Diritto dell’ex moglie alla quota di TFR del marito: rilevante il momento in cui viene domandata la cessazione degli effetti del matrimonio

L’ex moglie non ha diritto alla percezione di una quota di TFR appartenente al consorte, ai sensi dell’art. 12-bis l. n. 898/1970 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio , se il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio viene proposto in un arco cronologico successivo alla maturazione del diritto di TFR in capo al marito .

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 7239/18, depositata il 22 marzo. Il caso. La Corte d’Appello di Lecce rigettava la domanda di pagamento nei confronti della coniuge di una quota di TFR ex art. 12- bis l. n. 898/1970 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio . Avverso la sentenza della Corte distrettuale la coniuge ricorre per cassazione denunciando come il Giudice d’Appello avesse erroneamente negato il diritto a percepire la quota di TFR richiesta, dovendosi infatti individuare quale elemento temporale di riferimento il momento in cui il TFR entra definitivamente nella disponibilità del coniuge e non già quello in cui sorge il relativo diritto. La quota di TFR spettante all’ex coniuge. Il Supremo Collegio ritiene che la Corte d’Appello abbia correttamente applicato la norma di cui all’art. 12- bis l. n. 898/1970, avendo individuato nella data di cessazione del rapporto di lavoro, a seguito del licenziamento, quella nella quale è sorto il diritto del coniuge al TFR ed avendo negato, conformemente all’orientamento di codesta Corte, il diritto per l’odierna ricorrente a riceverne una quota, quale ex coniuge, essendo stato proposto il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in un arco cronologico successivo alla maturazione del diritto del TFR in capo al marito . Irrilevante, pertanto, secondo la Suprema Corte, ai fini della definizione della controversia, l’istanza ex art. 210 c.p.c. di acquisizione di notizie sulla data di erogazione del TFR e del relativo ammontare . La Corte quindi rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 13 febbraio – 22 marzo 2018, numero 7239 Presidente Di Virgilio – Relatore Valitutti Fatto e diritto Rilevato che F.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce numero 142 del 2016, depositata il 16 febbraio 2016, con la quale è stata accolta la domanda, avanzata dal controricorrente, allora appellante signor D.Q.D. , di rigetto della domanda di pagamento della quota di TFR dalla odierna ricorrente proposta ex art. 12 bis L. 898/1970 il signor D.Q.D. ha replicato con controricorso Considerato che con il primo motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione dell’art. 12 bis della legge 898 del 1970 art. 360, primo comma, numero 3 cod. proc. civ. - la ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente escluso il diritto a percepire la quota di TFR richiesta, dovendosi individuare, quale elemento temporale di riferimento a tal fine, quello in cui il TFR entra definitivamente nella disponibilità del coniuge e non quello in cui sorge il relativo diritto con il secondo motivo di ricorso - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio art. 360 c.p.c. comma 1, numero 5 - la ricorrente si duole della circostanza che la Corte salentina abbia omesso di dar conto, con adeguata e corretta motivazione, delle ragioni ostative alla valutazione dell’istanza di rinnovo, formulata nei precedenti gradi di giudizio, di acquisizione delle informative rivolte al datore di lavoro dell’appellante, nonché all’Istituto nazionale di previdenza sociale, volte alla cognizione della data di erogazione del TFR e del relativo quantum Ritenuto che l’espressione, contenuta nell’art. 12-bis della legge 10 dicembre 1970, numero 898, secondo cui il coniuge ha diritto alla quota del trattamento di fine rapporto anche se questo viene a maturare dopo la sentenza implichi che tale diritto deve ritenersi attribuibile anche ove il trattamento di fine rapporto sia maturato prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, quando invero ancora non possono esservi soggetti titolari dell’assegno divorzile, divenendo essi tali dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ovvero di quella, ancora successiva, che lo abbia liquidato infatti, poiché la ratio della norma è quella di correlare il diritto alla quota di indennità, non ancora percepita dal coniuge cui essa spetti, all’assegno divorzile, che in astratto sorge, ove spettante, contestualmente alla domanda di divorzio, ancorché di regola venga costituito e divenga esigibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza che lo liquidi, ne derivi che, indipendentemente dalla decorrenza dell’assegno di divorzio, ove l’indennità sia percepita dall’avente diritto dopo la domanda di divorzio, al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell’assegno è riconnessa l’attribuzione del diritto alla quota di T.F.R. Cass., 06/06/2011, numero 12175 Cass., 20/06/2014, numero 14129 siffatta interpretazione sia, per vero, coerente con la natura costitutiva della sentenza di divorzio e con la possibilità, ai sensi dell’art. 4, decimo comma, legge numero 898 del 1970, di stabilire la retroattività degli effetti patrimoniali della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio a far data dalla domanda Cass., 17/12/2003, numero 19309 Rilevato che nel caso di specie, la Corte d’appello ha correttamente applicato la norma, l’articolo 12 bis, oggetto di censura, avendo individuato nella data di cessazione del rapporto di lavoro, a seguito di licenziamento, quella nella quale è sorto il diritto del D.Q. al TFR ed avendo negato, conformemente all’orientamento di codesta Corte sopra richiamato, il diritto per l’odierna ricorrente a riceverne una quota, quale ex coniuge, essendo stato proposto il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in un arco cronologico successivo alla maturazione del diritto dl TRF in capo al marito In conseguenza di quanto suesposto, risulta del tutto corretta la decisione del giudice di appello di negare qualsivoglia rilevanza, ai fini della definizione della controversia, all’istanza ex art. 210 c.p.c. di acquisizione di notizie sulla data di erogazione del TFR e del relativo ammontare Ritenuto che peraltro, l’omesso esame di istanze istruttorie non valga ad integrare il vizio di cui al novellato art. 360, primo comma, numero 5 cod. proc. civ. Cass. Sez. U. 07/04/2014, nnumero 8053 e 8054 alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso debba essere rigettato con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio . P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente, in favore del controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.