“Semel heres, semper heres”: predisposto l’inventario non sarà possibile rinunciare successivamente all’eredità

Una volta che si sia perfezionata, prima del raggiungimento della maggiore età, la procedura di accettazione beneficiata, con il realizzarsi degli elementi costitutivi previsti dalla legge, risulta ormai acquisita la qualità di erede, con la conseguenza che al minore, anche una volta divenuto maggiorenne, è preclusa la possibilità di una successiva rinuncia.

Sul punto la Corte di Cassazione con ordinanza n. 29665/18, depositata il 16 novembre. Il caso. Nel 1979, alla morte di un uomo, succedevano ex lege il figlio minore e la moglie, la quale accettava per conto del primo l’eredità paterna con beneficio di inventario, a seguito di autorizzazione del giudice tutelare. Tra i beni ereditari vi era un complesso immobiliare costituito da un capannone industriale con palazzina annessa e piazzali, situato in Barletta. Nel 1988, il figlio del de cuius , ormai diciottenne, rinunciava all’eredità con una dichiarazione inserita all’interno del registro delle successioni, tenuto presso l’allora Pretura di Barletta. Nelle more, la moglie del defunto, nonché madre del ragazzo, aveva continuato a gestire l’impresa del marito che era andata, però, in crisi e ammessa alla procedura di concordato preventivo, nell’ambito della quale una signora aveva acquistato il suddetto complesso immobiliare. Nel 2007 il figlio del de cuius conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani tale signora affinché venisse accertato che era proprietario di metà del complesso immobiliare acquistato dalla donna, per poi pervenire alla divisione del bene con la condanna della convenuta anche al rendiconto della quota dei frutti percepiti medio tempore. L’attore riteneva che la rinuncia all’eredità da lui effettuata poco dopo il raggiungimento della maggiore età fosse inefficace in quanto, avendo accettato l’eredità con beneficio di inventario, non era possibile procedere ad una successiva rinuncia. La donna che aveva acquistato il complesso immobiliare si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda attorea e, in via riconvenzionale, deduceva di essere divenuta proprietaria dell’intero bene ai sensi dell’art. 1159 c.c. e chiedeva l’autorizzazione a chiamare in garanzia la madre dell’attore, nonché moglie del de cuius , la quale – essendo stata autorizzata la chiamata in causa - si costituiva in giudizio sostenendo la propria estraneità alla vicenda. Nel 2012 il Tribunale adito, pur ritenendo condivisibile la tesi dell’attore dell’invalidità della propria rinuncia all’eredità, riteneva che la convenuta fosse divenuta proprietaria esclusiva del bene in virtù di usucapione decennale, ex art. 1159 c.c., avendo posseduto il bene in buona fede, sulla base di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento dell’intera proprietà. Avverso la decisione di primo grado, l’uomo proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Appello di Bari, insistendo nell’accoglimento della domanda originaria e ritenendo non applicabile alla fattispecie la previsione dell’art. 1159 c.c. La donna si costituiva e proponeva, altresì, appello incidentale. Nel 2015 la Corte territoriale si pronunciava rigettando la domanda dell’appellante e accogliendo l’appello incidentale della donna. Il giudice barese riteneva che la rinuncia all’eredità compiuta dall’appellante dopo il raggiungimento della maggiore età fosse pienamente valida ed efficace. Pertanto, la quota ereditaria della di lui madre e moglie del de cuius si era accresciuta e quindi la vendita dell’intera proprietà del bene, in sede di concordato preventivo, era perfettamente valida. Avverso la sentenza di secondo grado l’uomo proponeva ricorso per Cassazione fondato su due motivi. La donna resisteva in giudizio con controricorso. Motivi di impugnazione. Con il primo motivo di ricorso, l’uomo riteneva che la Corte di Appello di Bari fosse incorsa in errore nell’applicare le norme in tema di accettazione di eredità con beneficio di inventario giungendo, così, all’erronea conclusione dell’accrescimento della quota ereditaria della moglie del de cuius . Con il secondo motivo, invece, lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dall’accertamento del requisito della buona fede in capo alla