Somme tra conviventi. Obbligazioni naturali o prestito con obbligo di restituzione?

Nelle unioni di fatto le attribuzioni patrimoniali e le prestazioni lavorative in favore del convivente effettuate nel corso del rapporto configurano l’adempimento di un’obbligazione naturale.

Il principio di cui sopra, espresso già dalla Corte di Cassazione, viene seguito ed applicato dai giudici di merito nella sentenza n. 10/2019 del Tribunale di Reggio Calabria a definizione di un procedimento ordinario introdotto per la restituzione di somme asseritamente consegnate a titolo di mutuo. I fatti. L’attore citava in giudizio la convenuta al fine di ottenere la restituzione della somma a lei corrisposta a titolo di prestito, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti. In particolare, l’uomo riferiva di essere un ballerino professionista e di aver instaurato con la donna un rapporto di amicizia ed intimità e di averle corrisposto tale somma a titolo di prestito tuttavia mai restituito nonostante i vari solleciti. Opposta la versione della convenuta secondo la quale tra le parti era stata instaurata una relazione sentimentale caratterizzata anche da un periodo di stabile convivenza durante la quale parte della somma asseritamente oggetto di prestito era stata investita di comune accordo per l’associazione dilettantistica sportiva costituita da entrambi e parte costituiva obbligazioni naturali sorte nell’ambito della relazione sentimentale e della convivenza tra le parti. L’onere della prova. Il Tribunale ritiene che l’attore, su cui incombe l’onere di provare non solo la consegna del denaro ma anche il titolo della stessa da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione, non abbia raggiunto la prova dei fatti dedotti in giudizio, con particolare riferimento all’assunto del presunto riconoscimento di debito da parte della convenuta e della dazione del denaro in esecuzione di un accordo di prestito. In particolare, i giudici ricordano che le prove derivanti da conversazioni su Whatsapp, e-mail, messaggi, possono essere utilizzate nel processo civile o penale soltanto a determinate condizioni, non essendo sufficiente la mera trascrizione, ravvisando la necessità di depositare anche il supporto informatico ovvero una copia forense del medesimo unitamente ad una relazione tecnica forense che attesti la metodologia e strumentazione utilizzata per la copia forense. Le unioni di fatto e le obbligazioni naturali. Chiarito quanto sopra dal punto di vista probatorio, il Tribunale di Reggio Calabria, evidenzia la rilevanza delle unioni di fatto quali formazioni sociali meritevoli di tutela costituzionale art. 2 Cost. caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che si esprimono anche nei rapporti patrimoniali. Pertanto, le dazioni di denaro effettuate tra conviventi nel corso della relazione configurano l’adempimento di un’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. non ripetibile a condizione che tali attribuzioni siano proporzionali ed adeguati alle condizioni economiche delle parti. Nessun diritto alla restituzione. Pertanto, le spese sostenute dall’attore sono state assunte nel pieno spirito solidaristico qualificandosi come liberalità non suscettibili di esser restituite.

Tribunale di Reggio Calabria, sez. I Civile, sentenza 2 – 3 gennaio 2019, numero 10 Giudice Campagna In fatto ed in diritto La presente sentenza è redatta ai sensi dell'articolo 132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di citazione notificato il 13.05.2013 omissis conveniva in giudizio omissis per sentirla condannare alla restituzione in suo favore della complessiva somma di Euro 24.000,00 o della diversa maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre al risarcimento dei danni subiti da quantificarsi in complessivi Euro 12.611,42 nonché ai danni morali, e con vittoria di spese e competenze di lite. Premetteva l'istante di svolgere l'attività di ballerino professionista in Italia e di avere conosciuto omissis con la quale si creava un rapporto di affettuosa amicizia ed intimità assumeva di avere corrisposto alla donna, titolare di un centro estetico in città, quale prestito la complessiva somma di Euro 28.000,00 erogata nel corso degli anni 2009-2011 e che nonostante le sue insistenze e i diversi contatti avuti con la controparte e con il suo legale finalizzati ad una composizione bonaria della vicenda, tale importo non gli era stato restituito. Rassegnava le conclusioni di cui in premessa. Si costituiva omissis la quale deduceva l'assoluta infondatezza della domanda, offrendo una diversa prospettazione dei fatti e chiarendo innanzitutto che tra i due si era istaura una relazione sentimentale tanto che per oltre due anni gli stessi avevano convissuto in un immobile condotto in locazione dalla donna in via omissis all'interno del Residence omissis assumeva di avere costituito unitamente ai suoi familiari un'associazione dilettantistica sportiva di danza dalla quale si prefiggevano