La Cassazione concede alla coppia omogenitoriale il riconoscimento della stepchild adoption

Negando la sussistenza di ragioni contrarie all’ordine pubblico e sottolineando la prevalenza del principio del superiore interesse del minore, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza impugnata che accorda la trascrizione nei pubblici registri dell’adozione reciproca di due bambini nati da due cittadine francesi residenti in Italia e regolarmente unite in matrimonio nello Stato d’origine.

Sul tema l’ordinanza n. 14007/18, depositata il 31 maggio. Il caso. Due cittadine francesi, regolarmente unite in matrimonio nel Paese d’origine, otteneva dalle autorità giurisdizionali d’oltralpe l’adozione reciproca dei rispettivi figli avuti con inseminazione artificiale. Gli ufficiali di stato civile del comune campano in cui risiedevano rifiutavano però la trascrizione dell’atto nei pubblici registri. Il Tribunale confermava la scelta ma la Corte d’Appello ribaltava la decisione negando la sussistenza di ragioni di contrarietà all’ordine pubblico. La decisione viene impugnata con ricorso per cassazione dall’autorità amministrativa. Ordine pubblico. Gli Ermellini confermano la pronuncia di seconde cure. Non sussistono infatti ragioni di ordine pubblico che ostacolino la trascrizione dell’atto di adozione dei bambini nei registri pubblici, fermo restando che il matrimonio contratto dalle due donne all’estero è pienamente produttivo di effetti giuridici nell’ordinamento italiano essendo stato trascritto negli archivi di stato civile a seguito di sentenza definitiva. La Corte di legittimità ricorda quindi che, ai sensi degli artt. 29 e ss. l. n. 184/1983, l’adozione di minori stranieri, ovvero il caso in cui vi sia diversità tra Stato di residenza degli aspiranti genitori adottivi e quello del minore, deve avvenire conformemente ai principi e alle direttive della Convenzione della Aja resa esecutiva nel nostro ordinamento con la l. n. 476/1998. L’art. 24 della Convenzione stabilisce che il riconoscimento dell’adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo se essa e manifestamente contraria all’ordine pubblico, tenuto conto dell’interesse superiore del minore . E la giurisprudenza di legittimità ha interpretato il concetto di ordine pubblico” in maniera circoscritta ai soli principi supremi o fondamentali e vincolanti della Carta costituzionale e fra questi anche di quello relativo all’interesse superiore del minore, che avrebbero trovato riconoscimento e tutela nell’ordinamento internazionale e in quello interno , non anche in base alle norme costituenti esercizio della discrezionalità legislativa quali ad es. la disciplina sulle unioni civili di cui alla l. n. 76 del 2016, o quella relativa alla fecondazione assistita, con i suoi divieti, di cui alla l. n. 40 del 2004 Cass. n. 19599/16 . Stepchild adoption. Precisa inoltre il Collegio che il legislatore, con la l. n. 76/2016, non ha specificamente disciplinato l’adozione da parte di coppia dello stesso sesso unita da unione civile. La materia risulta dunque disciplinata dal principio del superiore interesse del minore opera necessariamente come un limite alla stessa valenza della clausola di ordine pubblico, che va sempre valutata con cautela ed alla luce del singolo caso concreto . Avendo la Corte territoriale correttamente applicato i principi richiamati, la Cassazione rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 13 aprile – 31 maggio 2018, n. 14007 Presidente Campanile – Relatore Iofrida Fatti di causa La Corte d’appello di Napoli, con ordinanza n. 688/2016, pronunciata, ex artt. 702 bis c.p.c. articolo 30 d.lgs. 150/2011 , in giudizio promosso da L.D.G. , cittadina francese ed italiana, e H.R.L. , cittadina francese, in proprio e quali rappresentanti dei figli minori H.A.G. e L.D.L.M.R. , tutti residenti in omissis , al fine di sentire riconoscere le adozioni piene di diritto francese adoption plénière , pronunciate con due sentenze emesse, in data 12/05/2014, dal Tribunal de Grande Istance de Lille, un’adozione, da parte di H.R.L. , della minore L.D.L.M.R. , allo stato civile francese , nata nel 2003, altra adozione, da parte di L.D.G. , del minore H.A.G. , allo stato civile francese , nato nel 2012, e per gli effetti ordinare all’Ufficiale di Stato civile del Comune di omissis la trascrizione delle