Aumenta l’assegno di mantenimento se il coniuge obbligato aderisce alla voluntary disclosure

Secondo il Tribunale di Roma l’emersione di capitali detenuti all’estero senza regolare dichiarazione configura la sopravvenienza di fatto richiesta dall’art. 710 c.p.c. per valutare l’ammissibilità della domanda di modifica delle condizioni di separazione.

Il caso. Parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Roma l’aumento dell’assegno di mantenimento per sé e per i figli allegando la sopravvenienza di fatti nuovi e successivi rispetto alla separazione, indici di un miglioramento delle condizioni economiche e patrimoniali del resistente obbligato. A seguito della CTU disposta dal Tribunale era emerso che dopo l’omologa della separazione consensuale il ricorrente aveva aderito alla procedura di voluntary disclosure, dichiarando all’autorità tributaria l’esistenza di cospicue disponibilità mobiliari e di redditi detenuti all’estero. La voluntary disclosure giustifica l’aumento dell’assegno di mantenimento. Il Tribunale di Roma ricorda che ogni decisione in materia di separazione assume la forma di giudicato rebus sic stantibus e quindi solo sopravvenienze fattuali tali da mutare significativamente l’assetto economico reddituale delle parti possono giustificare la successiva modifica delle condizioni di separazione con la conseguenza che fatti preesistenti alla regolamentazione pattizia della separazione stessa, non presi in considerazione in tale sede per qualsiasi motivo, non assumono alcun rilievo in tal senso. È, tuttavia, necessario distinguere tra le ipotesi di conoscenza ovvero conoscibilità degli elementi preesistenti e le ipotesi in cui, come nel caso di specie, tali elementi non fossero a conoscenza della parte richiedente la modifica in quanto non conoscibili con l’ordinaria diligenza perché ad esempio oggetto di occultamento da parte del coniuge . Nella fattispecie in esame, secondo il Collegio, appare presumibile sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti che l’odierna ricorrente non fosse in grado di conoscere con l’ordinaria diligenza le esatte disponibilità reddituali e patrimoniali del marito, occultate all’estero, sconosciute anche alle autorità tributarie e rese note solo dopo la separazione attraverso la voluntary disclosure. Per questi motivi, il Tribunale di Roma accoglie la domanda della ricorrente e modifica l’importo dell’assegno di mantenimento posto a carico del resistente in favore della stessa e dei figli. Fonte ilfamiliarista.it

Tribunale di Roma, sez. I Civile, decreto 16 marzo 2018 Presidente Mangano Relatore Velletti Fatto e diritto Il Collegio rilevato che omissis , con ricorso depositato in data 9 agosto 2016, ha premesso di aver contratto matrimonio con omissis il 1999, unione dalla quale sono nati i figli omissis in data 2000 omissis in data 2005 e omissis in data .2007 e che con verbale di separazione consensuale omologato il 24.3.2013 sono state previste quali condizioni di separazione l’affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso l’abitazione della madre, immobile acquistato con onere a completo carico del marito, in occasione della separazione, con usufrutto a vantaggio della ricorrente e nuda proprietà dei figli delle parti e con obbligo a carico del padre di mantenimento diretto dei figli oltre al 100% delle spese straordinarie e assegno posto a carico del marito per il mantenimento della moglie quantificato in Euro 1.600 mensili con ulteriori obblighi a carico del marito pagamento della collaboratrice domestica, pagamento delle utenze e del condominio dell’immobile di residenza della moglie, oltre ad onere per viaggio in STATO ESTERO per la moglie e per i figli per le vacanze estive . La ricorrente rappresentando l’elevato tenore di vita familiare con iscrizione dei tre figli in scuola privata con costi annuali per ciascuno pari a circa Euro 8.000 , oltre ad ingenti spese per il mantenimento della casa familiare e per la domestica fissa di circa Euro 900 mensili e rappresentando il miglioramento della situazione reddituale del marito che avrebbe ereditato il 50% di numerose proprietà immobiliari a seguito di successione e sarebbe divenuto socio di numerose società d’intermediazione mobiliare e di software ha chiesto venisse disposto aumento dell’assegno posto a carico del marito per il mantenimento della stessa ricorrente fino ad Euro 4.500,00 mensili, oltre a porre a carico del marito onere per il mantenimento dei figli per Euro 1.000 mensili per ciascuno pari ad e 3000 mensili complessivi oltre ISTAT, fermo l’obbligo a carico del padre per il 100% delle spese straordinarie e per il pagamento delle rette della scuola privata dagli stessi frequentata. Si è costituito il resistente negando che dal momento della separazione consensuale nel 2013 le proprie condizioni economico patrimoniali si fossero sostanzialmente modificate, e rappresentando che un eventuale mutamento di tali condizioni si sarebbe realizzato in peius a causa di grave depressione seguita alla separazione, cui sarebbe seguito un rilevante impoverimento. Il resistente, infatti, ha rappresentato di aver contratto prestiti con il proprio fratello, e di aver costituito nuovo nucleo familiare con compagna convivente, priva di reddito, dovendo provvedere al mantenimento di una figlia nata da tale unione il 28 ottobre 2015. Il omissis ha esposto di aver fatto fronte malgrado le difficoltà economiche agli impegni assunti al momento della separazione chiedendo solo nell’ultimo periodo alla ricorrente di rinunciare alla colf fissa rappresentando al contrario il rifiuto da parte della omissis di svolgere attività lavorativa, e la disponibilità in capo alla stessa dei proventi derivanti dalla vendita di immobile in STATO ESTERO, acquistato con disponibilità del resistente e del quale la ricorrente avrebbe