Quando si parla di accettazione tacita di eredità?

Accettazione tacita di eredità irrilevante la trascrizione della denuncia di successione in assenza di altri atti inequivocabilmente rivolti all’assunzione della qualità di erede.

I fatti. Il procedimento di merito traeva origine dalla contestazione da parte dei figli e della moglie del de cuius della loro qualità di eredi. Il Tribunale, chiamato in secondo grado, riconosceva che gli asseriti debitori fossero privi della qualità di eredi. Il creditore del de cuius ricorreva in Cassazione rilevando che i Giudici di merito non avessero tenuto conto della circostanza secondo cui la trascrizione dalla denuncia di successione avvenuta un anno dopo la rinuncia alla eredità del de cuius avesse integrato un’accettazione tacita dell’eredità, posta la valutazione pro quota dell’immobile oggetto di successione. Trascrizione vs Voltura. Secondo la Corte di Cassazione correttamente invece la sentenza impugnata aveva rilevato che la trascrizione della domanda di successione non avesse valore di richiesta di voltura dell’intestazione del bene a proprio nome, rilevante ai fini dell’accettazione tacita di eredità. La voltura, infatti, essendo una richiesta documentale, deve esser provata non per presunzione ma producendo il documento che ne attesta la richiesta. La trascrizione della domanda di accettazione, pertanto, non ha alcuna valenza contraria rispetto alla rinuncia di eredità effettuata un anno antecedente. Le ipotesi di accettazione tacita. La Corte di Cassazione precisa che affinché si versi nell’ipotesi di accettazione tacita dell’eredità si richiede che la persona chiamata compia atti che implichino necessariamente la volontà di accettare e che si tratti di atti che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella qualità di erede. Il chiamato, pertanto, deve possedere tanto l’elemento soggettivo l’intenzione di porre in essere un comportamento inequivoco , quanto l’elemento oggettivo attinente all’atto tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere. Irrilevanti tutti gli altri atti. Conseguentemente, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che sono inidonei ad esprimere l’intenzione certa ed univoca in capo a chi li compie di assunzione della qualità di erede quali ad esempio la denuncia di successione trattandosi questo di adempimento di prevalente contenuto e finalità fiscale. Assenza di accettazione tacita. Nel caso di specie, secondo la Corte, non vi è stata accettazione tacita dell’eredità da parte della moglie e dei figli e precisa che con riferimento alla voltura catastale in capo al chiamato dei beni intestati al de cuius , anche tale adempimento, qualora fosse provata la sua esistenza, determinerebbe un’accettazione tacita dell’eredità. Inoltre, la circostanza che proprio il creditore avesse ricorso al Presidente del Tribunale per chiedere ed ottenere la nomina di un curatore della eredità giacente del de cuius e avesse ottenuto contro tale curatore un decreto ingiuntivo è contraddittoria con la asserita natura di eredi dei figli e della moglie del de cuius .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 8 novembre 2018 – 19 febbraio 2019, n. 4843 Presidente Manna - Relatore Scalisi Fatti di causa Con due diversi atti di appello, proposti contro le sentenze del. Giudice di Pace Roma, nn. 525/11 e 1026/2011, le sig.re O.I. e G.M.V. ne chiedevano la riforma in danno del sig. T.E. . Questi, a sua volta, proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 29396/2011, nei confronti del sig. O.A. . Le tre impugnazioni davano luogo, rispettivamente, ai proc. nn. 46116/2011, 46118/2011 e 18394/2012, assegnati a diversi Giudici di questa sezione, procedimenti che erano poi riuniti a quello più vecchio per essere tra loro connessi. Trattasi di opposizioni sia ex art. 615 c.p.c., contestandosi da parte degli O. - G. il diritto del creditore procedente sig. T.E. a pretendere l’adempimento dell’obbligazione già gravante sul sig. O.G. , in forza del D.I. n. 527/1999, sia ex art. 617 c.p.c., in quanto i G. -O. contestavano la validità della costituzione in giudizio dell’originario difensore del T. , asserendone la carenza di potere per mancanza di valida procura alle liti, sicché l’appellato/appellante avrebbe dovuto essere dichiarato contumace dal Giudice di Pace. Eccepiva, altresì il difensore dei G. -O. l’illeggibilità della procura alle liti conferita dal T. , in margine al ricorso per decreto ingiuntivo, prodotto in fotocopia e, conseguentemente, la impossibilità di riconoscerne la validità. Costituitosi nei giudizi conseguenti le sentenze nn. 525 e 1026 del 2011 che gli davano ragione, il