suddette sentenze e le annotazioni susseguenti in particolare, la rettifica dei cognomi dei minori , - nel contraddittorio con i Sindaci dei Comuni di omissis e di , in qualità di Ufficiali dello Stato Civile, in accoglimento del ricorso ex articolo 67 l. 218/1995, ha riconosciuto l’efficacia nell’ordinamento giuridico italiano delle suddette sentenze del giudice francese, ordinando agli Ufficiali di Stato Civile dei due Comuni di procedere alle debite trascrizioni nei registri degli atti di nascita. Le signore L.D. e H. , entrambe di cittadinanza francese, la prima anche italiana iure sanguinis, - unite da una relazione amorosa stabile e continua sin dagli anni ‘80, sfociata nella stipula, nel 2000, presso il Consolato francese a Napoli, di un patto civile di solidarietà , previsto dalla legislazione francese, e, nel 2013, nel matrimonio contratto in Francia, in virtù della legge francese n. 404/2013 matrimonio trascritto nei registri dello stato civile, a seguito di provvedimento della Corte d’appello di Napoli, impugnato con ricorso per cassazione dall’amministrazione , - e residenti dagli anni ‘90 anche in Italia avendo comunque mantenuto una residenza in Francia , svolgendo la professione di insegnanti di lingua francese presso l’università di Salerno, hanno partorito, rispettivamente, attraverso pratiche di inseminazione artificiale realizzate in ed in , la L.D. , la figlia L.D.L.M.R. , nata ad , e, la H. , il figlio H.A.G. , nato ad , ed i suddetti due figli minori sono stati adottati da parte delle due donne coniugate ciascuna ha adottato il figlio biologico dell’altra , con adozione piena di diritto francese, per effetto di sentenze del giudice civile di omissis FR , divenute definitive e dichiarate esecutive. Le richieste, inoltrate all’Ufficiale di Stato civile del Comune di omissis , di trascrizione, non sono state accolte, in quanto il matrimonio dei genitori, evento indicato come relativo alla filiazione, è stato ritenuto improduttivo di effetti in Italia ed il provvedimento di rifiuto è stato confermato dal Tribunale di Avellino, con rigetto della correlata opposizione anche la richiesta della L.D. , al Comune di , di ottenere l’aggiunta, al nominativo della figlia L.M.R. , del cognome della madre adottiva H. , non è stata accolta. La Corte d’appello - ritenute sussistenti la propria giurisdizione, in luogo di quella del giudice amministrativo, e la propria competenza, in luogo di quella del giudice minorile, prevista dall’articolo 41 comma secondo l. 218/1995, inteso a salvaguardare la specialità dell’adozione internazionale di cui alla richiamata l. 476/1998 laddove, nella specie, si trattava di riconoscimento, ex artt. 64 e 65 l. 218/1995, dell’efficacia in Italia di un’adozione nazionale francese, avvenuta al di fuori dagli schemi ed all’epoca ignote dell’adozione internazionale , da parte di due donne coniugate per lo Stato francese dei rispettivi figli biologici , nonché la legittimazione passiva degli Ufficiali di stato civile, che avevano contestato le sentenze straniere nella sede amministrativa, - hanno affermato che le suddette adozioni, pronunciate in Stato Europeo, implicanti l’acquisto, da parte dei minori, dello status di figli legittimi delle due madri, coniugate validamente secondo la legislazione dello stato di cittadinanza , non sono contrarie all’ordine pubblico, inteso come ordine pubblico internazionale e quindi come complesso di principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati s esigenze di garanzia, comuni ai divi si ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo , considerato che il riconoscimento di tutti i diritti e doveri scaturenti dal rapporto di adozione corrisponde, secondo l’apprezzamento già operato dal giudice francese, all’interesse superiore del minore al mantenimento della vita familiare costruita con ambedue le figure genitoriali ed al mantenimento delle positive relazioni affettive ed educative che con loro si sono consolidate . Avverso la predetta ordinanza, i Sindaci dei Comuni di omissis e di , quali Ufficiali del Governo, propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti di L.D.G. e H.R.L. , in proprio e quali rappresentanti dei figli minori H.A.G. e L.D.L.M.R. che resistono con controricorso e del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli che non ha svolto attività difensiva . Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Le controricorrenti hanno anche depositato memoria, mentre la memora depositata dai ricorrenti risulta tardiva. Ragioni della decisione 1. I ricorrenti lamentano 1 con il primo motivo, la violazione, ex articolo 360 n. 2 c.p.c., delle norme sulla competenza, ribadendo eccezione, già sollevata e respinta dalla Corte d’appello e deducendo che, vertendosi in fattispecie, sostanzialmente, di opposizione al rifiuto opposto dall’ufficiale di stato civile alla trascrizione delle sentenze emesse dal giudice francese, ricorre la competenza del Tribunale del circondario in cui si trova l’ufficio di stato civile presso il quale è registrato l’atto o presso il quale si chiede di eseguire l’adempimento, ai sensi dell’articolo 95 DPR 396/2000 2 con il secondo motivo, la violazione, e articolo 360 n. 2 c.p.c., delle norme sulla competenza ai sensi dell’articolo 35 comma 5 L. 184/1983, dovendo ritenersi competente, sulla base anche della deroga dettata dall’articolo 41 comma 2 l. 218/1995, il Tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all’adozione hanno la residenza nel momento dell’ingresso del minore in Italia 3 con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 41 comma 2 della l .218/1995 e 6 e 35 comma 3 della 1.184/1983, avendo la Corte d’appello riconosciuto l’efficacia in Italia del provvedimento straniero di adozione malgrado lo stesso fosse contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori e specificamente al principio secondo cui l’adozione è permessa soltanto ai coniugi uniti in matrimonio , matrimonio che nell’ordinamento italiano è consentito solo a persone di sesso diverso, cosicché nella specie difetta un presupposto per l’adozione legittimante , il matrimonio, essendo improduttivo di effetti in Italia il matrimonio celebrato all’estero da due persone dello stesso sesso, avendo anche il legislatore nazionale, nel recente intervento normativo di cui alla I. 76/2016, escluso la possibilità, per la coppia formata da persone dello stesso sesso, di addivenire ad una stepchild adoption 4 con il quarto motivo, la violazione, ex articolo 360 n. 3 c.p.c., dell’articolo 92 comma 2 c.p.c., in ordine alla mancata compensazione delle spese processuali, a fronte dell’assoluta novità e complessità della questione trattata. 2. I ricorrenti hanno premesso che pende altro giudizio dinanzi a questa Corte, n. 25693/2015 RG, avente ad oggetto la legittimità della trascrizione in Italia del matrimonio delle attuali controricorrenti, celebrato in Francia, avendo il Sindaco del Comune di omissis impugnato il decreto della Corte d’appello di Napoli, n. 1156/2015, con il quale era stato accolto il reclamo delle sig.re L.D. ed H. avverso decreto del Tribunale di Avellino, ordinandosi la trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile di quel Comune. La Corte d’appello di Napoli, nell’ambito di un procedimento di rettificazione di atti di stato civile, promosso ai sensi dell’articolo 95 DPR 396/2000, a fronte del rifiuto alla trascrizione opposto dal Sindaco del Comune, quale Ufficiale dello stato civile, e premesso che oggetto del giudizio era la trascrizione dell’atto di matrimonio, contratto in Francia ove è ammessa l’unione come coniugi di persone dello stesso sesso da due cittadine francesi di cui una anche cittadina italiana iure sanguinis , in Italia, Paese dove la coppia coniugata si è trasferita ed ove ancora non era stata emanata la legge 76/2016, disciplinante le unioni civili di persone dello stesso sesso , ha ritenuto trascrivibile in Italia il matrimonio di cittadini stranieri e dell’Unione, a prescindere dal loro orientamento sessuale e/o appartenenza di genere, non ostandovi alcun limite di ordine pubblico nazionale o internazionale opponibile dall’amministrazione dello Stato di residenza. Ora, va rilevato che detto procedimento risulta definito con sentenza di questa Corte n. 2487/2017, pubblicata il 31/1/2017, con la quale è stato dichiarato improcedibiíe il ricorso principale del Sindaco, stante il mancato deposito della copia notificata del provvedimento impugnato, e, di conseguenza, inefficace anche il ricorso incidentale, proposto tardivamente dalle controricorrenti L.D. ed H. e le controricorrenti, a pag. 7 della memoria depositata, hanno dato atto di ciò . Per l’effetto, stante la formazione del giudicato, il matrimonio contratto in Francia dalle attuali controricorrenti è pienamente produttivo di effetti giuridici nell’ordinamento italiano o, più precisamente, l’atto di matrimonio tra le controricorrenti, di cui è stata ordinata la trascrizione negli archivi di stato civile, con sentenza ormai passata in giudicato, risulta così idoneo ad assolvere pienamente le funzioni proprie, pubblicitarie e probatorie cfr. Cass. 9578/1993 Cass. 10351/1998 Cass. 17620/2013 . 