi. L’uomo, costituitosi in giudizio, concordava rispetto alle richieste formulate dalla sua ex compagna sul regime di affido condiviso, ma chiedeva il collocamento alternato e paritario tra lui e la madre del bambino. Disposto il collocamento paritario dei figli se sussistono le condizioni di fattibilità. Il Tribunale di Catanzaro, nel provvedimento in esame, afferma che il collocamento dei figli presso entrambi i genitori con tempi paritetici è da preferire, laddove ve ne siano le condizioni di fattibilità e tenendo sempre in considerazione le caratteristiche del caso concreto . Di conseguenza, la shared custody va esclusa quando ci sono figli molto piccoli o quando gli impegni lavorativi dei genitori o le abitazioni delle quali dispongono non la rendono la soluzione migliore. Nel caso di specie, la previsione di tempi paritetici risulta priva di ostacoli e, in quanto tale, assolutamente preferibile per il giudice di merito il bambino, infatti, ha quasi 6 anni e ha sempre vissuto nella casa familiare in cui al momento vive il padre. Pertanto, non sono state ravvisate esigenze particolari per cui il minore non potrebbe distaccarsi dalla madre per lungo tempo o di notte né circostanze che renderebbero la permanenza presso l'abitazione del padre una scelta pregiudizievole. I tempi che trascorrerà con il padre e quelli che trascorrerà con la madre sono stati quindi stabiliti in misura paritetica. La responsabilità genitoriale paritetica. Per giungere a tali conclusioni, il tribunale ha prima esaminato i provvedimenti sul collocamento paritario dei minori, soffermandosi in particolar modo sulla Risoluzione del Consiglio d'Europa n. 2079/2015 e sulla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo ratificata in Italia con la l. n. 176/1991 . Ha poi esaminato la letteratura scientifica sul tema, osservando come negli Usa e in molti paesi europei - dove la shared custody è utilizzata in maniera sempre crescente - il figlio che vede la figura paterna coinvolta nella propria crescita grazie a una frequentazione fisica costante trae dei benefici a livello psicologico rispetto al figlio che frequenta il padre solo per poche ore a settimana o nel fine settimana. Infine ha ripercorso la normativa e la giurisprudenza italiana in materia di joint custody . Fonte ilfamiliarista.it

Tribunale di Catanzaro, sez. I, sentenza 13 28 febbraio 2019, n. 443 Presidente Giglio Relatore Romano Osserva e rileva 1.1. Premessa in fatto Con ricorso depositato in data 15/10/2018 omissis a di aver convissuto more uxorio con omissis che dalla loro unione era nato il figlio minore omissis b che i loro rapporti personali si erano deteriorati al punto da rendere la convivenza intollerabile e ad indurla a lasciare l'abitazione familiare trasferendosi con il figlio presso la dimora della sorella c che nonostante i numerosi tentativi posti in essere, le parti non erano riuscite ad addivenire ad una soluzione concordata in merito al regime di affidamento del minore. Tanto sopra premesso omissis così concludeva 1 disporre l'affido condiviso del minore e il suo collocamento prevalente presso la madre con assegnazione in suo favore della casa familiare di proprietà del resistente sita in omissis 2 prevedere un regime di visita del padre del minore così articolato due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola all'ora di cena fine settimana alternati senza pernottamento festività alternate estate da concordarsi, sempre con esclusione del pernottamento 3 disporre l'obbligo del padre di versare un contributo per il mantenimento del figlio minore di 350 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie e di quelle scolastiche. La ricorrente chiedeva altresì che venissero poste delle limitazioni nelle visite del minore ai nonni paterni e nella possibilità di delegare la custodia del figlio a terze persone. 