Ripartizione tra ex coniugi delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli

Se non preventivamente concordato, il riparto giudiziale delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli deve basarsi sulla comparazione tra l’entità della spesa e l’utilità e sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21726/18, depositata il 6 settembre. Il caso. La Corte d’Appello di Ancona accoglieva parzialmente il reclamo avverso la sentenza di prime cure e disponeva l’aumento dell’assegno di mantenimento della figlia, confermando la condanna del padre al pagamento delle spese mediche documentate. Quest’ultimo ricorre in Cassazione. Ripartizione delle spese. Il Collegio ricorda che in caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto del rimborso della quota di spettanza dell’altro coniuge, il giudice deve verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori . Sottraendosi la sentenza impugnata dalle ulteriori censure, avendo la Corte territoriale correttamente motivato sull’aumento del contributo mensile a carico del ricorrente in virtù dell’incremento di spesa per gli studi universitari intrapresi dalla figlia, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 22 febbraio – 6 settembre 2018, n. 21726 Presidente/Relatore Campanile Fatto e diritto Rilevato che il sig. B.L. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione del decreto indicato in epigrafe, con il quale la Corte di appello di Ancona, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla ex moglie M.P. avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Fermo, previo rigetto del reclamo proposto dal B. relativo al rigetto della propria domanda di riduzione del proprio contributo per il mantenimento della prole, ha disposto un aumento di Euro 200 mensili dell’assegno per il mantenimento della figlia B.P. , ed ha confermato la condanna del B. al pagamento, a titolo di rimborso, della somma di Euro 3.112,99, oltre ad Euro 131,75, pari al 50 per cento delle spese mediche documentate la parte intimata resiste con controricorso Considerato che il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata il primo motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 100 e 474 cod. proc. civ., in quanto la M. non aveva interesse a proporre la domanda concernente il pagamento delle spese mediche non rimborsate, in quanto, in relazione a tale aspetto, esisteva già titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Vercelli, fra l’altro, poneva a carico del padre le spese mediche non corrisposte dal SSN che si rendessero necessarie per i figli, da concordare previamente con la madre, salvo urgenze , è infondato va rilevato, infatti, che la necessità, prevista nella richiamata sentenza del Tribunale di Vercelli, di un accordo fra i genitori circa le spese mediche non riferibili al servizio di assistenza sanitaria implica l’assenza, in detta previsione, dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, e, quindi, la necessità di un intervento giudiziale che, a prescindere dall’accordo non raggiunto, verifichi la sussistenza o meno dell’obbligazione invero, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori Cass. n. 16175 del 30 luglio 2015 Cass., 23 febbraio 2017, n. 4753 nella seconda censura vengono, in maniera confusa, affastellate alcune questioni di natura procedurale, che non appaiono condivisibili l’elevazione, peraltro di lieve entità, del contributo per il mantenimento della figlia dedita agli studi superiori, con decorrenza dal mese di ottobre del 2015, è stato disposto dalla Corte di appello, tenuto conto della sopravvenienza di nuove circostanze, e, in particolare, in considerazione dell’incremento di spesa costituito dagli studi universitari intrapresi dalla figlia N. presso l’Università di , per tasse scolastiche, libri, spese di viaggio trattasi di motivazione del tutto congrua, laddove si consideri che nella specie risulta applicabile ratione temporis , l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che, nell’attuale formulazione, secondo l’interpretazione resa dalle Sezioni unite di questa Corte, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo è del tutto evidente, poi, che la statuizione in esame è caudataria di uno sviluppo delle circostanze poste a fondamento dell’originaria domanda, dal quale il giudice del reclamo non poteva prescindere, indipendentemente dall’assenza di un appello incidentale della controparte, la quale logicamente non poteva dolersi dell’omessa pronuncia in merito a deduzioni che, essendo inerenti a fatti verificatisi nel corso del giudizio, non potevano che essere dedotte successivamente cfr. anche Cass., 21 aprile 1994, n. 3808, in materia di disposizioni, in materia di mantenimento della prole, nel giudizio di rinvio, a seguito di circostanza sopravvenute il regolamento delle spese segue la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge. i sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.