Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario ed opposizione al titolo esecutivo

Allorché al momento della formazione del titolo esecutivo giudiziale nei confronti dell’erede, per un debito del de cuius, non fossero ancora decorsi i termini per il compimento dell’inventario da parte del chiamato all’eredità, il quale abbia dichiarato di accettare con beneficio, la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti entro il valore dei beni a lui pervenuti, ex art. 490 c.c., in quanto effetto del beneficio medesimo subordinato per legge alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell’inventario stesso, può essere utilmente eccepita dinanzi al giudice dell’esecuzione ed a quello dell’opposizione, trattandosi di fatto successivo alla definitività del titolo.

Così la Cassazione con sentenza n. 9099/18, depositata il 12 aprile. Il caso. Nel novembre 2009 il Tribunale di Sondrio emetteva un decreto ingiuntivo in base al quale una società cooperativa per azioni intimava, nel marzo e nell’agosto del 2013, degli atti di precetto ad una donna, quale avente causa, per effetto di successione legittima, del marito, deceduto nell’agosto 2009. La donna proponeva opposizione e sosteneva che, avendo accettato l’eredità del marito con beneficio di inventario - mediante dichiarazione resa nel settembre 2009 - e avendo rilasciato i beni ai creditori, non doveva essere considerata debitrice della somma ingiuntale. Nel 2015 il Tribunale di Sondrio, come giudice dell’opposizione, si pronunciava dichiarando la nullità del precetto e condannando la creditrice a rimborsare le spese di lite e al risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c., osservando come il termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo fosse scaduto prima del perfezionamento dell’inventario - le cui operazioni erano terminate nel marzo 2010 - e del rilascio dei beni ereditari. La società cooperativa proponeva appello alla Corte di Appello di Milano, la quale, nel novembre del 2016, accoglieva il gravame soltanto in relazione alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., condividendo il ragionamento che aveva portato il giudice di primo grado a dichiarare la nullità sia del precetto che del successivo pignoramento. Avverso la decisione della Corte territoriale la società proponeva, quindi, ricorso per Cassazione, sulla base di due motivi. La donna resisteva in giudizio con controricorso e proponeva, altresì ricorso incidentale fondato su un unico motivo. La società si difendeva con controricorso dal ricorso incidentale. Ragioni della decisione della Corte di Cassazione. I Supremi Giudici ritengono che le due censure del ricorso principale possano essere trattate congiuntamente e le rigettano. La Corte si richiama a precedenti pronunce e ribadisce il suo orientamento. In tema di successioni mortis causa , per acquisire la qualità di erede con beneficio d'inventario, il chiamato all'eredità deve, oltre a rendere la relativa dichiarazione di accettazione, redigere tempestivamente l'inventario. Nel prevedere ciò, l’art. 484 c.c. delinea una fattispecie a formazione progressiva di cui sono elementi costitutivi, nonché indispensabili, entrambi questi adempimenti. Per i Supremi Giudici, la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario ha una propria immediata efficacia, determinando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato – che subentra in universum ius defuncti , compresi i debiti del de cuius – senza incidere sulla limitazione della responsabilità intra vires hereditatis , che è condizionata anche alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario , in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice non perché abbia perduto ex post il beneficio, ma per non averlo mai conseguito. Essi evidenziano, infatti, che le norme che impongono il compimento dell'inventario in determinati termini non ricollegano mai all'inutile decorso del termine stesso un effetto di decadenza, ma sanciscono sempre come conseguenza che l'erede viene considerato accettante puro e semplice, essendo la decadenza ricollegata solo ed esclusivamente ad alcune altre condotte attinenti alla fase della liquidazione e, quindi, necessariamente successive alla redazione dell'inventario. I Giudici di piazza Cavour richiamano la costante interpretazione giudiziale, secondo la quale l’accettazione dell’eredità con beneficio d'inventario, comportando la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti del de cuius entro il valore dei beni a lui pervenuti, va eccepita nel giudizio di cognizione promosso dal creditore del defunto che faccia valere per intero la sua pretesa . Conseguentemente, ove non sia stata proposta la relativa eccezione nel processo di cognizione, la qualità di erede con beneficio d'inventario non è deducibile per la prima volta in sede esecutiva. Tuttavia, per i Giudici della Seconda Sezione, vale il più generale principio secondo il quale il titolo esecutivo giudiziale copre i soli fatti estintivi o modificativi o impeditivi del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività. Perciò, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione . Ne consegue, pertanto, che allorché al momento della formazione del titolo esecutivo giudiziale nei confronti dell’erede, per un debito del de cuius , non fossero ancora decorsi i termini per il compimento dell’inventario da parte del chiamato all’eredità, il quale abbia dichiarato di accettare con beneficio, la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti entro il valore dei beni a lui pervenuti, ex art. 490 c.c., in quanto effetto del benefico medesimo subordinato per legge alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell’inventario stesso, può essere utilmente eccepita dinanzi al