2. Le controricorrenti, dopo avere eccepito l’improcedibilità del ricorso per tardività della notifica, hanno sollevato preliminarmente eccezione di inammissibilità del ricorso, per carenza di legittimazione processuale dei Sindaci ricorrenti, quali Ufficiali di stato civile e del Governo e quindi del Ministro dell’Interno, peraltro non partecipante al giudizio di merito , sotto vari profili 1 in rito, dovendo ritenersi che i Sindaci, nella fase di merito, erano meri intervenienti volontari e peraltro neppure validamente costituiti in giudizio con modalità telematica , in procedimento di volontaria giurisdizione, a fronte di una notificazione del ricorso nei loro confronti a titolo di mera litis denuntiatio 2 in relazione agli adempimenti di trascrizione all’esito dell’accertamento giudiziale dell’efficacia del provvedimento straniero ex articolo 67 l. 218/1995, essendo gli stessi confinati alla fase squisitamente amministrativa . 3. Sono infondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle controricorrenti. 3.1. È anzitutto infondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione, risultando che lo stesso, a fronte della notifica dell’ordinanza della Corte d’appello, avvenuta, a cura di parte, il 5/4/2016, è stato spedito dall’Avvocatura generale dello Stato a mezzo posta in data lunedì 6/6/2016 non rilevando, rispetto al termine per il notificante, la data del perfezionamento della notifica , nel termine di gg. sessanta di cui all’articolo 325. 3.2. Del pari infondata risulta l’eccezione di carenza di legittimazione processuale dei Sindaci ricorrenti, e quindi anche l’eccezione correlata di inammissibilità del ricorso, considerata la previsione generale della L. n. 218 del 1995, articolo 67, sul diritto internazionale privato, secondo cui, a fronte della contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, la legittimazione attiva, a ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria e quindi, ex articolo 30 d.lgs. 150/2011, alla corte d’appello del luogo di attuazione del provvedimento , spetta a chiunque vi abbia interesse e la disposizione va interpretata nel senso che parte interessata non è soltanto una delle parti del processo che ha dato luogo alla sentenza da eseguire Cass. 220/2013, in tema, con riguardo al cessionario del diritto accertato con medesima decisione . Come evidenziato, di recente, da questa Corte Cass. 4382/2018, ordinanza interlocutoria , in fattispecie similare concernente, tuttavia, il riconoscimento di efficacia nell’ordinamento giuridico italiano di un provvedimento giurisdizionale emesso dal giudice canadese, con il quale si accertava una relazione di co-genitoriaità di un secondo padre rispetto a due minori, in assenza di legami genetici , la nozione di interessato al riconoscimento del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione qual è quello esaminato dai giudici di merito , difficilmente può portare all’esclusione del Sindaco come ufficiale di stato civile , considerato che l’oggetto della domanda giudiziale, come già precisato dalla Corte d’appello, pur costituito esclusivamente dal riconoscimento nell’ordinamento interno, ai sensi della L. n. 218 del 1995, articolo 67, del provvedimento pronunciato dal giudice francese di adozione piena, da parte di ciascuna delle due madri sociali del figlio biologico dell’altra , comunque ne comporta la successiva e dipendente richiesta di ordinare, agli Ufficiali dello stato civile dei Comuni di omissis e di ossia ai Sindaco o loro delegati , la trascrizione negli atti dello Stato civile di quei Comuni. Deve poi aggiungersi che, nel procedimento svoltosi dinanzi alla corte d’appello, secondo il procedimento sommario di cognizione, i Sindaci dei due Comuni hanno partecipato, essendo stati evocati in giudizio dalle stesse ricorrenti come rilevato dalla corte d’appello di Napoli , così da non potere essere ritenuti semplici intervenienti volontari. Ora, la qualità di parte legittimata a proporre il ricorso per cassazione o a resistere ad esso spetta solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall’effettiva titolarità dal lato attivo o passivo dei rapporto giuric1ico sostanziale dedotto in giudizio, atteso che con l’impugnazione non si esercita un’azione, ma un potere processuale che, per sua natura, può spettare soltanto a chi abbia partecipato al pregresso grado di giudizio Cass. 1854/2000 Cass. 9538/2001 Cass. 15021/2005 Cass. 16100/2006 Cass. 17234/2014 . 