L’aggressione fisica del marito non giustifica l’infedeltà della moglie

Ai fini dell’addebito della separazione, se la condotta violenta dell’ex marito non può giustificare la relazione extraconiugale della consorte e comporta l’addebito allo stesso, la separazione può essere addebitata anche a quest’ultima, qualora la relazione extraconiugale risulti provata.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 3923/18, depositata il 19 febbraio. Il caso. Il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione coniugale con addebito al marito. Successivamente, la Corte d’Appello della medesima città riformava la sentenza del Giudice di prime cure disponendo l’addebito anche alla moglie. Avverso la sentenza della Corte distrettuale la coniuge propone ricorso per cassazione denunciando la violazione del riparto dell’onere della prova nonché l’erroneità dell’addebito pronunciato nei suoi confronti. Infedeltà ed addebito. Il Supremo Collegio sottolinea che, se da un lato l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà sia una circostanza sufficiente per l’addebito della separazione nei confronti del coniuge responsabile, dall’altro la separazione risulta addebitabile, ai sensi dell'art. 151, qualora la relazione extraconiugale non sfoci nell’adulterio ma sia tale da offendere l’onore dell’altro coniuge, risultando gravato della relativa prova il coniuge richiedente l’addebito. La Corte distrettuale, dall’analisi compiuta dalla Suprema Corte, ha fatto corretta applicazione dei principi sopra citati, ritenendo sicuramente addebitabile la separazione ad entrambi i coniugi, in quanto se al marito veniva addebitata la separazione a causa delle inammissibili aggressioni fisiche poste in essere nei confronti della moglie, la relazione extraconiugale di quest’ultima veniva ritenuta provata. Pertanto, la Suprema Corte ribadisce, in conclusione, che la condotta violenta di un coniuge non può esser mai giustificata da comportamenti dell’altro, ma che tale condotta qui non in discussione non vale, a sua volta, a giustificare la violazione dei doveri che sorgono dal matrimonio . La Corte dunque dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 16 gennaio – 19 febbraio 2018, n. 3923 Presidente Scaldaferri – Relatore Sambito Fatti di causa Il Tribunale di Napoli ha pronunciato la separazione personale dei coniugi S.G. e M.M. , addebitandola al marito, ha assegnato alla moglie la casa coniugale e previsto un contributo per il mantenimento della figlia minore A. , affidata ad entrambi i genitori e con domicilio prevalente presso la madre. La Corte d’appello di Napoli con sentenza del 10.6.2016, ha addebitato la separazione anche alla moglie, che ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi, con cui deduce, rispettivamente la violazione degli artt. 2697 c.c., 143 e 151 c.c. ed omesso esame di un punto decisivo. Il M. non ha svolto difese. Ragioni della decisione 1. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione in forma semplificata. 2. I motivi, attinenti tutti alla ricorrenza del nesso eziologico tra violazione del dovere di fedeltà che si afferma non provato in maniera puntuale ed intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sono inammissibili. Occorre premettere che secondo consolidata giurisprudenza a l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618 ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859 n. 917 del 2017 b la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e/quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge. Cass. n. 15557 del 2008 n. 8929 del 2013 n. 21657 del 2017 c grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059 . 3. Tali principi risultano osservati dalla Corte territoriale laddove, nel valutare le risultanze processuali puntuali e circostanziate annotazioni contenute nel diario della ricorrente, telefonate e squilli durante le giornate ha ritenuto provata nel senso sub b la relazione della moglie, ed ha affermato che la separazione non è stata determinata dalla mediocrità della storia coniugale ma da tale relazione -qualificata come un evento recente ed emotivamente duro, intervenuto mentre il marito ancora tentava in modo grossolano approcci con la moglie oltre che dalle inammissibili aggressioni fisiche del marito, in ragione delle quali la separazione gli era stata, correttamente, addebitata già dal Tribunale. 4. Le censure della ricorrente, volte a negare il nesso causale tra presunto tradimento e crisi del rapporto coniugale ed a sottolineare la gravità della condotta del M. , sotto le mentite spoglie di denunce di violazione di legge, attingono, quindi, inammissibilmente, al merito, dovendo, in conclusione, ribadirsi che la condotta violenta di un coniuge non può esser mai giustificata da comportamenti dell’altro, ma che tale condotta qui non in discussione non vale, a sua volta, a giustificare la violazione dei doveri che sorgono dal matrimonio. 5. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.