Fondo patrimoniale, l’opponibilità al creditore degli atti dispositivi

Gli effetti dell’atto dispositivo non sono opponibili al terzo, se per lui pregiudizievoli, fintantoché l’atto non risulti dai pubblici registri immobiliari il terzo può però avvalersi di quegli effetti, se per lui favorevoli.

Tale principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 21385/18 depositata il 30 agosto in materia di fondo patrimoniale e di atti dispositivi posti in essere dai debitori relativamente al bene ricompreso nel fondo. Il caso. Due coniugi, con atto notarile trascritto nei pubblici registri e regolarmente annotato a margine dell’atto di matrimonio, costituivano un fondo patrimoniale all’interno del quale era ricompreso anche un immobile. Quattro mesi dopo, i coniugi alienavano tale immobile ad un terzo. In particolare, il 5 aprile veniva sottoscritto il rogito il 7 aprile un creditore iscriveva su tali immobile ipoteca giudiziale in forza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale nei confronti dei due coniugi solo in data 20 aprile veniva trascritto nei registri immobiliari l’atto di acquisto da parte del terzo. Le vicende giudiziarie. A seguito di azione esecutiva introdotta dal creditore, il terzo acquirente proponeva opposizione che veniva accolta tanto in primo quanto in secondo grado. Il creditore proponeva ricorso per Cassazione. L’inopponibilità dell’atto di vendita al creditore. La Corte d’Appello, in un capo della sentenza non impugnata, rilevava espressamente che l’atto di vendita dell’immobile dai debitori al terzo era inopponibile al creditore posto che la trascrizione della compravendita nei registri immobiliari fosse successiva alla iscrizione ipotecaria benché il rogito notarile fosse di due giorni antecedenti . È opponibile, invece, al creditore il fondo patrimoniale? Secondo la Corte d’Appello, invece, al creditore era opponibile il vincolo e gli effetti nascenti dalla inclusione nel fondo patrimoniale dell’immobile su cui era stata iscritta ipoteca, non potendo il creditore invocare che, alla data di iscrizione dell’ipoteca, il bene fosse fuoriuscito dal fondo perché venduto al terzo, proprio in considerazione della tardiva trascrizione della compravendita. Il quesito dinnanzi alla Cassazione. I giudici di legittimità vengono chiamati a chiarire se al creditore che iscrive ipoteca possa essere opposta l’inclusione dell’immobile in un fondo patrimoniale nel caso in cui, antecedentemente alla iscrizione, il bene sia stato venduto a terzi ma l’alienazione non sia ancora stata trascritta. La Corte di Cassazione accoglie il motivo di diritto sulla base delle seguenti considerazioni. Atti favorevoli vs atti pregiudizievoli al creditore. Secondo la Corte di Cassazione, i giudici di merito hanno errato nel risolvere il problema della opponibilità al creditore dei vincoli nascenti dal fondo patrimoniale in base al criterio della anteriorità o posteriorità della trascrizione dell’atto di compravendita. In tal caso, la trascrizione ha meramente funzione dichiarativa e non costitutiva, con la conseguenza che gli effetti del contratto si producono con l’accordo tra le parti. L’omessa trascrizione rende l’atto di alienazione inopponibile al creditore, cioè contro di lui. In caso, invece, di atto dispositivo favorevole al creditore come nel caso di specie in quanto comporta la fuoriuscita dell’immobile dal fondo patrimoniale , questi se ne può avvalere. Conclusioni. Nel caso in esame, nei rapporti tra debitore e creditore, il primo non può opporre al secondo, quale fattore impeditivo al pignoramento del bene, la mancata trascrizione dell’atto di vendita nei registri immobiliari. Pertanto, il creditore, avendo iscritto ipoteca sull’immobile due giorni dopo che lo stesso era stato alienato al terzo, può giovarsi di tale alienazione per fondare la fuoriuscita del bene dalla protezione offerta dal fondo patrimoniale. Poiché poi l’acquisto da parte del terzo è stato trascritto successivamente alla iscrizione dell’ipoteca, tale acquisto non è opponibile al creditore.