Il diritto dell’adottato a conoscere i propri fratelli… solo se questi sono d’accordo

L’adottato, raggiunta l’età di 25 anni, o 18 anni se sussistono gravi e comprovati motivi, ha diritto di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti, non solo l’identità dei propri genitori biologici, ma anche quelli delle sorelle e dei fratelli biologici adulti, previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all’accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell’esercizio del diritto.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6963/18, depositata il 20 marzo. Il diritto all’identità personale dell’adottato e dei suoi fratelli. Il ricorrente impugnava il decreto della Corte d’ Appello che, confermando la decisione di primo grado, aveva escluso il diritto dell’adottando a conoscere le proprie origini con particolare riferimento alle sorelle e fratelli, anch’essi adottati ma da famiglie differenti. Le ragioni a sostegno della decisione impugnata si improntavano su una interpretazione restrittiva della normativa sul diritto del minore ad una famiglia la quale, ad avviso della Corte territoriale, prevede la possibilità di accedere a dette informazioni solo con riferimento alle origini intese come identità dei genitori biologici e non alle informazioni relative agli altri membri della famiglia biologica, la cui riservatezza sarebbe invece tutelata anche penalmente e che, correttamente, rivestono una posizione del tutto differente da quella dei procreatori/padri. La Corte di Cassazione, invece, nel riconoscere fondate le istanze del ricorrente, che in buona sostanza lamentava il mancato interpello alle sorelle affinchè queste dichiarassero la propria volontà sul consentire o meno l’accesso alle informazioni riservate, cassava il decreto ed esprimeva il principio di diritto secondo cui il diritto dell’adottando a conoscere le proprie origini non può essere limitato ad un’interpretazione restrittiva della norma considerandolo soddisfatto con l’accesso delle informazioni sui genitori biologici, ma deve essere inteso in senso più ampio e considerare nel diritto all’identità personale e alla ricostruzione genealogica genetica anche il diritto a conoscere la cerchia ristretta dei propri parenti biologici. Tuttavia la Corte Suprema ha anche ben rilevato che detto interesse a conoscere i parenti più prossimi da parte dell’adottando deve essere bilanciato con il potenziale opposto diritto dei fratelli a non subire alterazioni, pregiudizi sulla propria identità personale, intendendo con essa anche quella costruita con il nuovo assetto familiare a seguito dell’intervenuta adozione. Pertanto la Cassazione ha ritenuto che soltanto nei confronti dei genitori biologici, il diritto del soggetto adottato adulto che voglia accedere alle informazioni sulle proprie origini può essere configurato alla stregua di un diritto potestativo, salvo il diritto all’anonimato riservato alla madre che vi abbia fatto espressa richiesta e che, invece, nei confronti delle sorelle e dei fratelli, proprio per rispetto dell’identità personale da questi costruita e il loro potenziale interesse all’anonimato, di pari rango di quello dell’interessato, l’accesso alle informazioni riservate da parte dell’interessato deve essere preceduta da specifico interpello volto ad acquisire il loro consenso o dissenso sulla comunicazione delle relative generalità.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 29 maggio 2017 – 20 marzo 2018, numero 6963 Presidente Di Palma – Relatore Acierno Fatti di causa 1. La Corte d’Appello di Torino, sezione minori e famiglia, confermando quanto deciso dal Tribunale per i minorenni, ha rigettato l’istanza di acquisizione delle generalità delle proprie sorelle, proposta da Z.P.L. A sostegno della richiesta lo Z. ha riferito che sia lui che le sue sorelle venivano adottati da famiglie diverse e di aver rivolto già due istanze analoghe al riguardo, ugualmente rigettate. Secondo l’istante doveva trovare applicazione la Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia del 20/11/1989, meglio conosciuta come Convenzione di New York e poteva essere applicato quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il Tribunale per i minorenni può procedere ad un bilanciamento tra il diritto al legame familiare ed il diritto alla riservatezza dei fratelli biologici, così come affermato in qualche sentenza di merito. 1.1 Il Procuratore Generale in appello aveva richiesto che si procedesse all’audizione delle sorelle per verificarne il consenso all’accesso ai dati, ed in caso di risposta affermativa, aveva chiesto che il reclamante fosse autorizzato all’accesso. 