Lo scioglimento del matrimonio va richiesto al giudice del luogo di residenza del coniuge convenuto

La domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone dinanzi al Tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio, concetti che devono essere interpretati secondo i canoni dell’art. 43 c.c

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17294/18, depositata il 2 luglio. Il caso. Il Tribunale di Gela dichiarava la propria incompetenza per territorio in relazione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal marito nei confronti della moglie, la quale risultava residente a Udine. Il Tribunale di Udine ha sollevato conflitto negativo di competenza escludendo che, nonostante le risultanze anagrafiche, la donna avesse abituale dimora nella città friulana. Residenza e dimora del coniuge convenuto. Il Collegio ricorda in primo luogo che, ai sensi dell’art. 4 l. n. 898/1970 come modificato da ultimo dall’art. 2, comma 3- bis , d.l. n. 35/2005, conv. con modifiche dalla l. n. 80/2005 , la domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone dinanzi al Tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio, salva l’applicazione degli ulteriori criteri previsti in via subordinata. I concetti di domicilio e residenza vanno desunti dall’art. 43 c.c. e si riferiscono dunque, nel caso della residenza, al luogo in cui il coniuge convenuto ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi mentre, nel caso del domicilio al luogo di dimora abituale. In entrambi i casi andranno valorizzati i duplici elementi soggetti ed oggettivo nel caso del domicilio, occorre infatti, oltre all’effettiva identificazione di un determinato luogo come centro di riferimento del complesso dei rapporti della persona da intendersi non solo in senso economico e patrimoniale ma anche morale, sociale e familiare , l’effettiva volontà di collocarvelo, indipendentemente dalla dimora o dalla concreta presenza in quel determinato luogo cfr. Cass. n. 21370/11 e Cass. n. 5006/05 , mentre nel caso della residenza si richiedono la permanenza della dimora in un determinato luogo e l’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali . Ricordano inoltre i Supremi Giudici che, ai fini dell’individuazione dalla residenza, la consolidata giurisprudenza, la risultanze anagrafiche costituiscono mera presunzione superabile con altri elementi, comprese le dichiarazioni dell’interessato. Applicando tali principi al caso di specie, la Corte di legittimità non condivide la decisione del Tribunale di Gela che si è limitato appunto alle risultanze del certificato anagrafico trascurando gli ulteriori elementi dedotti dal ricorrente quali la permanenza dalla convenuta nella dimora abituale siciliana, dove viveva peraltro anche il figlio che frequentava la scuola nello stesso Comune. Per questi motivi, la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Gela.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 19 aprile – 2 luglio 2018, n. 17249 Presidente Scaldaferri – Relatore Mercolino Fatti di causa 1. Con ordinanza del 24 gennaio 2017, il Tribunale di Gela ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da M.G. nei confronti di A.A. , rilevando che quest’ultima ha la sua residenza anagrafica in Udine. 2. A seguito della riassunzione del giudizio, il Tribunale di Udine, dichiarato competente dalla predetta ordinanza, ha sollevato conflitto negativo di competenza, con ordinanza del 21 novembre 2017, escludendo che, al di là delle formali risultanze anagrafiche, la A. dimori abitualmente in Udine. Premesso infatti che il certificato di residenza anagrafica ha un valore meramente presuntivo in ordine al luogo dell’effettiva dimora abituale, accertabile con ogni mezzo, il Tribunale ha rilevato che all’udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale la A. , pur dichiarando di risiedere ad Udine, ha affermato di avervi mantenuto la residenza soltanto in funzione dell’iscrizione nelle liste di collocamento, nella speranza di trovarvi un lavoro, ed ha riconosciuto di recarvisi soltanto una volta al mese, per sottoporsi a controlli sanitari, e di fare poi ritorno a , dove vivono i suoi figli. Precisato che l’effettuazione dei predetti controlli è rimasta priva di riscontro, non essendo state allegate precise circostanze al riguardo, mentre risulta provata la regolare frequentazione di una scuola in omissis da parte del figlio minore E. , ha aggiunto che l’esistenza di un legame territoriale effettivo soltanto con la città natale emerge anche dalla dichiarazione della A. , secondo cui la presenza in è legata alla necessità di prestare assistenza al padre malato. Considerato infine che la speranza di trovare lavoro in non si è concretizzata, ha ritenuto irrilevanti, oltre che generici, i capitoli di prova testimoniale articolati dalla convenuta in ordine alla collocazione della dimora nella predetta città, reputando altresì superflua l’audizione del figlio, ed evidenziando infine l’opportunità di un coinvolgimento dei Servizi Sociali del luogo di effettiva residenza o dell’espletamento di una c.t.u., ai fini della decisione in ordine all’affidamento del minore. 