Status di minore straniero non accompagnato: la Cassazione fa chiarezza sulle condizioni necessarie

Ai fini della definizione di minore straniero non accompagnato rileva la compresenza di due condizioni l’assenza di soggetti che abbiano la cura, la custodia, e assicurino il benessere del minore e l’assenza di soggetti che rappresentino il minore e ne siano legalmente responsabili.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 9199/19 depositata il 3 aprile. Il caso. Il Giudice tutelare del Tribunale di Novara, pronunciandosi sulla richiesta del cittadino albanese, di tutela del fratello minore allontanatosi dal suo paese di origine con il consenso dei genitori per trasferirsi temporaneamente in Italia presso di lui, trasmetteva gli atti per competenza al Tribunale per i minorenni di Torino per l’apertura della tutela e la nomina del tutore, ritenendolo un minore straniero non accompagnato. Il Tribunale torinese solleva regolamento d’ufficio di competenza e afferma che non si tratta di minore non accompagnato così come definito all’art. 2 l. n. 47/2017. Minore non accompagnato. Non condividendo la tesi sostenuta dal Tribunale per i minorenni, la Corte di Cassazione ritiene opportuno ricordare quanto previsto all’art. 2 l. n. 47/2017 secondo il quale per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano . In base a tale definizione, per poter definire il minore come non accompagnato , occorre la compresenza di due condizioni l’assenza di soggetti che abbiano la cura, la custodia, e assicurino il benessere del minore e l’assenza di soggetti che rappresentino il minore e per questo siano formalmente responsabili. Nella fattispecie, secondo la Corte, il Tribunale per i minorenni ha erroneamente negato al minore lo status di minore non accompagnato perché assistito dal fratello maggiorenne in Italia, trascurando il rilievo dell’assenza di persone cui doveva essere affidata la rappresentanza e la responsabilità legale del minore, in quanto non poteva risultare sufficiente a tal fine l’atto notarile con il quale i genitori lo avevano affidato alle cure del fratello. Pertanto, la Suprema Corte dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Torino.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile 1, ordinanza 5 marzo 3 aprile 2019, n. 9199 Presidente Genovese Relatore Lamorgese Rilevato CHE Con provvedimento del 16 marzo 2018, il giudice tutelare del tribunale di Novara, pronunciandosi sulla richiesta di H.J. , cittadino albanese, di tutela del fratello minore H.R. , privo di genitori , allontanatosi dal suo paese di origine con il consenso dei genitori per trasferirsi temporaneamente presso di lui in Italia, ha trasmesso gli atti per competenza al tribunale per i minorenni di Torino per l’apertura della tutela e la nomina del tutore, a norma del D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220, art. 2, comma 2, modificativo del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 26, comma 5, che originariamente devolveva la competenza al giudice tutelare , ritenendo trattarsi di minore straniero non accompagnato . L’adito tribunale per i minorenni di Torino, con provvedimento del 21 aprile 2018, ha sollevato il regolamento d’ufficio di competenza, a norma dell’art. 47 c.p.c., comma 4, ritenendo non trattarsi di minore non accompagnato , in base alla definizione contenuta nella L. 7 aprile 2017, n. 47, art. 2, e ha indicato come competente a provvedere il giudice tutelare di Novara. Considerato CHE Ad avviso del tribunale, il caso concreto esula dalla definizione legislativa di minore non accompagnato che richiede la contemporanea sussistenza di due elementi la mancanza di assistenza per il minore e l’assenza di un suo rappresentante legale sul territorio italiano infatti, H.R. non è soggetto privo di assistenza sul territorio italiano, essendo affidato alle cure e alla custodia di un parente dimorante in Italia, cioè al fratello maggiorenne che possiede le condizioni morali ed economiche per la crescita e l’educazione del minore, come risulta da atto notarile a firma dei genitori in data 23 febbraio 2018. E pertanto, egli non potrebbe ritenersi minore non accompagnato , mancando uno dei due presupposti richiesti dalla legge essere privo di assistenza , da qui la competenza del giudice tutelare per l’apertura della tutela e la nomina del tutore. Questa tesi non è condivisibile. La definizione di minore straniero non accompagnato è contenuta nella citata L. n. 47 del 2017, art. 2 è tale il minore privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano , dove l’uso della congiuntiva e indica la necessaria concorrenza di entrambe le condizioni la prima, relativa al profilo dell’assistenza materiale, intesa come assenza di soggetti che abbiano la cura, la custodia e assicurino il benessere del minore la seconda, relativa al profilo della rappresentanza legale, intesa come assenza di soggetti che rappresentino il minore e per questo siano formalmente responsabili. Militano in questa direzione le indicazioni provenienti dalla Dir. 2013/33/UE, la quale pone l’accento sulla necessità che il minore straniero sia accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto art. 2, lett. e e abbia un rappresentante , il quale dev’essere una persona che possa assisterlo e rappresentarlo nelle procedure previste dalla presente direttiva, allo scopo di garantirne l’interesse superiore del minore ed esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario art. 2, lett. j v. anche Dir. 2011/95/UE, art. 2, lett 1 la citata Dir. 2013/33, art. 24, prevede che gli Stati membri assicurino al minore un rappresentante che rappresenti e assista il minore per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva e lo informino della nomina del rappresentante v. anche Dir. 2011/95 cit., art. 31 . I due profili considerati, dell’assistenza e della rappresentanza legale nel territorio nazionale, sono inscindibilmente connessi e conferiscono al minore straniero lo status di accompagnato che consente di delineare, a contrario, quello di minore non accompagnato , ai fini dell’applicazione degli istituti di tutela apprestati dall’ordinamento e della presentazione della domanda di protezione internazionale. In particolare, la rappresentanza è quella legale , cioè prevista in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano , il quale la conferisce ai soli genitori, ai quali non è consentito di delegarla in forma privatistica ad altri soggetti, neppure a prossimi parenti, qual è il fratello, mentre è consentita la partecipazione di costoro genitori, parenti e affini nel procedimento giurisdizionale previsto per la nomina del tutore art. 348 c.c. . Il tribunale per i minorenni di Torino, negando a H.R. lo status di minore non accompagnato perché assistito dal fratello maggiorenne dimorante in Italia, ha trascurato l’essenziale rilievo dell’assenza di persone cui sia affidata la rappresentanza e la responsabilità legale del minore in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano , non potendo - come rilevato dal Procuratore generale - ritenersi idoneo a tal fine l’atto notarile con il quale i genitori lo hanno affidato alle cure del fratello maggiorenne. In conclusione, è competente il tribunale per i minorenni di Torino. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del tribunale per i minorenni di Torino.