Genitori anziani e soprattutto inadeguati: definitiva l’adottabilità della figlia

Il dato anagrafico relativo a padre e madre biologici – lui over 70, lei over 60 – è ritenuto solo un pezzo del puzzle. Complessivamente i giudici hanno posto in evidenza la loro inidoneità rispetto ai bisogni emotivi ed affettivi della bambina.

Otto anni di battaglia per dover dire addio definitivamente alla figlia. Questo il destino di una coppia di genitori piemontesi – definiti, a causa della loro età oltre 70 anni lui, oltre 60 anni lei , ‘genitori nonni’ dai media –, a fronte della decisione ufficializzata oggi dalla Corte di Cassazione. La bambina resterà con la propria famiglia adottiva. Questa la soluzione migliore, secondo i giudici, per darle un futuro sereno. Decisivo, però, è stato spiegato, non tanto il dato anagrafico di mamma e papà biologici, quanto la loro inidoneità come genitori Cassazione, sentenza n. 3594/18, sez. I Civile, depositata oggi . Età. Ultima tappa, prima del passaggio al Palazzaccio, quella alla Corte d’Appello di Torino, dove, nel marzo dello scorso anno, i giudici avevano sancito l’adottabilità della bambina. A loro parere sarebbe stato un trauma per lei rompere l’attuale legame con i genitori adottivi e un rischio chiederle di ricostruire un rapporto con i genitori biologici, che avrebbero dovuto provare di possedere risorse riparative straordinarie per garantirne il sereno sviluppo psico-fisico . E invece, secondo i Giudici, la coppia piemontese si è rivelata inadeguata il padre ha dimostrato di non rendersi pienamente conto, anche da un punto di vista pratico, delle complessive esigenze di una bambina in tenera età e di essere totalmente dipendente ed acritico rispetto alle aspettative genitoriali della moglie quest’ultima ha evidenziato un ferreo controllo delle emozioni, un sistema difensivo fortissimo, la negazione di qualsiasi problema e la mancanza di consapevolezza in ordine alle difficoltà costantemente dimostrate sull’accudimento concreto della bambina . In sostanza, secondo i giudici d’Appello è parsa evidente la complessiva mancata mentalizzazione delle esigenze della bambina , mentre l’età dei genitori biologici non ha rappresentato un pregiudizio ma è stata valutata come elemento oggettivo . Abbandono. La valutazione compiuta quasi un anno fa dai magistrati torinesi è ora condivisa e ritenuta inattaccabile dalla Corte di Cassazione, che rende così definitiva l’adottabilità della bambina. In sostanza, secondo i Giudici del Palazzaccio è stata accertata una chiara situazione di abbandono dei genitori biologici verso la figlia. A questo proposito vengono richiamati diversi elementi la reiezione della domanda di adozione internazionale la riscontrata necessità di sostegno alla genitorialità, riscontrata prima del parto e confermata dopo la nascita, rifiutata dalla madre l’indicazione di forti difficoltà nell’accudimento, oltre che pratico anche emotivo e affettivo, della minore la forte differenza di età con la minore . Complessivamente, è emersa una complessiva incapacità, non emendabile, di comprendere quali siano i bisogni emotivo-affettivi della bambina , risultando il padre totalmente dipendente dalle aspettative e dai desideri della moglie ed essendo quest’ultima chiusa in un processo narcisistico che le impedisce di percepire la minore come un investimento affettivo . Ecco spiegata perciò la scelta di lasciare definitivamente la bambina alla sua attuale famiglia adottiva, con buona pace dei genitori biologici.