convenuta, al fine di invocare l’usucapione abbreviata. La Corte barese avrebbe ritenuto infondato l’appello principale senza però adeguatamente motivare, difettando la disamina delle ragioni poste a sostegno dell’appello principale. Osservazioni della Corte di Cassazione. La Cassazione precisa che, quando il genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore chiamato all'eredità esegue l'accettazione ex art. 471 c.c. da cui deriva l'acquisto da parte del minore della qualità di erede, ma non compia l'inventario - necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità - e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l'eredità resta acquisita da quest'ultimo, che però sarà considerato erede puro e semplice. Il mancato perfezionamento della procedura di accettazione beneficiata mantiene il minore nella qualità di chiamato e, una volta divenuto maggiorenne, questi potrà valutare se conservare o meno il beneficio oppure rinunciare all’eredità. Nel caso de quo i Supremi Giudici ritengono fondato il primo motivo di doglianza, sostenendo che la rinuncia all’eredità da parte del ricorrente sarebbe stata possibile soltanto se l’inventario non fosse stato predisposto. Infatti, come si è detto, la mancata redazione dell’inventario fa sì che il minore, pure a fronte della formale accettazione da parte dei suoi rappresentanti legali, conservi la qualità di chiamato, sicché nel termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età potrà decidere se conservare o no il beneficio ovvero rinunciare all’eredità. Nel caso di specie, tuttavia, l’inventario era stato redatto quando il ricorrente era ancora minorenne. Ad avviso dei giudici la redazione dell’inventario – che rappresenta uno degli elementi costitutivi della fattispecie a formazione progressiva dell’accettazione con beneficio di inventario – ha fatto acquisire al ricorrente la qualità di erede ancor prima del raggiungimento della maggiore età, con la conseguenza che la successiva rinuncia è priva di efficacia. In definitiva, intervenuto l’inventario, si perfeziona l’acquisto della qualità di erede in capo al minore, il quale è impossibilitato ad una successiva rinuncia per effetto del principio semel heres, semper heres . Il secondo motivo di doglianza, invece, viene ritenuto inammissibile. La Corte di Cassazione ritiene che le doglianze mosse con l’atto di appello siano rimaste assorbite per effetto dell’accoglimento dell’appello incidentale della resistente. I Supremi Giudici, infatti, ritengono inammissibile per carenza di interesse il motivo di ricorso allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito ma a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite. Conclusione. La Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in oggetto, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando ad un’altra Sezione della Corte di Appello di Bari la quale dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 11 ottobre – 16 novembre 2018, n. 29665 Presidente Correnti – Relatore Criscuolo Ragioni in fatto ed in diritto 1. A seguito del decesso di D.B.F. avvenuto in data omissis , succedevano ex lege il figlio minore D.B.A.A. ed il coniuge C.C.M. , la quale accettava per conto del primo l’eredità paterna con beneficio di inventario, giusta autorizzazione del giudice tutelare del 25/10/1979. Tra i beni caduti in successione vi era anche un complesso immobiliare costituito da capannone industriale con palazzina annessa e piazzali, sito in omissis in catasto al foglio , part. XXX. In data 12 maggio 1988 D.B.A.A. , a breve distanza dal conseguimento della maggiore età, rinunciava all’eredità, con dichiarazione inserita ai sensi degli articolo 519 c.c. e 52 disp. att. c.c., nel registro delle successioni tenuto all’epoca presso la Pretura di Barletta. Nelle more la C. , anche dopo il decesso del marito aveva continuato a gestire l’impresa del de cuius, che era entrata in crisi, venendo infine ammessa alla procedura di concordato preventivo, nell’ambito della quale P.M.S. aveva acquistato il detto complesso immobiliare. Con successivo atto di citazione del 21 marzo 2007, D.B.A.A. