Niente conflitto d’interessi, se genitori e figli mirano al comune vantaggio

Il conflitto di interessi tra genitore e figlio minore che legittima la nomina del curatore speciale, sussiste solo quando i due soggetti si trovino o possano in seguito trovarsi in posizione di contrasto, nel senso che l’interesse proprio del rappresentante rispetto all’atto da compiere, mal si concili con quello del rappresentato.

E’ questo il principio fatto proprio dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile – 3, con ordinanza n. 8438/18, depositata il 5 aprile, con cui ha precisato inoltre che il conflitto in questione non si configura quando, pur avendo tali soggetti rappresentante e rappresentato un interesse proprio e distinto al compimento dell’atto, questo corrisponda al vantaggio comune di entrambi per cui i due interessi, secondo l’apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità, risultano tra loro concorrenti e compatibili. I fatti di causa. La Corte d’Appello aveva confermato, su domanda di un istituto bancario, la pronuncia di primo grado d’inefficacia ex art. 2901 c.c. di un atto con cui una coppia di coniugi aveva donato un terreno alle proprie figlie. A nulla era valso, in proposito, il motivo d’impugnazione sollevato da una delle due figlie, nel frattempo divenuta maggiorenne, con cui deduceva la nullità del giudizio di primo grado per vizio di costituzione del rapporto processuale. Una nullità derivante dal fatto – a parere della ricorrente – che essendo ella al tempo ancora minorenne, l’atto di citazione era stato indirizzato ai suoi genitori quali legali rappresentati che tuttavia si trovavano in una situazione di conflitto di intessi con la stessa figlia. Avverso il rigetto dell’impugnazione, la ragazza ripropose il medesimo motivo di doglianza in Cassazione, lamentando in particolare come la Corte distrettuale non avesse considerato la sussistenza di un conflitto di interessi tra essa ricorrente ed i genitori. Conflitto di interessi da valutare in concreto. Censura di nuovo respinta dalla Corte Suprema, che ha inteso dare seguito al principio espresso in altra occasione dal medesimo Collegio, secondo cui la verifica del conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale, va operata in concreto e non in astratto ex ante ”, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo. Detto principio - proseguono gli Ermellini - pur enunciato in riferimento all’ipotesi in cui il legale rappresentate si sia costituito in giudizio in nome e per conto del rappresentato, risulta ovviamente applicabile anche nel caso di specie in cui il rappresentante si sia invece limitato a ricevere la notifica, senza poi costituirsi per il rappresentato. Azione revocatoria interessi dei genitori e della figlia coincidenti. Alla luce di ciò - enuncia la Cassazione - la sentenza impugnata ha correttamente rilevato come non fosse ravvisabile nel caso de quo alcun conflitto di interessi, a fronte di un interesse del tutto convergente fra i medesimi genitori e la figlia. Va peraltro precisato che un eventuale conflitto non avrebbe potuto comunque profilarsi, neppure se la valutazione dello stesso fosse stata condotta ex ante ” e non in concreto giacché a fronte dell’azione revocatoria proposta dalla banca, l’interesse dei genitori e quello della figlia risultavano senz’altro coincidenti, nel comune intento di sottrarre l’atto di donazione alla revocatoria. Confermando la statuizione impugnata, la Corte rigetta pertanto il ricorso