1.2 A sostegno della reiezione della domanda la Corte d’Appello ha affermato i commi 4 e 5 dell’art. 28 della L. numero 184 del 1983 indicano le ipotesi in cui è possibile accedere alle informazioni relative all’identità dei genitori biologici e all’origine dell’adottato, mentre il comma sesto prevede l’ascolto delle persone individuate dal Tribunale. Il diritto ai legami familiari è stato di conseguenza considerato ed apprezzato limitatamente alle origini e all’identità dei genitori biologici. Nel caso di specie è stato fatto valere il diritto alla relazione con le sorelle biologiche che sono state adottate ma su tale diritto risulta prevalente quello alla riservatezza delle sorelle tutelato addirittura mediante la previsione del reato di cui all’art. 73 L. numero 184 del 1983. L’accesso ai dati dei fratelli biologici adottati non è previsto al pari di un’istruttoria preventiva nei loro confronti ed anche l’ascolto finalizzato a verificare il consenso all’accesso ai dati sarebbe destinato a ripercuotersi sui delicati equilibri connessi allo stato di soggetto adottato delle sorelle oltre che sui genitori adottivi delle stesse. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Z. P. affidato a due motivi accompagnati da memoria. Il ricorso inizialmente destinato alla trattazione camerale presso la Sesta Sezione di questa Corte ex art. 380 bis cod. proc. civ., è stato rimesso alla pubblica udienza. Motivi della decisione 3. Il ricorrente, prima di illustrare i due motivi di ricorso ha precisato nei termini che seguono la questione da risolvere il diritto ai legami familiari è stato considerato ed apprezzato dal legislatore limitatamente all’origine ed all’identità dei genitori biologici o anche con riferimento alla relazione con le sorelle o fratelli biologici, alla stregua dell’interpretazione sistematica delle norme sovranazionali e nazionali, confortata dai principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale nonché di legittimità e merito? 4. Le censure formulate sono le seguenti 4.1 nel primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 7 e 8 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 ottobre 1989, resa esecutiva con la legge numero 176 del 1991, laddove si impone il rispetto dei diritti del minore ivi compresi quelli volti a preservare la sua identità, il suo nome e le sue relazioni familiari. Per l’adottato l’identità consiste proprio nel ricercare le proprie origini, le proprie radici e conoscere le informazioni relative alla famiglia biologica. Viene altresì dedotta la violazione dell’art. 30 della Convenzione dell’Aja 29 maggio 1993, resa esecutiva con la L. numero 476 del 1998 e l’errata interpretazione dei commi 4 e 5 dell’art. 28 della L. numero 184 del 1983 ritenendo che si possano comprendere nei legami familiari anche i fratelli. Infine, in relazione al diritto alla riservatezza delle sorelle, il ricorrente rileva che il diritto azionato è di natura esclusiva ed attuale, essendo riconosciuto da norme costituzionali e convenzionali. Il pregiudizio dovuto all’ascolto od interpello delle sorelle è invece soltanto ipotetico. La riservatezza peraltro può essere tutelata mediante adeguata istruttoria tendente ad accertare quale potrebbe essere la reazione delle sorelle alla predetta richiesta. 4.2. Nel secondo motivo si sviluppa quest’ultimo profilo anche ex art. 360 numero 5 cod. proc. civ. Il ricorrente sottolinea come una fase istruttoria riservata preserverebbe i diritti concorrenti delle sorelle. 5. In ordine alla preliminare richiesta del Procuratore generale di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, sul rilievo dell’omessa notifica del ricorso al pubblico ministero e del suo mancato intervento nel giudizio d’appello, il Collegio ritiene di poter disattendere tale istanza. L’esame testuale dell’art. 28 consente di escludere l’obbligatorietà della partecipazione del pubblico ministero ai procedimenti che hanno ad oggetto le informazioni relative all’identità dei genitori biologici dell’adottato, maggiore di età. Secondo il paradigma normativo, superato il venticinquesimo anno di età, all’adottato è consentito l’accesso alle informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici . In questa ipotesi, coincidente dal punto di vista anagrafico con il caso di specie, il legislatore, coerentemente con lo statuto costituzionale del diritto all’identità personale, ha ritenuto in via generale, la prevalenza del diritto a conoscere le proprie origini rispetto a quello potenzialmente contrapposto dei genitori biologici. Prima del raggiungimento dell’età di 25 anni l’accesso è, invece, consentito solo se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico fisica dell’adottato. In questa peculiare ipotesi, il Tribunale per i minorenni accerta che l’accesso alle notizie non comporti grave turbamento all’equilibrio psico fisico del richiedente. Il