3.3. Inammissibile risulta poi la contestazione in ordine alla non rituale costituzione dei Sindaci, attuali ricorrenti, nel giudizio svoltosi dinanzi alla Corte d’appello - avvenuta con modalità telematica, per asserita non validità dell’atto, stante la revoca della firma digitale apposta dall’Avvocato dello Stato che lo aveva redatto - considerato che la corte distrettuale ha espressamente statuito sulla questione pregiudiziale di rito, rigettandola, avendo accertato, al contrario, che dal fascicolo telematico la difesa erariale risulta chiaramente costituita con comparsa firmata digitalmente dall’avv.to Giuseppe Capodanno e che dal predetto rapporto di verifica risulta non revocato e in corso di validità il certificato per firma digitale, apposta sulla comparsa, tanto che la comparsa ed il fascicolo telematico della difesa erariale erano stati accettati dal sistema. La riproposizione della lagnanza quindi neppure coglie la ratio decidendi. In ogni caso, ai fini dell’interesse nel presente giudizio, la non rituale costituzione, nel giudizio dinanzi alla corte d’appello in unico grado, della difesa erariale non sarebbe idonea a travolgere la qualità di parte processuale e quindi la legitimatio ad causam nel presente giudizio. Inoltre, la questione, sottesa all’eccezione, avrebbe potuto essere sollevata solo a mezzo di proposizione di apposito ricorso incidentale e non già di mera riproposizione, come invece avvenuto, considerato che, nel caso in cui la sentenza di secondo grado abbia, seppure implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione pregiudiziale o preliminare, il ricorso per cassazione dell’avversario impone, qualora si intenda ottenere un riesame della Corte sulla questione stessa, di proporre ricorso incidentale, non trovando applicazione nel giudizio di cassazione il disposto di cui all’articolo 346 c.p.c. e dunque sia in caso di soccombenza pratica che teorica . Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il convenuto vittorioso nel merito in primo grado, che intenda devolvere al giudice dell’appello una questione pregiudiziale di rito, affrontata e decisa nella sentenza in senso a lui sfavorevole, ha l’onere di formulare un’impugnazione incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione della questione ai sensi dell’articolo 346 c.p.c. Cass., SS.UU., 16 ottobre 2008, n. 25246, in relazione alla questione della necessaria riproposizione o meno, da parte del vincitore nel merito, dell’eccezione pregiudiziale di rito relativa al difetto di giurisdizione, esplicitamente rigettata in primo grado Cass. S.U. 26940/2013 in motivazione, Cass. 11799/2017 . 4. Tanto premesso, la prima censura dei ricorso è infondata. L’articolo 95 l. 396/2000 contempla la possibilità di impugnare il rifiuto dell’ufficiale di stato civile di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, dinanzi al Tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento l’articolo 67 1.218/1995 contempla, invece, la possibilità di ricorrere dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria dopo la Riforma di cui al d.lgs. 150/2911 per impugnare la mancata ottemperanza o la contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione. Trattasi di rimedi alternativi, non pienamente sovrapponibili, che possono essere coltivati in via autonoma. Nella specie, le ricorrenti hanno prescelto la strada di cui all’articolo 67, volendo conseguire una pronuncia giudiziale di riconoscimento pieno dell’efficacia in Italia delle sentenze di adozione del giudice francese. 