3. La A. ha resistito con memorie. Il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata. Ragioni della decisione 1. Ai sensi dell’art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato da ultimo dall’art. 2, comma 3-bis, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel testo risultante dalla dichiarazione d’illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 169 del 2008, la domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio, salva l’applicazione degli ulteriori criteri previsti in via subordinata dalla medesima disposizione cfr. Cass., Sez. VI, 3/07/2014, n. 15186 . Le nozioni di domicilio e residenza, anche ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla domanda di divorzio, vanno desunte dall’art. 43 cod. civ., e s’identificano quindi, rispettivamente, con il luogo in cui il coniuge convenuto ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi e con quello in cui ha la sua dimora abituale, da determinarsi in entrambi i casi sulla base di un duplice elemento, oggettivo e soggettivo nel caso del domicilio, occorre infatti, oltre all’effettiva identificazione di un determinato luogo come centro di riferimento del complesso dei rapporti della persona da intendersi non solo in senso economico e patrimoniale, ma anche morale, sociale e familiare , l’effettiva volontà di collocarvelo, indipendentemente dalla dimora o dalla concreta presenza in quel determinato luogo cfr. Cass., Sez. VI, 15/10/2011, n. 21370 Cass., Sez. III, 8/03/2005, n. 5006 , mentre nel caso della residenza si richiedono la permanenza della dimora in un determinato luogo e l’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali cfr. Cass., Sez. I, 5/08/2005, n. 16525 8/11/1989, n. 4705 . Ai fini dell’individuazione della residenza, poi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le indicazioni emergenti dalle risultanze anagrafiche danno luogo ad una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi, ivi compresi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte, tali da evidenziare in concreto la diversa ubicazione di detta dimora cfr. Cass., Sez. VI, 28/04/2014, n. 9373 Cass., Sez. I, 1/12/2011, n. 25726 Cass., Sez. II, 16/11/2006, n. 24422 . Sulla base di tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, non merita consenso la decisione del Tribunale di Gela, il quale, nel dichiarare la propria incompetenza in ordine alla domanda di divorzio proposta dal M. nei confronti della A. , si è limitato a dare atto dell’avvenuta produzione in giudizio di un certificato anagrafico, da cui risultava l’avvenuto trasferimento della residenza della convenuta ad Udine, senza tener conto degli elementi addotti dal ricorrente, da cui emergeva, in contrasto con la predetta indicazione, la permanenza in Niscemi della dimora abituale e, al tempo stesso, del centro degl’interessi e delle relazioni della A. . In sede di comparizione personale dinanzi al Presidente del Tribunale, quest’ultima ha d’altronde espressamente confermato di continuare a trascorrere la maggior parte del proprio tempo nel Comune di origine, dove risiedono i suoi genitori ed il figlio minore collocato presso di lei dalla sentenza di separazione, avendo riferito di dedicarsi all’assistenza del padre, gravemente ammalato, ed alla cura del figlio, il quale continua a frequentare la scuola nel predetto Comune. Particolare rilievo, in tale contesto, assume l’ulteriore precisazione della convenuta, secondo cui, pur avendo preso in affitto un appartamento in Udine peraltro in condivisione con terzi , ella si recherebbe in quella città soltanto una volta al mese per sottoporsi a controlli sanitari, avendovi trasferito la residenza anagrafica nella speranza di trovarvi lavoro, ed avendo per tale motivo richiesto l’iscrizione nelle liste di collocamento. Anche a voler ritenere provati i predetti spostamenti risultanti dalla produzione in giudizio di un unico documento attestante lo svolgimento di esami medici e a voler attribuire agli stessi una frequenza regolare, la natura tutt’altro che continuativa della presenza della convenuta in Udine consente di escludere la sussistenza dell’elemento oggettivo della residenza e del domicilio, inducendo quindi a concludere per la conservazione degli stessi in nessuna rilevanza può a sua volta assumere, sotto il profilo soggettivo, la volontà, manifestata dalla A. , di stabilire nella prima città la sede della propria attività lavorativa e con essa, verosimilmente, il centro della propria vita sociale e magari familiare , non essendo ella ancora riuscita a concretizzare il proprio intento, ma essendosi soltanto attivata per realizzarlo in futuro. In quanto subordinata al reperimento di una stabile occupazione, allo stato non conseguita, l’intenzione di trasferirsi definitivamente ad Udine è rimasta infatti finora allo stato di mera aspirazione, e come tale deve considerarsi inidonea ad integrare il presupposto di fatto necessario per l’individuazione della residenza o del domicilio, con la conseguenza che la competenza in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va riconosciuta al Tribunale di Gela, nel cui circondario è situato il Comune di . 2. La proposizione d’ufficio del regolamento di competenza esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali. P.Q.M. dichiara la competenza del Tribunale di Gela, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.