trattenuto i 2/3 del ricavato pari ad Euro 250.000 complessivi. Quanto agli acquisti pervenuti in eredità il omissis ha rappresentato di aver acquisito immobili in cattivo stato di manutenzione, con conseguenti oneri di ristrutturazioni interamente sostenuti dal fratello, residente in uno degli immobili ristrutturati, negando di aver incrementato le proprie disponibilità quanto alla detenzione di quote di società tra le quali quella titolare della casa familiare, villa di rilevanti dimensioni in zona , bene acquistato con proventi dello stesso resistente ha rappresentato il negativo andamento economico della altre partecipazioni societarie detenute, tutte in perdita. A fronte di tale peggioramento delle proprie condizioni economico patrimoniali il resistente ha rappresentato il miglioramento delle condizioni economiche della controparte che dopo la separazione avrebbe trattenuto i proventi della vendita di un immobile in STATO ESTERO, per Euro 250.000, oltre a poter disporre di lussuoso appartamento di circa mq 250 acquistato in occasione della separazione con disponibilità del resistente ma con usufrutto a vantaggio della ricorrente. Tanto premesso, il resistente ha chiesto che venisse respinta la domanda della controparte di aumento dell’assegno di mantenimento chiedendone in via riconvenzionale la revoca, e quanto al mantenimento dei figli ha chiesto la conferma dell’onere a suo carico di provvedere alle loro necessità con esclusione delle spese alimentari da porre a carico della madre con assegno mensile di Euro 600,00 da corrispondere allo stesso resistente. All’udienza di comparizione delle parti la ricorrente ha dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere usufruttuaria della casa di abitazione, il resistente ha dichiarato di percepire dall’attività lavorativa di consulente reddito di Euro 3.800 netti mensili e di essere proprietario di numerose quote di proprietà immobiliari e di quote societarie. All’esito dell’udienza è stata disposta CTU contabile nonché indagini di Polizia tributaria per determinare i redditi delle parti. Acquisita la CTU la decisione è stata rimessa al Collegio con termine alle parti per il deposito di note e repliche. Osserva il Collegio Nel presente procedimento la ricorrente ha allegato la sopravvenienza di fatti nuovi indicati nella eredità pervenuta al resistente dopo la omologa della separazione, nonché nell’incremento delle partecipazioni sociali e delle disponibilità del resistente mentre il resistente ha negato tali sopravvenienze rappresentando un peggioramento della propria condizioni economico patrimoniale a causa dell’acquisto dell’immobile destinato ad abitazione della ricorrente, usufruttuaria dello stesso, della contrazione reddituale e della costituzione di un nuovo nucleo familiare con la nascita di una figlia. Al fine di valutare la sussistenza delle sopravvenienze rispetto alla data della separazione appare opportuno ricostruire la situazione reddituale e patrimoniale delle parti come emersa all’esito della CTU e delle indagini di Polizia Tributaria, le cui risultanze sono da ritenere pienamente condivisibili in quanto sorrette da approfondite acquisizioni documentali e da congrue argomentazioni logico giuridiche Situazione patrimoniale e reddituale del omissis dal 2013 al 2016 Nella CTU è stato accertato che sulla base della documentazione esaminata il omissis nel periodo in esame ha ricoperto le seguenti cariche - Socio della S.p.a. con una quota pari ad un valore nominale di Euro 8.179,00 - Socio della T. S.r.l. in Liq.ne , con una quota pari ad un valore nominale di Euro 700,00. - Socio Unico della . S.r.l. con una quota pari ad un valore nominale di Euro 120.000,00. - Socio della in Liq.ne con una quota pari ad un valore nominale di Euro 45,00. - Socio della S.r.l. In Liq.ne con una quota pari ad un valore nominale di Euro 2.500,00. - Socio e Amministratore della in Liq.ne con una quota pari ad un valore nominale di Euro 85.145,10. - Socio Unico e Amministratore Unico della S.r.l. In Liquidazione con una quota pari ad un valore nominale di Euro 20.000,00. - Socio e Amministratore della . S.r.l. con una quota pari ad un valore nominale di Euro 11.429,00. Nella CTU si legge In relazione alle società sopra elencate si evidenzia che, per tutto il periodo analizzato, il omissis ha dichiarato di non aver percepito alcun reddito dal possesso di tali partecipazioni. Tale risultanza appare verosimile alla luce del fatto che tali società sono risultate o inattive o in perdita. L’unica società ad aver prodotto un utile, pari ad Euro 142.972,00 nell’esercizio chiuso al 31/12/2016, è la .S.p.a. . Tale utile è stato utilizzato a copertura delle perdite relative agli esercizi precedenti per Euro 126.785,00 e ad incremento della riserva legale per Euro 16.187,00, non è pertanto stato distribuito tra i soci. .Inoltre dall’analisi delle visure del Registro delle Imprese cfr. all. 53 e 54 e dalla documentazione fiscale è emerso che il Sig. omissis risulta essere in possesso di una sua partita Iva n. omissis , con la quale svolge attività di assistenza e consulenza professionale scientifica e tecnica codice attività 749099 . Dalle dichiarazioni dei redditi, più precisamente dalla compilazione del quadro RE, emerge che, da suddetta attività deriva la quasi totalità del reddito prodotto da parte ricorrente. Oltre al suddetto quadro, il Sig. omissis , compila nei suoi Modelli Unici, anche il quadro RG relativo a redditi di impresa in regime di contabilità separata , con codice attività 681000 compravendita di immobili effettuata su beni propri .Il Sig. omissis risulta inoltre in possesso di numerosi terreni e fabbricati quadri RA ed RB per il periodo oggetto di analis, Il Sig. omissis ha prodotto, in Italia, i seguenti redditi - per l’anno d’imposta 2013 un reddito complessivo pari ad Euro 