L’affidamento condiviso dei figli è sempre la regola, a meno che non ne metta in pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico

Anche nel caso di un genitore residente all’estero, l’affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori è la regola da seguire, a meno di circostanze talmente gravi che possano mettere in pericolo il benessere e lo sviluppo psico fisico del minore.

Si tratta del principio ribadito, ancora una volta, dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 6535/19, emessa nella Camera di consiglio del 12 febbraio 2019 e depositata il successivo 6 marzo. Il ricorso era riferito ad una questione relativa all’affidamento condiviso di un minore, figlio di coppia non coniugata, in primo grado affidato alla sola madre, decisione poi ribaltata dalla Corte di Appello di Roma con decreto del 10 dicembre 2015, che a seguito del ricorso del padre, disponeva l’affidamento ad entrambi i genitori. Il caso. La vicenda nasce dalla sentenza di primo grado, che aveva disposto l’affido esclusivo del minore alla madre, in ragione della residenza all’estero del padre, dove era impegnato anche per attività lavorative, e vista anche la conflittualità dei genitori. Il Tribunale, peraltro, non dichiarava che il padre non fosse idoneo come genitore, ma si limitava a disporre l’affido esclusivo in virtù dei motivi sopra accennati. Il padre proponeva quindi reclamo contro la decisione del Tribunale, in cui chiedeva che fosse disposto l’affidamento congiunto, sostenendo la sua volontà e disponibilità a mantenere rapporti continui e proficui con il figlio, vista anche l’assiduità dei suoi viaggi in Italia, effettuati proprio per questo scopo. Resisteva la madre, prospettando l’inidoneità genitoriale dell’altro genitore, chiedendo consulenza tecnica e articolando prova testimoniale sul punto. La Corte d’Appello accoglieva il reclamo, motivando in merito all’idoneità genitoriale del padre, rimarcando l’assiduità del padre, nonostante la lontananza, nel garantire la minore il godimento dei tempi di visita concessi, pur affrontando il disagio dei trasferimenti, e infine richiamando i fondamenti normativi e giurisprudenziali, nazionali ed europei, in merito alla necessaria effettività del diritto di un figlio a mantenere la relazione, diritto che nello stesso tempo deve essere garantito anche a entrambi i genitori. Di conseguenza, la madre ricorreva presso la Suprema Corte, con quattro motivi, onde chiedere la cassazione del decreto emesso dalla Corte d’Appello di Roma, che oltre a disporre l’affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, aveva attribuito l’esercizio della responsabilità genitoriale in forma congiunta per le questioni di maggior interesse per la vita del minore e in forma disgiunta, secondo i tempi di ordinaria permanenza presso ciascun genitore, per le questioni di ordinaria amministrazione. Inoltre, il decreto della Corte di appello disciplinava le modalità ed i tempi di visita paterni, ma soprattutto ammoniva entrambi i genitori a cessare i comportamenti conflittuali pregiudizievoli al minore e di ostacolo al corretto svolgimento delle modalità di affidamento e dello sviluppo psico fisico del figlio. Alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo quando la sua applicazione sia pregiudizievole per lo sviluppo psico fisico del minore, e la sua esclusione deve essere adeguatamente motivata e sorretta da una motivazione sull’inidoneità educativa di un genitore, per la cui statuizione non è sufficiente il fatto che abbia una residenza lontana da quella del figlio e dell’altro genitore. Nel ricorso, la madre sosteneva che la Corte d’Appello non avrebbe svolto una corretta istruzione probatoria per accertare la capacità genitoriale del padre, lamentando suoi gravi atteggiamenti tali da integrare la violazione della disciplina dell’affido, nonché la nullità del procedimento e l’omessa motivazione, per non avere la Corte territoriale adeguatamente motivato sull’interesse del minore. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, considerando i relativi motivi in parte inammissibili e in parte infondati. Infatti, secondo la sentenza in commento, la Corte d’Appello ha adeguatamente considerato e motivato, in quanto l’affidamento condiviso è da considerarsi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza e vivano lontani tra di loro, mentre il grave conflitto che essi abbiano non è di per sé solo motivo di esclusione dell’affido condiviso, se non quando costituisca ostacolo per l’equilibrio e il corretto sviluppo psico fisico dei figli, che deve essere sempre garantito, in quanto interesse primario e superiore a quello personale dei genitori, che siano coniugi o meno. Ribadisce la Corte, infatti, che all’affidamento esclusivo si può derogare solo nel caso appena descritto, che nel caso in esame non è stato riscontrato, poiché