I limiti della comunione legale fra i coniugi quando il bene immobile è acquistato dal solo marito

Il marito acquista un immobile in costanza di matrimonio, il bene cade in comunione legale. La Cassazione è interrogata sulla possibilità di escludere l’acquisto dai beni soggetti alla comunione attraverso una dichiarazione del coniuge non acquirente.

Sul punto la Cassazione con sentenza n. 11668/18, depositata il 14 maggio. Il fatto. In seguito allo scioglimento delle comunione legale tra coniugi separati avente ad oggetto la proprietà di un appartamento, il marito ricorreva per cassazione lamentando che i Giudici di merito abbiano erroneamente ritenuto che il bene immobile fosse in comproprietà con la moglie. Secondo il ricorrente l’appartamento in questione non era mai stato casa coniugale e veniva usato in via esclusiva dallo stesso come bene strumentale ad uso promiscuo . Inoltre il ricorrente ha ritenuto che la Corte d’Appello abbia trascurato che l’atto di acquisto del citato immobile era sottoscritto solo dal medesimo e non anche dalla moglie, quest’ultima non avendo contribuito in alcun modo al corrispettivo versato per l’acquisto stesso. La dichiarazione che esclude la comunione. I Giudici di legittimità si sono espressi per l’infondatezza del ricorso. In particolare la Cassazione ha evidenziato che in caso di comunione legale tra i coniugi il bene acquistato insieme o separatamente in costanza di matrimonio costituisce automaticamente oggetto della comunione, ai sensi dell’art. 177, comma 1, lett. a c.c Quindi in via diretta il bene è comune ai due coniugi anche se destinato a bisogni estranei a quelli della famiglia ed il corrispettivo sia pagato, in via esclusiva o prevalente, con i proventi dell’attività separata di uno dei coniugi , salvo che si tratti di denaro ricavato dall’alienazione di beni personali o bene di uso strettamente personale o che serva per l’esercizio della professione. Tale esclusione, continua la Suprema Corte, deve risultare dall’atto di acquisto ed il coniuge non acquirente deve rilasciare una dichiarazione in tal senso. La dichiarazione resa nell’atto dal coniuge non acquirente, ai sensi dell’art. 179, comma 2, c.c., in ordine alla natura personale del bene, si pone, peraltro, come condizione necessaria ma non sufficiente per l’esclusione del bene dalla comunione . Infatti per l’esclusione non basta la volontà concorde tra i coniugi che riconoscono la natura personale del bene, ma anche l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall’art. 179, comma 1, c.c. . Nella fattispecie in esame da una parte il bene è stato acquistato in costanza di matrimonio e dall’altra manca del tutto la partecipazione della moglie all’atto d’acquisto e la dichiarazione di esclusione richiesta. Da ciò consegue la piene correttezza della decisione dei Giudici di merito, i quali ritenendo che l’immobile costituisca oggetto di comunione legale avevano ritenuto spettante alla moglie una somma pari alla metà del valore del bene. In conclusione la Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 30 gennaio – 14 maggio 2018, n. 11668 Presidente Manna – Relatore Dongiacomo Fatti di causa G.G. , con citazione notificata il 22/2/2006, conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Milano, P.L. chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento della comunione relativamente all’immobile sito a omissis , dalla stessa acquistato, a mezzo di atto pubblico del 20/12/1994, in regime di comunione legale con il coniuge, e che si provvedesse alla sua divisione, con condanna del convenuto al pagamento dei frutti, nella misura del 50% del canone ordinario di locazione, a partire dal momento in cui il convenuto ne ha goduto in via esclusiva, e cioè il 4/5/1999. P.L. si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto delle domande, deducendo che, quando i coniugi non erano ancora separati, si erano divisi i titoli azionari del valore pro quota di oltre 50.000.000 di lire ciascuno e che l’immobile acquistato con atto del 20/12/1994 era stato pagato L. 216.000.000, mediante mutuo ipotecario di L. 150.000.000 e prestito assicurativo di L. 50.000.000, mentre la G. era rimasta estranea all’operazione immobiliare, risultando solo terza datrice del mutuo fondiario. Il tribunale di Milano, con sentenza del 28/10/2009, ha dichiarato lo scioglimento della comunione inter partes avente ad oggetto la proprietà dell’appartamento al primo piano, con annesso vano deposito al piano sesto, sito a omissis , e, quanto ai rapporti di dare/avere tra i condividenti, da regolare in sede di ripartizione del ricavato della vendita che