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 30 novembre 2017 – 14 febbraio 2018, n. 3594 Presidente Tirelli – Relatore Acierno Fatti di causa 1. La sentenza della Corte d'Appello di Torino, con la quale è stata dichiarata l'adottabilità della figlia minore degli attuali ricorrenti, -passata in giudicato con il rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione con sentenza n. 25213 del 2013, - è stata impugnata per revocazione dai ricorrenti e con la sentenza n. 13435 del 2016, la Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendo, sotto il profilo rescindente, che la dichiarazione di adottabilità si era fondata, nella sostanza, su una circostanza di fatto, ritenuta decisiva, ma rivelatasi non corrispondente alla verità e, sotto il profilo rescissorio che non risultava conseguentemente sussistente lo stato di abbandono morale e materiale della minore che costituisce l'ineludibile presupposto della dichiarazione di adottabilità. La pronuncia rescissoria si è conclusa con la cassazione con rinvio della sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato l'adottabilità della minore perché fosse svolto un nuovo esame della situazione di abbandono morale e materiale della minore alla luce dell'esito del giudizio relativo alla revocazione. 2. La Corte d'Appello di Torino, con la sentenza impugnata, ha confermato la dichiarazione di adottabilità della minore sulla base dei seguenti principi - in ordine al rilievo del curatore speciale relativo all'efficacia della sentenza di revocazione e cassazione della pronuncia della Corte d'Appello che aveva dichiarato l'adottabilità della minore, in quanto intervenuta successivamente alla sentenza di adozione passata in giudicato, la Corte territoriale ha rilevato di essere tenuta, in virtù della cassazione con rinvio, ad una decisione sulla adottabilità della minore, non avendo la sentenza della Corte di Cassazione relativa al giudizio sulla revocazione statuito alcunché in ordine alle sorti della sentenza di adozione successivamente intervenuta - viene ritenuto che, pur essendo in linea di principio incompatibile la coesistenza di un giudizio pendente sullo stato di abbandono con una sentenza di adozione passata in giudicato, all'interno del giudizio relativo all'adottabilità il rinvio della Cassazione impone una decisione di merito ancorché inidonea ad incidere sulla sostanza di una sentenza costitutiva di status, passata in giudicato e, conseguentemente, non revocabile. Infine non vi è luogo a provvedere sulla sospensione degli effetti della sentenza di adozione - in ordine all'accertamento della situazione di abbandono morale e materiale della minore, la Corte territoriale ha rilevato che il giudizio ha ad oggetto la condizione attuale della minore, la quale da molti anni non ha frequentazione, né esperienza di vita in comune né rapporti significativi con i ricorrenti. Al riguardo i consulenti tecnici d'ufficio hanno osservato che la rescissione dell'attuale legame con i genitori adottivi costituirebbe un effetto traumatico inimmaginabile a fronte della ricostruzione di un rapporto non più esistente, ma vissuto, per un tempo molto breve, con grandi difficoltà. Un rientro presso i genitori biologici sarebbe molto rischioso in quanto la modificazione degli attuali punti di riferimento affettivo, determinerebbe un disagio evolutivo grave nella minore. - i ricorrenti avrebbero dovuto allegare e provare di possedere risorse riparative straordinarie per garantire il sereno sviluppo psico fisico della minore e ribaltare il giudizio prognostico dei consulenti d'ufficio, ma nella consulenza di parte di tali capacità riparative non si argomenta - il miglior interesse per il minore anche alla luce dei principi Cedu non coincide nella specie e sulla base di un giudizio all'attualità, nel privarlo del legame di fatto e di diritto nel quale si esprime lo status di figlio. Il diritto alla vita familiare da salvaguardare nel suo interesse consiste nella conservazione della situazione stabile e positiva di cui gode. - in ordine alla tesi, richiamata anche nella sentenza della Corte di cassazione che ha deciso sulla revocazione, secondo la quale la mancata costituzione di un autentico rapporto filiale è da imputare all'allontanamento della minore ad un mese di vita dai genitori biologici, la Corte d'Appello ritiene di condividere il giudizio di abbandono morale dovuto ad inemendabile inadeguatezza genitoriale, già formulato nella sentenza impugnata, coerentemente con le risultanze delle indagini tecniche disposte. L'ingerenza dello Stato ai fini dell'attuazione del