di ricavare proventi economici in loro favore e che parte delle somme indicate da controparte Euro 5.000,00 erano state utilizzate per il pagamento del cachet ai concorrenti della nota trasmissione televisiva Amici che avevano presenziato alla serata di inaugurazione della scuola di danza rilevava, altresì, che le somme asseritamente oggetto di prestito erano state invece utilizzate ed investite di comune accordo per la suddetta attività osservava che i rapporti esistenti tra i due si erano radicati nell'ambito della relazione sentimentale e di convivenza dalla quale potevano scaturire soltanto obbligazioni naturali disconosceva tutta la documentazione prodotta dall'attore che riproduceva il contenuto di sms, mail, skype, conversazioni telefoniche, ecc. evidenziava che nessuna promessa di pagamento poteva legittimamente configurarsi nella fattispecie in esame, in difetto di prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione aggiungeva, infine, che la pretesa avversaria si caratterizzava anche per l'assoluta indeterminatezza delle somme invocate. Insisteva, pertanto per il rigetto della domanda. Il processo veniva istruito con l'espletamento della prova testimoniale articolata dalla convenuta, mentre, sebbene ammessa, non veniva espletata la prova testimoniale richiesta dall'attore, non avendo detta parte provveduto a citare i testi per l'udienza all'uopo fissata quindi all'udienza del 13.02.2018 la causa, sulle conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito in cancelleria di comparse conclusionali e di ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali repliche. La domanda è infondata e non può trovare accoglimento per le causali qui appresso specificate. Deve subito affrontarsi la questione della validità legale della trascrizione di chat Whatsapp, di email, di messaggi sms a fini giudiziari, come prova in un processo, precisando che tali strumenti possono essere considerati prova documentale ed essere utilizzati nel processo civile o penale solamente a certe condizioni. Ebbene, proprio di recente la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che tali strumenti hanno valore come prova informatica nel processo solamente se viene acquisito anche il supporto -telematico o figurativo contenente la registrazione, essendo la trascrizione una semplice riproduzione del contenuto della principale prova documentale. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la necessità di depositare il supporto risiede nel fatto che questo permette di controllare l'affidabilità della prova medesima mediante l'esame diretto del supporto onde verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni sia l'attendibilità di quanto da esse documentato Cass. numero 49016/2017 . Poiché non è sempre possibile depositare il dispositivo originale per motivi legati alla privacy dei contenuti, indisponibilità dell'hardware, danneggiamento, perdita, etc e dato che ormai in ambito digitale non esiste più il concetto di originale dato che la copia forense di un dispositivo ha la stessa valenza probatoria del dispositivo, è possibile valutare il deposito della copia forense del dispositivo di registrazione registratore digitale, smartphone, telecamera, etc così da conferire il valore legale di prova informatica e documentale al suo contenuto registrazioni, filmati, messaggi SMS o Whatsapp, etc . Deve aggiungersi, quindi, che oltre al deposito dell'acquisizione forense del contenuto del dispositivo dal quale si vogliono estrarre le prove informatiche, si ritiene sia essenziale depositare anche una relazione tecnica forense che attesti la metodologia e strumentazione utilizzata per la copia forense, l'assenza di tracce di alterazione o manipolazione ai dati che dovranno essere utilizzati in giudizio e i criteri con i quali sono stati estratti gli elementi probatori d'interesse come ad esempio i messaggi SMS o Whatsapp, registrazioni audio, filmati, etc Ciò significa che se il deposito viene fatto in modo integrale quindi con il dispositivo originale o il suo equivalente tramite acquisizione forense certificata i dati possono essere accettati e utilizzati in giudizio. Per creare una copia conforme dei messaggi Whatsapp a uso legale inclusi anche SMS, messaggi, chat o gruppi Telegram, Viber, iMessage, Facebook Messenger, Skype o qualunque altro sistema di Instant Messaging è quindi necessario avvalersi delle tecniche di acquisizione forense da cellulare, smartphone o tablet, basate sui principi di inalterabilità della prova e conformità con l'originale espressi dalla Legge 48 del 2008 che cita, ad esempio, come le copie forensi debbano esse eseguite adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione , con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. . Orbene, nella specie, l'attore, sul quale gravava il relative onere, non ha prodotto il dispositivo e/o i diversi supporti con i quali sono stati acquisiti o nel quale sono conservati tali dati, ma è stata offerta una