1.2. Con memoria depositata il 9.1.2019 in cancelleria, si costituiva in giudizio omissis il quale contestava le ragioni della rottura della relazione sentimentale con la ricorrente, asserendo che la stessa si fosse allontanata dalla sua abitazione senza fornire alcuna spiegazione plausibile portando il figlio con sé. Quanto alle richieste formulate dalla ricorrente, il omissis concordando sul regime di affido condiviso, chiedeva il collocamento alternato e paritario tra lui e la madre del bambino e che venisse rigettata la richiesta di assegnazione della casa familiare alla ricorrente per assenza dei presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. non vivendo il minore nella casa familiare da sette mesi . In merito al mantenimento del minore, il resistente rappresentava di percepire uno stipendio di 840 euro mensili quale dipendente di un'azienda privata, somma da cui veniva decurtata mensilmente quella di 359,99 euro per il pagamento di un debito contratto per la ristrutturazione della casa familiare. Infine, il omissis avanzava delle proposte immobiliari tese a garantire, a lui, di continuare a godere della casa di sua proprietà, ed al bambino di godere di una dimora dignitosa. Le proposte erano le seguenti la divisione dell'immobile di sua proprietà con conseguente assegnazione solo di una parte di esso alla ex compagna l'acquisto da parte sua di un appartamento la cui nuda proprietà era da intestarsi al minore la contribuzione nella locazione di un immobile da adibire a residenza della madre e del bambino. 1.3. All'udienza del 16 gennaio 2019 si procedeva all'ascolto delle parti, all'esito del quale i difensori si riportavano alle rispettive richieste formulate negli scritti difensivi. Il Tribunale riservava la decisione. 2. L'affidamento del figlio minore. Senza dubbio l'affidamento del minore deve essere condiviso, in linea con quanto sancito dall'art. 337 ter comma 2 c.c. con la conseguenza che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e, ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 c.c., le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore, sono assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni del figlio, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione possono essere prese separatamente dai genitori, per il periodo in cui il minore si trova presso ciascuno degli stessi. Tale scelta è anche in linea con l'intendimento delle parti e con la legge n. 56 del 2006 di riforma del diritto di famiglia, la quale stabilisce che il giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore, ponendosi tale soluzione come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore tra le tante, cfr. Trib. Monza sez. IV, 11/12/2018, n. 3001 Cassazione civile sez. I, 12/09/2018, n. 22219 . L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. 3. Il collocamento del figlio La madre ha chiesto il collocamento del figlio presso di sé ed un limitato diritto di visita paterno con esclusione del pernottamento a ragione della tenera età del bambino. Il padre ha chiesto, invece, la suddivisione paritetica dei tempi di frequentazione del minore con i genitori, evidenziando che il suo impegno lavorativo limitato alla mattina gli consentirebbe di prendersi cura del figlio con continuità ed anche più della ricorrente, maggiormente impegnata nel lavoro con orari variabili. 3.1. Il collocamento paritario Ebbene, in merito alla c.d. shared custody o joint custody ossia la previsione di una suddivisione paritetica della frequentazione dei genitori separati con i figli minori, si tratta di una misura non ancora di larga applicazione nella giurisprudenza italiana, sebbene in linea teorica aderente alla previsione contenuta nel citato art. 337 ter c.c. che non pare riferirsi esclusivamente all'affidamento legale condiviso, ma anche alla custodia fisica condivisa. E' recente, peraltro, una proposta di legge volta a togliere qualsiasi discrezionalità al giudice nella scelta sull'affidamento dei figli e sul tempo di permanenza presso ciascuno dei genitori. Il tema della responsabilità genitoriale paritetica è stato anche oggetto di una Risoluzione del Consiglio d'Europa sottoscritta anche dall'Italia, la nr. 2079 del 2015, dal titolo Equality and shared parental responsibility the role of fathers in cui si auspica l'adozione da parte degli Stati Membri di misure in grado di assicurare una responsabilità genitoriale condivisa ed una parità dei ruoli tra padri e madri anche nei procedimenti di separazione personale, evidenziando la gravità degli effetti derivanti dall'allontanamento di una figura genitoriale. E tra le misure suggerite nella Risoluzione vi è proprio la shared residence, ossia quella forma di affidamento in cui i figli della coppia separata trascorrono tempi più o meno uguali tra il padre e la madre. La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo 20 novembre 