procedimento non richiede l’instaurazione del contraddittorio in quanto, come già rilevato, il diritto a conoscere le proprie origini, nella ipotesi sopra esaminata, può essere limitato od impedito soltanto dall’accertamento di un pregiudizio per la sfera psico fisica del richiedente, reputato così grave da far recedere il diritto alla conoscenza delle proprie origini. La valutazione del tribunale per i minorenni non ha ad oggetto la comparazione od il bilanciamento con i diritti della persona eventualmente confliggenti dei destinatari delle istanze conoscitive dell’adottato, ma rimane ancorata alla sfera personale del richiedente, alla costruzione della sua identità, all’esame dell’incidenza della conoscenza delle proprie origini sullo sviluppo equilibrato della sua personalità, avendo ritenuto il legislatore con valutazione, svolta in via generale ed ex ante, che la giovane età del richiedente, ancorché maggiorenne, imponga particolari cautele. Anche in questo procedimento, tuttavia, può escludersi l’intervento necessario del pubblico ministero, trattandosi dell’esercizio di un diritto che può soltanto essere temporalmente differito ma non compresso od escluso, avendo natura potestativa dopo il compimento dei 25 anni S.U. numero 1946 del 2017 . Può, pertanto, ritenersi che soltanto nell’ipotesi disciplinata all’art. 28, c.4 si possa porre in concreto la questione della necessità dell’intervento del pubblico ministero. La norma contiene un’esplicita deroga al principio generale, stabilito nei commi precedenti, del divieto di fornire informazioni, sui genitori biologici del minore adottato, ai genitori adottivi. Solo per gravi e comprovate ragioni, legate a problemi sanitari, il Tribunale per i minorenni può accogliere tale richiesta, previa adeguata preparazione ed assistenza del minore . Le informazioni in questione possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e dell’urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore. Nei commi successivi, relativi al diritto di conoscere le proprie origini dell’adottato maggiore di età, il procedimento si caratterizza per la mancanza di contraddittorio, svolgendosi nei confronti di una sola parte, e per la conseguente assenza di un interesse di natura pubblicistica comparabile con quello relativo ai soggetti minori di età, il quale, invece, richiede in via generale il controllo e, quando previsto dalla legge, l’iniziativa dell’ufficio del pubblico ministero. 5. Si ritiene opportuno rilevare, a fini di completezza, che la mancata notifica del ricorso per cassazione al Pubblico Ministero, anche nei procedimenti nei quali sia previsto il suo intervento ma non il potere di promuovere l’accertamento giudiziale, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non determina l’inammissibilità del ricorso stesso tutte le volte che le sue funzioni s’identificano con quelle svolte dal procuratore generale presso il giudice ad quem e siano assicurate dalla partecipazione di quest’ultimo al successivo grado di giudizio S.U. 3556 del 2017 . I precedenti richiamati nella requisitoria del P.G. riguardano azioni di stato nelle quali il pubblico ministero, non solo deve intervenire ex art. 70 cod.proc.civ. ma ha anche il potere di promuovere l’azione. 6. In conclusione deve escludersi l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Pubblico Ministero e per il difetto di partecipazione dello stesso al procedimento di merito. 7. Prima di affrontare la questione sottoposta al vaglio del Collegio deve rilevarsi, sempre in via preliminare, l’ammissibilità del ricorso. La domanda rivolta al Tribunale ha ad oggetto il riconoscimento di diritti fondamentali ed inviolabili della persona. Ne consegue che il contenuto del provvedimento non può che avere natura decisoria, essendo rivolto all’accertamento dell’esistenza e dell’estensione della tutela di tali diritti. Infine la decisione ha anche il carattere della definitività, ancorché nei limiti dei provvedimenti assunti rebus sic stantibus non essendo il provvedimento in oggetto qualificabile come provvisorio od interinale. 8. Il diritto a conoscere le proprie origini costituisce un’espressione essenziale del diritto all’identità personale. Lo sviluppo equilibrato della personalità individuale e relazionale si realizza soprattutto attraverso la costruzione della propria identità esteriore, di cui il nome e la discendenza giuridicamente rilevante e riconoscibile costituiscono elementi essenziali, e di quella interiore. 