diritto alla vita familiare ex art. 8 Cedu, è stata largamente giustificata anche sotto il profilo della proporzionalità del mezzo allo scopo. La valutazione d'inidoneità genitoriale e la prognosi di non recuperabilità in relazione ai tempi e alle esigenze della minore già formulate sono fondate su accertamenti plurimi ed univoci. I genitori biologici della minore vennero ritenuti inidonei per l'adozione internazionale. Fin dalla nascita, la relazione genitoriale aveva presentato criticità ma la madre aveva negato qualsiasi aiuto. In una relazione dei servizi territoriali di poco successiva alla nascita si evidenziava che non si coglieva un immaginario materno che comprendesse un impegno di accadimento oltre che pratico, anche emotivo-affettivo . Veniva, pertanto, aperta una procedura di volontaria giurisdizione su impulso del p.m. a tutela della minore. Seguiva l'allontanamento ex art. 403 cod. civ. il 29/6/2010 con riferimento all'episodio del giorno precedente, e gli incontri periodici e protetti della minore con i genitori i quali hanno sempre dimostrato collaborazione con i Servizi. La consulenza d'ufficio svolta in primo grado è stata vivacemente criticata dagli appellanti ma è pervenuta a conclusioni coerenti con quella di secondo grado. Dagli accertamenti svolti è emersa un'univoca valutazione negativa sulla capacità genitoriale degli appellanti, non dovuta a patologie psichiatriche o disagio socio economico. Il padre ha dimostrato di non rendersi pienamente conto anche da un punto di vista pratico, delle complessive esigenze di una bambina in tenera età e di essere totalmente dipendente ed acritico rispetto alle aspettative genitoriali della moglie. Quest'ultima ha evidenziato un ferreo controllo delle emozioni, un sistema difensivo fortissimo, la negazione di qualsiasi problema e la mancanza di consapevolezza in ordine alle difficoltà costantemente dimostrate sull'accudimento concreto della minore, la quale ha evidenziato negli incontri grande fatica e il bisogno di chiudere in fretta una situazione pesante. I consulenti hanno evidenziato che la bambina ha vissuto un trauma significativo sul piano relazionale ma ha comunque raggiunto le tappe evolutive tipiche ed è adeguata sia sul piano cognitivo che emotivo-relazionale. Gli affidatari e i servizi territoriali hanno riferito di acute crisi d'angoscia manifestate prima e dopo gli incontri con i genitori. - i consulenti di parte degli appellanti hanno valutato positivamente la metodologia seguita nelle operazioni peritali pur non concordando sulle conclusioni, riconoscendo tratti narcisistici ed istrionici nella madre biologica. L'indagine tecnica è stata approfondita, rispondendo ai criteri richiesti dalla giurisprudenza Cedu, ed ha concluso che il fatto accaduto il 28/6/2010 è stato valutato non per la sua rilevanza penale, già esclusa dai giudici di merito, ma come spia di una complessiva mancata consapevolezza delle esigenze della minore, di una mancata mentalizzazione della bambina e dei suoi bisogni. Anche l'età degli appellanti non ha costituito un pregiudizio ma è stata valutata come elemento oggettivo da tenere in considerazione. - l'accertamento svolto non ha alla base l'interesse della minore ad avere una famiglia migliore ma quello a vedersi assicurata una crescita sana ed un'assistenza adeguata oltre che una stabilità affettiva. - lo stato di abbandono si è fondato, infine, su carenze genitoriali gravi riscontrate e non emendabili in tempi consoni con la crescita della minore. E' stato riscontrato che, nel lungo periodo degli incontri, non si è realizzato un legame funzionale al benessere della minore e, nonostante la collaborazione degli appellanti ed il sostegno dei tecnici interpellati non si è prospettata l'ipotesi di un concreto margine d cambiamento. 3. In conclusione secondo la Corte d'Appello deve essere confermata la dichiarazione di adottabilità. 4. Avverso questa sentenza è stato proposto ricorso per cassazione affidato a 6 motivi. Ha resistito con controricorso il curatore speciale della minore. I ricorrenti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 5. I motivi di ricorso sono i seguenti. 