1989, ratificata con l. n. 176/1991 , poi, riconosce il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo art. 9, comma 3 . E all'art. 18, fa riferimento al principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori . Questi principi sono stati ripresi dalla Carta di Nizza ora parte del Trattato di Lisbona per la quale il bambino ha il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse art. 24, comma 3 . La Corte europea di Strasburgo, a sua volta, ha sottolineato che la piena tutela dei figli nei confronti dei genitori e dei parenti costituisce un aspetto irrinunciabile dell'obbligo di rispetto alla vita privata e familiare a partire da Corte europea dei Diritti dell'Uomo, Markx c. Belgio, 13 giugno 1979 . Nel momento della crisi coniugale il diritto del bambino alla propria famiglia comprende quello di intrattenere relazioni con entrambi i genitori, senza che siano frapposti ingiustificati ostacoli al loro svolgimento Corte europea dei Diritti dell'Uomo, Bove c. Italia 30 giugno 2005 Corte europea dei Diritti dell'Uomo, Piazzi c. Italia 2 novembre 2010 . Tale misura, infine, è stata oggetto di previsione in alcuni protocolli e linee guida adottati da Tribunali nazionali tra cui Perugia, Salerno e Brindisi, reperibili sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia . 3.1.1. L ' apporto della ricerca scientifica In merito agli effetti che la parental sharing può determinare nello sviluppo del minore, se essi siano maggiormente positivi o negativi, non risulta letteratura scientifica approfondita in Italia, anche perché si tratta di misura, come detto, in concreto non attuata dalla giurisprudenza italiana. Si registra il recente parere negativo espresso dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi Italiani al disegno di legge Pillon , la cui motivazione sullo specifico punto attiene principalmente alla mancanza di potere discrezionale del giudice nel decidere circa i tempi di custodia del bambino che devono essere necessariamente paritetici, con la previsione che trascorra almeno 12 giorni al mese con il singolo genitore e l'assenza di previsioni differenziate in base all'età del minore ed alle esigenze del caso concreto. In precedenza vi era stato un parere dello stesso CNOP del 2011 su due precedenti proposte di legge in cui invece il parere espresso sulla shared custody era ampiamente positivo.& #8308 Vi è invece ampia letteratura scientifica americana sul tema& #8309 , in cui si dà atto del sempre crescente uso della joint or shared physical custody che si differenzia dalla sole residence o maternal così chiamata in considerazione del fatto che il 95% delle volte la residenza del minore è fissata presso la madre non solo negli USA in cui si è passati dalla quota del 5% nell'anno 2006 al 35% nel 2013 ma anche in molti paesi europei, specie del nord.& #8310 Gli studi più recenti dimostrano che il figlio la cui figura paterna è coinvolta nella crescita attraverso una frequentazione fisica costante, trae dei benefici a livello psicologico rispetto al figlio che frequenta il padre solo per poche ore a settimana o nel fine settimana Amato & amp Dorius, 2012 e che il tempo speso con il padre non residente è strettamente correlato al miglioramento della qualità e della solidità della relazione parentale& #8311 , oltre che con una serie di effetti benefici influenti sulla crescita e sulla vita da adulti dei minori& #8312 . Del resto è principio ampiamente condiviso nella letteratura scientifica quello secondo cui entrambi i genitori necessitano di molto tempo trascorso con i propri figli per creare delle relazioni durature e consolidate e che, se questo non avviene, il tentativo di recuperare un rapporto compromesso diviene molto difficile specie con il passare del tempo. 