L’ex moglie in condizioni economiche precarie ha diritto all’assegno divorzile

L’uomo dovrà versarle 500 euro ogni mese. Decisiva la constatazione delle limitate possibilità della donna, possibilità che, osservano i giudici, non sono destinate ad incrementarsi in futuro.

Prospettive poco rosee, a livello lavorativo e di reddito, per la donna. Logico, di conseguenza, che, ufficializzato il divorzio, l’ex marito le dia una mano con un assegno mensile di 500 euro Cassazione, ordinanza n. 7342/18, sez. VI Civile - 1, depositata il 23 marzo . Sostegno. Concluso ufficialmente il lungo matrimonio, restano da sciogliere i nodi legati ai rapporti economici tra gli ex coniugi. E su questo fronte i giudici, prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello, riconoscono il diritto della donna a percepire l’assegno di mantenimento , quantificato in 500 euro mensili . Questa decisione è poggiata sulla precaria condizione economica dell’ex moglie. E la valutazione compiuta in Appello viene ritenuta corretta dai giudici della Cassazione, i quali considerano legittimo il richiamo alla limitata capacità e possibilità effettiva di lavoro personale e di reddito della donna, peraltro non destinata ad incrementarsi in futuro . Giusto, in sostanza, obbligare l’ex marito a garantire un sostegno a quella che è stata la sua compagna per quasi trent’anni. Irrilevanti le obiezioni proposte dall’uomo. A questo proposito, i giudici pongono in evidenza il reddito mensile a sua disposizione , pari a 2mila e 700 euro, e osservano che l’uomo si è anche liberato dell’ obbligo contributivo mensile 350 euro in favore della figlia , divenuta oramai indipendente economicamente .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 20 dicembre 2017 – 23 marzo 2018, n. 7342 Presidente Scaldaferri – Relatore Bisogni Fatto e diritto Ritenuto che 6. Il ricorso è inammissibile perché sostanzialmente diretto a contestare la valutazione di merito compiuta dalla Corte di appello che ha reso una decisione conforme alla stessa giurisprudenza di legittimità in materia di assegno divorzile Cass. civ. sez. I n. 11504 del 10 maggio 2017 invocata dal ricorrente nella sua memoria difensiva. La Corte distrettuale genovese ha infatti valutato l'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione della Ca. ai fini di consentirle l'indipendenza o autosufficienza economica e l'ha esclusa tenendo conto della sua limitata capacità e possibilità effettiva di lavoro personale e di reddito, non destinata a incrementarsi in futuro, della disponibilità di una casa di abitazione, della mancata fruizione di trattamenti pensionistici ciò sulla base delle allegazioni della Ca. e del riscontro delle stesse attraverso gli accertamenti della polizia tributaria acquisiti nel corso del giudizio. In considerazione del reddito mensile a disposizione del'Il. 2.700 Euro , del venir meno dell'obbligo contributivo mensile in favore della figlia 350 Euro , dell'onere gravante sull'Il. per il pagamento del canone mensile di locazione della sua abitazione 752 Euro , del contenzioso esistente fra le parti quanto alla richiesta dell'Il. di restituzione della metà delle somme ricavate dalla vendita dell'abitazione familiare, destinate all'acquisto, intestato alla madre della Ca., dell'appartamento in cui quest'ultima abita insieme alla madre, e implicitamente della durata del matrimonio quasi 27 anni al momento della omologazione della separazione consensuale , la Corte di appello di Genova ha ritenuto congrua la misura in Euro 500 mensili dell'assegno divorzile disposto in primo grado al fine di sopperire alla condizione di non autosufficienza della Ca 7. Deve escludersi pertanto che il ricorrente abbia dedotto una concreta violazione dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970 sia sotto il profilo dei criteri normativi e giurisprudenziali per l'accertamento del diritto all'assegno divorzile, sia sotto il profilo dei criteri normativi e giurisprudenziali per la determinazione dell'ammontare dell'assegno. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza statuizioni sulle spese processuali. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.