5. Anche la seconda censura è infondata. L’articolo 41 della legge n. 218 del 1995, nel consentire il riconoscimento dei provvedimenti stranieri ín materia di adozione, richiama, al primo comma, la disciplina dettata dagli artt. 64, 65 e 66 della medesima legge per il riconoscimento dell’efficacia delle sentenze e dei provvedimenti stranieri, ivi compresi quelli di giurisdizione volontaria, secondo il modello di riconoscimento in via automatica ritenuto, quindi, sicuramente operante nelle ipotesi di adozione di maggiorenni, di adozioni all’estero di minori italiani, di adozioni all’estero di minori stranieri da parte di adottanti stranieri , facendo tuttavia salve, al secondo comma, le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori. Tali disposizioni sono quelle dettate dalla legge n. 184 del 1983, e segnatamente gli artt. 29 e ss. Titolo III, dell’adozione internazionale , i quali disciplinano l’adozione di minori stranieri vale a dire l’adozione internazionale, laddove vi sia diversità dello Stato di residenza degli aspiranti genitori adottivi, rispetto a quello del minore in stato di abbandono, che va distinta dall’adozione c.d. straniera ovvero interna al Paese estero in cui è pronunciata, caratterizzata dalla comune residenza, in uno Stato estero, da almeno due anni, dei cittadini italiani che sono aspiranti genitori adottivi e del minore, che risulta in stato di abbandono, che trova comunque disciplina specifica nell’articolo 36 comma 4 della stessa legge, sempre all’interno del Titolo III , stabilendo che la stessa ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione della Aja, resa esecutiva nel nostro ordinamento dalla legge n. 476 del 1998, che ha modificato la legge n. 184/1983 cit Ai sensi dell’articolo 29-bis, la disciplina in esame si applica all’adozione di un minore straniero residente all’estero, qualora gli adottanti siano persone residenti in Italia o cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, che soddisfino le condizioni prescritte dall’articolo 6 della stessa legge coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni , non separati, di età idonea all’adozione secondo i criteri fissati dalla legge stessa , e si svolge, nel primo caso, dinanzi al tribunale per i minorenni del distretto in cui gli adottanti hanno la residenza, e, nel secondo, dinanzi a quello del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza. La Corte Costituzionale, nell’ordinanza n. 76/2016, nel dichiarare l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184 Diritto del minore ad una famiglia , sollevate dal Tribunale per i minorenni di Bologna in fattispecie attinente all’efficacia interna di un provvedimento straniero di adozione reso nei confronti della compagna e poí moglie, in forza di matrimonio celebrato in altro Paese, della madre biologica del minore , in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione agii artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ha precisato, con riguardo all’articolo 36 comma 4 della L.184/1983 - nel quale si prevede che l’adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione -, che tale disposizione è volta ad impedire l’elusione, da parte dei soli cittadini italiani, della rigorosa disciplina nazionale in materia di adozione di minori in stato di abbandono, attraverso un fittizio trasferimento della residenza all’estero nella specie, la questione è stata ritenuta non rilevante, in quanto non si trattava di adozione internazionale da parte di cittadini italiani, seppur residenti all’estero, ma di adozione pronunciata all’estero a favore di soggetto che, solo successivamente alla pronuncia di adozione, aveva conseguito la cittadinanza italiana . Risulta pertanto che l’intera disciplina dell’adozione di minori stranieri contenuta nel titolo III della 1.184/1983, dedicato all’adozione internazionale, non è applicabile nel caso in esame, dal momento che non si verte in ipotesi di coppia di coniugi, cittadini italiani, residenti in Italia ovvero all’estero, ma da almeno due anni, che intendono congiuntamente adottare, con effetti di adozione piena, un minore straniero in stato di abbandono, residente all’estero vi sono sì alcune circostanze che presentano collegamenti con l’ordinamento italiano la doppia cittadinanza, di cui una anche italiana, per la L.D. , la residenza in Italia di entrambe le adottanti , ma esse non valgono a ricondurre la specifica forma di adozione coparentale, pronunciata all’estero, nella nozione di adozione internazionale , quale quella disciplinata dalla