3.2. La joint custody nella legislazione e nella giurisprudenza italiana Come detto in precedenza, la normativa italiana a seguito delle modifiche introdotte con la legge nr. 56/2006, prevede invero espressamente all'art. 337 ter c.c. la custodia condivisa dei figli in caso di crisi della coppia il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale , tuttavia, nella concreta attuazione della previsione normativa da parte della giurisprudenza, l'inversione di tendenza è stata quasi solo nominale. Una lettura delle decisioni degli ultimi 10 anni porta alla luce il dato che se formalmente sono in netta decrescita le previsioni di affido esclusivo della prole alla madre, preferendosi un affido condiviso, nei fatti, attraverso la previsione di un collocamento prevalente del minore presso una delle due figure genitoriali di solito la madre , viene quasi vanificata la portata innovativa della disposizione in parola. Non solo, alla previsione del collocamento prevalente presso uno dei genitori segue l'adozione di altri provvedimenti che spesso costituiscono il punto di maggiore attrito tra i coniugi, quali l'assegnazione della casa familiare misura che può portare all'allontanamento dalla casa di proprietà di uno dei coniugi e la previsione di un assegno di mantenimento a favore del genitore presso cui è collocato il minore in misura prevalente misura funzionale al mantenimento indiretto del minore e spesso oggetto di continua revisione in sede giudiziale, oltre che deresponsabilizzante per il genitore non collocatario, di fatto autorizzato a non aver contezza degli effettivi bisogni economici della prole & #8313 . Tale soluzione maggioritaria poggia, tra l'altro, sull'interpretazione del secondo comma della disposizione appena richiamata a mente della quale Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presos ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli previsione quella sottolineata da chi scrive, che non sembra limitata alle ipotesi di affidamento esclusivo . In sostanza in Italia, a fronte di una shared legal custody permane una sole pshysical custody, vale a dire che solo legalmente i minori sono affidati in maniera condivisa tra i due genitori, mentre la custodia fisica resta affidata prevalentemente ad uno dei genitori, con la conseguenza che rispetto alla casistica anteriore alla l. 54/2006 resta sostanzialmente invariato il dato relativo ai provvedimenti giudiziali collegati alla decisione sull'affidamento dei figli assegnazione della casa familiare, previsione di un assegno di mantenimento del minore a carico del genitore non collocatario e ammontare del predetto assegno & #8304 . Giova peraltro evidenziare che i provvedimenti della giurisprudenza italiana in materia di affidamento dei minori nei giudizi di separazione coniugale sono spesso stati oggetto di censura dalla Corte di Strasburgo che ha sanzionato l'Italia per violazione dell'art. 8 Carta Europea dei Diritti dell'Uomo CEDU caso Cincimino Italia del 28 aprile 2016 Strumia c. Italia del 23 giugno 2016 Nicolò Santilli c. Italia, n. 51930/10, 71, 17 dicembre 2013, Lombardo c. Italia, n. 25704/11, 89, 29 gennaio 2013, e Piazzi c. Italia, n. 36168/09, 78, 2 novembre 2010 che viene interpretato nel senso che, tutelando esso il rispetto alla vita familiare, impone allo Stato non solo di non intervenire con ingerenze arbitrarie, ma pone a carico dello stesso e quindi all'organo giurisdizionale degli obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo della vita famigliare. La Corte rammenta che, per un genitore e suo figlio stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita famigliare Kutzner c. Germania n. 46544/99, 58, CEDU 2002 e che delle misure interne che lo impediscano costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall'articolo 8 della Convenzione K. e T. c. Finlandia [GC], n. 25702/94, 151, CEDU 2001 VII . La Corte rammenta che l'articolo 8 della Convenzione tende sostanzialmente a premunire l'individuo dalle ingerenze arbitrarie delle pubbliche autorità e può anche generare obblighi positivi inerenti a un rispetto effettivo della vita famigliare. Il confine tra gli obblighi positivi e negativi derivanti per lo Stato da questa disposizione non si presta a una definizione precisa i principi applicabili sono comunque comparabili. In entrambi i casi, si deve avere riguardo al giusto equilibrio da garantire tra gli interessi concomitanti dell'individuo e della società nel suo insieme, tenendo conto in ogni caso che l'interesse superiore del minore deve costituire la considerazione determinante Gnahoré c. Francia, n. 40031/98, 59 CEDU 2000 IX e, a seconda della propria natura e gravità, può prevalere su quello dei genitori Sahin c. Germania [GC], n. 30943/96, 66, CEDU 2003 VIII così testualmente in Ricorso n. 76171/13 Causa Solarino c. Italia del 9 febbraio 2017 . 