La genitorialità della madre non biologica deve avere riscontro formale nel certificato di nascita

Dopo aver ripercorso l’evoluzione normativa e giurisprudenziale sul tema, il Tribunale di Genova ordina la rettifica dell’atto di nascita di una minore nata in Italia tramite fecondazione in vitro da una coppia omosessuale.

Il caso. Parti ricorrenti hanno presentato ricorso avverso il rifiuto opposto dal Comune di Genova al riconoscimento nel certificato di nascita della loro figlia, nata in Italia tramite fecondazione in vitro con seme di donatore anonimo eseguita in Spagna, della doppia maternità con indicazione della qualità di madre sia per colei che aveva partorito, che per la sua compagna, la quale aveva messo a disposizione l’ovocita. L’evoluzione del diritto di famiglia e della costituzione dello status filiationis. Dopo aver ripercorso gli orientamenti di merito e di legittimità, il Tribunale di Genova ritiene che la non contrarietà all’ordine pubblico dell’omogenitorialità all’interno dell’evoluzione del diritto di famiglia, la più ampia tutela riconosciuta alle unioni affettive diverse dal matrimonio, eterosessuali e omosessuali, costituiscano il perno della giurisprudenza di merito secondo cui l’omogenitorialità si inserisce nelle diverse forme di esercizio dell’autodeterminazione affettiva e familiare riconosciute dal nostro ordinamento . Se l’unione tra persone dello stesso sesso è una formazione sociale nella quale il singolo svolge la propria personalità e se la scelta di diventare genitori e di formare una famiglia costituisce espressione della fondamentale libertà di autodeterminarsi delle persone, allora deve escludersi che la tutela offerta alle coppie dello stesso sesso sia solo di tipo orizzontale e che esista a livello di principi generali dell’ordinamento un divieto per le coppie omosessuali di generare dei figli. In caso di minore nato da coppia omosessuale in seguito a fecondazione medicalmente assistita eterologa, l’atto di nascita può essere formato in Italia in quanto non si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente, ma di garantire copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da diverso tempo, nell’interesse del bambino. La pronuncia richiama una decisione di App. Torino 29 ottobre 2014, in una fattispecie analoga alla presente in cui la nascita era peraltro avvenuta in Spagna, con conseguente formazione di un atto di nascita portante l’indicazione delle due madri, in conformità alla legge locale. Quella pronuncia, confermata da Cass. n. 19599/2016, aveva ritenuto ammissibile la trascrizione in Italia dell’atto di nascita spagnolo. In conclusione e conseguenza, la genitorialità della madre non biologica deve avere un riscontro formale nel certificato di nascita emesso dall’Ufficiale di stato civile a cui consegue la medesima tutela garantita ai figli di coppie eterosessuali. Per questi motivi, il Tribunale accoglie il ricorso e ordina all’Ufficiale dello stato civile del Comune di Genova di rettificare l’atto di nascita della minore riconoscendo la doppia genitorialità in capo alle ricorrenti. Fonte ilfamiliarista.it

