Mamma in difficoltà, nessun obbligo per i nonni nei confronti dei nipoti

Respinta la richiesta di una donna che pretendeva che i suoceri provvedessero agli alimenti in favore dei suoi figli. L’obbligo dei nonni è plausibile solo a fronte di due genitori non in grado di provvedere alla prole. In questo caso, invece, la madre ha a disposizione un reddito mensile di 700 euro e una casa di proprietà.

Se il genitore è in difficoltà economicamente, e a risentirne sono soprattutto i figli, non si può in automatico pretendere l’aiuto dei nonni. A dirlo sono i giudici del ‘Palazzaccio’, che hanno respinto definitivamente la richiesta avanzata da una madre nei confronti dei genitori del marito. In sostanza, nonna e nonno paterni non sono obbligati a dare una mano alla donna provvedendo agli alimenti in favore dei nipoti” Cassazione, ordinanza n. 10419/18, sez. VI Civile - 1, depositata oggi . Alimenti. La vicenda è ambientata nel Catanzarese. Lì una donna, madre di due bambini piccoli e in difficoltà economica – con un reddito mensile di appena 700 euro –, chiama in causa i suoceri chiedendo che essi provvedano alla corresponsione degli alimenti in favore dei loro nipoti. La domanda viene ritenuta legittima dai giudici del Tribunale, i quali obbligano nonna e nonno al pagamento degli alimenti nella misura di 300 euro mensili . Questa decisione viene però completamente sovvertita in Corte d’appello, dove i giudici sottolineano che la madre non ha dimostrato l’impossibilità di provvedere alle esigenze primarie dei due figli né le oggettive difficoltà, per condizione professionale o sociale , di incrementare il reddito a sua disposizione, pari a 700 euro mensili . Senza dimenticare poi il fatto che ella è comunque risultata proprietaria della casa in cui vive con i figli. Dall’altro lato, quello dei nonni, invece, è risultato che la coppia di anziani vive della sola pensione del marito, cioè 1.500 euro mensili per i giudici non si può dare per scontata la loro capacità di far fronte all’obbligazione alimentare in favore dei nipoti. Obbligo di mantenimento. E la visione tracciata in Appello è ritenuta logica e condivisibile anche in Cassazione. Respinto perciò definitivamente il ricorso proposto dalla donna, che deve dire addio alla possibilità che siano i giudici ad obbligare i nonni paterni a darle una mano. I Giudici del ‘Palazzaccio’ si soffermano soprattutto sulla necessità della madre di far fronte al gravoso compito, cioè quello di provvedere ai due figli. Su questo fronte, in particolare, viene ricordato che l’obbligo di mantenimento dei figli minori spetta ai genitori e che. se uno dei due non può o non vuole adempiere al proprio dovere, l’altro deve far fronte per intero alle loro esigenze, con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro . E in questo quadro l’obbligo – morale e giuridico – dei nonni non è automatico, poiché ad essi ci si può sì rivolgere ma solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo verso i figli. In sostanza, se uno dei due genitori può provvedere ai figli, è impossibile pretendere che i nonni siano obbligati dai giudici a dare una mano economicamente.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 6 febbraio - 2 maggio 2018, numero 10419 Presidente Genovese – Relatore De Chiara Fatto e diritto Rilevato che la sig.ra El. Be. convenne in giudizio i sig.ri Ma. Ro. e Te. Tr., nonni paterni dei suoi figli minori Ma. e Ni. Ro., per la corresponsione degli alimenti in favore di questi ultimi, ai sensi dell'articolo 433 cod. civ., nella misura di Euro 700,00 mensili a far data da luglio 2008 i convenuti resistettero e il Tribunale di Lamezia Terme li condannò al pagamento degli alimenti nella misura di Euro 300,00 mensili a decorrere dal luglio 2009, data della domanda, nonché alle spese di lite la Corte d'appello di Catanzaro ha accolto il gravame dei soccombenti rigettando la domanda e compensando integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito premessa la natura sussidiaria dell'obbligazione alimentare degli ascendenti, rispetto a quella dei genitori, la Corte ha ritenuto che non era stata offerta dall'attrice la prova di nessuno dei presupposti oggettivi dell'obbligazione alimentare né, cioè, dell'incapacità di entrambi i genitori a provvedere alle esigenze primarie dei minori, essendo l'appellata titolare di un reddito da lavoro di Euro 700,00 mensili, associato alla proprietà della casa di abitazione, e non avendo ella, del resto, dedotto o dimostrato la propria incapacità, per condizione professionale o sociale, di incrementare tale reddito né della capacità degli appellanti di far fronte all'obbligazione alimentare, risultando dagli atti che essi vivevano della pensione del sig. Ro. di Euro 1.500,00 mensili la sig.ra Be. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui i sig.ri Ro.-Tr. hanno resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale per due motivi Ritenuto che va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione in quanto effettuata dall'ufficiale giudiziario su richiesta di un avvocato privo di mandato difensivo dalla relata risulta infatti che la notificazione del ricorso è stata effettuata su richiesta dell'avv. Lu. Ci. nell'interesse di Be. El. nella qualità di cui in atti , ossia su richiesta di soggetto che, sebbene in effetti non munito di procura, è stato nondimeno delegato dalla parte, espressamente menzionata nella relata sicché deve richiamarsi il principio secondo cui l'attività di impulso del procedimento notificatorio - consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario - può, dal soggetto legittimato, e cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio, essere delegata ad altra persona, anche verbalmente, e, in tal caso, l'omessa menzione, nella relazione di notifica, della persona che materialmente ha eseguito la attività suddetta, ovvero della sua qualità di incaricato del legittimato, è irrilevante ai fini della validità della notificazione se, alla stregua dell'atto da notificare, risulta egualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata tale principio opera in genere per gli atti di parte destinati alla notificazione, la quale deve essere imputata alla parte medesima, con la conseguenza che le omissioni suddette non danno luogo ad inesistenza o nullità della notificazione stessa Cass. 4520/2016 il primo motivo del ricorso principale, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 433, 147 e 148 cod. civ., è inammissibile perché la sentenza impugnata ha fatto applicazione del principio, enunciato da questa Corte, secondo cui l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex articolo 148 cod. civ. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui pertanto l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli così come il diritto agli alimenti ex articolo 433 cod. civ., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo Cass. 20509/2010 con il secondo motivo del ricorso principale si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia , nonché travisamento degli elementi di prova circa il grave stato di bisogno dei minori e la capacità economica dei loro nonni il motivo è inammissibile, applicandosi nella specie, ratione temporis, l'articolo 360, numero 5, cod. proc. civ. nel testo come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, numero 83, conv. in 1. 7 agosto 2012, numero 134, che circoscrive il vizio di motivazione alla sola denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti denuncia non contenuta, né formalmente né sostanzialmente, nel ricorso, neppure nella parte in cui esso fa riferimento allo stato di disoccupazione della ricorrente, introdotto nel giudizio di merito, inammissibilmente, soltanto con la comparsa conclusionale in grado di appello con i due motivi del ricorso incidentale si contesta la legittimità e comunque la congruità della compensazione delle spese dei due gradi del giudizio di merito, giustificata dalla Corte d'appello con la sola considerazione della natura della controversia tale complessiva censura è infondata poiché il riferimento, ancorché sintetico, alla natura della controversia rende evidente che la Corte di merito ha inteso valorizzare il carattere alimentare della lite quale giustificazione della disposta compensazione, con ciò ottemperando all'obbligo di esplicita indicazione dei giusti motivi di compensazione delle spese secondo l'articolo 92, comma secondo, cod. proc. civ. nel testo - qui applicabile ratione temporis - come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lett. a , della legge 28 dicembre 2005, numero 263 con efficacia dal 1. Marzo 2006 fino all'ulteriore modifica disposta dall'articolo 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, numero 69 in vigore dal 4 luglio 2009 e non applicabile nella specie, essendo stata la citazione notificata il 24 giugno 2009, come risulta dallo stesso controricorso in conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale va rigettato la reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità poiché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'articolo 13, comma 1 quater, D.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, L. numero 228 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.