L. 184/1983. Il riconoscimento dell’adozione piena disposto all’estero non risulta, in sostanza, rivolto a creare, secondo lo schema dell’adozione internazionale piena, contemplato dalla l. 184/1983, un nuovo legale familiare tra minore ed adottante, destinato a soppiantare i precedenti legami famigliari con la famiglia d’origine. Anche l’adozione in forme particolari, di cui all’articolo 44 stessa legge, contenuta nel titolo autonomo IV, i cui effetti non corrispondono a quelli dell’adozione piena, essendo modellati su quelli delle adozioni di persone maggiori di età - questione peraltro neppure specificamente prospettata in ricorso -, non si attaglia alla fattispecie in esame, vertendosi in ipotesi di adozione, da parte di ciascuna delle due donne, cittadine francesi una delle quali anche cittadina italiana , unite da vincolo matrimoniale, con effetti giuridici anche per l’ordinamento italiano che convivono stabilmente e da tempo provvedono alla cura dei due minori stranieri , del figlio biologico dell’altra. Correttamente, dunque, ai sensi dell’articolo 41 comma 1 l. 218/1995, la Corte d’appello di Napoli ha ritenuto che il riconoscimento dell’adozione piena francese, nella specifica fattispecie, sia soggetto alla disciplina prevista dagli artt. 64 ss. della L. 218/1994. 6. In relazione al terzo motivo, attinente al concetto di ordine pubblico cui occorre fare riferimento al fine del riconoscimento dell’efficacia in Italia delle sentenze del giudice francese, va osservato quanto segue. Giova preliminarmente ribadire che il giudizio riguardante la compatibilità con l’ordine pubblico secondo il diritto internazionale privato, ai sensi degli artt. 64 e ss. L. 218/1995, è finalizzato non già ad introdurre in Italia direttamente la legge straniera, come fonte autonoma e innovativa di disciplina della materia, ma esclusivamente a riconoscere effetti in Italia ad uno specifico atto o provvedimento straniero relativo ad un particolare rapporto giuridico tra determinate persone cfr. Cass. 19599/2016 . Questo giudice di legittimità, nella sentenza di questa stessa sezione, già citata, del 2016, ha prescelto una nozione, assai circoscritta, di ordine pubblico , condivisa dalla Corte d’appello di Napoli, nella decisione qui impugnata peraltro, di anteriore pubblicazione , con riferimento ai soli principi supremi o fondamentali e vincolanti della Carta costituzionale e fra questi anche di quello relativo all’interesse superiore del minore, che avrebbero trovato riconoscimento e tutela nell’ordinamento internazionale e in quello interno , non anche in base alle norme costituenti esercizio della discrezionalità legislativa quali ad es. la disciplina sulle unioni civili di cui alla L. n. 76 del 2016, o quella relativa alla fecondazione assistita, con i suoi divieti, di cui alla L. n. 40 del 2004 , in materie connesse o direttamente implicate. La nozione di ordine pubblico, limite al riconoscimento di sentenza o provvedimento giurisdizionale straniero, già era stata identificata come sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria, sicché occorre far riferimento alla Costituzione e, dopo il trattato di Lisbona, alle garanzie approntate ai diritti fondamentali dalla Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi dell’Unione Europea dall’articolo 6 TUE Cass. 1302/2013 . Le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente pronuncia n. 16601/2017, hanno, tuttavia, precisato che il rapporto tra l’ordine pubblico dell’Unione e quello di fonte nazionale non è di sostituzione, ma di autonomia e coesistenza , cosicché la sentenza straniera che sia applicativa di un istituto non regolato dall’ordinamento nazionale, quand’anche non ostacolata dalla disciplina Europea, deve misurarsi con il portato della Costituzione e di quelle leggi che, come nervature sensibili, fibre dell’apparato sensoriale e delle parti vitali di un organismo, inverano l’ordinamento costituzionale . Ora, la legge 76/2016, entrata in vigore il 5/6/2016, al 20 comma dell’articolo unico, dedicato alla c.d. clausola di equivalenza , ha previsto la non applicabilità della disposizione alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 , precisando che resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti . Il legislatore nazionale non ha dunque specificamente disciplinato l’adozione da parte