3.3. Il caso di specie Quanto esposto in precedenza non porta, ad avviso del collegio, alla considerazione finale per cui la soluzione della suddivisione paritetica dei tempi di permanenza sia sempre da preferire, ma a ritenere che essa sia preferibile laddove ve ne siano le condizioni di fattibilità e, quindi, tenendo sempre in considerazione le caratteristiche del caso concreto. Ad esempio, dovrebbe tendersi ad escludere l'attuazione di tale misura in presenza di figli minori molto piccoli magari ancora in età da allattamento e comunque bisogna tener conto del concreto assetto della coppia separanda ad es. se entrambi hanno degli impegni lavorativi e di che tipo, se hanno entrambi la disponibilità di un'abitazione dignitosa per la crescita dei figli etc. . Del resto deve prendersi atto c he in Italia, specie in alcune sue parti, sussistono ancor oggi molti ostacoli economici e sociali alla realizzazione di una parità dei ruoli all'interno della coppia genitoriale, parità invece raggiunta in altri contesti territoriali, specie nordeuropei ove di pari passo, come visto, è maggiormente in uso la shared custody. Ciò posto in linea generale, gli elementi acquisiti nel corso del giudizio consentono di ritenere attuabile nel caso di specie un affidamento condiviso con la previsione di tempi paritetici di permanenza del minore con i genitori. Intanto l'età del bambino non è di ostacolo all'adozione di tale misura. omissis ha quasi 6 anni è nato il omissis ed ha sempre vissuto nella casa familiare in cui al momento vive il padre, per cui, da un lato, non si ravvisano le esigenze rappresentate dalla madre secondo cui il bambino non potrebbe distaccarsi da lei per lungo tempo o di notte misura di solito prevista dalla giurisprudenza di merito per la prole infratreenne , dall'altro, la permanenza presso l'abitazione del padre pernotto compreso non potrebbe costituire per lui alcuna forma di pregiudizio, trattandosi di un ambiente per lui familiare in cui sono presenti spazi a lui dedicati e di recente ristrutturazione cfr. la perizia agli atti a firma dell'ing. C. . Quanto al pernottamento del bambino presso il padre, deve dirsi che gli studi scientifici dimostrano gli effetti positivi di tale abitudine, dal momento che si crea una più approfondita e intima conoscenza e il minore percepisce maggiormente come propria l'abitazione paterna . D'altro canto altri studi condotti in alcuni paesi nordeuropei hanno dimostrato che vi è una maggiore propensione alla doppia residenza nei più giovani rispetto agli adolescenti, che sono maggiormente proiettati verso i loro interessi sociali e possono percepire più dei bambini le scomodità derivanti dall'avere più case . Nel caso di specie, peraltro, il padre ha espressamente manifestato l'interesse ad occuparsi a tempo pieno del figlio, anche in considerazione del suo attuale ridotto impegno lavorativo è impegnato solo al mattino come dipendente di una ditta privata, giusto contratto prodotto sub docomma . Il omissis oltre gode di una rete familiare di supporto, costituita dai genitori e, si suppone, anche di una rete amicale, avendo in Catanzaro il centro dei suoi interessi fin dalla nascita. Si deve altresì ritenere che il omissis sia dotato di adeguate capacità genitoriali, non essendo stato manifestato alcunché di diverso dalla omissis che ha fondato la sua opposizione al collocamento paritario su motivazioni inconsistenti. Infine, non si sono registrati particolari conflitti della coppia, e risulta che il padre veda attualmente il figlio con regolarità & #8308 . Chiaramente, l'auspicio del Collegio è che le parti trovino tra loro la migliore soluzione possibile nell'interesse del bambino ad un collocamento tra loro paritario anche se non perfettamente equivalente nei tempi di permanenza , ma in mancanza di diversi accordi tra i genitori, il Tribunale è chiamato a prevedere i tempi d i permanenza del figlio presso ciascuno di essi e ritiene farlo secondo il seguente schema che prevede esatti tempi paritetici tra i due genitori. Per rispettare il predetto calendario il padre o la madre andranno a prendere il bambino all'uscita scolastica nel giorno di loro competenza e lo riaccompagneranno a scuola il giorno in cui il bambino deve permanere presso l'altro genitore sono così assicurati nella settimana 1 e 3 quattro notti con il padre e nelle settimane 2 e 4, quattro notti con la madre . Quanto alle festività, il bambino trascorrerà le vacanze di Natale 24-31 dicembre , quelle di Capodanno 31 