giudice dell’esecuzione ed a quello dell’opposizione, trattandosi di fatto successivo alla definitività del titolo . In conclusione. I Giudici della Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, rigettano il ricorso principale e quello incidentale e condannano la ricorrente principale a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di legittimità. Danno atto, altresì, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 30 gennaio – 12 aprile 2018, n. 9099 Presidente Manna – Relatore Scarpa Fatti di causa La società cooperativa per azioni Banca Popolare di Sondrio, sulla base del decreto ingiuntivo n. 569/09 del 9 novembre 2009, pronunciato dal Tribunale di Sondrio, intimò dapprima in data 27 marzo 2013 e poi in data 28 agosto 2013 atti di precetto ad P.E.M. , quale avente causa, per effetto di successione legittima, del marito V.A. . L’intimata P.E.M. propose opposizione, deducendo di non essere debitrice della somma ingiuntale, atteso che aveva accettato l’eredità del marito con beneficio di inventario e che i beni erano stati rilasciati ai creditori. Il Tribunale di Sondrio, quale giudice dell’opposizione, con sentenza n. 249/2015, dichiarò la nullità del precetto e condannò la creditrice al rimborso delle spese di lite ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., osservando come il termine per l’opposizione al decreto ingiuntivo fosse scaduto prima del perfezionamento dell’inventario nonché dell’avvenuto rilascio dei beni ereditari. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 4195/2016 dell’11 novembre 2016, accolse il gravame della Banca Popolare di Sondrio soltanto in relazione alla condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ritenendo che la Banca si fosse limitata a sostenere in giudizio, in una situazione tra l’altro alquanto complessa , ragioni poi valutate infondate dal giudice adito. La Corte d’Appello affermò di condividere il ragionamento che aveva portato il Tribunale alla dichiarazione di nullità sia del precetto che del successivo pignoramento, rilevando che P.E.M. aveva accettato l’eredità del marito V.A. , morto il 19 agosto 2009, con beneficio di inventario mediante dichiarazione dell’11 settembre 2009, e che le operazioni di redazione di inventario anche a seguito di proroga concessa dal Tribunale erano terminate in data 5 marzo 2010, con successiva designazione del curatore incaricato di procedere alla liquidazione dell’eredità rilasciata ai creditori ed ai legatari. Essendo stato emesso il 9 novembre 2009, su domanda della Banca Popolare di Sondrio, il decreto ingiuntivo nei confronti di P.E.M. , nella qualità di erede del defunto coniuge, poi portato in esecuzione, alla scadenza del termine per proporre la relativa opposizione ex art. 641 c.p.c. non era stata ultimata la redazione dell’inventario, formalità costituente un elemento della fattispecie a formazione progressiva di accettazione con beneficio di inventario, sicché la limitazione di responsabilità scaturente dal beneficio in questione ben poteva essere fatta valere in sede di opposizione all’esecuzione. La Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a. ha formulato ricorso avverso tale sentenza sulla base di due motivi. P.E.M. ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale articolato in unica censura. La Banca Popolare di Sondrio si difende con controricorso dal ricorso incidentale. Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c Ragioni della decisione Il Collegio reputa pregiudizialmente che non sussistono ragioni di economia processuale per disporre la riunione dei ricorsi R.G. n. 8898/2016 e R.G. n. 2355/2017, entrambi discussi all’udienza del 30 gennaio 2018, stante la parziale difformità delle vicende e delle progressioni procedimentali inerenti alla due diverse controversie. I. Il primo motivo del ricorso della Banca Popolare di Sondrio lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 459, 470, 484 e 487 c.c., nonché dei principi generali in tema di acquisto della qualità di erede con beneficio di inventario e di accettazione tacita dell’eredità . Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 2909 c.c. in tema dei limiti dei fatti opponibili al giudicato . Evidenziano le due censure del ricorso principale, che per la loro connessione possono essere esaminate congiuntamente, come il decreto ingiuntivo n. 569/2009 fosse stato emesso allorquando P.E.M. aveva già dichiarato di accettare con beneficio di inventario e come il medesimo provvedimento monitorio, una volta notificato, fosse divenuto definitivo, per la scadenza del termine previsto per l’opposizione, prima che fossero state completate le operazioni di inventario. La ricorrente principale sostiene così che la P. aveva ormai definitivamente acquistato la qualità di erede ed era perciò subentrata nei debiti del de cuius, senza che su questo potesse incidere la mancata redazione o il non tempestivo completamento dell’inventario. Di tal che, la limitazione di responsabilità, che sarebbe derivata dal perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva costituita dall’accettazione con beneficio di inventario, avrebbe dovuto essere fatta valere già in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Il giudicato altrimenti formatosi a seguito della mancata opposizione al provvedimento monitorio precludeva, ad avviso della ricorrente principale, che la detta limitazione di responsabilità potesse essere fatta valere in sede di opposizione all’esecuzione. 