5.1 Nel primo motivo viene dedotta l'omessa applicazione dei principi contenuti nella sentenza di questa Corte n. 13435 del 2016 di accoglimento del ricorso per revocazione proposto dagli attuali ricorrenti. Nella sentenza è stato espressamente precisato che la pronuncia revocanda si era fondata su due presupposti del tutto erronei e non corrispondenti al vero, il primo relativo all'episodio dell'abbandono, escluso in sede penale il secondo relativo al rilievo dell'età anagrafica dei ricorrenti da ritenersi illegittimo dal momento che non sussiste alcun limite di età per la genitorialità. 5.2. Nel secondo motivo si censura con il parametro di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l'erroneità della valutazione d'inidoneità dei genitori biologici in quanto fondata sui medesimi presupposti cassati in sede di revocazione. 5.3 Nel terzo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per essere la Corte d'Appello incorsa nel vizio di ultrapetizione, avendo dato per presupposto il passaggio in giudicato della sentenza di adozione, invece che esaminare analiticamente i principi stabiliti nella sentenza della Corte di cassazione n. 13435 del 2016 e farne esclusivo oggetto del decisum. 5.4 Nel quarto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 8 Cedu per avere la Corte d'Appello articolato la propria decisione sul pregiudizio relativo alla rescissione del legame tra la minore e la famiglia adottiva invece che sull'allontanamento brusco ed illegittimo dalla famiglia di origine, avvenuto subito dopo la nascita, così violando gravemente l'art. 8 Cedu. L'interpretazione fornita dalla Corte d'Appello ignora le indicazioni tratte dalla giurisprudenza Cedu poste a base della sentenza di revocazione. In particolare è stata disattesa l'indicazione secondo la quale lo Stato deve cercare di conservare i legami famigliari aiutando le situazioni di vulnerabilità e tenendo conto che l'ingerenza dello Stato può giustificarsi solo se persegue uno scopo legittimo ed è necessaria per una società democratica. 5.5 Nel quinto motivo viene dedotta la violazione dell'art. 1 della L. n. 184 del 1983 nella parte in cui stabilisce che il minore ha il diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia. I principi cardine del sistema normativo relativo alla filiazione adottiva sono la gradualità degli strumenti d'intervento e la residuante del ricorso all'adozione. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il diritto sancito all'art. 1 può essere limitato solo ove si configuri un radicale stato di abbandono mentre la dichiarazione di adottabilità deve essere l'extrema ratio, dovendo lo stato impegnarsi nel sostegno della famiglia di origine. Le relazioni peritali svolte nei due gradi di giudizio evidenziano che nella situazione dedotta nel presente giudizio il sostegno genitoriale sarebbe stato sufficiente. La sentenza impugnata ha riportato genericamente stralci delle consulenze d'ufficio dai quali non emerge nulla di più che una criticità della coppia alle prese con il primo figlio in un contesto d'incontri vigilati nel corso dei quali non ha potuto esplicarsi la piena genitorialità. 5.6 Nel sesto motivo viene dedotta la violazione dell'art. 8 della L. n. 184 del 1983 per essere stata dichiarata l'adottabilità della minore senza accertamento della condizione d'abbandono. Tale condizione è infatti stata esclusa dalla sentenza penale passata in giudicato ed anche sotto il profilo civilistico non vi è stato un rigoroso accertamento del predetto requisito. 