8.1 Quest’ultimo aspetto, più complesso, può richiedere la conoscenza e l’accettazione della discendenza biologica e della rete parentale più prossima. La funzione di primaria importanza che riveste il riconoscimento giuridico dell’identità personale e la consapevolezza della pluralità di elementi anche dialettici di cui si compone, quali il diritto a conoscere la verità sulla propria storia personale e quello a conservare la costruzione preesistente dell’identità propria e dei terzi eventualmente coinvolti, ha formato oggetto dell’attenzione e dell’incisivo intervento delle Corti supreme nazionali e sovranazionali. L’impegno sul riconoscimento del diritto a conoscere le proprie origini è stato stimolato, in tempi molto recenti, proprio dalla necessità di trovare una composizione equilibrata tra diritti contrapposti, quello della persona che vuole completare la costruzione della propria identità attraverso la ricerca delle origini biologiche e quello della madre biologica che ha esercitato, al momento del parto, il diritto di non essere nominata e che può voler conservare questo segreto proprio al fine di non alterare l’identità anche relazionale costruita nel tempo. 9. Su questa dialettica ed al fine di temperare l’assolutezza del divieto di conoscere le proprie origini biologiche, contenuto nell’art. 28, c.7 della L. numero 184 del 1983 rispetto alla madre che abbia dichiarato alla nascita di non essere nominata, è intervenuta la Corte Europea dei diritti umani con la sentenza del 25 settembre 2012 ricorso numero 33783/09 , Godelli contro Italia, affermando che è necessario stabilire un equilibrio ed una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa e che l’esclusione di qualsiasi possibilità di conoscere le proprie origini, propria della legislazione italiana, a differenza di quella di altri paesi, costituisce una violazione dell’art. 8 Cedu. Con la norma contestata, lo Stato italiano ha oltrepassato il margine di discrezionalità compatibile con la tutela dei diritti della persona garantito dalla Convenzione. 10. La Corte Costituzionale con la sentenza numero 278 del 2013, condividendo la valutazione della Corte Europea dei diritti umani in ordine all’ingiustificata assolutezza del divieto di conoscere le proprie origini ha ritenuto che l’art. 28, c.7, L. numero 184 del 1983 contrasti con gli artt. 2 e 3 Cost., ed ha indicato, con una sentenza additiva di principio così qualificata da S.U. numero 1946 del 2017 , il modello procedimentale da introdurre per rendere effettivo il bilanciamento delle posizioni giuridiche soggettive, almeno potenzialmente confliggenti rappresentate dal diritto all’anonimato della madre biologica e dal diritto a conoscere le proprie origini biologiche del figlio. All’illegittimità dell’assolutezza del divieto, derivante dal complesso normativo costituito dall’art. 28 della L. numero 184 del 1983 e dall’art. 30 del d.p.r. numero 396 del 2000, non è conseguita la configurabilità del diritto a conoscere le proprie origini come diritto potestativo ma è stato ritenuto necessario l’interpello della madre biologica al fine di verificarne il consenso all’eventuale revoca della scelta dell’anonimato fatta al momento della nascita. Il diritto di quest’ultima a conservare l’identità costruita anche mediante il segreto sull’abbandono del figlio al momento del parto è stato ritenuto rilevante nel bilanciamento d’interessi compiuto dalla Corte ma è stata eliminata l’intangibilità della scelta, sul rilievo dell’intrinseca mutabilità delle tappe dello sviluppo e consolidamento della personalità umana. Di peculiare rilievo è la metodologia indicata dalla Corte Costituzionale per procedere ad un adeguato bilanciamento degli interessi confliggenti. La tecnica prescelta non è stata quella di attribuire al giudice la valutazione in concreto del bilanciamento ma di predefinire un modulo procedimentale ritenuto idoneo allo scopo, fondato sulla verifica della volontà e della disponibilità a rimuovere il segreto sulla propria identità da parte della madre biologica in modo da rendere possibile, per la persona che è stata adottata a causa di questa scelta, di completare il quadro della propria genealogia ed identità personale. 11. L’attuabilità del modello sopra descritto, anche senza preventivo intervento legislativo, è stata riconosciuta, infine, nella recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte numero 1946 del 2017. In questa pronuncia si è ritenuto che, rimossa dalla pronuncia della Corte Costituzionale la norma sull’assolutezza ed intangibilità dell’anonimato, potesse procedersi all’interpello materno all’interno di un procedimento garantito dalla massima riservatezza al fine di provocare la revoca dell’originario segreto. 12. Può, pertanto, ritenersi che la procedimentalizzazione del bilanciamento d’interessi sia la modalità, costituzionalmente e convenzionalmente adeguata, al fine di attuare, anche in ipotesi diverse da quella disciplinata dall’art. 28, comma 7, L. numero 184 del 1983, il corretto bilanciamento d’interessi tra l’adottato maggiore di età che vuole conoscere le proprie origini al fine di aggiungere una tessera di primario rilievo al mosaico della propria identità ed i componenti del nucleo familiare biologico-genetico, diversi dai genitori. 