la pur riscontrata conflittualità era stemperata dalla lontananza delle parti, in modo da non assumere una connotazione ostativa all’affido condiviso. Infine, per quel che riguarda la supposta inidoneità genitoriale del padre, secondo la Suprema Corte il decreto emesso in fase di reclamo era corretto, poiché la Corte territoriale aveva escluso giustamente la sua sussistenza, in considerazione della dimostrata disponibilità e assiduità del padre, nonostante la lontananza e il fatto che non fosse collocatario, nell’esercizio del diritto di visita, sicuramente idonea a comprovare la capacità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 12 febbraio – 6 marzo 2019, n. 6535 Presidente Giancola - Relatore Tricomi Fatti di causa G.F. ricorre nei confronti di L.V.F.M. con quattro mezzi per la cassazione del decreto emesso dalla Corte di appello di Roma, in epigrafe indicato, che ha disposto l’affido condiviso del figlio naturale G. n. il inoltre ha attribuito l’esercizio della responsabilità genitoriale in forma congiunta per le questioni di maggior interesse per la vita del minore ed in forma disgiunta, secondo i tempi di permanenza presso ciascun genitore, per le questioni di ordinaria gestione ha confermato il collocamento privilegiato del fanciullo presso la madre, disciplinando le modalità ed i tempi di visita paterni ha ammonito entrambi i genitori a cessare i comportamenti conflittuali pregiudizievoli al minore e di ostacolo al corretto svolgimento delle modalità di affidamento. L.V.F.M. replica con controricorso, corredato da memoria. La controversia perviene all’odierna udienza a seguito di rinvio a nuovo ruolo disposto all’udienza pubblica del 23 giugno 2017, su richiesta di parte. Ragioni della decisione 1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 155, 316 e 317 c.c. oltre che la nullità del procedimento e l’omessa assunzione di prove. La censura si appunta sull’accertamento compiuto dalla Corte di appello della non ricorrenza di circostanze tali da escludere l’affido condiviso, segnatamente fondata sulla non ricorrenza di profili di inadeguatezza genitoriale in capo al padre, sulla non incidenza della lontananza delle residenze abitative dei due genitori Roma per la madre e Bruxelles per il padre e della conflittualità tra gli stessi in quanto temperata proprio dalla lontananza, tale da ridurre significativamente le occasioni di incontro personale. A parere della ricorrente, la Corte di appello non avrebbe svolto una istruzione probatoria per accertare la capacità genitoriale del padre, pur richiesta, lamentando gravi atteggiamenti paterni tali da integrare la violazione della disciplina dell’affido. 1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 135 c.p.c., comma 4, e art. 737, nonché la nullità del procedimento e l’omessa motivazione sostiene che la Corte territoriale ha riformato la decisione del Tribunale, che aveva disposto l’affido esclusivo senza motivare sull’interesse del minore a suo parere la Corte territoriale non disponeva di elementi atti a supportare tale decisione dal momento che non era stata compiuta istruzione probatoria in nessun grado, nonostante fosse stata richiesta. 2.1. I motivi primo, secondo risultano avvinti per connessione in quanto riguardano tutti, sia pure sotto diversi profili, la statuizione con la quale, in riforma della decisione di primo grado, è stato disposto l’affido condiviso del minore in luogo dell’affido esclusivo a favore della madre. Sono in parte infondati ed in parte inammissibili e vanno respinti. 2.2. L’art. 316 c.c., in tema di responsabilità genitoriale, prevede Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio. Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio. Articolo sostituito dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 138. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, art. 39, comma 1, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154 del 2013. 2.3. Come si evince dal ricorso, in primo grado l’affido esclusivo venne disposto in ragione della residenza in Bruxelles del padre, ivi impegnato anche nelle personali attività lavorative, e della conflittualità dei genitori, mentre venne escluso che ricorresse l’inidoneità genitoriale del L.V. . La G. , reclamata, nel resistere al reclamo aveva insistito nella applicazione dell’affido esclusivo in ragione della prospettata inidoneità dell’altro genitore ed all’uopo aveva richiesto consulenza tecnica per accertarla, articolando in merito prova testimoniale. 2.5. Ciò posto va osservato che la Corte di appello ha motivato in merito all’idoneità genitoriale del L.V. , sia rimarcando l’assiduità del padre nel garantire al minore ed a se stesso il godimento dei tempi di visita concessi, pur affrontando il disagio del viaggio, sia richiamando i fondamenti normativi e giurisprudenziali, nazionali ed Europei, in merito alla necessaria effettività del diritto di un genitore e del figlio a mantenere la relazione. 