Madre ostacola il rapporto padre-figlio: condannata alle “sanzioni” ex art. 614-bis c.p.c.

Il Tribunale di Milano ha disposto le misure ex art. 614-bis c.p.c. Misure di coercizione indiretta nei confronti di una madre che con la propria condotta ostacolava il rapporto tra padre e figlio.

La vicenda. In un procedimento ex art. 337- quinquies ss. c.c., parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di ampliare e regolamentare il diritto di visita tra sé e il figlio minore, previo accertamento delle gravi inadempienze poste in essere dalla madre del bambino che, secondo il ricorrente, con atteggiamenti ostruzionistici ostacolava il rapporto padre-figlio. Gli atteggiamenti ostativi. Il Tribunale di Milano, accertati gli atteggiamenti ostativi della resistente, procede all’ammonimento ex officio previsto dall’art. 709- ter c.p.c. invitandola a cessare ogni condotta pregiudizievole alla frequentazione tra padre e figlio. Inoltre, quale ulteriore sanzione punitiva che possa fungere da deterrente a tali comportamenti, il Tribunale dispone, sempre ex officio , in base all’art. 614- bis c.p.c. Misure di coercizione indiretta , che la stessa sia condannata a corrispondere al ricorrente - euro 30,00 per ogni volta in cui il minore sia costretto a passare dall’abitazione materna per recuperare il materiale necessario per la scuola ovvero per l’attività sportiva - euro 50,00 per ogni volta che, in assenza di motivazione oggettiva es. malattia del bambino certificata dal medico curante la madre non consenta al padre di frequentare il minore nella giornata con pernottamento a lui assegnata. Fonte ilfamiliarista.it