Tribunale di Genova, sez. IV Civile, sentenza 8 novembre 2018 Presidente/Relatore Canepa In fatto omissis e o missis dall'estate dell'anno 2012 intrattengono una stabile relazione sentimentale e convivono presso l'abitazione di proprietà di omissis in Genova, omissis sulla base di un comune progetto di famiglia le ricorrenti hanno maturato la decisione di avere un figlio, nel dicembre del 2016 si sono rivolte alla clinica omissis di Barcellona, Spagna, al fine di iniziare la Fecondazione in vitro reciproca con trasferimento embrionario e congelamento embrionaria con ovociti ottenuti da una delle pazienti paziente donatrice e trasferimento embrionario nell'utero della compagna paziente ricevente , le ricorrenti hanno convenuto che omissis si sarebbe sottoposta alla stimolazione ovarica, al fine di poter fecondare i di lei ovuli, mentre omissis avrebbe ricevuto l'embrione fecondato e avrebbe portato avanti la gravidanza, nel mese di febbraio 2017 gli ovuli di omissis sono stati fecondati con gli spermatozoi di un donatore anonimo e successivamente un embrione è stato impiantato nell'utero di omissis il omissis , presso l'Ospedale San Martino di Genova, è nata la bambina a cui è stato dato il nome omissis In data omissis le ricorrenti hanno presentato istanza di riconoscimento della doppia maternità al Comune di Genova, con indicazione nel certificato di nascita di omissis in qualità di genitori sia di omissis madre che l'ha partorita, sia omissis . In data 11/12/17 il Comune di Genova ha reso il rifiuto di iscrivere la bambina nata il omissis , cui è stato imposto il nome di omissis con l'indicazione della qualità di madre sia della Sig.ra omissis sia della Sig.ra omissis che è oggetto del ricorso in oggetto. In diritto La giurisprudenza di merito nell'ambito di situazioni di adozioni di bambini da parte di coppie omosessuali si è più volte pronunciata nell'ipotesi di minore concepito e cresciuto nell'ambito di una coppia dello stesso sesso, sussiste il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica, secondo le disposizioni sulla adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184, sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale di fatto instauratosi fra il genitore sociale ed il minore, l'interesse concreto del minore al suo riconoscimento la sussistenza di tale rapporto genitoriale di fatto e del conseguente superiore interesse al riconoscimento della bigenitorialità devono essere operate in concreto sulla base delle risultanze delle indagini psico-sociali . La Corte Suprema ha aderito e fatto proprio questo indirizzo giurisprudenziale con la sentenza 26 maggio 2016 osservando che l'ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 può trovare applicazione anche in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura la norma può pertanto trovare applicazione anche nel caso in cui sussista l'interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l'altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso. In ambito legislativo è intervenuta la legge n. 76 del 2016 che ha fatto rientrare nel concetto di famiglia anche le coppie formate da persone dello stesso sesso, ove sussistenti vincoli affettivi, con l'articolo I comma 20 al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge , coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 . Quale naturale prosecuzione e sviluppo di un filone giurisprudenziale che ha ritenuto legittima l'adozione di un bambino ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d l. n. 184/1983 da parte di una coppia omosessuale, non esistendo nell'ordinamento italiano alcun divieto al riconoscimento della genitorialità di coppie dello stesso sesso. Si richiama nella giurisprudenza di merito in questa direzione orientata l'evoluzione del diritto di famiglia italiano, con riferimento specifico alla determinazione dello status filiationis e, dunque, dei diversi modelli di genitorialità che ad esso possono dare luogo e rispettivamente, quella da procreazione naturale, quella adottiva, e quella da procreazione medicalmente assistita, in merito a tale ultimo modello di genitorialità, nell'ambito della quale assume importanza centrale la consapevole assunzione di responsabilità genitoriale all'atto di intraprendere un percorso di procreazione assistita in tale tipo di procreazione l'elemento volontaristico/consensuale è assolutamente preminente rispetto al dato della derivazione genetica ai fini della determinazione della filiazione e dell'acquisizione dei relativi status e, pertanto, accanto ad una genitorialità biologica esiste, nel nostro ordinamento, una genitorialità affettiva e psicologica oggetto di specifica disciplina nella legge n. 40/2004, con riguardo agli effetti del consenso alla tecnica di p.m.a. sulla determinazione della filiazione disciplinati agli artt. 6, 8 e 9, modalità di determinazione della filiazione inserita in un percorso evolutivo del nostro ordinamento che, anche in relazione alla genitorialità biologica, ha riconosciuto rilievo sempre maggiore non solo e non tanto alla salvaguardia di situazioni di fatto consolidate, ma anche alla loro conservazione sulla base del consenso dei soggetti interessati, richiamando anche i principi sottesi alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 272/17 per cui l'eventuale illiceità della tecnica procreativa cui si sia fatto ricorso non cancella automaticamente l'interesse del minore alla conservazione dello status così acquisito, tanto che la legge n. 40/2004 facendo discendere la determinazione della filiazione al consenso alla tecnica, indipendentemente dalla sua liceità in attuazione dei principi fondanti l'unicità dello status di figlio nella riforma della filiazione. La non contrarietà all'ordine pubblico dell'omogenitorialità, l'evoluzione del diritto di famiglia, la più ampia tutela riconosciuta alle unioni affettive diverse dal matrimonio, sia eterosessuali che omosessuali, costituiscono il perno di diverse sentenze di merito secondo cui l'omogenitorialità si inserisce nelle diverse forme di esercizio dell'autodeterminazione affettiva e familiare riconosciute dal nostro ordinamento, per cui se l'unione tra persone dello stesso sesso è una formazione sociale ove la persona svolge la sua personalità' e se la scelta di diventare genitori e di formare una famiglia costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi delle persone deve escludersi che la tutela offerta alle coppie dello stesso sesso sia solo di tipo orizzontale e che esista a livello di principi generali dell'ordinamento un divieto per le coppie dello stesso sesso di accogliere e generare figli l'assetto giuridico è sempre più complesso e variegato ed in questo settore non si può più fare esclusivo riferimento ai concetti tradizionali di paternità, maternità, filiazione, derivanti dal dato procreativo naturale . Nel caso di minore nato da coppia omosessuale, in seguito alla fecondazione medicalmente assistita eterologa con l'impianto di gameti da una donna all'altra, l'atto di nascita del fanciullo può essere trascritto in Italia poiché, nel caso in questione, non si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da diverso tempo, nell'esclusivo interesse di un bambino che è stato cresciuto da due donne che la legge riconosce entrambe come madri. Assume rilievo determinante la circostanza che la famiglia esista non tanto sul piano dei partners ma con riferimento alla posizione, allo status e alla tutela del figlio. Nel valutare il best interest per il minore non devono essere legati fra loro, il piano del legame fra i genitori e quello fra genitore-figli l'interesse del minore pone, in primis, un vincolo al disconoscimento di un rapporto di fatto, nella specie validamente costituito fra la co-madre e un figlio v. Corte d'Appello di Torino, sezione famiglia, decreto del 29 ottobre 2014 . In conclusione e conseguenza, la genitorialità della madre non biologica deve avere un riscontro anche formale nel certificato emesso dallo Stato Civile, a cui consegue e che consente quella stessa tutela che hanno i figli di coppie eterosessuali, nelle ipotesi come quella in esame, per cui deve essere accolta la richiesta di rettifica. Va dichiarato illegittimo il rifiuto dell'Ufficiale dello stato civile del Comune di Genova di attribuire a omissis in aggiunta al cognome omissis anche quello omissis e per l'effetto deve essere ordinata la rettificazione dell'atto di nascita P.Q.M. il Tribunale accoglie il ricorso e ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Genova di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita della minore omissis , nata a omissis con l'indicazione della doppia genitorialità in capo alle ricorrenti omissis e omissis , mediante l'annotazione della ricorrente omissis quale secondo genitore della minore e l'inserimento del cognome omissis dopo quello omissis , ordina l'annotazione di questo decreto a margine dell'atto di stato civile del Comune di Genova. Manda la cancelleria per la comunicazione alla parte ricorrente, al PM e all'Ufficiale dello Stato Civile.