13. Deve, al riguardo precisarsi, che, come già illustrato, il diritto ad avere informazioni sui propri genitori biologici, per la persona adulta ultraventicinquenne, ha carattere potestativo, salva l’eccezione di cui al citato c.7 dell’art. 28 che ha dato luogo agli interventi delle Corti Supreme. L’art. 28, c.5. stabilisce, infatti, che l’”adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici . L’esame testuale della norma pone la questione, di natura interpretativa, relativa all’ampiezza delle informazioni cui può accedere l’adottato. La norma afferma che l’adottato, raggiunta l’età di 25 anni, può accedere ad informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici. Occorre, pertanto, stabilire se la formula legislativa possa essere qualificata come un’endiadi e, conseguentemente, esprimere un concetto unitario per il tramite di due termini coordinati ovvero se formula congiunta abbia una valenza pleonastica, o se contenga, invece, due ambiti d’informazioni non necessariamente coincidenti. La prima opzione interpretativa, induce a ritenere che il riferimento normativo all’origine dell’adottato sia soltanto una specificazione dell’ambito delle informazioni che esso ha il diritto di conoscere, da limitarsi all’identità dei genitori biologici, ritenendo,di conseguenza, che questa ultima informazione sia idonea a soddisfare l’esigenza conoscitiva relativa alle origini. Nella seconda, invece, si ritiene che con la formula normativa sopra illustrata il legislatore abbia inteso non limitare esclusivamente all’identità dei genitori biologici il diritto dell’adottato che abbia raggiunto i 25 anni di età o nei limiti previsti dall’art. 28, c.5 l’infraventicinquenne a conoscere le proprie origini ma estenderne il contenuto all’intero nucleo familiare originario, in particolare quando questa indagine sia necessaria per integrare il contenuto del diritto che si vuole esercitare. Il riferimento alle origini, congiunto con quello relativo all’identità dei genitori biologici, può implicare uno spettro più esteso d’informazioni, al fine di ricostruire in modo effettivo il quadro dell’identità personale. Ove si acceda a quest’ultima opzione ermeneutica, occorre, tuttavia, verificare se la posizione giuridica dei componenti del nucleo familiare originario diversi dai genitori biologici, ed in particolare quella delle sorelle e dei fratelli, a fronte di una richiesta formulata dall’adottato ex art. 28 c.5, sia da considerare in modo diverso da quella dei genitori i quali, salva l’ipotesi di cui all’art. 28 c.7 come risultante dall’intervento della Corte Costituzionale e delle S.U. con le sentenze ampiamente richiamate numero 278 del 2013 e 1946 del 2017, non possono impedire l’esercizio del diritto a conoscere le proprie origini a chi ne sia titolare secondo le condizioni previste dal citato art. 28. 14. Ritiene il Collegio che un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma possa valorizzare il richiamo testuale al diritto di accedere alle informazioni sulla propria origine in modo da includervi oltre ai genitori biologici, in particolare nell’ipotesi in cui non sia possibile risalire ad essi, anche i più stretti congiunti come i fratelli e le sorelle ancorché non espressamente menzionati dalla norma. La natura del diritto e la funzione di primario rilievo nella costruzione dell’identità personale che viene riconosciuta alla scoperta della personale genealogia biologico-genetica, induce ad accogliere tale interpretazione estensiva. 15. Deve, tuttavia, rilevarsi che l’esercizio del diritto nei confronti dei genitori biologici e nei confronti degli altri componenti il nucleo familiare biologico-genetico originario dell’adottato, non può realizzarsi con modalità identiche. Nei confronti dei genitori biologici, il legislatore ha svolto una valutazione generale ex ante sulla netta preminenza del diritto dell’adottato rispetto a quello dei genitori biologici tale da escludere alcun bilanciamento d’interessi da eseguirsi ex post. La scelta del legislatore in ordine ai genitori biologici consegue alla peculiare natura del loro ruolo nel complesso processo che conduce allo status filiationis dell’adottato. La medesima soluzione non è, tuttavia, automaticamente applicabile anche al diritto di conoscere l’identità delle proprie sorelle e fratelli, in considerazione della radicale diversità della loro posizione rispetto a quella dei genitori biologici con riferimento sia alle ragioni della decisione riguardante lo status di figlio adottivo del