Il Giudice Tutelare può, anche d’ufficio, limitare la capacità di testare e donare del beneficiario dell’amministrazione di sostegno

In presenza di situazioni di eccezionale gravità tali da indurre a ritenere che il processo di formazione e manifestazione della volontà possa andare incontro a turbamenti per l’incidenza di fattori endogeni o di agenti esterni, l’esclusione a priori della capacità di testare o donare può rilevarsi uno strumento di tutela assai più efficace nell’interesse della persona del beneficiario.

Quanto sopra è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 12460 pubblicata in data 21 maggio 2018 in materia di amministrazione di sostegno. Il caso. Su ricorso del Pubblico Ministero veniva nominato un amministratore di sostegno ed il beneficiario veniva altresì limitato nella propria capacità di testare e donare. Avverso tale decreto il beneficiario proponeva reclamo alla Corte d’Appello che, tuttavia, veniva rigettato sul rilievo che la limitazione della capacità di testare è finalizzata ad assicurare che le disposizioni di ultima volontà siano il frutto di scelte consapevoli mentre il beneficiario era affetto da prodigalità, perdite di memoria, mancanza del senso del denaro. Avverso il provvedimento di rigetto della Corte d’Appello, il beneficiario ricorreva in Cassazione lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 407 procedimento e 411 c.c. norme applicabili all’amministrazione di sostegno . Secondo il ricorrente, infatti, l’art. 411 c.c. esclude la possibilità per il Giudice Tutelare di estendere d’ufficio al beneficiario dell’amministrazione di sostegno le norme applicabili per l’interdetto e l’inabilitato. La dottrina maggioritaria. I Giudici di legittimità danno atto delle obiezioni sollevate in materia dalla dottrina maggioritaria secondo cui l’incapacità di testare sarebbe una previsione del tutto eccezionale e applicabile soltanto all’interdetto. Tale previsione, inoltre, poiché sarebbe destinata ad operare post-mortem non sarebbe in grado di arrecare alcun pregiudizio al beneficiario mentre gli interessi dei familiari resterebbero tutelati dalla facoltà di esercitare l’azione di riduzione o comunque di ottenere l’invalidazione del testamento ove provino che il suo autore versava nella incapacità di intendere e di volere nel momento della redazione dell’atto. Del pari, secondo la dottrina, anche in caso di donazione, l’interesse dei familiari e del beneficiario sarebbe tutelato attraverso l’azione di annullamento. La giurisprudenza. Dopo aver richiamato la sopra citata dottrina, la Suprema Corte precisa che se è vero che, con riferimento alla capacità di testare, le esigenze di tutela sono destinate a cessare con la morte del beneficiario e con riferimento alla capacità di donare tali esigenze possono esser soddisfatte mediante l’impugnazione dell’atto, è anche vero che in presenza di situazioni di eccezionale gravità tali da indurre a ritenere che il processo di formazione e manifestazione della volontà possa esser compromesso, escludere a priori la capacità di testare o donare può rilevarsi uno strumento di tutela molto efficace sia per il beneficiario sia per chi aspira alla successione. E tale limitazione può esser correttamente estesa dal Giudice Tutelare d’ufficio posto che è facoltà e potere del giudice individuare gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e che questi può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore potendo in qualunque momento, anche d’ufficio, modificare o integrare le decisioni assunte.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 23 novembre 2017 – 21 maggio 2018, n. 12460 Presidente Giancola – Relatore Mercolino Fatti di causa 1. Con decreto del 4 novembre 2014, il Giudice tutelare del Tribunale di Ravenna, su ricorso del Pubblico Ministero, nominò un amministratore di sostegno a B.E. , al quale estese anche le limitazioni e i divieti previsti dal codice civile nei confronti degl’interdetti con riguardo alla capacità di donare e di testare. 2. Il reclamo proposto dal B. è stato rigettato dalla Corte d’Appello di Bologna con decreto del 30 marzo 2015. Premesso che nella richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno ai fini del compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione doveva ritenersi compresa anche l’adozione d’interventi diretti a limitare la capacità di porre in essere atti di liberalità, la Corte ha ritenuto giustificate le restrizioni imposte al reclamante, osservando che con la limitazione della capacità di testare prevista per l’interdetto l’art. 591 cod. civ. mira a far sì che le disposizioni di ultima volontà siano il frutto di scelte consapevoli compiute in presenza dei necessari requisiti psichici, e rilevando che il reclamante era risultato affetto da prodigalità, perdite di memoria, mancanza di senso del denaro nonché da una certa confusione mentale, tali da comportare un concreto pericolo che eventuali disposizioni testamentarie fossero il frutto delle predette alterazioni. Ha concluso pertanto che correttamente il Giudice tutelare aveva esteso al reclamante le limitazioni riguardanti la capacità di donare e di testare, precisando che tale facoltà poteva essere esercitata anche d’ufficio, una volta iniziato il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno. 3. Avverso il predetto decreto il B. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Gl’intimati non hanno svolto attività difensiva. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 407 e 411 cod. civ., sostenendo che quest’ultima disposizione esclude la possibilità di estendere d’ufficio al beneficiario dell’amministrazione di sostegno le norme dettate per l’interdetto e l’inabilitato, la cui applicazione comporterebbe uno snaturamento della funzione protettiva dell’istituto, caratterizzato da una tendenziale conservazione della capacità di agire. Afferma l’improprietà del richiamo del decreto impugnato all’art. 407, penultimo comma, cod. civ., il quale, nel consentire al giudice tutelare d’intervenire anche d’ufficio, si riferisce esclusivamente alla ipotesi in cui si tratti di modificare o integrare un decreto già emesso, e comunque non permette di applicare d’ufficio norme dettate per l’interdetto o l’inabilitato. Nell’ammettere la possibilità di provvedere d’ufficio, la Corte di merito è incorsa in contraddizione, avendo contestualmente affermato che la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero comprendeva in realtà quella di applicazione delle norme in materia di donazione e testamento dettate per l’interdetto tale richiesta, peraltro, non soddisfaceva i requisiti di cui all’art. 411, ultimo comma, cod. proc. civ., non recando un esplicito riferimento alle limitazioni previste per l’interdetto e l’inabilitato né al testamento, non an-noverabile tra gli atti di straordinaria amministrazione. 1.1. Il motivo è infondato. Com’è noto, la ratio dell’amministrazione di sostegno è stata individuata da questa Corte nell’esigenza di offrire a chi si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, ravvisandosi in tale specifica funzione l’elemento caratteristico dell’istituto in esame rispetto agli altri già previsti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 cod. civ. È stato tuttavia precisato che, rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa cfr. Cass., Sez. I, 26/10/2011, n. 22332 29/11/2006, n. 25366 12/06/2006, n. 13584 . La predetta flessibilità si realizza principalmente attraverso tre disposizioni, che costituiscono i cardini della disciplina dell’istituto a l’art. 405, quinto comma, nn. 3 e 4 cod. civ., secondo cui il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve indicare l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore ha il potere compiere in nome e per conto del beneficiario, nonché quelli che quest’ultimo può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore b l’art. 409, primo comma, cod, civ., che, nel prevedere la conservazione della capacità di agire del beneficiario per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore, precisa che il beneficiario può compiere in ogni caso gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana c l’art. 411 cod. civ., che, nel dichiarare applicabili all’amministrazione di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388 cod. civ. primo comma e quelle di cui agli artt. 596, 599 e 779 cod. civ. secondo comma , attribuisce al giudice tutelare il potere di disporre, con il provvedimento di nomina dell’amministratore o in un momento successivo, che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario della misura in esame, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni quarto comma . Tali disposizioni, consentendo al giudice tutelare di conformare il libero esercizio delle facoltà del beneficiario e la correlata ampiezza dei poteri d’intervento dell’amministratore in base alle esigenze di protezione della persona e di gestione degl’interessi patrimoniali emergenti da una valutazione in concreto delle condizioni psico-fisiche dell’interessato, forniscono un quadro di estrema duttilità dell’istituto, volto a superare l’alternativa secca tra capacità ed incapacità, cui era improntata la precedente disciplina dell’interdizione e dell’inabilitazione, in modo tale da salvaguardare le residue capacità del beneficiario, permettendo nel contempo di far fronte ad una molteplicità di situazioni tra loro profondamente diverse, non necessariamente permanenti né collegate obbligatoriamente ad uno stato d’infermità mentale cfr. Cass., Sez. I, 11/09/2015, n. 17962 22/04/2009, n. 9628 . L’ottica di prevalente tutela della persona e di conseguente valorizzazione delle sue residue capacità, cui s’ispira la disciplina dell’amministrazione di sostegno rispetto a quella delle altre misure di protezione, maggiormente orientate a favore della salvaguardia della sfera patrimoniale, ha peraltro indotto la prevalente dottrina a dubitare