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 12 marzo – 30 agosto 2018, n. 21385 Presidente Vivaldi – Relatore D’Arrigo Svolgimento del processo Con atto del 3 dicembre 2003, trascritto nei pubblici registri il 9 dicembre 2003 e annotato nei registri di stato civile a margine dell’atto di matrimonio il 10 febbraio 2003, i coniugi F.R.A. e P.R. costituirono un fondo patrimoniale nel cui oggetto era ricompreso un immobile sito nel comune di omissis . Con atto notarile del 5 aprile 2004 i predetti cedettero il menzionato immobile a L.C. . In data 7 aprile 2004 sul medesimo immobile venne iscritta dalla Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. poi divenuta Banca Antonveneta S.p.A. e infine incorporata nella Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. un’ipoteca giudiziale in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano nei confronti dei coniugi F. e P. , quali fideiussiori della Quality Cars s.r.l., per l’importo di Euro 239.803,35, oltre interessi e spese. L’atto di acquisto del L. venne trascritto dei registri immobiliari il 20 aprile 2004. Avviata l’azione esecutiva, con notificazione del pignoramento anche al terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 ss. cod. proc. civ., il L. propose ricorso in opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Sondrio rigettò la richiesta di sospensione, assegnando termine per l’introduzione del giudizio di merito. L’opposizione fu respinta anche nel merito, ma la sentenza inappellabile in ragione di quanto disposto dall’art. 616 cod. proc. civ. nella versione applicabile ratione temporis - venne cassata Cass. n. 18113 del 2011 per violazione del litisconsorzio necessario con i coniugi F. e P. . A seguito di riassunzione, il Tribunale di Sondrio accolse l’opposizione del L. e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 15 febbraio 2016, confermando la decisione di primo grado, rigettò l’impugnazione proposta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., nel frattempo succeduta per incorporazione alla Banca Antonveneta S.p.A Contro questa decisione la banca creditrice ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi illustrati da successive memorie. Il L. ha resistito con controricorso e ha depositato memorie difensive ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. I coniugi F. e P. non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. Poiché la causa torna innanzi a questa Corte dopo una prima pronuncia di cassazione con rinvio, in ordine alla composizione del collegio occorre ricordare che le Sezioni unite hanno già chiarito che lo stesso può essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio, ciò non determinando alcuna compromis-sione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627789 v. pure Sez. 3, Ordinanza n. 14655 del 18/07/2016, Rv. 640587 Sez. L, Sentenza n. 3980 del 29/02/2016, Rv. 638848 . 2. La sentenza impugnata rileva espressamente l’inopponibilità alla banca dell’atto di vendita fra i debitori F. -P. ed il terzo L. pag. 11 , in quanto la trascrizione della compravendita è successiva all’iscrizione ipotecaria, sebbene il rogito notarile fosse di due giorni precedente. Tale capo della sentenza non è stato impugnato e quindi il punto non è più controvertibile. La corte territoriale, tuttavia, ritiene che alla banca fosse però opponibile il vincolo nascente dall’inclusione dell’immobile nel fondo patrimoniale, non potendo la creditrice invocare che, alla data dell’iscrizione dell’ipoteca, il bene fosse fuoriuscito dal fondo perché venduto al L. , proprio in considerazione della tardiva trascrizione della compravendita. 3. Contro questa seconda parte della sentenza impugnata si incentrano le censure illustrate, in via espressamente gradata, dalla ricorrente. In particolare, con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1376, 2643, 2644, 2647 cod. civ In sostanza, alla Corte viene richiesto di chiarire se al creditore che iscrive ipoteca possa essere opposta l’inclusione dell’immobile in un fondo patrimoniale qualora, in data anteriore dell’iscrizione, il bene sia stato alienato a terzi, ancorché tale alienazione non sia stata ancora trascritta. 