L'an e il quantum dell’assegno divorzile devono essere determinati sulla base di valutazioni concrete

Nella determinazione dell’assegno divorzile spettante al coniuge economicamente più debole, occorre tenere conto del contributo fornito da quest’ultimo alla formazione del patrimonio familiare, della durata del matrimonio e delle aspettative professionali sacrificate durante le nozze.

Così la Cassazione con l’ordinanza n. 5975/19, depositata il 28 febbraio. Assegno divorzile al coniuge economicamente debole. Il Tribunale Firenze, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra due coniugi, determinava in 100euro mensili l’importo dell’assegno divorzile dovuto dall’ex marito all’ex moglie, da corrispondere a partire da settembre 2010. La Corte d’Appello di Napoli invece fissava la decorrenza dell’assegno dal maggio 2013, respingendo però tutti gli altri motivi sollevati dal marito. Questi ricorreva in Cassazione lamentando che la Corte territoriale avesse solo motivato circa la quantificazione dell’assegno, senza valutare la circostanza che egli non avesse mezzi adeguati per corrisponderlo, alla luce delle sue condizioni economiche. Rileva il contributo fornito durante la vita familiare. La Corte ricorda che le Sezioni Unite Cass. civ., n. 18287/2018 hanno precisato che in tema di assegno divorzile la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi non ha la finalità di ricostituire il tenore di vita tenuto durante le nozze ma mira a riconoscere il ruolo e il contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio familiare. Inoltre, continuano i Giudici, l’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge ha natura assistenziale ma anche perequativo-compensativa derivante dal principio costituzionale di solidarietà. Alla luce di questo, l’assegno mira a garantire al coniuge debole un’autosufficienza economica basata non su parametri astratti ma sul raggiungimento di un concreto livello reddituale adeguato al contributo fornito durante la vita familiare, tenendo conto della durata del matrimonio, dell’età dell’avente diritto e delle aspettative professionali sacrificate. Il riconoscimento dell’assegno richiede che venga valutata comparativamente la condizione economica di entrambe le parti, che sia accertata l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente e l’impossibilità oggettiva di procurarseli. La Cassazione rileva che la Corte d’Appello si è attenua ai principi sopra esposti ricostruendo puntualmente la concreta situazione dei due coniugi e, alla luce di ciò, rigetta il ricorso del marito.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 14 dicembre 2018 – 28 febbraio 2019, n. 5975 Presidente Bisogni – Relatore Tricomi Fatto e diritto Ritenuto che Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1702/2013, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 29 ottobre 1994 da Salvatore C. e Co.Do. . Per quanto interessa, determinava in Euro 100,00 mensili l’assegno divorzile spettante alla Co. con decorrenza dal mese di settembre 2010. La Corte di appello di Napoli ha parzialmente accolto l’appello del C. , fissando la decorrenza dell’assegno divorzile dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, ovvero dal 21/5/2013 e respinto tutti gli altri motivi dell’appello principale, oltre che integralmente l’appello incidentale. C. ricorre per cassazione con tre mezzi Co. replica con controricorso corredato da memoria. Il ricorso e’ stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, c.p.c Considerato che 1. Il ricorrente lamenta con i tre motivi di ricorso la violazione e erronea e/o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, sotto i seguenti diversi profili 1 per avere la Corte di appello motivato solo sulla quantificazione dell’assegno divorzile, senza illustrare il requisito necessario per il riconoscimento dell’assegno e cioe’ la circostanza che il coniuge non avesse mezzi adeguati o non potesse procurarseli per ragioni oggettive o si fossero deteriorate le sue condizioni economiche 2 per avere ritenuto irrilevante l’obbligo di mantenimento del figlio naturale 3 per non avere rilevato il mancato assolvimento dell’onere della prova circa la ricorrenza dei requisiti necessari per il riconoscimento gravante sull’istante l’assegno. 2. Il primo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente per connessione e vanno respinti perche’ infondati. Le Sez. U., con la recente sentenza n. 18287 dell’11/07/2018, hanno avuto modo di puntualizzare, in tema di assegno divorzile, che - La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non e’ finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente piu’ debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi - All’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarieta’, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensi’ il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate - Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilita’ di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovra’ essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonche’ di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’eta’ dell’avente diritto. La Corte di appello si e’ attenuta a questi principi, giacche’ superando, sul piano motivazionale, la statuizione di primo grado prevalentemente centrata sul criterio del tenore di vita - ha valorizzato la complessa natura dell’assegno divorzile, connotato da una funzione assistenziale e volto ad un riequilibrio della situazione patrimoniale dei coniugi alla luce della evoluzione della situazione reddituale dei coniugi, rispetto a quella dell’epoca della separazione, e ne ha dato conto attraverso una puntuale ricostruzione ed una articolata valutazione delle emergenze probatorie conseguenti all’assolvimento degli oneri probatori delle parti. 3. Il secondo motivo e’ anch’esso infondato, poiche’ la Corte territoriale, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, ha affermato che non puo’ non tenersi conto del suo obbligo di mantenimento del figlio nato dalla nuova convivenza fol. 2 della sent. imp. , cosi’ chiarendo che ha inteso tenerne conto. 4. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimita’ si compensano in ragione del mutamento della giurisprudenza di legittimita’ rispetto a questioni dirimenti. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Si da’ atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. - Rigetta il ricorso - Compensa le spese del giudizio di legittimita’ tra le parti - Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 - Da’ atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.