di coppia dello stesso sesso, vincolata da unione civile. Va allora evidenziato che, nella materia in oggetto riconoscimento di provvedimento di adozione di minore straniero , il principio del superiore interesse del minore opera necessariamente come un limite alla stessa valenza della clausola di ordine pubblico, che va sempre valutata con cautela ed alla luce del singolo caso concreto. L’articolo 24 della Convenzione dell’Ala del 1993, per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata in Italia con L.476/1998, stabilisce che il riconoscimento dell’adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo se essa e manifestamente contraria all’ordine pubblico, tenuto conto dell’interesse superiore del minore . Questa Corte, nella pronuncia n. 19599/2016, ha evidenziato, con specifici richiami, come, nella normativa comunitaria, è escluso il riconoscimento delle decisioni emesse in uno Stato membro ora previsto come automatico nei soli casi di manifesta contrarietà all’ordine pubblico. Il preminente interesse del minore, alla base della normativa nazionale ed internazionale in materia di adozione, e quindi il diritto del minore a vivere in modo stabile in un ambiente domestico armonioso ed ad essere educato e assistito nella crescita con equilibrio e rispetto dei suoi diritti fondamentali, vale dunque ad integrare lo stesso concetto di ordine pubblico nella materia specifica. Nella specie, le adozioni, sul cui riconoscimento in Italia è sorta contestazione, interessano due donne, coniugate, ed hanno riguardato, contestualmente, ciascuna il figlio biologico dell’altra. Non risulta esservi, quindi, contrasto con quanto già statuito da questa Corte in ordine al fatto che la trascrizione nei registri dello stato civile italiano dell’adozione di un minore pronunciata all’estero con effetti legittimanti non può avere mai luogo ove contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, tra i quali v’è quello secondo cui l’adozione legittimante è consentita solo a coniugi uniti in matrimonio, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 184 del 1983 Cass. 6078/2006 Cass. 3572/2011 . Tantomeno potrebbe rilevare, ai fini di escludere la compatibilità con l’ordine pubblico, quale sopra considerato, e quindi con il preminente interesse dei minori, delle adozioni per cui è causa, il dato, conseguente, dell’inserimento degli stessi minori nel contesto di una famiglia costituita da coppia omosessuale, e delle possibili ripercussioni negative sul piano della crescita e dell’educazione, essendo qui sufficiente il richiamo a quanto già chiarito da questa Corte, in ordine all’ininfluenza di meri pregiudizi Cass. 601/2013 Cass. 4184/2012 ed in ordine alla non incidenza dell’orientamento sessuale della coppia sull’idoneità dell’individuo all’assunzione della responsabilità genitoriale Cass. 15202/2017 Cass.12962/2016 . In definitiva, le sentenze di adozione del giudice francese di cui si chiede il riconoscimento in Italia non risultano contrarie all’ordine pubblico, valutato in relazione al superiore interesse dei minori ed al mantenimento, già vagliato dal giudice straniero, della stabilità della vita familiare venutasi a creare con ambedue le figure genitoriali. 6. Il quarto motivo, con il quale si denuncia l’ingiustizia della condanna alle spese, disposta dalla Corte d’appello a carico dei Sindaci soccombenti, a fronte della complessità e novità della questione trattata, è inammissibile, alla luce del principio secondo cui la facoltà di disporre la compensazione delle spese tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non è censurabile in cassazione Cass., sez. un., n. 14989 del 2005 Cass. 24179/2017 . 7. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese del presente giudizio di legittimità, in considerazione della novità dell’oggetto del contendere e della natura dei diritti coinvolti, vanno integralmente compensate tra le parti cfr. Corte Costituzionale n. 77/2018 . Essendo l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica 13 comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore dei ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Dà atto che della non applicazione dell’articolo 13, comma 1 quater del DPR 115/2002. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, articolo 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.