59.613,00, derivante dalla compilazione dei quadri RA, RB ed RE. In particolare dalla sua attività quadro RE deriva un reddito pari ad Euro 59.570,00 - per l’anno d’imposta 2014 un reddito complessivo pari ad Euro 53.399,00, derivante dalla compilazione dei quadri RA, RB ed RE. In particolare dalla sua attività quadro RE deriva un reddito pari ad Euro 53.299,00 - per l’anno d’imposta 2015 un reddito complessivo pari ad Euro 36.156,00, derivante dalla compilazione dei quadri RA, RB ed RE. In particolare dalla sua attività quadro RE deriva un reddito pari ad Euro 36.114,00 - per l’anno d’imposta 2016 è stata prodotta una bozza parziale con evidenza di un reddito complessivo pari ad Euro 1.213,00, derivante dalla compilazione dei quadri RA, RB ed RE. In particolare dalla sua attività quadro RE deriva una perdita pari ad Euro 1.255,00. Relativamente all’anno d’imposta 2016, si ricorda che i dati sono stati presi da una bozza della dichiarazione dei redditi, non essendo ancora stato presentato alla stesura della presente relazione il Modello Unico 2017. Si sottolinea inoltre che parte convenuta, non produce solo redditi di fonte nazionale, ma anche redditi di fonte estera da cui deriva la compilazione dei rispettivi quadri RW, RM ed RT. Dalla documentazione pervenuta, il Sig. omissis risulta infatti in possesso di numerosi conti correnti e conti titoli in Stato Estero presso l’istituto di credito ., fino al luglio 2016, presso Banca . dall’agosto 2016 e presso . per l’anno 2016. di seguito si riepilogano gli effettivi redditi dichiarati dal Sig. omissis da Modello Unico derivanti dalla gestione del suddetto patrimonio mobiliare - per l’anno d’imposta 2013 un reddito pari ad Euro 0,00 - per l’anno d’imposta 2014 un reddito pari ad Euro 28.377,00 - per l’anno d’imposta 2015 un reddito pari ad Euro 29.828,00. - per l’anno d’imposta 2016 non è stata fornita la bozza dei quadri relativi ai redditi prodotti all’estero. Nella tabella riportata a pag. 51, a causa della mancata compilazione dei quadri relativi ai redditi esteri RW, RM e RT dell’anno 2013 anno oggetto di voluntary disclosure e in assenza della documentazione giustificativa per l’anno 2016, lo scrivente ha ritenuto opportuno imputare per le seguenti annualità i seguenti redditi - per l’anno d’imposta 2013, un reddito pari ad Euro 75.378,00 - per l’anno d’imposta 2016, un reddito pari ad Euro 121.259,16. Per quanto riguarda l’anno 2013 il reddito imputato è quello dichiarato nella procedura di voluntary disclosure a cui ha aderito il Sig. omissis . Tale procedura riguarda un rapporto finanziario detenuto dallo stesso, presso l’istituto finanziario , per mezzo di una società estera fittizia, la Ltd, e quindi a lui interamente imputabile. Relativamente all’anno d’imposta 2016, come più volte sottolineato, nonostante i numerosi solleciti in tal senso, la parte non ha prodotto nella bozza fornita allo scrivente i quadri di reddito esteri RW, RM ed RT . Pertanto, si è proceduto ad imputare al Sig. omissis un reddito forfettario pari al 5,00% delle attività detenute all’estero dallo stesso procedimento equivalente a quello utilizzato nella procedura di voluntary disclosure . Come meglio sarà evidenziato nei paragrafi successivi, il Sig. omissis detiene per l’anno d’imposta 2016 attività finanziarie presso gli istituti . e con un patrimonio al 31/12/2016 rispettivamente pari ad Euro 1.117.329,00 reddito forfettario 5,00% - Euro 55.866,45 ed Euro 1.307.854,16 reddito forfettario 5,00% - Euro 65.392,71 , i quali generano un reddito forfettario del 5,00% totale pari ad Euro 121.259,16. Si segnala, per completezza di analisi, che lo scrivente non ha potuto effettuare un’analisi completa relativamente agli anni d’imposta 2014 e 2015. Infatti, in tali annualità, il Sig. omissis intratteneva rapporti finanziari con l’istituto . per tramite della società Ltd, ma la documentazione relativa a tali rapporti non è mai stata consegnata allo scrivente, non permettendo una puntuale ricostruzione dei beni esteri. Infine, relativamente ai rapporti detenuti tramite la .Ltd, sulla base della documentazione in nostro possesso, si presume che gli stessi siano cessati a partire dall’anno 2016, in quanto a seguito della procedura di voluntary disclosure è prassi dell’Agenzia delle Entrate richiedere la chiusura delle società interposte fittiziamente. Tali ipotesi sembrerebbe accreditata dalla presenza di vari bonifici in uscita dalle posizioni intestate alla Ltd e confluiti sul c/c intestato allo stesso Sig. omissis , per complessivi Euro 951.758,03 c/c presso omissis . Quanto alla situazione finanziaria si richiama la CTU nella quale sono stati riportati i numerosi rapporti intrattenuti con diversi istituti di credito parr. 56 e ss. svizzeri ed in particolare con omissis nonché i sette rapporti di conto corrente accesi presso la uno dei quali intestato direttamente al resistente mentre sei dei quali intestati alla omissis Ltd. Società fittiziamente interposta al Sig. omissis . Nella Ctu si legge Pertanto, tenuto conto di quanto sopra esposto, prendendo in esame le sole disponibilità finanziarie detenute sia in Italia che all’estero, è possibile evidenziare che nell’anno 2013, il Sig. omissis ha avuto - Totale movimentazioni in entrata rapporti italiani , per Euro 1.155.092,49 derivanti dall’analisi dei c/c omissis - Totale movimentazioni in uscita rapporti italiani , per Euro 1.171.460,15 derivanti dall’analisi dei c/c omissis - Disponibilità liquide estere, per Euro 286.943,38 derivanti dall’analisi dei c/c detenuti presso gli istituti di credito Per l’anno 2014 tenuto conto di quanto sopra esposto, prendendo in esame le sole disponibilità finanziarie detenute sia in Italia che all’estero, è possibile evidenziare il Sig. omissis ha avuto - Totale movimentazioni in entrata rapporti italiani , per Euro 241.353,21 derivanti