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 16 gennaio – 5 aprile 2018, n. 8438 Presidente Frasca – Relatore Sestini Fatto e diritto Rilevato che pronunciando sulla domanda proposta dal Banco di Sicilia s.p.a., il Tribunale di Siracusa dichiarò l’inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., dell’atto con cui i coniugi F.R. e T.F. avevano donato alle figlie F.A. e C. un terreno sito in la Corte di Appello di Catania ha rigettato l’appello con cui F.A. aveva dedotto la nullità del giudizio di primo grado per vizio di costituzione del rapporto processuale conseguente al fatto che, essendo ella ancora minorenne, l’atto di citazione era stato indirizzato - quali legali rappresentanti - ai suoi genitori che, tuttavia, si trovavano in conflitto di interessi con la figlia la F. ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi ha resistito, a mezzo della procuratrice speciale Cerved Credit Management s.p.a., la Island Refinancing s.r.l. già succeduta nella posizione processuale del Banco di Sicilia , la quale ha proposto ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato i ricorsi sono stati rimessi all’adunanza camerale, ex art. 380 bis cod. proc. civ., con proposta di manifesta infondatezza del ricorso principale e di inammissibilità di quello incidentale entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 320, ult. co. cod. civ., 78 e 102 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost. e censura la Corte per non aver considerato la sussistenza di un conflitto di interessi fra la ricorrente e i genitori il motivo è infondato, alla luce del principio espresso da Cass. n. 1721/2016 secondo cui la verifica del conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale va operata in concreto e non in astratto ed ex ante , ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo , al quale il Collegio intende dare continuità e che, pur enunciato in riferimento all’ipotesi in cui il legale rappresentante si sia costituito in giudizio anche in nome e per conto del rappresentato, risulta ovviamente applicabile anche all’ipotesi in cui il legale rappresentante si sia limitato a ricevere la notifica e non abbia ritenuto di costituirsi in nome e per conto del rappresentato è pur vero che Cass. n. 1294/1975 ebbe a ritenere sussistente il conflitto di interessi in un’ipotesi in cui il curatore del fallimento dei genitori aveva proposto azione revocatoria nei confronti dei figli minori, in relazione ad una donazione fatta a questi ultimi dai falliti, e che analogo principio venne espresso da Cass. n. 1586/1990 anch’essa relativa ad un’ipotesi di azione revocatoria promossa dal curatore del fallimento dei genitori , individuando la ragione del conflitto di interessi fra genitore fallito e minore nel vantaggio che deriverebbe al primo dall’accoglimento della domanda, con un incremento dell’attivo fallimentare tale indirizzo - espresso in relazione alla peculiare ipotesi del fallimento del genitore - è stato tuttavia superato da successivi arresti di legittimità, che hanno evidenziato che il conflitto d’interessi tra padre e figlio minore che legittima la nomina di un curatore speciale sussiste soltanto quando i due soggetti si trovino o possano in seguito trovarsi in posizione di contrasto, nel senso che l’interesse proprio del rappresentante, rispetto all’atto da compiere, mal si concili con quello del rappresentato , cosicché il conflitto in questione non si configura quando, pur avendo tali soggetti un interesse proprio e distinto al compimento dell’atto, questo corrisponda al vantaggio comune di entrambi, per cui i due interessi, secondo l’apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato, siano tra loro concorrenti e compatibili Cass. n. 5591/1981 conforme Cass. n. 599/1982 . tale principio è stato ribadito e sviluppato dalla citata Cass. n. 1721/2016 che, affermando la necessità di un accertamento in concreto sulla sussistenza del conflitto, ha superato i precedenti che avevano ritenuto rilevante una incompatibilità di interessi anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività , postulando la necessità di una verifica in astratto ed ex ante secondo l’oggettiva consistenza della materia del contendere dedotta in giudizio, anziché in concreto e a posteriori alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti nella causa Cass. n. 13507/2002 conforme a Cass. n. 10822/2001 in linea con tali principi, la sentenza impugnata ha rilevato come nello specifico e alla luce dell’atteggiamento processuale concretamente assunto dai genitori, non fossero ravvisabili situazioni di conflitto, a fronte di un interesse del tutto convergente fra i medesimi genitori e la figlia peraltro, non può sottacersi che un conflitto non si sarebbe profilato sussistente neppure secondo una valutazione ex ante, giacché, a fronte dell’azione revocatoria proposta dall’istituto bancario, l’interesse dei genitori e quello della figlia risultavano coincidenti nel fine di sottrarre l’atto di donazione alla revocatoria né può ritenersi che la mera possibilità che la nomina di un curatore speciale consentisse alla minore di svolgere difese o eccezioni ulteriori rispetto a quelle sviluppate dai genitori valga a concretizzare, di per sé, una situazione di conflitto di interessi il secondo motivo che deduce, in subordine , l’omesso esame circa un fatto decisivo è inammissibile poiché non evidenzia fatti principali o secondari decisivi di cui sia stato omesso l’esame, ma si limita a reiterare considerazioni funzionali all’affermazione della ricorrenza del conflitto di interessi negato dalla Corte il ricorso incidentale dell’Island Refinancing è inammissibile in quanto formulato in modo estremamente generico e proposto come reiterazione di un motivo di appello incidentale condizionato che, come tale, non è stato esaminato dalla Corte a seguito del rigetto dell’appello principale e non può rivivere per il solo fatto che la sentenza sia stata impugnata per cassazione il ricorso incidentale condizionato - enunciato in modo assolutamente generico - risulta assorbito la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite in relazione ad ambedue i ricorsi, proposti successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale, compensando le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.