richiedente sia all’incidenza di questa decisione sullo sviluppo della sua personalità. Può legittimamente determinarsi una contrapposizione tra il diritto del richiedente di conoscere le proprie origini, e quello delle sorelle e dei fratelli a non voler rivelare la propria parentela biologica ed a non voler mutare la costruzione della propria identità attraverso la conoscenza d’informazioni ritenute negativamente incidenti sul raggiunto equilibrio di vita. Soltanto nei confronti dei genitori biologici, di conseguenza, il diritto del soggetto adottato adulto che voglia accedere alle informazioni sulle proprie origini si può configurare alla stregua di un diritto potestativo. Nei confronti delle sorelle e dei fratelli deve, invece, ritenersi necessario procedere, in concreto, al bilanciamento degli interessi tra chi chiede di conoscere le proprie origini e chi, per appartenenza al medesimo nucleo biologico familiare, può soddisfare tale esigenza, ancorché riconosciuta come diritto fondamentale. Per realizzare in questa peculiare ipotesi il corretto bilanciamento tra le due posizioni almeno astrattamente in conflitto si deve ricorrere alla medesima modalità procedimentale che la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 278 del 2013, e le S.U. di questa Corte, con la sentenza numero 1946 del 2017, hanno individuato come lo strumento idoneo a non impedire l’esercizio del diritto a conoscere le proprie origini anche nei confronti di soggetti diversi dai genitori biologici i quali, a differenza di questi ultimi, possono non assentire alla richiesta ma devono essere interpellati al riguardo. Le informazioni che si vogliono conoscere, in quanto legate ad una comune origine biologica, hanno natura ontologicamente riservata, trattandosi di dati personali sensibili e sono, di conseguenza, protette in via generale dalle ingerenze di terzi. D’altra parte, il diritto a conoscere la propria origine da parte dell’adottato adulto infra o ultraventicinquenne, nel primo caso il diritto è condizionato in funzione dell’esclusivo interesse del richiedente, nel secondo manca di limitazioni gode di un riconoscimento costituzionale, convenzionale e di diritto positivo art. 28 non comprimibile con esclusione dei genitori biologici se non mediante il dissenso espresso del possessore delle informazioni richieste. Pur non sussistendo per le sorelle ed i fratelli un divieto espresso a far conoscere la propria identità, come quello che vige con il forte temperamento individuato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità sopra illustrata per la madre biologica che ha scelto l’anonimato al momento del parto, deve riconoscersi anche ai predetti componenti del nucleo familiare originario il diritto di essere interpellati in ordine all’accesso alle informazioni sulla propria identità, trovandosi a confronto posizioni giuridiche soggettive di pari rango e di contenuto omogeneo sulle quali non vi è stata alcuna predeterminazione legislativa della graduazione gerarchica dei diritti e degli interessi da comporre, come invece previsto nei commi 5 e 6 dell’art. 28, con riferimento all’adottato maggiorenne che voglia conoscere l’identità dei propri genitori biologici. Le modalità procedimentali in concreto adottabili possono essere tratte dai numerosi protocolli elaborati dai Tribunali per i minorenni dei diversi distretti giudiziari dei quali si trova ampia illustrazione nel par. 11 delle S.U. numero 1946 del 2017. Deve aggiungersi che, nel caso di specie, la situazione personale di partenza del ricorrente e delle sorelle è del tutto identica, essendo specificato nel ricorso che anche queste ultime sono state adottate ma da coppie diverse, con conseguente allontanamento e perdita di ogni contatto ed informazione reciproca dall’avvenuta adozione. Il diritto a conoscere le proprie origini, alle condizioni sopra indicate, è limitato all’accesso, riservato, alle informazioni relative all’identità delle sorelle biologiche, con esclusione di alcun vincolo di parentela o relazionale e con obbligo di trattamento dei dati personali conosciuti non lesivo dei diritti altrui. 16. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione e la pronuncia impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice del merito perché si attenga al seguente principio di diritto L’adottato ha diritto, nei casi di cui all’art. 28,c.5., I. numero 184 del 1983, di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti, non solo l’identità dei propri genitori biologici, ma anche quella delle sorelle e fratelli biologici adulti, previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all’accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell’esercizio del diritto . P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.