della possibilità di ampliare la sfera del potere conformativo riconosciuto al giudice tutelare fino ad includervi la possibilità d’imporre restrizioni alla facoltà di porre in essere gli atti c.d. personalissimi, cioè quegli atti come i negozi familiari, quelli mortis causa, le donazioni che, non tollerando l’intervento della volontà di un terzo in funzione d’intermediazione o integrazione di quella dell’interessato, non possono essere compiuti con la rappresentanza o l’assistenza dell’amministratore. Si è infatti osservato che, in quanto volta ad agevolare il pieno dispiegamento della personalità del beneficiario, attraverso il superamento degli ostacoli derivanti dall’infermità o comunque dalla menomazione che ha dato luogo all’adozione del provvedimento, la disciplina in esame mal si concilia con un sistema di preclusioni, sia pure introdotte caso per caso dalla autorità giudiziaria, riguardanti il compimento di atti che rappresentano per ogni individuo una fondamentale manifestazione di libertà ed un momento di realizzazione degl’interessi personali. Tale orientamento non ha incontrato il favore della giurisprudenza di legittimità, la quale, in tema di matrimonio, ha recentemente riconosciuto, in presenza di circostanze di eccezionale gravità, la possibilità di estendere al beneficiario dell’amministrazione di sostegno il divieto previsto dall’art. 85 cod. civ., attraverso un apposito provvedimento del giudice tutelare pur rilevandosi che la diversità dell’ispirazione sottesa all’istituto dell’interdizione impedisce una generalizzata applicazione, in via analogica, delle limitazioni che ne derivano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, si è infatti ritenuto che il rilievo conferito dal legislatore al best interest di quest’ultimo, posto anche in relazione con la ratio della nuova misura, che ne permette l’utilizzazione anche in situazioni talmente gravi da giustificare in astratto il ricorso all’interdizione, non consenta di escludere a priori la possibilità d’imporre il predetto divieto attraverso l’esercizio del potere previsto dall’art. 411, quarto comma, cod. civ., ove, alla luce dell’interesse protetto dalla norma, la tutela dell’amministrato possa realizzarsi solo con l’estremo sacrificio della libertà matrimoniale cfr. Cass., Sez. I, 11/05/2017, n. 11536 . In termini non diversi, pur dovendosi escludere la possibilità di estendere in via analogica al beneficiario dell’amministrazione di sostegno l’incapacità prevista dall’art. 591, secondo comma, n. 2 cod. civ. per l’interdetto, occorre ammettere, conformemente ad un orientamento manifestatosi in dottrina, che il giudice tutelare possa imporre allo stesso, mediante il provvedimento di nomina dell’amministratore o successivamente, una limitazione della capacità di testare, ove le condizioni psico-fisiche dell’interessato appaiano compromesse in misura tale da indurre a ritenere che egli non sia in grado di esprimere una libera e consapevole volontà testamentaria. Allo stesso modo, deve riconoscersi la possibilità d’imporre limitazioni alla capacità di donare, il cui esercizio da parte del beneficiario dell’amministrazione di sostegno non può ritenersi precluso, in linea generale, dall’art. 774, primo comma, cod. civ., avuto riguardo alla previsione dell’art. 411, secondo comma, che estende all’amministratore l’incapacità a ricevere prevista dallo art. 779 per il tutore, ed a quella del terzo comma del medesimo articolo, che dichiara valide le convenzioni ivi comprese, quindi, le donazioni in favore dell’amministratore che sia coniuge o convivente o parente entro il quarto grado del beneficiario. Le obiezioni sollevate in proposito dalla dottrina maggioritaria muovono innanzitutto dal carattere eccezionale dell’incapacità di testare, intesa come restrizione della fondamentale libertà di compiere un atto che costituisce espressione della sfera sentimentale-affettiva propria di ogni uomo, e dalla conseguente tassatività delle ipotesi previste dall’art. 591 cod. civ., il quale, nel limitare la predetta incapacità all’interdetto, non fa alcun riferimento ad altre figure d’incapaci, primo fra tutti l’inabilitato. Si è osservato inoltre che, in quanto destinato ad operare post mortem, l’atto in questione, nel quale trovano spazio disposizioni di carattere non solo patrimoniale, ma anche familiare e personale, non è in grado di arrecare alcun pregiudizio al suo autore, mentre gl’interessi dei suoi familiari restano tutelati dalla facoltà di esercitare l’azione di riduzione, se legittimari, ed in ogni caso dalla possibilità, prevista dall’art. 591, secondo comma, n. 3, di ottenere l’invalidazione del testamento, ove provino che il suo autore versava, per qualsiasi causa, anche transitoria, in stato d’incapacità d’intendere e di volere al momento in cui l’atto fu posto in essere. All’azione di annullamento resterebbe parimenti affidata, in caso di donazione, la tutela dei familiari e dello stesso beneficiario, conformemente