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trami la P. per sentire accertare che era proprietario della metà del complesso immobiliare acquistato dalla convenuta, onde poi pervenire alla divisione del bene, con la condanna della convenuta anche al rendiconto della quota di frutti medio tempore percepiti. Assumeva l’attore che, avendo accettato l’eredità con beneficio di inventario, non era più possibile una successiva rinuncia, risultando quindi inefficace la rinuncia all’eredità compiuta poco dopo il raggiungimento della maggiore età. Si costituiva la convenuta che contestava la fondatezza della domanda, ed in via riconvenzionale deduceva di essere divenuta proprietaria dell’intero bene ai sensi dell’art. 1159 c.c., chiedendo di essere autorizzata a chiamare in garanzia la C. . Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la C. che deduceva la propria estraneità alla vicenda. Il Tribunale adito con la sentenza del 17 luglio 2012 riteneva condivisibile la tesi dell’invalidità della rinuncia successiva da parte dell’attore, ma riteneva che la P. fosse divenuta proprietaria esclusiva del bene in virtù di usucapione decennale abbreviata, avendo posseduto in buona fede e sulla base di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento dell’intera proprietà. Avverso tale sentenza ha proposto appello il D.B. , assumendo l’inapplicabilità alla fattispecie della previsione di cui all’art. 1159 c.c., ed insistendo per l’accoglimento della domanda originaria. Nella resistenza delle appellate, avendo la P. proposto altresì appello incidentale, la Corte d’Appello di Bari con la sentenza n. 991 del 26/6/2015 accoglieva l’appello incidentale e rigettava la domanda del D.B. , con la conseguente condanna al rimborso delle spese del doppio grado. Ad avviso dei giudici di appello, il minore può accettare l’eredità solo con beneficio di inventario, con la conseguenza che al raggiungimento della maggiore età può alternativamente procedere alla redazione dell’inventario, entro un anno, ovvero lasciarsi decadere dal beneficio non provvedendo a tanto, e divenendo quindi erede, oppure può rinunciare all’eredità. Ne scaturiva quindi che la rinuncia all’eredità compiuta dall’appellante subito dopo il raggiungimento della maggiore età era perfettamente valida, con la conseguenza che la quota ereditaria della C. si era accresciuta, essendo quindi legittima la vendita in sede di concordato dell’intera proprietà del bene. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.B.A.A. , sulla base di due motivi. P.M.S. ha resistito con controricorso. C.M.C. non ha svolto difese in questa fase. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 475, 484, 489 e 674 c.c Si rileva che la sentenza impugnata ha erroneamente applicato le previsioni codicistiche in tema di accettazione con beneficio di inventario da parte del minore, pervenendo quindi erroneamente alla conclusione circa l’accrescimento della quota ereditaria del coniuge del de cuius. Ed, infatti, poiché all’epoca dell’apertura della successione il ricorrente era minore, questi non poteva che accettare con beneficio di inventario come imposto dall’art. 489 c.c La norma peraltro accorda un ulteriore vantaggio al minore prevedendo che, anche laddove non abbia in precedenza provveduto a redigere l’inventario, possa comunque predisporre tale atto nel termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età, conservando quindi gli effetti e i vantaggi del beneficio. La mancata redazione dell’inventario fa sì che il minore, pur a fronte della formale accettazione da parte dei suoi rappresentanti legali, conservi la qualità di chiamato, sicché, sempre entro l’anno, potrebbe, in alternativa alla redazione dell’inventario ovvero alla sua omissione il che lo renderebbe erede puro e semplice alla scadenza dell’anno , rinunciare anche all’eredità. Ciò però presuppone che l’inventario non sia stato in precedenza predisposto, in quanto una volta intervenuto anche tale atto si perfeziona l’acquisto della qualità di erede in capo al minore, il quale è quindi impossibilitato ad una successiva rinuncia per effetto del principio semel heres, semper heres. Nella fattispecie, emerge invece la prova che l’inventario è stato redatto allorquando il ricorrente era ancora minorenne con la conseguenza che non era più possibile rinunciare all’eredità, palesandosi in tal modo erronea la decisione del giudice di appello. Il motivo è fondato. Occorre ricordare che, a seguito dell’elaborazione della