T. chiedeva il rigetto degli appelli proposti dalle sig.re G. e O.I. mentre, con l’appello proposto contro la sentenza 29396/2011 del G.d.P. che aveva accolto l’opposizione proposta dal sig. O.A. , ne chiedeva la riforma. Correttamente, quindi, i giudizi sono stati riuniti, perché, trattandosi della medesima questione, richiedono decisione univoca. Il giudizio è stato interrotto, a seguito di vicende riguardanti il difensore del T. , in data 19.3.2014, e riassunto dalle sig.re G. e O.I. , con atto del 25.3.14, atto a seguito del quale il Giudice assegnava termine per la notifica all’appellato T. sino al 5.11.2014, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni. A sua volta, il T. , munitosi di nuovi difensori, riassumeva il giudizio contro O.A. , con atto dell’11.6.2014. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2599 del 2015, accoglieva, parzialmente, l’appello, riconoscendo valida la procura conferita dal T. all’avv. Tralicci, rigettava, nel merito, l’appello riconoscendo che il sig. O. era privo della qualità di erede di O.G. , per cui non poteva essere destinatario del precetto intimatogli. Accoglieva gli appelli spiegati dalle sigg.re O.I. e G.M.V. e, in riforma delle relative sentenze, annullava i precetti azionati, riconoscendo gli appellanti carenti di legittimazione passiva per non essere eredi di O.G. . Compensava, integralmente, le spese del giudizio. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da T.E. con ricorso affidato a tre motivi. G.M.V. , O.I. e O.A. hanno resistito con controricorso. In prossimità della Camera di Consiglio le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo di ricorso, T.E. lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo agli artt. 115 e 116 c.p.c., e art. 476 c.p.c. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale, nel ritener che O.G. oggi eredi O.I. , O.A. e G.V. avesse rinunciato all’eredità 11 settembre 2003 , non avrebbe tenuto conto che la trascrizione della denuncia di successione del 7 ottobre 2004 attestava l’avvenuta valutazione pro quota dell’immobile oggetto di successione e la valutazione integrava gli estremi di un’accettazione tacita dell’eredità. 1.1.- Il motivo è infondato. Va qui premesso che le censure poste a fondamento del ricorso non possono risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito. Nel caso in esame, il Tribunale di Roma ha correttamente valutato e validamente motivato la decisione tenendo conto dei dati processuali nonché dei fatti allegati e provati nel corso del giudizio. Infatti come afferma la sentenza impugnata a fronte della rinuncia all’eredità di O.G. dell’11 settembre 2003 la trascrizione della denuncia della successione in data 7 ottobre 2004 non ha alcuna valenza contraria . , si tratta, per l’appunto, soltanto, di trascrizione e non di diversa e più pregnante ai fini dell’accettazione dell’eredità richiesta di voltura . Come appare evidente, il Tribunale ha valutato non solo la diversità delle date e, cioè, che la rinuncia all’eredità è stata posta in essere l’11 settembre 2003, mentre la trascrizione della successione risale al 7 ottobre 2004, ma, ha considerato, che risultava dai documenti acquisiti al processo, una richiesta di trascrizione e non già una richiesta di voltura dei beni. Inconferente è, poi, la tesi sostenuta dal ricorrente secondo la quale la voltura emergerebbe dalla stessa trascrizione della denuncia di successione, perché, non tiene conto che la voltura, essendo una richiesta documentale, va provata non per presunzione, ma, con il documento con cui è stata chiesta, da dove può risultare quando, come e, soprattutto, da chi è stata chiesta. 2.- Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo agli artt. 115, 116 e 2697 c.c., e art. 214 c.p.c Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel considerare rilevante ai fini del decidere l’omessa presentazione di un’istanza di verificazione e la non utilizzabilità per difetto di sottoscrizione di un documento modello 311 , perché non avrebbe considerato che il documento era, totalmente, irrilevante al fine di decidere in ordine all’accettazione o meno dell’eredità costituendo una mera richiesta di copie. 2.1.- Il motivo è inammissibile, per mancanza di interesse, posto che, ai fini assiologici pratici, non vi è differenza tra un documento irrilevante ai fini del decidere in ordine all’accettazione o meno dell’eredità , trattandosi di una richiesta di copie, e un documento inutilizzabile ai fini del decidere, per mancata verificazione a seguito di disconoscimento della sottoscrizione da parte di O.G. . 3.- Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riguardo agli artt. 460 e 476 c.p.c., vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5. Secondo il ricorrente, avrebbe errato il Tribunale nell’escludere l’accettazione tacita dell’eredità non avendo considerato che l’attuale ricorrente aveva eccepito un’accettazione tacita dell’eredità non semplicemente con riguardo all’istanza ex art. 495 c.p.c., ma, anche, con riguardo ad una serie di atti processuali, posti in essere dai resistenti, e che sono stati allegati al fascicolo. 3.1.- Anche questo motivo non ha ragion d’essere e non può essere accolto. La normativa di cui all’art. 475 c.c. e ss., prevede l’ipotesi di accettazione espressa dell’eredità quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale, e l’ipotesi di accettazione tacita di eredità che si verifica quando la persona chiamata all’eredità compie un atto che implica, necessariamente, la volontà di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede. La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di una accettazione tacita sono la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell’esistenza di una delazione in suo favore che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l’elemento intenzionale di carattere soggettivo c.d. animus , sia l’elemento oggettivo attinente all’atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere. Di norma, poi, vengono considerate forme di accettazione tacita di eredità a la proposizione da parte del chiamato dell’azione di rivendicazione, oppure, l’esperire l’azione di riduzione, l’azione, cioè, volta a far valere la qualità di legittimario leso o, comunque, pretermesso dalla sua quota b l’azione di risoluzione o di rescissione di un contratto c l’azione di divisione ereditaria, posto che può essere proposta solo da chi ha già assunto la qualità di erede d la riassunzione di un giudizio già intrapreso dal de cuius o la rinuncia agli effetti di una pronuncia in grado di appello e il pagamento da parte del chiamato dei debiti lasciati dal de cuius col patrimonio dell’eredità f ed infine, secondo la dottrina più attenta, anche, la voltura catastale determinerebbe un’accettazione tacita dell’eredità, nella considerazione che solo chi intenda accettare l’eredità assumerebbe l’onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio legale della proprietà dell’immobile dal de cuius a sé stesso. Ora, nel caso in esame, il Tribunale ha, correttamente escluso che agli atti del processo vi fosse uno di quegli atti che abbiamo appena richiamato. Piuttosto, come correttamente ha affermato il Tribunale Ai fini della accettazione tacita dell’eredità sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attesa la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere, in modo certo, l’intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione, infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, legittimamente, può essere esclusa dal giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, il proposito di accettare l’eredità. Peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all’esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell’erede potenziale, ed all’eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell’eredità . Cass. 5275/1986, tra le altre . Chiarissimo questo autorevole supporto a quanto sostenuto, va aggiunto che, il 18.4.2011 fu proprio il T. a ricorrere al Presidente del Tribunale per ottenere la nomina di un curatore dell’eredità giacente del sig. O.G. . Ottenuto tale curatore, il T. ha chiesto e ottenuto contro di lui un decreto ingiuntivo, sicché appare del tutto contraddittoria la sua posizione laddove insiste nel considerare, contro ogni ragione, la sig.ra G. e i sig.ri O.I. e A. eredi del predetto de cuius. A chiusura, va ricordato che la sig.ra G. era comproprietaria con il marito defunto della casa di via omissis , sicché quand’anche la occupi con i figli, ciò non comporta accettazione di eredità. Nessun pregio ha la circostanza che nella procedura esecutiva n. 197/2010 sia stata richiesta la conversione del debito, ai sensi dell’art. 495 c.p.c., atteso che l’istanza, com’è noto, non comporta alcun riconoscimento di esso - meno che mai comporta accettazione di eredità, servendo solo a evitare le nefaste conseguenze dell’esecuzione ”. In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannato a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alle parti ricorrenti le spese del presente giudizio che liquida per ciascuna parte controricorrente, in Euro 1.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali pari al 15% dei compensi ed accessori nella misura di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.