alla disciplina dettata dall’art. 775 cod. civ. In linea più generale, si afferma infine che l’estensione dell’incapacità di testare e donare al beneficiario dell’amministrazione di sostegno rischia di perpetuare la rigida dicotomia capacità-incapacità che caratterizzava gl’istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, nonché la logica patrimonialistica cui gli stessi risultavano prevalentemente improntati, ed il cui superamento costituiva il principale obiettivo perseguito attraverso l’introduzione della nuova disciplina. In contrario, occorre tuttavia rilevare che la predetta dicotomia è destinata inevitabilmente a riemergere in presenza di atti, come quelli personalissimi, rispetto ai quali, a fronte di una grave compromissione delle facoltà cognitive o volitive dell’autore, non sembrano agevolmente ipotizzabili forme d’intermediazione o integrazione da parte di terzi, a meno che le stesse non si traducano nella prestazione di un consenso al compimento dell’atto, la cui necessità si porrebbe però in stridente contrasto con il carattere personale dello stesso e con la valorizzazione della capacità del beneficiario, cui tende l’istituto in esame. Significativa, in tal senso, è la mancata previsione dell’incapacità di testare per il caso dell’inabilitazione, la cui pronuncia, richiedendo che lo stato d’infermità mentale non sia talmente grave da far luogo all’interdizione, postula evidentemente il possesso di residue facoltà cognitive e volitive sufficienti a consentire l’autonoma formazione ed espressione di una volontà testamentaria libera e consapevole non è un caso, d’altronde, che, in riferimento all’ipotesi dell’infermità mentale, la distinzione tra i presupposti dell’interdizione e quelli dell’inabilitazione resti affidata al diverso grado di menomazione delle facoltà psichiche, la cui generica individuazione da parte del legislatore impone, nel relativo apprezzamento, di far riferimento, oltre che alla capacità di provvedere autonomamente alla cura della propria persona, a quella di porre in essere gli atti che, preclusi all’interdetto, sono invece ordinariamente consentiti all’inabilitato. Al di là di tali considerazioni, peraltro, è proprio la generalizzata esclusione del potere d’imporre limitazioni al compimento di singoli atti, anche personalissimi, senza far luogo necessariamente all’interdizione, a riproporre, contro le intenzioni dei suoi stessi sostenitori, quell’alternativa tra capacità ed incapacità, che l’introduzione dell’amministrazione di sostegno mira a superare, in tal modo riducendo le potenzialità applicative dell’istituto, in contrasto con gli obiettivi avuti di mira dal legislatore, che sulla diversificazione dei provvedimenti del giudice tutelare ha contato proprio al fine di consentirne l’adeguamento alle peculiarità delle singole fattispecie ed alle specifiche esigenze di protezione del beneficiario. E se è vero che, in riferimento alla capacità di testare, tali esigenze sono destinate a cessare con la morte di quest’ultimo, mentre rispetto sia al testamento che alla donazione quelle di tutela dei familiari possono essere soddisfatte mediante l’impugnazione dell’atto, è anche vero, però, che, in presenza di situazioni di eccezionale gravità, tali da indurre a ritenere che il processo di formazione e manifestazione della volontà possa andare incontro a turbamenti per l’incidenza di fattori endogeni o di agenti esterni, l’esclusione a priori della capacità di testare o donare può rivelarsi uno strumento di tutela assai più efficace non solo dell’interesse di coloro che aspirano alla successione, ma anche della persona del beneficiario, potenzialmente esposta a pressioni e condizionamenti. Quanto poi alla possibilità d’imporre d’ufficio le predette restrizioni, è sufficiente richiamare da un lato l’art. 405, quinto comma, n. 3 e 4 cod. civ., che, imponendo al giudice tutelare d’individuare gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che quest’ultimo può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore, gli consente di conformare il contenuto del provvedimento alle esigenze di protezione emergenti dall’istruttoria espletata, dall’altro il disposto dell’art. 407, quarto comma, cod. civ., il quale, in ossequio alle finalità pubblicistiche dell’istituto, attribuisce al medesimo giudice il potere di modificare o integrare, anche d’ufficio, in qualsiasi momento le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore, in tal modo confermando che, sebbene il provvedimento debba essere assunto a seguito di ricorso, secondo la testuale previsione del’art. 407, primo comma e dell’art. 411, quarto comma, ultimo periodo, cod. civ., nell’adozione delle relative determinazioni il giudice non è obbligato ad attenersi alle richieste delle parti. 2. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degl’intimati. Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. rigetta il ricorso. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.