giurisprudenza di questa Corte cfr. Cass. n. 11030/2003 si è precisato che nella procedura di accettazione con beneficio di inventario, la mancata redazione dell’inventario non è una causa di decadenza, come pur si era opinato in passato, ma impedisce il perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva, essendo il beneficio della limitazione di responsabilità ricollegato al concorso sia dell’accettazione che della tempestiva redazione dell’inventario. In relazione quindi alle eredità devolute a maggiorenni ed a soggetti capaci si è coerentemente affermato che Cass. n. 16739/2005 se da un lato la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato, che subentra perciò in universum ius defuncti , compresi i debiti del de cuius , d’altro canto essa non incide sulla limitazione della responsabilità intra vires , che è condizionata anche alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell’inventario, in mancanza del quale l’accettante è considerato erede puro e semplice articolo 485, 487, 488 cod. civ. non perché abbia perduto ex post il beneficio, ma per non averlo mai conseguito. Infatti, le norme che impongono il compimento dell’inventario in determinati termini non ricollegano mai all’inutile decorso del termine stesso un effetto di decadenza ma sanciscono sempre come conseguenza che l’erede viene considerato accettante puro e semplice, mentre la decadenza è chiaramente ricollegata solo ed esclusivamente ad alcune altre condotte, che attengono alla fase della liquidazione e sono quindi necessariamente successive alla redazione dell’inventario. Tale principio subisce evidentemente delle deroghe per le diverse ipotesi in cui sia imposta come obbligatoria e necessitata l’accettazione con beneficio di inventario, come appunto è previsto per i minori e gli incapaci nonché per i soggetti di cui all’art. 473 c.c In tal senso si è ribadito anche di recente che cfr. Cass. n. 21456/2017 l’art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell’incapace possa accettare l’eredità in modo diverso, sicché l’eventuale accettazione tacita, fatta dal rappresentante con il compimento di uno degli atti previsti dall’art. 476 c.c., non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell’incapace. Tuttavia, se a seguito dell’inefficace accettazione dell’eredità per suo conto fatta dal legale rappresentante, il soggetto già minore d’età non provvede - ai sensi dell’art. 489 c.c. - a conformarsi alle disposizioni degli articolo 484 e segg. c.c. entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma con pieni effetti l’accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all’eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore. Coerentemente con l’affermazione secondo cui la redazione dell’inventario costituisce uno degli elementi costitutivi della fattispecie a formazione progressiva dell’accettazione con beneficio di inventario, si è altresì precisato che cfr. Cass. n. 8832/1999 anche qualora il genitore esercente la potestà ora responsabilità genitoriale sul figlio minore chiamato all’eredità faccia l’accettazione prescritta dall’art. 471 cod. civ. da cui deriva l’acquisto da parte del minore della qualità di erede articolo 470 e 459 cod. civ. , ma non compia l’inventario necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità - e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l’eredità resta acquisita da quest’ultimo, che però è considerato erede puro e semplice art. 489 cod. civ. , mentre cfr. Cass. n. 1267/1986 il mancato perfezionamento della procedura di accettazione beneficiata, mantiene il minore nella qualità di chiamato, sicché una volta divenuto maggiorenne, potrà valutare se conservare o meno il beneficio ovvero rinunciare alla eredità. Tuttavia, come precisato sempre da questa Corte cfr. Cass. n. 9142/1993 la disposizione dell’art. 485 cod. civ., secondo cui il chiamato all’eredità che è qualunque titolo nel possesso dei beni ereditari, è considerato puro e semplice, ove non ottemperi alle disposizioni circa la compilazione dell’inventario nel termine prescritto, non è applicabile nell’ipotesi di eredità devolute ai minori, posto che nei confronti di tali soggetti la decadenza dal beneficio d’inventario non può avvenire, a norma dell’art. 489 cod. civ., se non al compimento di un anno dalla