La separazione dei genitori e la necessaria individuazione della residenza abituale del minore

Quando viene accertata, con apposito provvedimento, la residenza abituale del minore in un Paese comunitario nel caso specifico in Olanda e il rifiuto della madre di consentirvi il suo rientro in coincidenza con la fine delle vacanze estive è prevista l’applicazione della normativa europea.

Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con ordinanza n. 20058/18 depositata il 30 luglio. La vicenda. Il padre di un minore proponeva istanza d rientro del figlio, ai sensi della Convenzione de l’Aja del 25 ottobre 1980, rivolgendosi all’autorità olandese per denunciare il mancato rientro concordato con la madre al termine di un mese di vacanze estive trascorse con quest’ultima a Reggio Calabria. A ciò si opponeva la madre e veniva adito il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria per avviare un procedimento per l’accertamento delle condizioni per il rientro del minore in Olanda. All’esito dell’istruttoria il Tribunale minorile disponeva l’immediato rientro del minore in Olanda ossia nel luogo della sua residenza abituale. Avverso tale decisione, la madre del minore propone ricorso per cassazione. La corretta applicazione della normativa europea. Il diniego della madre al ritorno del minore in Olanda presso la sua residenza abituale è avvenuto prima della separazione dei coniugi, quando la residenza familiare era stata concordemente fissata in Olanda con l’intento di un radicamento della famiglia in quel luogo. Non è quindi corretto parlare di diritto di custodia e di mancanza di un provvedimento o di un accordo attributivo di tale diritto dato che la condizione che ha determinato l’applicazione della normativa europea è stato l’accertamento della residenza familiare e del minore in Olanda. Inoltre il Tribunale minorile di Reggio Calabria non si è discostato, nell’accertamento della residenza abituale del minore, dalla individuazione necessaria del luogo in cui il minore ha vissuto stabilmente e coltivato i propri legami affettivi. Per eventualmente modificare la residenza abituale del minore sarebbe necessaria una concorde volontà dei genitori che invece nel caso di specie è mancata mentre, nel caso in cui i genitori avessero deciso come poi è avvenuto di percorrere la strada della separazione sarebbe stato necessario un apposito provvedimento del giudice che modificasse il luogo di residenza del minore in mancanza di una comune volontà dei genitori. Pertanto, la Suprema Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 6 marzo – 30 luglio 2018, numero 20058 Presidente Scaldaferri – Relatore Bisogni Fatto e diritto rilevato che 1. In data 24 agosto 2016 il sig. F. ha proposto istanza di rientro del figlio minore F.F.M. , ai sensi della Convenzione de L’Aja del 25 ottobre 1980, rivolgendosi all’autorità centrale olandese e denunciando il mancato rientro concordato con la madre per la data del 21 agosto 2016 al termine delle vacanze estive trascorse con la madre a Reggio Calabria. In seguito alla trasmissione della domanda all’autorità centrale italiana è stata interpellata la madre sig.ra C.C. che si è opposta al rientro del minore in Olanda. È stato quindi aperto dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria un procedimento per l’accertamento delle condizioni per il rientro del minore. 2. All’esito della istruttoria il Tribunale minorile, su difformi conclusioni del P.M., ha disposto, con decreto dell’8 novembre 2016 l’immediato rientro di F.F.M. nel luogo della sua residenza abituale all’Aja in Olanda presso il padre. 3. Avverso il decreto del Tribunale per i minorenni ha proposto ricorso per cassazione C.C. affidandosi a tre motivi di impugnazione. 4. Si è difeso con controricorso F.E. , depositando anche memoria. ritenuto che 5. Con il primo motivo del ricorso la sig.ra C.C. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 lett. a e b della Convenzione de L’Aja del 1980 in relazione all’art. 360 numero 3 c.p.c. La ricorrente contesta l’applicazione della Convenzione de L’Aja in assenza di qualsiasi provvedimento o accordo che attribuisca il diritto di custodia del minore in via esclusiva al padre. 