4. Il motivo è fondato. Anzitutto, va rilevato che il problema dell’opponibilità alla banca dei vincoli nascenti dal fondo patrimoniale, pur dopo l’alienazione dell’immobile, non deve essere risolta - come invece ha fatto la corte d’appello - in base al criterio della anteriorità o posteriorità della trascrizione dell’atto di compravendita, in quanto tale criterio vale nei rapporti fra terzo creditore Banca Monte dei Paschi di Siena e acquirente del bene ipotecato L.C. l’omessa trascrizione rende l’atto inopponibile al creditore, cioè contro di lui. Qui si tratta, invece, di un atto dispositivo favorevole al creditore, in quanto determina l’immediata fuoriuscita dell’immobile dal fondo patrimoniale costituito dai coniugi F. e P. . Viene qui in rilievo, invece, il principio consensualistico, secondo cui, com’è noto, gli effetti del contratto si producono con il semplice accordo fra le parti art. 1326 cod. civ. . Giova, al contempo, rammentare che la trascrizione degli atti elencati dall’art. 2643 cod. civ. non è un istituto di pubblicità costitutiva, bensì dichiarativa, e come tale ha la funzione di rendere opponibile l’atto ai terzi onde dirimere il conflitto tra più acquirenti dello stesso bene, senza incidere sulla validità ed efficacia dell’atto stesso. Configurandosi come un onere, essa è, pertanto, un quid pluris rispetto all’atto trascrivendo, cosicché, ove essa sia necessaria ad integrare una qualsiasi fattispecie normativa, deve essere oggetto di esplicita previsione Sez. 3, Sentenza n. 19058 del 12/12/2003, Rv. 568857 . 6. Coordinando il principio consensualistico con quello dell’efficacia meramente dichiarativa della trascrizione della compravendita immobiliare, si ottiene che gli effetti dell’atto dispositivo non sono opponibili al terzo, se per lui pregiudizievoli, fintanto che l’atto non risulta dai pubblici registri immobiliari ma ciò non esclude che il terzo non possa invece avvalersi di quegli effetti, se per lui favorevoli. Rientra in quest’ultima ipotesi anche il caso, come quello in esame, in cui l’atto dispositivo del bene determina sia effetti favorevoli la fuoriuscita dell’immobile dal fondo patrimoniale nel quale era stato conferito , sia sfavorevoli l’alienazione dell’immobile dalla sfera patrimoniale dei debitori . In una simile circostanza, mentre il conflitto fra terzo acquirente e creditore dell’alienante va risolto secondo il criterio della priorità della trascrizione correttamente applicato dalla corte d’appello nel capo della sentenza non impugnato , nei rapporti fra venditori e creditore i primi non possono opporre al secondo, quale fattore ostativo all’assoggettamento del bene a pignoramento, la mancata trascrizione dell’atto nei registri immobiliari. Ciò in quanto, lo si ribadisce, il sistema delle trascrizioni degli atti dispositivi aventi ad oggetto beni immobili e mobili registrati ha natura di pubblicità dichiarativa e, come si ricava chiaramente dell’art. 2644 cod. civ., costituisce un onere imposto dalla legge a tutela del terzo. Infatti, gli atti soggetti all’onere della trascrizione non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. In altri termini, la trascrizione giova a rendere opponibile al terzo un atto per lui pregiudizievole. Dunque, l’omesso espletamento della formalità dichiarativa non potrà essere invocato dalle parti del contratto con una funzione diametralmente opposta a quella che le è propria, ossia a discapito del terzo estraneo al rapporto, al fine di impedirgli di giovarsi degli effetti di un atto a lui favorevole. 7. Pertanto, nel caso in esame deve concludersi che la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., avendo iscritto l’ipoteca sull’immobile due giorni dopo che lo stesso era stato ceduto dai coniugi F. e P. al L. , può giovarsi di tale alienazione per dedurre la sopravvenuta inefficacia dei vincoli derivanti dall’essere appartenuto, tale immobile, all’oggetto di un fondo patrimoniale. Di contro, poiché l’acquisto del terzo è stato trascritto successivamente all’iscrizione dell’ipoteca, tale acquisto non è opponibile alla Banca. La censura è quindi fondata e la sentenza impugnata deve essere cassata, con assorbimento del secondo motivo relativo alla prova dell’estraneità del credito per il quale si procede ai fabbisogni familiari . 8. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., rigettando l’opposizione proposta dal L. . In ragione della disciplina applicabile ratione temporis, delle alterne vicende del giudizio e della circostanza che la decisione verte su una questione di diritto che presenta caratteri di novità, si dispone l’integrale compensazione delle spese del processo. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione. Compensa le spese dell’intero processo.