6. Il Collegio ritiene necessario illustrare sinteticamente la sequenza delle pronunce che hanno riguardato l'adottabilità della figlia minore dei ricorrenti. La Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 150 del 2012, ha dichiarato l'adottabilità della minore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso avverso tale sentenza n. 25213 del 2013 ma questa pronuncia è stata oggetto di ricorso per revocazione definito con sentenza n. 13435 del 2016, con la quale, in sede rescindente è stato riconosciuto l'errore revocatorio invocato ed in sede rescissoria è stata cassata la sentenza della Corte d'Appello n. 150 del 2012. Anteriormente a quest'ultima decisione era intervenuto provvedimento definitivo di adozione della minore. La Corte d'Appello di Torino ha correttamente evidenziato che il rinvio conseguente alla cassazione della sentenza con la quale era stata dichiarata l'adottabilità della minore, impone, nei limiti dei principi contenuti nella sentenza n. 13435 del 2016, di valutare nuovamente se sussistano le condizioni per la dichiarazione di adottabilità, essendovi un vincolo indotto dalla natura stessa del giudizio di rinvio che esclude il rilievo dell'intervenuto provvedimento definitivo di adozione. La relazione tra le due pronunce, quella sull'adozione e quella definitiva sull'adottabilità non è oggetto del presente giudizio. 7. Prima di esaminare i motivi di ricorso si ritiene di dover procedere ad un'illustrazione sintetica dei principi adottati da questa Corte nella sentenza n. 13435 del 2016, nello statuire la cassazione con rinvio della sentenza della Corte d'Appello con la quale era stata dichiarata l'adottabilità della minore. La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso nei quali si deduceva la violazione degli artt. 1 e 8 della L. n. 184 del 1983, per essere stato dato rilievo preminente se non esclusivo al profilo dell'età dei ricorrenti oltre che all'episodio dell'abbandono rivelatosi non vero e per essere stato dichiarato l'abbandono sulla base di enunciazioni generiche. Al riguardo la cassazione della sentenza della Corte d'Appello si è fondata sulle seguenti affermazioni la dichiarazione di abbandono che giustifica l'adottabilità costituisce un'ingerenza particolarmente incisiva del diritto alla vita familiare così come declinato dalla Corte EDU e può giustificarsi soltanto se fondata su un'esigenza primaria e se proporzionata agli effetti determinati da essa. Nella specie, la circostanza che la minore sia stata abbandonata in una condizione di pericolo è stata esclusa dal giudicato penale e l'allontanamento che ne è conseguito ha generato conseguenze ascrivibili allo Stato e non ai ricorrenti. L'esame compiuto sulla loro idoneità, escluso il rilievo del predetto episodio si è fondato soltanto sull'età, ovvero su un criterio palesemente illegittimo, senza evidenziare fattori concreti che, per la loro gravità ed irreversibilità, potevano ritenersi idonei ad integrare la fattispecie di abbandono morale e materiale posto a base dell'art. 8. L'oggetto del rinvio è, in conclusione, l'esame delle condizioni e dei requisiti per l'accertamento della situazione di abbandono e per la dichiarazione di adottabilità nel rispetto dei parametri normativi, così come meglio illuminati alla luce dei canoni desumibili dalla giurisprudenza EDU. 8. La Corte d'Appello alle pag. 10 e 11 ha esattamente riprodotto i principi che la sentenza di questa Corte n. 13435 del 2016 le ha imposto di seguire al fine di riesaminare i presupposti della dichiarazione di adottabilità. 9. Nel primo e secondo motivo si contesta proprio l'applicazione di tali principi da parte della Corte territoriale sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione. 10. Le censure risultano infondate. 10.1 La Corte, svolgendo un accertamento di fatto incensurabile in sede di giudizio di legittimità, ha affermato che la dichiarazione di adottabilità si fonda su precisi e plurimi elementi di fatto, confortati univocamente dalle indagini tecniche svolte dai consulenti d'ufficio, i quali sono pervenuti a conclusioni del tutto omogenee. Gli elementi di fatto sono stati indicati analiticamente a pag. 17 attraverso l'esame della complessa vicenda genitoriale dei ricorrenti, prima e dopo la nascita della figlia minore la reiezione della domanda di adozione internazionale e le ragioni che l'hanno sostenuta la riscontrata necessità di sostegno alla genitorialità riscontrata prima del parto e confermata