2.6. La decisione appare corretta ed allineata ai principi espressi da questa Corte. Invero l’affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo Cass. n. 1777 del 08/02/2012 la mera conflittualità infatti non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse Cass. n. 5108 del 29/03/2012 . In proposito, va ribadito che In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore , con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore, e che l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore. Cass. n. 24526 del 02/12/2010 . 2.7. Nel caso di specie, la Corte di appello, pur avendo riscontrato un’elevata conflittualità, tanto da concludere il provvedimento con un’ammonizione rivolta ad entrambi i genitori, ha tuttavia considerato che la stessa nei fatti era stemperata dalla lontananza delle parti in causa, di guisa che non assumeva una connotazione ostativa all’affido condiviso. A ciò ha aggiunto la riscontrata assiduità del padre, non collocatario e residente all’estero, nell’esercizio del diritto di visita, sicuramente idonea non solo ad escludere un suo inadempimento, ma, al contrario, a comprovare la capacità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente Cass. n. 977 del 17/01/2017 . La statuizione impugnata risulta essere pertanto frutto della doverosa valutazione sia della idoneità genitoriale che dell’interesse del minore, secondo i criteri ricordati, e la censura risulta inammissibile perché involge essenzialmente questioni di merito l’impiego di un autista, la frequentazione dei parenti del ramo familiare paterno, la mancata adesione alle proposte di attività da svolgere tutti insieme, qualche possibile problema di salute che, lungi dall’introdurre fatti decisivi che non sarebbero stati valutati, inammissibilmente sollecita un’adesione alla negativa valutazione che degli stessi ha compiuto la madre ed alle critiche da questa rivolte alle modalità con cui il padre gestisce i tempi di frequentazione del figlio a sua disposizione e, soprattutto, ai rapporti interpersonali tra i due genitori anche la richiesta di consulenza tecnica non appare essere stata accompagnata dall’illustrazione di concrete esigenze. 3.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione alla pronuncia a suo carico di condanna alle spese del giudizio. A parere della ricorrente la Corte territoriale, tenuto conto della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato e della sua posizione di resistente, avrebbe dovuto compensare le spese del giudizio. 3.2. Il motivo è infondato. 3.3. La comminatoria delle spese di lite - peraltro previa compensazione nella misura della metà - segue il principio della soccombenza, senza che assuma rilievo alcuno la ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che riguarda esclusivamente il rapporto tra la parte ed il suo difensore, o la posizione processuale. 4.1. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di motivare la decisione di passare da un affidamento esclusivo ad un affidamento condiviso per le questioni maggiormente rilevanti afferenti l’educazione e l’istruzione del bambino, laddove la conflittualità tra i genitori poteva risultare ostativa dell’interesse del figlio. 4.2. Il motivo è inammissibile. 4.3. Invero, Il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis , presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile , mentre resta irrilevante il semplice difetto di sufficienza della motivazione. Cass. Sez. U. n. 8053 del 7/4/2014 Cass. n. 20721 del 13/08/2018 . Nel caso in esame, la doglianza non risponde al modello legale del vizio dedotto in quanto non indica alcun fatto di cui sia stato omesso l’esame, ma prospetta solo future e potenziali situazioni di conflitto in merito alle scelte afferenti all’educazione ed all’istruzione del minore, prive di concreta attualità. 5.1. In conclusione, il ricorso va rigettato. 5.2. Il ricorso ex art. 96 c.p.c. proposto tempestivamente da L.V. con la comparsa di risposta Cass. n. 27715 del 30/10/2018 va respinto. Ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., il ricorso per cassazione può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali Cass. n. 27646 del 30/10/2018 e ciò nel presente caso non ricorre, considerato lo sviluppo processuale della vicenda che, in primo grado, aveva visto la G. vittoriosa. 5.3. Le spese del giudizio, tenuto conto della natura della causa e dell’esito della lite vanno compensate. Non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater. Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52. P.Q.M. - Rigetta il ricorso proposto da G.F. e rigetta il ricorso ex art. 96 c.p.c. proposto da L.V.F.M. - Compensa le spese di lite del presente grado - Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.