6. Il motivo è infondato. Il diniego della C. al ritorno del minore in Olanda presso la sua residenza abituale è avvenuto prima della separazione dei coniugi e, secondo la ricostruzione del Tribunale reggino, quando la residenza familiare, e specificamente quella abituale del minore, era stata concordemente fissata nella casa de L’Aja acquistata nel 2015 con l’intento di un radicamento della famiglia in quella città dove il F. svolge la sua attività lavorativa e dove i genitori avevano deciso che avvenisse la scolarizzazione del figlio. È quindi improprio parlare di diritto di custodia e di mancanza di un provvedimento o di un accordo attributivo di tale diritto dato che l’elemento di fatto che ha determinato l’applicazione della normativa Europea è stato l’accertamento della residenza familiare e del minore in Olanda e del rifiuto della madre di consentirvi il suo rientro in coincidenza con la fine delle vacanze estive. 7. Con il secondo motivo di ricorso si deduce che il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria è incorso nella violazione dell’art. 3 a e b e dell’art. 8 della Convenzione de L’Aja 1980 per aver erroneamente individuato la residenza abituale del minore in Olanda. 8. Il motivo è inammissibile perché contesta una valutazione di merito, riservata al Tribunale minorile, prospettando un contrastante apprezzamento di elementi di fatto e non una divergenza nell’applicazione e interpretazione dei criteri normativi per determinare la residenza abituale. Il Tribunale per i minorenni non si è affatto discostato, nell’accertamento della residenza abituale del minore, dalla necessaria individuazione del luogo in cui il minore ha vissuto stabilmente e ha coltivato i propri legami affettivi tanto è vero che l’ha identificata con la residenza familiare fissata nel luogo deputato alla sua scolarizzazione da entrambi i genitori. Se questa decisione è stata messa in discussione per effetto della crisi coniugale causata anche dalla divergente volontà dei genitori circa la permanenza del minore in Olanda o il suo trasferimento stabile in Calabria questo non vuol dire, secondo la coerente valutazione di merito del Tribunale, che nel mese di agosto del 2016 la residenza abituale non fosse più quella olandese. Per modificarla sarebbe stata necessaria una concorde volontà dei genitori che palesemente è mancata mentre nel caso in cui i genitori avessero deciso, come poi è effettivamente avvenuto, di percorrere la strada della separazione sarebbe stato necessario un provvedimento del giudice che modificasse il luogo di residenza del minore in mancanza di un accordo dei coniugi. 9. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 13 lett. b della Convenzione de L’Aja del 1980 e dell’art. 8 C.E.D.U. in relazione all’art. 360 numero 3 c.p.c Lamenta la ricorrente che il tribunale minorile reggino non ha valutato l’esistenza di cause ostative al rientro e in particolare non ha compiuto un’attenta analisi dell’atteggiamento con cui il minore si pone nei confronti del proprio rientro. 10. Il motivo è infondato. Il Tribunale ha ritenuto che nessuna dimostrazione di una situazione intollerabile o della sussistenza di pericoli di ordine fisico o psichico, uniche condizioni integrative al rientro in base all’art. 13 della Convenzione, è stata fornita dalla madre e ha rilevato che il minore ha già sperimentato, per un lasso di tempo considerevole, l’esperienza di vita in Olanda unitamente al padre senza palesare disagio relazionale o pregiudizi incidenti su un sano sviluppo dell’affettività ed emotività discendenti dalla lontananza dell’altro genitore e dalla rete parentale presente in Calabria. Ha inoltre rilevato che non sono emerse circostanze tali da far supporre un’inadeguatezza paterna nello svolgimento dei compiti genitoriali. Il Tribunale ha ritenuto correttamente di non poter attribuire alcun rilievo alle prospettate difficoltà della C. di recarsi in Olanda, non avendo ivi né una casa né un lavoro e non parlando la lingua, stante la natura e l’oggetto del procedimento limitato alla richiesta di immediato rientro del minore nel luogo di residenza abituale, che non può incidere sulle altre questioni relative all’affidamento e alla residenza del minore nel regime di separazione dei genitori. Nessuna specifica censura è stata mossa dalla ricorrente a tale articolata valutazione dei fatti in relazione al tipo di procedimento deciso dal Tribunale reggino. 11. Va quindi respinto il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. Al procedimento non si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. numero 152/2002 sulla duplicazione dell’obbligo di versamento del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 5.100, di cui 100 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. numero 115/2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13 comma 1 bis del D.P.R. numero 115/2002.