dall’analisi dei c/c omissis - Totale movimentazioni in uscita rapporti italiani , per Euro 239.520,96 derivanti dall’analisi dei c/c omissis - Disponibilità liquide estere, per Euro 560.266,00 derivanti dall’analisi del c/c omissis . Per l’anno 2015 tenuto conto di quanto sopra esposto, prendendo in esame le sole disponibilità finanziarie detenute sia in Italia che all’estero, il Sig. omissis ha avuto - Totale movimentazioni in entrata rapporti italiani , per Euro 187.178,56 derivanti dall’analisi dei c/c omissis - Totale movimentazioni in uscita rapporti italiani , per Euro 179.081,57 derivanti dall’analisi dei c/c omissis - Disponibilità liquide estere, per Euro 576.499,00 derivanti dall’analisi del c/c omissis . - Disponibilità liquide derivanti dalla cessione dell’immobile in STATO ESTERO per Euro 150.000,00. Per l’anno 2016 prendendo in esame le sole disponibilità finanziarie detenute sia in Italia che all’estero, .il Sig. omissis ha avuto - Totale movimentazioni in entrata rapporti italiani , per Euro 395.490,34 derivanti dall’analisi dei c/c - Totale movimentazioni in uscita rapporti italiani , per Euro 450.082,29 derivanti dall’analisi dei c/c . - Disponibilità liquide estere, per Euro 703.210,00 derivanti dall’analisi del c/c omissis - Disponibilità liquide derivanti dalla cessione dell’immobile in STATO ESTERO per Euro 150.000,00. Quanto alla situazione patrimoniale del resistente nella CTU si evidenzia che il omissis è titolare di numerose partecipazioni cfr. supra e tabella a pag. 84 della CTU . In particolare il ricorrente è titolare del 100% della società omissis srl proprietaria della casa familiare il cui valore nel 2013 è stato stimato in Euro 2.997.941, e che nell’anno 2013, è confluito nella omissis S.r.l. nata dalla scissione di quest’ultima con atto del 04/08/2014 , il cui valore in ragione del minore valore attribuito all’immobile per gli anni 2014 - 2016, si è via via ridotto per giungere ad un valore di Euro 1.469.289 determinato applicando il metodo del patrimonio netto rettificato nella CTU si legge Si è pertanto proceduto a stimare a valori OMI il valore dell’immobile posseduto dalla omissis S.r.l. prima e dalla omissis S.r.l. poi, rettificando il valore del patrimonio netto in funzione del minor valore attribuito all’immobile stesso il valore del patrimonio netto della . S.r.l. per l’anno 2013 era pari ad Euro 6.362.960,00, mentre per la omissis S.r.l. per l’anno 2014 era pari ad Euro 5.601.203,00, per l’anno 2015 pari ad Euro 5.578.842,00 e per l’anno 2016 pari ad Euro 5.563.689,00 . Inoltre, si sottolinea che la omissis S.r.l. in Liq.ne posseduta dal 29/07/2011 al 25/01/2017 negli anni 2015 e 2016 presenta un valore negativo del patrimonio netto dovuto alle perdite subite negli anni, nonché all’operazione di scissione effettuata nel 2014 già nel 2014 infatti il patrimonio netto della società aveva subito un forte calo , con cui è stata creata la omissis S.r.l. posseduta pertanto dal 06/08/2014 ad oggi . Per tale ragione, la partecipazione è stata valutata pari a zero. In merito alla numerose proprietà immobiliari fabbricati, quote di fabbricati e quote di terreni dettagliatamente indicati nella Ctu relativamente al loro valore di mercato si condivide la stima effettuata dal CTU sulla base del valore OMI in forza del quale Il valore complessivo dei beni immobili del Sig. omissis risulta pari a - Euro 702.465,00 per il 2013 - Euro 812.930,00 per il 2014 - Euro 662.930,00 per il 2015 ed il 2016. Si precisa che tutti i valori sopra indicati, per tutte le metodologie di calcolo, tengono conto del prezzo di cessione degli immobili detenuti in STATO ESTERO pari ad Euro 150.000,00 solo per le annualità 2013 e 2014 . Il cui valore è stato imputato al 50% tra le parti. Quanto alle disponibilità mobiliari del resistente è emerso che Sulla base della documentazione acquisita, il Sig. omissis risulta titolare di un portafoglio titoli presso l’istituto . dal 2013 al 2015 portafoglio n. 247-122336-01 . Nell’anno 2016, secondo quanto desunto dalle descrizioni riportate nella documentazione ricevuta, il suddetto portafoglio è stato dismesso in favore dell’apertura di un altro, di medesimo importo, presso portafoglio n. 1135531 . Inoltre, sempre nel 2016, il Sig. omissis ha aperto un nuovo rapporto con l’istituto portafoglio n. omissis , mediante un bonifico in entrata effettuato in data 18/10/2016 pari ad Euro 21.477,82, eseguito dalla società Ltd. Tale società, nel medesimo anno, ha poi effettuato una serie di bonifici in entrata in detto portafoglio per un totale di Euro 951.758,03 comprensivi del bonifico iniziale . In merito ai sopra citati bonifici, alla suddetta società ed al rapporto sottostante con il Sig. omissis , lo scrivente ha richiesto maggiori informazioni alla parte in data 01-05/09/2017. Per quanto riguarda la società Ltd, in data, il C.T.P. di parte convenuta, Dott. ., con messaggio pec del 08/09/2017 cfr all. 13 affermava quanto segue la società Ltd è la società oggetto della voluntary disclusore, le cui risultanze sono state recepite nelle dichiarazioni fiscali a voi già presentate. Quota parte delle somme emergenti dalla voluntary disclosure Euro 952.000 è stata poi utilizzata come garanzia per la concessione da parte della della linea di credito . Euro 1.320.000 , la quale è stata utilizzata per l’acquisto dell’appartamento alla Sig.ra omissis , oggetto dell'accordo di separazione. Ad oggi, è evidente che le somme a garanzia della concessione del non sono materialmente disponibili a favore del Sig. omissis . Di tale voluntary disclosure il sottoscritto veniva a conoscenza solo al momento della summenzionata mail, e chiedeva quindi al C.T.P. di parte convenuta di consegnare, tra l’altro, la relativa documentazione entro e non oltre il giorno 18/09/2017 ore 12,00. Alla suddetta scadenza, il CTP Dott. produceva