verrà disposta - in assenza di domande di attribuzione ex art. 720 c.comma - all’esito della rimessione della causa in istruttoria, ha dichiarato P.L. tenuto a versare all’attrice la somma mensile di Euro 172,00, a titolo di indennità di occupazione a far data dal 16/7/1999, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino all’effettivo rilascio, e l’attrice tenuta a versare a P.L. la somma di Euro 31.959,93, oltre interessi legale dalla domanda al saldo, rigettando le domande proposte, in via riconvenzionale, dal convenuto. Con ordinanza in pari data, il tribunale ha fissato l’udienza per procedere, nei termini di cui alla parte motiva della sentenza, alle operazioni di vendita dell’immobile. Il tribunale, in particolare, ha accertato, in fatto, che in costanza di matrimonio il convenuto ha acquistato un appartamento al piano primo con annesso vano deposito al sesto piano in omissis e che l’immobile avente una superficie complessiva di 60 mq. è tuttora occupato dal convenuto . Con citazione notificata il 23/12/2009, P.L. ha proposto appello, impugnando la sentenza del tribunale e chiedendone la riforma. G.G. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza, ad eccezione delle statuizioni sulle spese di lite, di cui chiedeva la riforma con la condanna della controparte al relativo rimborso. La corte d’appello di Milano, con sentenza del 16/1/2013, ha rigettato tanto l’appello principale di P.L. , quanto l’appello incidentale di G.G. , confermando, per l’effetto, in via integrale, la sentenza impugnata. La corte, in particolare, rigettando i corrispondenti motivi di appello proposti, ha ritenuto che 1 nel regime della comunione legale tra coniugi i beni immobili acquistati da uno dei coniugi - quand’anche con i proventi della sua attività separata - entrano comunque immediatamente e di pieno diritto a far parte della comunione art. 177 c.c , salva la duplice condizione che si tratti di uno dei beni personali contemplati dal primo comma dell’art. 179 c.comma e che vi sia nella ipotesi previste dalle lettere c, d e f la dichiarazione di esclusione prevista dal secondo comma dell’art. 179 c.comma resa dall’altro coniuge che abbia partecipato all’atto di acquisto , rilevando che nel caso di specie manca del tutto la partecipazione all’atto di acquisto della G. e la suindicata dichiarazione di esclusione per cui in ogni caso l’immobile era da ritenersi ricaduto in comunione legale ed aggiungendo ad colorandum che, nella comparsa di costituzione di 1 grado e anche nella successiva memoria ex art. 183 comma 5 c.p.c., il convenuto P. si è limitato ad eccepire che le somme versate per il mutuo sono somme provenienti dai redditi di lavoro del sig. P. , laddove i beni immobili acquistati da uno dei coniugi quand’anche con i proventi della sua attività separata entrano comunque a far parte della comunione mentre le eccezioni che il bene immobile fosse stato acquistato con reinvestimento di beni personali quantomeno in relazione al mutuo fondiario e che sia stato destinato ad uso personale professionale del convenuto , non sono state tempestivamente dedotte in primo grado ed, in quanto nuove, sono inammissibili, ai sensi degli artt. 167, 183 e 345 c.p.c. 2 il tribunale, a fronte di una separazione consensuale tra i coniugi, ha rettamente stabilito la decorrenza dei suoi effetti anche ai fini previsti dall’art. 192 c.c. dalla data di omologa della separazione personale , e cioè dal 16/7/1999 3 non è stata fornita la prova del fatto che l’anticipo assicurativo sulla polizza INA n. , pari a L. 50.000.000, sarebbe stato utilizzato per il pagamento del corrispettivo dell’immobile oggetto di divisione e che tale polizza sarebbe stata essenzialmente un bene personale del P. , e comunque, ha aggiunto la corte, il disposto dell’art. 192, comma 3, c.comma non può essere invocato per le somme, ancorché ricavate dalla vendita o dalla liquidazione di beni personali, utilizzate per l’acquisto di beni caduti in comunione per non essere state osservate le formalità di cui all’art. 179 lett. f e comma 2 c.c. 4 il consulente tecnico d’ufficio, nella relazione del 12/3/2008, ha ritenuto equo ridurre del 18%, a titolo di spese e tasse, il canone putativo relativo all’uso esclusivo dell’immobile in omissis in comunione da parte del convenuto, in carenza di documentazione da parte del P. , che aveva l’onere di produrla in giudizio in ogni caso, la doglianza relativa ad una stima no realistica è rimasta nell’atto di appello del tutto generica 5 non è stata fornita la prova del fatto che il quadro di C.M. sarebbe stato acquistato dal convenuto in costanza di