Genitori anaffettivi: adottabile il figlio

Evidenti le carenze della coppia, sia sul fronte dell’accudimento che su quello relazionale. Respinta l’ipotesi dell’affidamento alla nonna, che a causa della età avanzata non può sostituire i genitori. Irrilevante infine il rapporto che madre e padre hanno instaurato con un altro figlio.

Se i genitori si mostrano anaffettivi, l’adottabilità è la strada da percorrere per tutelare il figlio. Assolutamente irrilevante, invece, il rapporto da loro instaurato con un secondo figlio. Esclusa anche la ‘via di fuga’ rappresentata dalla nonna, la cui età avanzata” la rende non idonea a sostituire madre e padre Cassazione, ordinanza n. 6519/19, sez. I Civile, depositata oggi . Comportamento. Posizione netta, quella assunta dai Giudici del Tribunale e della Corte d’Appello a loro parere l’adottabilità è l’unico strumento possibile per tutelare un bambino – di neanche 5 anni – a fronte delle evidenti difficoltà dei due genitori. In particolare, è stato sancito che la genitorialità della coppia è gravemente compromessa sul piano dell’accudimento e sul piano relazionale , come testimoniato anche dal comportamento anaffettivo da loro tenuto verso il figlio. A rendere ancora più chiara la situazione, poi, le gravi conseguenze psico-fisiche arrecate al bambino dagli ultimi incontri protetti coi genitori, e così rilevanti da spingere i Servizi sociali a chiederne la sospensione , avendo rilevato un profondo disagio emotivo nel bambino con importanti ricadute sul suo comportamento . Inadeguatezza. La valutazione negativa data ai due genitori è ritenuta corretta anche dalla Cassazione, che conferma, quindi, la adottabilità del bambino. Decisivo è il richiamo alla inadeguatezza relazionale ed affettiva della madre e del padre nei confronti del figlio. Irrilevante, invece, il riferimento fatto dal legale della coppia al rapporto instaurato dai suoi clienti con un altro figlio. Per chiudere il cerchio, infine, viene confermata anche la decisione con cui è stata respinta l’ipotesi dell’affidamento alla nonna materna. Su quest’ultimo punto viene sottolineata l’età avanzata della donna tale elemento la rende inidonea a sostituire i genitori del bambino, spiegano i Giudici.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 14 dicembre 2018 – 6 marzo 2019, n. 6519 Presidente Bisogni - Relatore Caiazzo Fatti di causa Con ricorso in appello Di. Se. Fe. e Cl. Ar. impugnavano la sentenza del Tribunale per i minori di Genova dichiarativa dello stato di adottabilità di Mi. Ca. Fe., nato il omissis , deducendo l'erroneità della decisione che non aveva adeguatamente valutato lo stato di isolamento ovvero il mancato supporto dei servizi sociali della madre dopo il parto e la figura paterna, nonché il possibile supporto della nonna materna. Il Procuratore Generale concludeva per il rigetto dell'appello. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 14.9.17, ha respinto l'impugnazione, osservando che la procedura di adottabilità era stata aperta a seguito delle segnalazioni dell'ospedale ove il bimbo era stato partorito, in ordine alle serie difficoltà dei genitori era stato tentato più volte l'inserimento della Ar. in una comunità, ma la donna aveva sempre rifiutato tale opportunità nel 2014 a Genova e nel 2015 in provincia di Milano ritenendo tale situazione limitativa della sua libertà personale nell'ultimo tentativo d'inserimento in una comunità la stessa Ar. aveva inveito contro gli operatori della struttura con tentativo di aggressione, mentre il Fe. era rimasto inerte la genitorialità degli appellanti risultava gravemente compromessa sia sul piano dell'accudimento, sia su quello relazionale comportamento ritenuto inaffettivo tale inadeguatezza dei genitori aveva causato negli ultimi incontri protetti con il minore gravi conseguenze fisiche e psichiche tanto da indurre i servizi sociali a chiederne sospensione, rilevando un profondo disagio emotivo con importanti ricadute sul comportamento del minore il rapporto dei genitori con il minore nato successivamente era irrilevante. Pertanto, la Corte di merito, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 8 della I. n. 184/83 e che la nonna paterna era risultata inidonea a sostituire i genitori in ragione dell'età avanzata, ha escluso che i ricorrenti potessero recuperare la propria capacità genitoriale in tempi brevi e compatibili con le necessità del minore di vivere in un contesto familiare stabile. Di. Se. Fe. e Cl. Ar. hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Non si è costituito il tutore del minore, cui il ricorso è stato regolarmente notificato. Ritenuto che Con l'unico motivo formulato, i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 8 della L. n. 184/83 per aver la Corte d'appello confermato la pronuncia dichiarativa dello stato di adottabilità del minore Mi. Ca. Fe Al riguardo, i ricorrenti, premesso che i comportamenti da loro tenuti con i servizi sociali, poco educati, avevano deteriorato i rapporti con gli operatori, influenzando in maniera negativa il loro giudizio, essendo dunque quest'ultimi apparsi non imparziali ed equidistanti dalle parti, lamentano che la Corte d'appello non abbia effettuato un rigoroso accertamento delle loro capacità genitoriali, senza dar rilievo al supremo interesse del minore a conservare la relazione con i genitori biologici, anche sulla scorta della positiva valutazione del rapporto con l'altro minore. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e non fondato su un'effettiva critica della ratio decidendi. Al riguardo, va osservato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti Cass., n. 25332/14 . Nel caso concreto, anzitutto, va rilevata l'inammissibilità del riferimento all'asserita parzialità degli operatori del servizio sociale nella redazione delle loro relazioni, trattandosi di fatto nuovo che peraltro costituisce una mera illazione . Inoltre, i ricorrenti hanno denunziato l'omesso accurato accertamento delle loro capacità genitoriali, senza però contestare le varie specifiche argomentazioni poste a sostegno della sentenza d'appello attraverso cui è stata motivata in maniera esauriente e dettagliata l'inadeguatezza relazionale ed affettiva dei ricorrenti quali genitori del minore. La doglianza afferente all'asserita irragionevolezza della diversa decisione sull'altra figlia minore dei ricorrenti è altresì inammissibile essendo stata dedotta in maniera avulsa da critiche specifiche alla sentenza impugnata, senza alcun nesso logico-funzionale con l'adottabilità del minore per cui è causa. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.