parte della documentazione richiesta in merito alla procedura c.d. di voluntary disclosure dall’analisi della stessa, è emerso che l’oggetto della suddetta procedura è una sola attività finanziaria estera intrattenuta presso l’istituto di . Tale attività risulta costituita da più portafogli detenuti dal 2006 e fino a chiusura della posizione agosto 2016 anno nel quale le consistenze sono confluite interamente in un altro rapporto intestato al Sig. omissis presso il medesimo intermediario finanziario della sede di . . La suddetta relazione bancaria risultava, quindi, intestata fittiziamente alla Ltd costituita nel 2006 e di cui il richiedente, lo stesso Sig. omissis , risultava essere unico ed effettivo beneficial owner all. 145 . Come si evince dagli estratti patrimoniali relativi alla suddetta voluntary disclosure che ha riguardato le annualità dal 2009 al 2013 le consistenze complessive inclusa la liquidità al 31/12/2013 detenute dal Sig. omissis presso per il tramite della Ltd sono pari ad Euro 1.504.886,00. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle consistenze patrimoniali, riferibili al Sig. omissis , al 31 dicembre di ogni annualità oggetto di analisi, con precisazione che le annualità 2013 e 2016 tengono conto di tutte le posizioni comunicate dalla parte mentre per le annualità 2014 e 2015, le stesse riguardano solo il rapporto intestato direttamente al Sig. omissis Patrimonio e liquidità al 31/12 2013 2014 2015 2016 Obbligazioni 1.388.875,00 1.070.600,00 670.761,00 1.860.184,40 Azioni 693.061,44 219.363,00 357.253,00 169.567,00 Metalli preziosi Materie prime 1.677.447,01 148.652,00 00 149.478,78 Altri -1.124.770,00 676.514,00 1.000.991,00 829.384,84 Passività 286.943,38 -1.320.934,00 -1.323.927,00 -1.286.641,86 Interessi 2.634.613,44 00 00 16.646,22 Totale 2.921.556,82 794.195,00 705.078,00 1.738.619,38 I summenzionati portafogli sono composti da numerosi c/c che si succedono nel corso degli anni e per il cui dettaglio si rimanda alla documentazione allegata cfr. all. 47, 48, 49, 50 e 51 . Come già evidenziato nel paragrafo 3.2.1, tali consistenze patrimoniali sono riepilogate nel quadro RW delle dichiarazioni dei redditi presentate dal Sig. omissis . E’ però opportuno sottolineare in questa sede che tale quadro dichiarativo non è rappresentativo dell’effettiva consistenza patrimoniale, ma svolge la funzione di monitoraggio annuale delle attività finanziarie e degli investimenti patrimoniali detenuti all’estero da parte di persone fisiche residenti in Italia, come previsto dalla normativa fiscale in materia. Si sottolinea che per l’anno 2013, i valori del patrimonio mobiliare estero tengono conto delle tre posizioni detenute dal Sig. omissis in particolare due di queste la n. accese presso l’istituto di Stato Estero erano fittiziamente intestate alla società Ltd, poi oggetto della procedura di voluntary disclosure. Si sottolinea che per le restanti annualità, sulla base della documentazione in possesso dello scrivente, sono stati presi in considerazione i valori del patrimonio mobiliare estero tenendo conto delle posizioni in rapporto n. per gli anni 2014 e 2015 e delle posizioni presso rapporto n. . e rapporto n. per l’anno 2016. Situazione patrimoniale e reddituale della omissis dal 2013 al 2016 Nella CTU quanto alla situazione reddituale della ricorrente è stato evidenziato che nonostante la Sig.ra omissis in tale periodo non generasse alcun reddito tramite la sua attività, ha percepito l’assegno divorzile dal Sig. omissis , per un importo pari ad Euro 1.600,00 di cui Euro 600,00 per il suo mantenimento, oltre Euro 200,00 per spese straordinarie al mese pari ad Euro 7.200,00 annui . In merito agli Euro 600,00 mensili, gli stessi dovevano essere oggetto di dichiarazione così come previsto dalla normativa fiscale. Per completezza espositiva si segnala che, da un controllo effettuato sul quadro RP delle dichiarazioni dei redditi del Sig. omissis , lo stesso ha portato in deduzione per ogni anno oggetto di analisi un importo pari ad Euro 7.200,00 per assegno al coniuge in linea con quanto previsto nella sentenza di divorzio Per quanto concerne la situazione finanziaria della ricorrente è emerso che la stessa nel 2013 ha avuto sul conto corrente italiano entrate pari ad Euro 28.707,00 risultano costituite esclusivamente dai bonifici ricevuti dal Sig. omissis , di cui si trova la corrispondente voce in uscita dal c/c acceso presso n. . Per quanto riguarda le uscite relative a tale conto corrente, pari a complessivi Euro 26.683,07 Andamento sostanzialmente analogo si rinviene per gli anni analizzati dalla CTU si richiama per i profili di dettaglio la consulenza . Il CTU ha evidenziato che la Sig.ra omissis ha dichiarato di avere la disponibilità ad operare su due conti correnti esteri detenuti in STATO ESTERO al riguardo il C.T.P. Dott. . ha trasmesso solo in data 11/10/2017 cfr. all. 20 , unitamente alle proprie osservazioni sulla bozza della relazione, copia di movimentazioni bancarie di un conto corrente non identificato intrattenuto dalla Sig.ra omissis presumibilmente in STATO ESTERO, ma inutilizzabile in quanto poco leggibile. . Quanto all’immobile ceduto in STATO ESTERO il suo valore è stato ripartito dal CTU al 50% tra le parti, pari a circa Euro 150.000 ciascuno al lordo delle imposte. Mentre quanto al valore dell’usufrutto del quale la ricorrente è divenuta titolare in forza degli accordi di separazione lo stesso è stato stimato in Euro 771.757,50. Situazione reddituale e patrimoniale delle parti Nelle conclusioni della CTU la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è la seguente Nel riepilogo riportato sono compresi nei redditi e nelle disponibilità patrimoniali quelli emersi all’esito della volutary disclosure. Dato atto della situazione reddituale a patrimoniale delle parti, nell’elaborato