matrimonio nel 1989 per L. 18.000.000 e quindi caduto in comunione legale infine, nessuna domanda restitutoria della pittura è stata avanzata dal convenuto negli atti introduttivi del giudizio di primo grado, peraltro estranea all’oggetto della causa 6 le spese dei giudizi di scioglimento della comunione e di divisione sono poste a carico dei condividenti in ogni caso, se il P. è rimasto soccombente per la riconvenzionale di accertamento della sua proprietà esclusiva dell’unità immobiliare sita in omissis , è però rimasto parzialmente vittorioso in ordine alle pretese avanzate a norma dell’art. 192 c.c. . P.L. , con ricorso notificato il 9/4/2013, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza resa dalla corte d’appello, dichiaratamente notificata l’11/2/2013. Ha resistito G.G. , con controricorso notificato il 15/5/2013. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo, intitolato erronea individuazione della proprietà dell’appartamento di omissis - Strada Malaspina 16 - come bene caduto nella comunione coniugale, con violazione dell’art. 366 c.p.comma n. 6, in relazione a situazione di fatto non attentamente valutata , il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il bene immobile di omissis appartenga, in comproprietà, a G.G. ed infatti, ha osservato il ricorrente, l’appartamento in questione non è mai stato casa coniugale, essendo sempre stato utilizzato in via esclusiva dal P. , il quale lo ha acquistato, nel 1994, come bene strumentale ad uso promiscuo, del quale la G. non aveva le chiavi né l’ha mai utilizzato, come pacificamente risulta dai verbali di causa l’atto di acquisto del 20/12/1994, per notaio D.R. rep. 1140 e raccomma 342 , ha aggiunto il ricorrente, riporta soltanto la dichiarazione del P. di essere in regime di comunione legale dei beni e la sua sottoscrizione, quale unico acquirente, ma non anche quella della G. sempre in data 20/12/1994, ha aggiunto il ricorrente, P.L. ha ottenuto dalla Banca CARIGE un mutuo per L. 300.000.000, sottoscritto unicamente dal funzionario della Banca e dallo stesso P. a tale atto, stipulato a mezzo del notaio D.R. rep. 1141 e raccomma 343 , è allegata una procura speciale, rilasciata il 17/12/1994, dalla G. la quale, però, non è intervenuta nell’atto di acquisto dell’immobile di omissis ma solo nell’atto di costituzione della garanzia ipotecaria nella veste di terzo datore il mutuo, che ha per oggetto un importo diverso da quello dell’atto di acquisto, è stato estinto unicamente dal P. ed, in ogni caso, non è stato utilizzato per pagare il corrispettivo dell’acquisto ma per altre esigenze familiari. 2.Con il secondo motivo, intitolato erronea lettura ed interpretazione di alcuni atti prodotti in corso di causa sempre con riferimento all’art. 366 c.p.comma n. 6 , il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha omesso di considerare che, negli atti prodotti in giudizio, come i verbali del 18/12/1995 e del 8/10/1998, non si fa alcun riferimento all’abitazione di omissis , ovvero, come il verbale di causa del 4/5/1999, si fa riferimento all’abitazione di omissis ma solo per indicare il luogo in cui il P. vi esercita la sua professione di agente di commercio. Né all’immobile in questione si fa riferimento nella sentenza non definitiva che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e neppure nella sentenza n. 8904 del 2007 solo la sentenza n. 128390 del 2009, aggiunge il ricorrente, fa riferimento a tale bene ma tale sentenza è stata impugnata con la deduzione che l’immobile è stato acquistato con denaro proveniente solo dal P. , nulla avendo sborsato la G. . 3. Con il terzo motivo, intitolato erronea indicazione di bene acquistato in regime di comunione, con errata attribuzione del bene, in comproprietà violazione art. 366 n 4 bis c.p.c. , il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha trascurato di considerare, per un verso, che la presunzione di acquisto in comunione di beni richiede la sottoscrizione dell’atto di compravendita da parte di entrambi i coniugi, laddove, nel caso in esame, l’atto di acquisto è stato sottoscritto solo da P.L. e non anche dalla G. , tanto più che il corrispettivo è stato versato esclusivamente dal P. , e, dall’altro lato, che l’immobile in questione è un bene personale in quanto ha strumentale alla professione del P. , con esclusione del godimento del coniuge. 