dicembre 6 gennaio , quelle di Pasqua domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo e tutte le altre festività riconosciute nel calendario nazionale in modo alternato a partire dalla madre. D'estate trascorrerà 15 giorni consecutivi di vacanza a luglio e 15 giorni consecutivi di vacanza ad agosto con ciascuno dei genitori che si accorderanno entro il 30 maggio di ciascun anno. 4. Il mantenimento del figlio Premette il Collegio che principio cardine sancito dall'art. 337 ter comma 4 c.c. è quello secondo cui i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale ai propri redditi. L'assegno c.d. perequativo a carico di uno dei genitori può essere stabilito, ove necessario, per attuare il principio di proporzionalità, tenuto conto dei diversi parametri indicati dalla stessa norma, tra cui rilevano anche i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore. Tale parametro assume particolare rilevanza nelle situazioni in cui in concreto i tempi di gestione dei figli da parte dei genitori siano molto simili, al di là della residenza anagrafica degli stessi e le condizioni economico reddituali dei genitori del pari non siano così sperequate. Ora, nel caso di specie, all'esito del procedimento è emerso che l'attuale situazione reddituale dei genitori, come di seguito meglio rappresenta tenuto conto degli oneri, connessi alle esigenze abitative, che gli stessi stanno sostenendo e dei tempi di gestione del figlio, del tutto paritetici, è tale da realizzare il principio di proporzionalità attraverso il mantenimento c.d. diretto per le esigenze ordinarie del minore, esigenze che comprendono tutte quelle connesse al vitto, all'abbigliamento, alle spese di cura ed accudimento quotidiano e alla socialità per il periodo in cui il figlio è presso ciascun genitore e la ripartizione in quote uguali delle spese c.d. straordinarie. Dalla documentazione acquisita risulta infatti che il omissis guadagna circa 800 euro netti mensili, mentre la omissis ne guadagna circa 1200 secondo quanto dalla stessa dichiarato . Deve però tenersi conto che la ricorrente dovrà locare un appartamento, mentre il omissis risulta proprietario dell'immobile in cui al momento abita. D'altro canto il padre è gravato da un prestito personale contratto per la ristrutturazione dello stesso e che si estinguerà il 10.4.2020 cfr. piano di ammortamento in atti , delle tasse di proprietà dell'immobile, delle spese di mantenimento di un'autovettura utilizzata anche per gli spostamenti del figlio . Considerando una spesa prevedibile per la locazione dell'immobile di circa 450 euro mensili per come prospettato dalle stesse parti , che la sig.ra omissis non è dotata di autovettura quindi non deve sostenere i costi, si perviene alla conclusione che i redditi delle due parti sono sostanzialmente equivalenti al netto del prestito personale del omissis che a breve sarà estinto . Ne consegue che non deve disporsi alcun assegno di mantenimento indiretto a carico del padre, il quale provvederà al mantenimento ordinario del figlio in via diretta. Quanto alle spese diverse da quelle quotidiane, esse saranno ripartite nella misura del 50% e quelle straordinarie, intendendosi per tali quelle non prevedibili o particolarmente onerose quali a titolo esemplificativo per cure mediche extra SSN, dentistiche, oculistiche, tasse universitarie o rette di scuole private/paritarie, gite scolastiche, vacanze del figlio verranno preventivamente concordate. Al disposto collocamento paritario segue il rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare. 5. In ragione della natura della causa e del comportamento processuale delle parti, ritiene il Collegio di dover compensare le spese del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, rigettando ogni diversa domanda, così provvede 1 dispone l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio minore omissis con tempi paritetici di permanenza del minore presso i due genitori secondo il calendario di cui in parte motiva e salvi diversi e migliori accordi tra i coniugi che rispettino i principi espressi in motivazione sulla custodia condivisa 2 dispone che le parti concorrano in misura paritaria alle spese ordinare e straordinarie queste ultime previamente concordate al mantenimento del figlio 3 Compensa le spese di lite tra le parti 4 Dispone l'immediata efficacia esecutiva del presente decreto