peritale il CTU ha più volte evidenziato la scarsa collaborazione di entrambe agli oneri di produzione evidenziando la mancata o tardiva produzione di parte della documentazione più volte richiesta, nonché all’assenza dei consulenti alle operazioni peritali convocate per il giorno 05/09/2017. . Tali rilievi del CTU sono pienamente condivisibili e non sono superati dalle repliche dei CCTTPP. Di particolare gravità è la mancata collaborazione della parte resistente a produrre la documentazione relativa alla voluntary disclosure più volte richiesta. Sul punto il CTU ha evidenziato come in merito alla documentazione relativa alla voluntary disclosure della Ltd, quanto osservato dal CTP di parte resistente non trova riscontro con quanto effettivamente prodotto dallo stesso in data 18/09/2017 con documento Consegna documentazione via PEC. In particolare - punto a il documento prodotto non è l’istanza di adesione alla procedura di collaborazione volontaria e relativa ricevuta di presentazione, bensì il modello per l’adesione al contraddittorio, documentazione ben differente da quella richiesta dallo scrivente - punto b la relazione di accompagnamento, richiesta ed effettivamente prodotta dal C.T.P. di parte convenuta, risulta però incompleta, in quanto sprovvista della relativa ricevuta di presentazione. Al riguardo, si evidenzia che il documento trasmesso dalla parte è il medesimo ricevuto in data 17/10/2017 dallo scrivente direttamente dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente - punto c quanto prodotto dal Dott. è, anche in questo caso, incompleto, poiché i modelli F24 forniti non sono né quietanzati né corredati dalle relative ricevute di pagamento. . Inoltre il resistente quanto all’anno 2013 ha emesso assegni tratti sul conto BMP per complessivi Euro913.253,99 e nella CTU si rileva che malgrado l’espressa richiesta non è stata fornita adeguata documentazione relativa a tali assegni. Parimenti incompleta perché scarsamente leggibile la documentazione relativa ai conti correnti brasiliani depositati dalla ricorrente, pur se tale mancata collaborazione si presenta di minore gravità poiché gli atti inviati sono scarsamente leggibili ma non incompleti. Né può condividersi il rilievo di parte, che la richiesta del CTU sarebbe pervenuta solo al termine delle operazioni peritali, con difficoltà per i CTP di ottemperare alla richiesta dovendosi rilevare come già al momento dell’instaurazione del giudizio e della formulazione del quesito al consulente fosse stata espressamente chiarita alle parti la necessità di produrre ogni documentazione relativa a qualunque forma di reddito o di patrimonio comunque nella disponibilità delle parti. Quanto alla ulteriore osservazione dei CTP di parte resistente relativa alla mancata compilazione dei quadri RW ed RM per effetto del trasferimento della residenza del Sig. omissis in Stato Estero a partire dal primo novembre 2015, con apposita iscrizione recepita all’A.I.R.E, così come indicato dal Dott. , occorre precisare quanto segue la Circolare ministeriale n. 304/1997 ha rilevato che la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero A.I.R.E. non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici . Pertanto, ai fini dell’individuazione dell’effettiva residenza di una persona fisica, l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente o all’anagrafe della popolazione residente all’estero AIRE non è dirimente. A tal proposito, la giurisprudenza ha affermato che nel caso delle persone fisiche non residenti il criterio dell’iscrizione all’AIRE è considerato condizione necessaria ma non sufficiente ai fini dell’individuazione della residenza all’estero. La replica del CTU alle osservazioni del CTP di parte resistente è pienamente condivisibile e come tale giustifica la determinazione forfettaria operata dal consulente per la quantificazione del reddito del ricorrente prodotto nel 2016 all’estero, conclusione che deve essere condivisa reddito di fonte estera pari calcolato in Euro 122.091,47 utilizzando a base del conteggio un rendimento medio stimato annuale del 5% applicato, a tutte le disponibilità mobiliari del resistente azioni, obbligazioni e liquidità . Il CTU ha, infatti, esposto che non è stato possibile applicare il metodo analitico, quantificando i redditi effettivamente percepiti dalla parte all’estero non essendo stata prodotta, nonostante le ripetute richieste dello scrivente, tutta la documentazione bancaria necessaria a tale elaborazione e precisamente le contabili bancarie , precisazione non contestata adeguatamente dalle osservazioni della parte che non ha indicato puntualmente i documenti posti alla base della quantificazione analitica, rendendo in tal modo impossibile per il Collegio compiere una puntuale valutazione di quanto asserito in merito il CTU ha precisato il calcolo dei rendimenti stimati dal Dott. non possa ritenersi completo in quanto quest’ultimo non prende in considerazione nella sua analisi eventuali rendimenti legati alla compravendita degli asset mobiliari, ma esclusivamente gli interessi attivi e i dividendi incassati, sottostimando pertanto il rendimento effettivo oltre a formulare altre repliche a tale rilievo pienamente condivise dal Collegio . Dato atto delle risultanze sopra riportate e delle puntuali repliche del CTU alle osservazioni delle parti occorre valutare se sussistano i giustificati motivi sopravvenuti tali da rendere ammissibili le richieste di modifica delle condizioni della separazione consensuale. La difesa del omissis ha affermato che tali sopravvenienze non sussisterebbero in quanto all’esito della CTU emergerebbe una contrazione delle disponibilità reddituali e patrimoniali della parte. Per consolidata giurisprudenza gli accordi negoziali sottoscritti in sede di separazione consensuale omologata non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di