1.1. I primi due motivi del ricorso principale sono da respingere. Deve essere ribadito l’orientamento di questa Corte a far tempo da Cass. Sez. 2, 15/07/2003, n. 11030 poi Cass. Sez. 2, 09/08/2005, n. 16739 Cass. Sez. L, 06/08/2015, n. 16514 secondo cui, disponendo che l’accettazione col beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione . e che questa deve essere preceduta o seguita dall’inventario , l’art. 484 c.c. chiaramente delinea una fattispecie a formazione progressiva, per la cui realizzazione i due adempimenti sono entrambi indispensabili, come suoi elementi costitutivi. Dunque la dichiarazione di accettazione, ha ex se una propria immediata efficacia, comportando il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato e quindi il suo subentro in universum ius defuncti, compresi i debiti del de cuius, senza però incidere sulla limitazione della relativa responsabilità intra vires hereditatis, la quale è condizionata anche alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell’inventario, mancando il quale l’accettante è considerato erede puro e semplice artt. 485, 487, 488 c.c. , come se non avesse conseguito il beneficio ab initio. D’altra parte, l’intempestivo compimento dell’inventario, se non nella eccezionale previsione dell’art. 489 c.c. che però concerne unicamente la speciale disciplina stabilita per gli incapaci non è inserito dall’ordinamento tra le ipotesi di decadenza dal beneficio artt. 493, 494 e 505 c.c., tutte riferite ad altre condotte dell’erede attinenti alla fase della liquidazione e quindi necessariamente successive alla redazione dell’inventario , e ciò conferma che tale formalità ha natura di elemento costitutivo della fattispecie. Va allora considerata la parallela costante interpretazione giurisprudenziale, ad avviso della quale l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti del de cuius entro il valore dei beni a lui pervenuti, va eccepita nel giudizio di cognizione promosso dal creditore del defunto che faccia valere per intero la sua pretesa, in modo da contenere quantitativamente l’estensione e gli effetti dell’invocata pronuncia giudiziale ne consegue che, ove non sia stata proposta la relativa eccezione nel processo di cognizione né tale fatto sia stato rilevato d’ufficio dal giudice Cass. Sez. U, 07/05/2013, n. 10531 , la qualità di erede con beneficio d’inventario e la correlata limitazione della responsabilità non sono deducibili per la prima volta in sede esecutiva, coprendo il giudicato tanto il dedotto quanto il deducibile Cass. Sez. 3, 16/04/2013, n. 9158 Cass. Sez. L, 15/04/1992, n. 4633 Cass. Sez. 3, 25/11/1988, n. 6345 . Vale tuttavia il più generale principio in forza del quale il titolo esecutivo giudiziale nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto copre i soli fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo, non potendo essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell’esecuzione ed a quello dell’opposizione per fatti anteriori alla sua definitività. Ciò significa che, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell’esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l’efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest’ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione Cass. Sez. L, 14/02/2013, n. 3667 Cass. Sez. L, 21/04/2004, n. 7637 . Ne consegue che allorché al momento della formazione del titolo esecutivo giudiziale nei confronti dell’erede per un debito del cuius nella specie, al momento della conseguita esecutorietà del decreto ingiuntivo 9 novembre 2009 per mancata opposizione nel termine non fossero ancora decorsi i termini per il compimento dell’inventario da parte del chiamato all’eredità, il quale abbia dichiarato di accettare col beneficio, la limitazione della responsabilità della responsabilità dell’erede per i debiti entro il valore dei beni a lui pervenuti, ex art. 490 c.c., in quanto effetto del beneficio medesimo subordinato per legge alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell’inventario stesso, può essere utilmente eccepita dinanzi al giudice dell’esecuzione ed a quello dell’opposizione, trattandosi di fatto successivo alla definitività del titolo. II. L’unico motivo del ricorso incidentale di P.E.M. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., per avere la Corte d’Appello escluso la temerarietà dell’azione esecutiva promossa dalla Banca Popolare di Sondrio, la quale provvide a notificare atto di precetto pur sapendo che fosse stata ormai conclamata la responsabilità dell’intimata intra vires hereditatis. Anche tale censura è sprovvista di fondamento. La sentenza impugnata ha correttamente all’uopo evidenziato come non potesse dirsi accertata la mala fede o colpa grave della parte precettante Banca Popolare di Sondrio soltanto per aver essa agito in via esecutiva facendo valere una pretesa rivelatasi infondata in una situazione tra l’altro alquanto complessa . L’accertamento della responsabilità processuale aggravata della parte precettante, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., per aver intimato il pagamento di somme che sapeva essere non dovute, è, del resto, devoluto al giudice dell’opposizione, il quale, nel compiere il relativo accertamento, deve valutare, come nella specie riscontrabile, alla stregua della mala fede o dell’ordinaria diligenza la condotta tenuta dal creditore nel giudizio di esecuzione, rimanendo detto accertamento incensurabile in sede di legittimità se non nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. arg. da Cass. Sez. 3, 16/04/2013, n. 9152 . III. Conseguono il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale, nonché la regolazione delle spese del giudizio di cassazione con riconoscimento della prevalente soccombenza della ricorrente principale, in ragione del devoluto. Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni integralmente rigettate. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale, e condanna la ricorrente principale Banca Popolare di Sondrio a rimborsare a P.E.M. le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.