maggiore età, restando però escluso che, una volta che l’inventario sia stato eseguito, sia pure nel mancato rispetto del termine di cui all’art. 485 cit., ma in costanza della minore età del chiamato, questi debba reiterare, per conservare la posizione di erede beneficiario, un inventario già compiuto, entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età. Ne deriva che, una volta che si sia perfezionata, prima del raggiungimento della maggiore età, la procedura di accettazione beneficiata, con il realizzarsi degli elementi costitutivi previsti dalla legge, risulta ormai acquisita la qualità di erede, con la conseguenza che al minore, anche una volta divenuto maggiorenne, è preclusa in virtù del sopra richiamato principio dell’irretrattabilità della accettazione ereditaria, la possibilità di una successiva rinuncia. A tali principi non risulta essersi conformata la decisione gravata, atteso che parte ricorrente ha puntualmente evidenziato, richiamando il documento prodotto nel corso del giudizio di primo grado, soddisfacendo così gli oneri di localizzazione ed individuazione di cui all’art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., che il verbale di inventario era stato redatto dal notaio M. in data 9/12/1980 documento di cui alla lettera e della produzione di parte attrice , sottolineando altresì come la stessa convenuta nella comparsa conclusionale avesse contestato la valenza di tale documento, sul presupposto peraltro erroneo che non potesse tenersene conto in quanto predisposto oltre tre mesi dall’apertura della successione senza quindi considerare il peculiare regime apprestato dal legislatore per le eredità devolute ai minori per i quali è preclusa ogni diversa forma di accettazione diversa da quella beneficiata, con evidenti deroghe anche quanto alla scansione cronologica degli adempimenti . La redazione dell’inventario ha quindi fatto acquisire al ricorrente la qualità di erede, ancor prima del raggiungimento della maggiore età, con la conseguenza che la successiva rinuncia è del tutto priva di efficacia. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio per nuovo esame dell’appello principale del ricorrente ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bari. 3. Il secondo motivo di ricorso lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dall’accertamento del requisito della buona fede in capo alla convenuta al fine di invocare l’usucapione abbreviata. Si sostiene che la Corte distrettuale avrebbe ritenuto infondato l’appello principale del ricorrente, volto appunto a contestare l’accoglimento della riconvenzionale della convenuta da parte del Tribunale, ma che ciò sarebbe privo di adeguata motivazione, mancando una qualsivoglia disamina delle ragioni poste a sostegno del gravame principale. In realtà, ritiene la Corte che, ancorché si faccia riferimento nell’esordio della motivazione della sentenza ad una infondatezza dell’appello principale, le doglianze mosse con l’atto di appello siano rimaste nella sostanza assorbite per effetto dell’accoglimento dell’appello incidentale della P. . Risulta, infatti, conseguenziale che, una volta ritenuto che l’attore avesse validamente rinunciato all’eredità paterna, come appunto ritenuto dalla Corte d’Appello, la quota del coniuge superstite si fosse accresciuta, sino a divenire unica proprietaria del cespite poi alienato alla P. , essendo quindi superfluo verificare se ricorressero o meno le condizioni per la maturazione in suo favore dell’usucapione abbreviata, risultando invece evidente, nella logica del giudice di appello, che la stessa avesse validamente acquistato l’intera proprietà cfr. rigo 20 e ss. della pag. 5 della sentenza gravata . Ne deriva che, stante l’assorbimento dell’appello principale, il motivo in esame deve reputarsi inammissibile, atteso che la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che cfr. Cass. n. 22095/2017 in tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il motivo di ricorso allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite conf. ex multis Cass. n. 4130/2014 Cass. n. 4472/2016 Cass. n. 134/2017 Cass. n. 574/2016 . 4. Al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo motivo, e cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bari che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.