separazione Oggetto della procedura camerale prevista dall'art. 710 c.p.c., è unicamente l'accertamento della esistenza dei giustificati motivi che a norma dell'art. 156 c.c., u.c., autorizzano la modificazione delle condizioni della separazione, intesi quali fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati. Cass. numero /2008 Nella fattispecie analizzata all’esito della CTU è emerso che in data successiva alla omologazione della separazione il resistente ha dichiarato all’autorità tributaria l’esistenza di cospicue disponibilità mobiliari e di redditi detenuti all’estero. Ogni decisione in materia di separazione assume la forma di giudicato rebus sic stantibus , nel senso che solo sopravvenienze fattuali tali da mutare significativamente l’assetto economico reddituale delle parti, giustificano la successiva modificazione delle condizioni di separazione. Se in applicazione di tale principio non possono essere valutati quali sopravvenienze fatti preesistenti alla regolamentazione pattizia della separazione, non presi in considerazione, per qualsiasi motivo, in quella sede, occorre distinguere tra le ipotesi di conoscenza ovvero di conoscibilità degli elementi preesistenti, e le ipotesi in cui tali elementi non fossero a conoscenza della parte che richiede la modifica, perché dalla stessa non conoscibili con l’ordinaria diligenza. Se, infatti, la modifica delle condizioni di separazione non può essere richiesta quando le disponibilità reddituale o patrimoniali di uno dei coniugi siano conoscibili con l’ordinaria diligenza per esempio, consultando i registri delle imprese ovvero immobiliari o richiedendo ordini di esibizioni ad istituti di credito cfr. decreto Tribunale Roma 19 febbraio 2016 , lo stesso non può dirsi qualora tali disponibilità non siano conoscibili con l’ordinaria diligenza perché oggetto di occultamento da parte di uno dei coniugi, attraverso interposizioni fittizie di società estere ovvero conti esteri. Nella specie al momento della pronuncia di separazione consensuale il omissis deteneva per il tramite della società Ltd, allo stesso riconducibile, rilevantissime liquidità complessive, oggetto solo in data successiva alla omologa della separazione di voluntary disclosure, oltre a percepire redditi esteri quantificati dal consulente in Euro 73.378. L’emersione di capitali detenuti all’estero senza regolare dichiarazione degli stessi, nel periodo antecedente al 2013, con evidente violazione delle disposizioni tributarie che disciplinano la materia, fa ritenere sussistente la sopravvenienza di fatto richiesta dall’art. 710 c.p.c. per valutare come ammissibile la domanda di modifica delle condizioni di separazione. Appare, infatti, presumibile sulla base di indizi gravi precisi e concordanti che l’odierna ricorrente non fosse in grado di conoscere con l’ordinaria diligenza le esatte disponibilità reddituali e patrimoniali del marito, efficacemente occultate all’estero, e sconosciute financo alle autorità tributarie alle quali sono state rese note solo attraverso un atto di volontaria disclosure. La volontà dell’odierno resistente di celare le effettive disponibilità reddituali e patrimoniali, da cui discende la presumibile ignoranza della moglie circa l’effettiva consistenza di tali sostanze, si evince dalle dichiarazione dallo stesso rese nel corso dell’udienza presidenziale nel procedimento di separazione consensuale, durante il quale il omissis ha dichiarato di percepire reddito di Euro 4000/5000 mensili inferiore al reddito accertato nella CTU e tale da non comprendere il reddito prodotto all’estero conosciuto solo successivamente dopo la procedura di disclosure. Peraltro, anche nel corso della CTU il resistente ha omesso di depositare tutta la documentazione richiesta dal consulente d’ufficio cfr. consulenza in atti . Sul punto deve rilevarsi come il legislatore abbia posto a carico dei coniugi un preciso dovere di collaborare nella ricostruzione della rispettiva situazione economico reddituale depositando non solo la dichiarazione personale dei redditi , ma anche ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune in questo modo è stato normativamente disciplinato un comportamento di lealtà processuale specifico, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse. L’evidente deroga ai principi che reggono in generale l’attività difensiva, trova fondamento, anche dal punto di vista costituzionale, nei particolari obblighi di reciproca protezione che derivano dal rapporto matrimoniale art. 29 Cost. e negli obblighi gravanti sui genitori per il mantenimento della prole art. 30 Cost . Tali norme contengono dunque una previsione eccezionale rispetto a tutti gli altri procedimenti non relativi a rapporti tra genitori, ma comune invece essendo possibile l’interpretazione -non analogica, maestensiva anche di una norma eccezionale a tutti i procedimenti nei quali il conflitto tra coniugi richiede una particolare tutela dell’uguaglianza tra coniugi quindi anche al procedimento di separazione ed a quelli di revisione delle condizioni di separazione e di divorzio. La sanzione processuale di comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato non può che essere la valutazione del giudicante art. 116 c.p.c. del contegno della singola parte nel procedimento di divorzio. In considerazioni di tali risultanze, non può dirsi pienamente che la flessione patrimoniale e reddituale rilevata dal consulente sia rilevanti ai fini della decisione, poiché rispetto alle disponibilità reddituali e patrimoniali del marito, come conosciute e conoscibili dalla odierna ricorrente al momento della separazione, le stesse siano notevolmente aumentate, di un quantum pari all’intero importo oggetto di volontaria disclosure. Dal confronto tra la situazione reddituale e patrimoniale del resistente nel 2013 e