dopo la nascita, rifiutata dalla madre l'indicazione di forti difficoltà nell'accudimento oltre che pratico anche emotivo affettivo della minore l'accettazione, successiva all'apertura di un procedimento di volontaria giurisdizione, di un sostegno da parte dei servizi territoriali la forte differenza d'età con la minore . Tra i fatti esaminati, la Corte ha dato rilievo anche a ciò che è accaduto il 28 giugno 2010, precisando che la minore non si è trovata in stato\pericolo così come stabilito dal giudice penale , ma che sotto il profilo materiale la sequenza accertata dei comportamenti dei ricorrenti non può essere ritenuta irrilevante unitamente alle altre emergenze istruttorie riscontrate, evidenziando un profilo di grave inadeguatezza. 10.2 Le valutazioni tecniche, pur riconoscendo che i ricorrenti non presentano caratteristiche di emarginazione sociale, culturale ed economica e che vi è stato da parte loro un comportamento collaborativo con le indicazioni provenienti dai responsabili dei servizi territoriali, sono state, tuttavia, univocamente negative in ordine all'idoneità genitoriale, essendo stata riscontrata, in particolare una complessiva incapacità non emendabile di comprendere quali siano i bisogni emotivo-affettivi e pratici della minore cfr. pag. 20 sentenza impugnata , risultando il padre totalmente dipendente dalle aspettative e desideri della moglie e quest'ultima chiusa in un processo narcisistico che le impedisce di percepire la minore come un investimento affettivo. 10.3 La sentenza impugnata non ha violato i principi cui doveva attenersi in sede di rinvio compiendo una valutazione dei fatti non centrata esclusivamente sul binomio episodio abbandonico - età dei ricorrenti ma arricchendo l'indagine svolta e l'accertamento finale di numerosi ulteriori elementi. La loro complessiva valorizzazione e valutazione costituisce il nucleo incensurabile del sindacato del giudice di merito. 11. Il terzo motivo è manifestamente infondato dal momento che la Corte d'Appello ha precisato di dover decidere sulla dichiarazione di adottabilità secondo i principi indicati nella sentenza della Corte di Cassazione n. 13545 del 2016, senza alcuna interferenza con il provvedimento definitivo di adozione. 12. Il quarto motivo è infondato perché, come già illustrato, la Corte d'Appello ha fondato la propria decisione su una pluralità di elementi che ha ritenuto decisivi in quanto caratterizzanti complessivamente il profilo personale e l'idoneità genitoriale dei ricorrenti. Le valutazioni dei consulenti tecnici, così come riprodotte e condivise, incensurabilmente, nella sentenza impugnata, non sono state il frutto dell'esclusivo esame della relazione tra i ricorrenti e la minore negli incontri protetti ma derivano, per come evidenziato nella pronuncia, da un'indagine complessiva della personalità degli stessi. 13. Il quinto motivo è inammissibile risolvendosi in una censura relativa esclusivamente alla valutazione dei fatti accertati così come eseguita nella sentenza impugnata. 14. Il sesto motivo è manifestamente infondato dal momento che la condizione di abbandono posta a base della dichiarazione di adottabilità non si è fondata, nel complessivo accertamento svolto dalla Corte d'Appello, sui fatti del 28/6/2010 ma, come già ripetutamente evidenziato, su una pluralità di fattori. Inoltre il giudicato penale ha escluso la riconducibilità della condotta del ricorrente D.A. alla fattispecie incriminatrice speciale contestata, escludendo che la minore sia stata posta in una condizione di pericolo, ma tale conclusione non è impeditiva della valutazione dei fatti nella loro materialità, fuori della rilevanza penale e della creazione di una situazione di pericolo, ed in concorso con gli altri fattori ritenuti rilevanti. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. La complessità della vicenda processuale induce alla compensazione integrale delle spese processuali del presente giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Compensa le spese processuali del presente giudizio.