mera stampa sms e chat o una semplice riproduzione files audio che sebbene supportate da una perizia di parte, non apportano alcun elemento in termini di certezza ed autenticità dei documenti, poichè carenti dei necessari riscontri tecnici autenticità su indirizzo IP, file di log, data, ora, pagina richiesta, login, account etc. etc. . D'altra parte, a fronte di una specifica e tempestiva eccezione in tal senso sollevata da parte convenuta, l'istante ha soltanto richiesto l'espletamento di una consulenza tecnica che oltre ad avere carattere esplorativo non avrebbe potuto certamente accertare o verificare alcunchè ai fini dell'attendibilità, genuinità e provenienza dei dati forniti. Dunque, ai fini dell'utilizzazione probatoria di tali dati, l'attore avrebbe dovuto produrre tali files con modalità tali da consentirne la verifica nel contraddittorio delle parti e nei termini del codice di rito. Ebbene, tanto premesso, del tutto sfornito di prova è risultato l'assunto del presunto riconoscimento di debito e dunque della dazione di danaro in esecuzione di un accordo di prestito o di finanziamento che sarebbe stato accordato dall'uomo alla donna, nè tantomeno sarebbero stati dimostrati i termini e le modalità di tale convenzione. Ed invero, nessun significativo e/o decisivo contributo che possa corroborare la tesi attorea ha fornito l'espletata prova testimoniale, laddove in particolare se per un verso il teste Ri. Anumero si è limitato a riferire che durante il soggiorno reggino il omissis era solito alloggiare presso l'abitazione della omissis e di tanto in tanto, nel periodo estivo anche presso la sua abitazione in omissis , per contro i testi indicate dalla donna avrebbero supportato la contrastante ed inconciliabile prospettazione offerta dalla convenuta, e cioè che le somme erogate dall'uomo sarebbero serviti quale contribuzione per le spese comuni e quotidiane affrontate dalle parti tra le quali si era instaurata una relazione sentimentale durata all'incirca due anni, nonchè per le spese sostenute per la costituzione dell'associazione sportiva dilettantistica di danza. A tal proposito, vale la pena rammentare che le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'articolo 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente effettuate nel corso del rapporto configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex articolo 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza Cass. numero 1277/2014 Cass. numero 1266/2016 . Ebbene, dalle risultanze istruttorie è verosimile ritenere che tra le odierne parti si era instaurata una relazione sentimentale stabile, nell'ambito della quale il omissis ha provveduto a sostenere delle spese. In altri termini, si deve presumere che, come di norma avviene nei rapporti di coppia, le spese del ménage familiare sono state assunte nel pieno spirito solidaristico ovvero senza verificare quanto avesse contribuito l'uno piuttosto che l'altro, per cui gli esborsi con i quali l'uomo ha inteso partecipare ai bisogni e alle necessità domestiche e di coppia possono giustificarsi come atto di liberalità ovvero come versamenti eseguiti in attuazione di un'obbligazione naturale ex articolo 2034 c.c Allo stesso modo, va sottolineato che nelle unioni di fatto le attribuzioni patrimoniali e le prestazioni lavorative in favore del convivente effettuate nel corso del rapporto, configurano l'adempimento di un'obbligazione naturale ex articolo 2034 c.c., poichè si presume che tali prestazioni vengono eseguite in funzione dei doveri di carattere morale e civile nonchè di mutua assistenza e collaborazione che caratterizza questi rapporti Cass. numero 1266/2016 citata . D'altra parte, costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'articolo 2697 comma 1 c.c., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione l'attore è infatti tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa il fatto che il convenuta ammetta di aver ricevuto una somma di denaro dall'attore ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, non costituisce un'eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova con la conseguenza che rimane fermo a carico dell'attore l'onere di dimostrare che la consegna del denaro è avvenuta in base a un titolo che ne imponga la restituzione tra le altre, Cass. numero 9864/2014 . Dunque, alla luce delle superiori considerazioni, non resta che rigettare la domanda. Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice e liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Giuseppe Campagna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da omissis nei confronti di omissis , con atto di citazione notificato il 13.05.2013, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede -rigetta la domanda per le causali di cui in parte motiva -condanna omissis al pagamento in favore di omissis delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge nella misura del 12% -sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.