nel 2016 emerge che vi è stato un aumento dei redditi escludendo dagli stessi quelli prodotti all’estero ed emersi solo dopo la disclosure un aumento delle disponibilità liquide da Euro 286943 a Euro 853.210 quanto alla riduzione delle disponibilità patrimoniali la stessa è in gran parte riconducibile alla riduzione del valore della lussuosissima casa familiare di cui è proprietaria società mutata nel corso del periodo in esame di cui è titolare il resistente. Il Collegio deve rilevare che per ritenere pienamente provata la riduzione delle consistenze economico finanziarie della parte, occorre che vi sia piena ottemperanza agli ordini di esibizione, condotta nella specie non sussistente. Nel corso del procedimento il resistente ha trasferito la residenza in Stato Estero, pur essendo emersa la domiciliazione in Italia, ha omesso di depositare la documentazione puntualmente richiesta dal CTU, condotte che devono essere valutate ex art. 116 c.p.c., e che costituiscono indici gravi precisi e concordante in merito a condotte del omissis tese ad eludere il puntuale accertamento delle sue disponibilità. I rilevanti importi delle disponibilità patrimoniale e reddituali della parte, non conoscibili né alla ricorrente né alle autorità tributarie, a causa della condotta del resistente che deteneva parte di tali importi attraverso società fiduciarie fanno ritenere che la nascita della nuova figlia non muti l’assetto esistente, avendo nelle more il ricorrente trasferito in Stato Estero la propria residenza mentre, come detto, dichiarava nel corso dell’udienza del 13.2.2017 di continuare ad avere residenza di fatto in Italia , circostanza che fa presumere che il omissis continui a percepire redditi all’estero non dichiarati come evidenziato nella CTU che con riferimento alla denuncia dei redditi 2016 ha operato un calcolo presuntivo di tali redditi proprio in ragione della mancata dichiarazione degli stessi nella denuncia dei redditi . Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio preso atto dell’elevato tenore di vita familiare tutto ascrivibile alle sole disponibilità reddituali e patrimoniali del resistente come precisato negli atti del giudizio iscrizione dei tre figli alla scuola privata, disponibilità di domestica fissa, frequenti viaggi da e per il STATO ESTERO, acquisto di immobili in tale paese, disponibilità della casa familiare costituita da lussuosissima villa unifamiliare in quartiere residenziale della capitale , considerate le sopravvenienze esposte dalle quali sono emersi i rilevanti redditi e patrimoni del resistente con i quali questi può agevolmente provvedere al mantenimento della figlia nata dalla nuova unione , e valutata l’assenza di redditi della resistente casalinga per l’intera vita matrimoniale e la disponibilità in capo alla stessa dell’usufrutto della casa di abitazione e dei proventi per l’alienazione della casa in STATO ESTERO pure a considerare tale importo pari ad Euro 250.000,00 come sostenuto dalla controparte , stima equo determinare in Euro 2.500,00 l’assegno mensile da porre a cario del omissis per il mantenimento della omissis , con decorrenza dalla data della domanda settembre 2017 , oltre ISTAT annuale. Parimenti deve essere elevato l’assegno posto a carico del padre per il mantenimento dei figli da determinare in Euro 1000,00 ciascuno, per importo pari a complessivi Euro 3.000,00 da corrispondere alla madre , genitore convivente, a decorrere dalla data della domanda settembre 2017 oltre ISTAT annuale, e ciò al fine di consentire alla ricorrente di permettere ai figli, nei periodi di convivenza presso di sé, di mantenere l’elevato tenore di vita familiare, fermo il contributo a carico del padre del 100% per le spese straordinarie e delle spese per la scuola privata come già statuito nelle condizioni della separazione consensuale . Le spese del procedimento liquidate in dispositivo in considerazione delle ragioni della decisione devono essere poste integralmente a carico del resistente, a carico del quale devono essere altresì integralmente poste le spese di CTU come liquidate con separato decreto. Le risultanze della CTU dalla quale sono emerse possibili discrepanze nei redditi dichiarati dal omissis e la mancata dichiarazione da parte della omissis dei redditi percepiti a titolo di assegno di mantenimento impongono al Collegio di segnalare la posizione di omissis e omissis alla Guardia di Finanza ai sensi dell’art. 36 del d. P.R. 29 novembre 1973, n. 600, come modificato dall’art. 19, comma 1, lett. d , della legge 413 del 1991 che prevede che i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli . P.Q.M. a parziale modifica delle condizioni della separazione in essere, fermo il resto - pone a carico di omissis assegno mensile di Euro 2500,00 quale contributo per il mantenimento della moglie, da corrispondere al domicilio della omissis entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di settembre 2017, oltre ISTAT annuale - pone a carico di omissis assegno mensile di Euro 3.000,00 Euro 1.000 per ciascun figlio quale contributo per il mantenimento dei figli, da corrispondere al domicilio della omissis , genitore convivente con la prole, entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di settembre 2017, oltre ISTAT annuale - condanna omissis a corrispondere alla omissis le spese di procedimento che liquida in Euro 4.000,00 oltre accessori di legge pone definitivamente a carico del resistente le spese di CTU come liquidate con separato decreto. Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza alla Guardia di finanza ai sensi e per le finalità di cui all’art. 36 del d. P.R. 29 novembre 1973, n. 600, come modificato dall’art. 19, comma 1, lett. d , della legge 413 del 1991, in relazione alla rilevanza tributaria della condotta di omissis e omissis , nel senso indicato in motivazione.