4.Con il quarto motivo, il ricorrente, per l’ipotesi di mancato accoglimento dei primi tre motivi, ha censurato la sentenza impugnata deducendo un error in iudicando, per non avere la corte d’appello tenuto conto delle eventuali compensazioni fra le partite di dare e di avere inter partes, né delle dichiarazioni rese dal teste D.L. , il quale ha evidenziato che i beni patrimoniali erano già stati divisi e nonché del fatto che, se la G. voleva la proprietà di omissis , avrebbe dovuto corrispondere il 50% del corrispettivo sostenuto esclusivamente dal P. . 5. Il primo ed il terzo motivo devono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. In caso di comunione legale tra i coniugi, il bene acquistato dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, costituisce, in via automatica, ai sensi dell’art. 177, comma 1, lett. a , c.c., oggetto della comunione tra loro e diventa, quindi, in via diretta, bene comune ai due coniugi, anche se destinato a bisogni estranei a quelli della famiglia ed il corrispettivo sia pagato, in via esclusiva o prevalente, con i proventi dell’attività separata di uno dei coniugi, a meno che non si tratta del denaro ricavato dall’alienazione di beni personali e sempre che, in quest’ultimo caso, l’acquirente dichiari espressamente la provenienza del denaro art. 179, lett. f, c.c. ovvero si tratta di un bene di uso strettamente personale di ciascun coniuge art. 179, lett. c, c.c. ovvero che serve all’esercizio della professione del coniuge art. 179, lett. d, c.c. , ed, in caso di acquisto di beni immobili o di beni mobili registrati , tale esclusione risulti dall’atto di acquisto ed il coniuge non acquirente partecipi alla relativa stipulazione art. 179, comma 2, c.c., con espresso riferimento ai casi previsti dall’art. 179, lett. c, d, f cit. . La dichiarazione resa nell’atto dal coniuge non acquirente, ai sensi dell’art. 179, comma 2, c.c., in ordine alla natura personale del bene, si pone, peraltro, come condizione necessaria ma non sufficiente per l’esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall’art. 179, comma 1, lett. c , d ed f , c.comma Cass. SU n. 22755 del 2009 Cass. n. 1523 del 2012 . Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata, in punto di fatto, risulta, per un verso, che in costanza di matrimonio il convenuto ha acquistato un appartamento al piano primo con annesso vano deposito al sesto piano in omissis e, per altro verso, che nel caso di specie manca del tutto la partecipazione all’atto di acquisto della G. e la suindicata dichiarazione di esclusione . Ne consegue la piena correttezza della decisione assunta nella parte in cui ha ritenuto che l’immobile di omissis costituisca oggetto della comunione legale tra il ricorrente e la G. ed appartenga, quindi, in comproprietà, a quest’ultima, per una quota pari alla metà. 6. Il secondo motivo è parimenti infondato. Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte Cass. n. 26174 del 2014 conf., Cass. n. 19048 del 2016 ciò che, nella specie, non risulta essere accaduto. D’altra parte, come detto, in caso di comunione legale tra i coniugi, il bene acquistato dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, costituisce, in via automatica, ai sensi dell’art. 177, comma 1, lett. a , c.c., oggetto della comunione tra loro e diventa, quindi, in via diretta, bene comune ai due coniugi, anche se destinato a bisogni estranei a quelli della famiglia ed il corrispettivo sia pagato, in via esclusiva o prevalente, con i proventi dell’attività separata di uno dei coniugi. 7. Il quarto motivo è infondato. Intanto, la compensazione dev’essere espressamente eccepita dalla parte art. 1242 c.c. laddove, nella specie, non risulta che il ricorrente l’abbia formalmente sollevata in giudizio. Quanto al resto, la censura è inammissibile. Il ricorrente per cassazione, il quale lamenti l’omesso o erroneo esame di un atto o di una prova da parte del giudice di merito, ha l’onere di specificare, se necessario attraverso la sua trascrizione integrale nel ricorso, la risultanza parte di un documento, di un accertamento del consulente tecnico, di una deposizione testimoniale, di una dichiarazione di controparte, ecc. che egli assume decisiva e non valutata o insufficientemente valutata dal giudice, perché solo tale specificazione consente al giudice di legittimità - cui è precluso, salva la denuncia di error in procedendo , l’esame diretto dei fatti di causa - di deliberare la decisività della risultanza non valutata ciò che, nel caso di specie, non è accaduto. 8. Il ricorso principale dev’essere, quindi, rigettato. 9.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 10. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012. P.Q.M. La Corte così provvede rigetta il ricorso condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e SG per il 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012.