Tribunale Ordinario di Milano, sez. IX, decreto 14 dicembre 2017 - 7 gennaio 2018 Presidente/Relatore Cosmai Fatto e diritto Rilevato che con ricorso, depositato il 20.4.2016, omissis ha chiesto che il Tribunale, previo accertamento delle inadempienze poste in essere dalla madre del minore avuto riguardo al provvedimento reso dal tribunale per i Minorenni di Milano in data 24.9.2012, procedesse ad ampliare e con regolamentazione il diritto di visita tra il medesimo e il figlio omissis , nato il omissis , con l’introduzione di almeno un pernottamento infrasettimanale e con regolamentazione ed equa suddivisione tra i genitori anche dei tempi di vacanza e dei ponti compresi i pernottamenti con espressa previsione della possibilità di procedere ad un recupero delle frequentazioni infrasettimanali . Chiedeva, infine che il diritto di visita nei fine settimana non fosse soggetto a variazione in caso di ponti. Sotto il profilo economico chiedeva che il Tribunale accertasse le gravi inadempienze della madre del minore anche avuto riguardo al pagamento delle spese condominiali, dichiarasse la corretta imputazione delle spese condominiali relative alla ex casa familiare e deponesse la compensazione tra eventuali importi dovuti dal Sig. omissis a titolo di spese straordinarie con quanto dal medesimo già versato per mensa scolastica, e per le spese straordinarie dal medesimo effettuate. Da ultimo chiedeva una riduzione della misura del contributo indiretto da rimettersi per il mantenimento del minore in considerazione dell’accollo dal medesimo operato per spese condominiali del 2014 e 2015 oltre che per spese condominiali ordinarie del 2016 non pagate dalla Sig.ra omissis osservato che la resistente omissis , ritualmente costituitasi in giudizio, contestava integralmente la prospettazione del ricorrente e chiedeva il rigetto di tutte le domande dal medesimo svolte deducendone la totale infondatezza in fatto ed in diritto. Chiedeva che venisse accertato il grave inadempimento del ricorrente nella modalità di esercizio della potestà genitoriale e che venisse stabilita un’equa ripartizione tra i genitori dei ponti con indicazione di un criterio univoco per la lor individuazione. Infine chiedeva che venisse dichiarato l’esatto ammontare delle spese condominiali ordinarie e straordinario relative all’immobile di per le annualità dal 2011 al 2015 e che fosse fatto obbligo al ricorrente di corrisponderle, a titolo di contributo indiretto al mantenimento del minore l’importo di Euro 1.000,00 da versarle in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese. Da ultimo chiedeva che venisse dichiarata la compensazione tra le spese straordinarie relative al minore dalla medesima sostenute e non pagate dal omissis con quelle dalla medesima dovuto per spese condominiali ordinarie considerato che le parti veniva sentite dal GOT delegato all’udienza del 4.10.2016 nel corso del quale veniva alle stesse formulata una proposta conciliativa che le parti si riservavano di valutare anche per aspetti eventualmente migliorativi dopo aver intrapreso un percorso di mediazione in particolare avuto riguardo al pernottamento infrasettimanale del minore e alla domanda di contenuto economico svolta dalla resistente considerato che alla successiva udienza del 2.2.2017 le parti venivano lungamente sentite dal GOT e convenivano in attesa della decisione del tribunaleun calendario di frequentazioni dettagliatamente indicato nel verbale stesso rilevato che con decreto del 2.2.2017 il tribunale , preso atto che nel corso del procedimento avanti al TM ebbe ad essere disposta una CTU assegnava termine alle parti sino al 30.3.2017 per la relativa acquisizione e nel contempo regolamentava le modalità di frequentazione tra omissis e il padre per le vacanze pasquali, i ponti e per le vacanze estive considerato che è stata depositata la CTU effettuata dalla Dott.sa Fiocchi Donatella, su incarico del Tribunale per i minorenni di Milano che ebbe a portare all’emissione del provvedimento di cui nella presente sede viene chiesta la modifica osservato che con provvedimento del 13.4.2017 il Tribunale, preso atto dell’insanabile contrasto esistente tra i genitori e dell’impossibilità per gli stessi di trovare accordi confacenti e rispettosi della prole, disponeva rinnovazione della CTU nominando la dott.ssa Mo. Liberatore al fine dell’espletamento dell’incarico, rigettava la richiesta della resistente di elevazione ad Euro 1.000,00 del contributo previsto per il mantenimento della prole. Veniva altresì dichiarata inammissibile in quanto del tutto estranea al presente procedimentola richiesta di entrambe le parti volta a richiedere da una lato la valutazione sulla corretta imputazione delle spese condominiali e di manutenzione della casa e la legittimità della compensazione tra le spese condominiali e le spese straordinarie sostenute nell’interesse del minore e dall’altra quella relativa alla determinazione dell’esatto ammontare delle spese condominiali ordinarie e straordinarie relative all’immobile di evidenziando, peraltro, il consolidato principio giurisprudenziale che esclude la compensabilità degli importi dovuti per il mantenimento e le spese straordinarie della prole e le eventuali altre ragioni di credito/ debito delle parti osservato che in esito al rituale deposito della CTU da parte del consulente tecnico incaricato, le parti comparivano all’udienza del 13.12.2017 avanti al Presidente relatore parte ricorrente, peraltro, evidenziava che la madre del minore continua ad essere ostacolante nel garantire il pernottamento infrasettimanale del minore e soprattutto non è stato possibile evitare il passaggio dall’abitazione materna per recuperare i libri del giovedì o del lunedì . Quanto alle proposta modalità di esercizio di visita contenute nella CTU le parti, pur prendendo atto del diverso calendario proposto dalla consulente, dichiaravano di essere concordi a che la relativa disciplina continuasse ad essere quella predisposta a nel corso dell'udienza con il GOT Dott.ssa Se. e che quindi non vi sia l'alternanza tra la vigilia di Natale e il Natale ma il periodo natalizio venga suddiviso in due periodi l'uno comprendente il Natale l'altro comprendente il Capodanno. Le parti concordano altresì che il minore stia con il padre tutti i 25 aprile collegando a tale festività il compleanno del papa e che quindi stia con la mamma tutti i 1 novembre. Il compleanno del minore per la trascorso dal medesimo ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore. Il minore poi trascorrerà con il papà la festa del papà e con la mamma la festa della mamma. Le parti chiedono altresì che le festività pasquali siano interamente trascorse ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore . Osservato che la CTU disposta nel presente giudizio evidenzia l’indubbia difficoltà dei genitori di trovare degli accordi nell’interesse del minore ma anche la scarsa consapevolezza in capo ai genitori delle proprie criticità. Rileva la CTU che Fin dall’inizio della valutazione entrambi i signori sono apparsi affaticati dal protrarsi della difficile situazione relazionale tra loro, ma altresì molto poco consapevoli delle rispettive quote di responsabilità nel mantenere lo stato di conflitto. Seppure siano entrambi portatori di valide risorse personali, al momento dell’osservazione la coppia pare ancora imbrigliata nonostante i molti anni trascorsi dalla separazione - in una dinamica relazionale e comunicativa patologica che purtroppo limita entrambi, al di là della loro consapevolezza e dei loro intenti, nel corretto svolgimento della funzione genitoriale . Aggiunge la CTU che Ad oggi, nonostante gli anni trascorsi e le molte risorse attivate dall’Ente affidatario, la situazione relazionale tra i due genitori pare immutata. Il padre del minore, che obiettivamente gode di tempi di visita di omissis piuttosto ristretti, lamenta grosse difficoltà nell’accesso al figlio, riportando anche a ragione - atteggiamenti ostruzionistici della madre. La madre del minore, dal canto suo, nega di ostacolare i rapporti tra il figlio e il padre, ma ritiene che l’atteggiamento bellicoso del Signor omissis nei suoi confronti non consenta di trovare accordi tra loro al di fuori di quanto stabilito dal provvedimento, osservando che l’uomo non asseconda mai le sue richieste come ad esempio di poter fruire di più giorni di vacanza nel mese di agosto essendo l’unico mese nel quale la donna può effettivamente godere di ferie dal suo lavoro . Secondo la Signora omissis è poi importante per omissis - che ella descrive come un bambino molto abitudinario e bisognoso di certezze - che la scansione della frequentazione sia puntualmente rispettata, per non ingenerare in lui confusione o ansia . La CTU ha peraltro preso contatto con i servizi territoriali di competenza, Ente affidatario del minore, i quali hanno rilevato .difficoltà nella possibilità di trovare accordi o mediazioni tra i due genitori, ciò soprattutto per l’atteggiamento della Signora omissis nei confronti del servizio. La donna avrebbe mostrato negli anni sfiducia nel loro operato e una generale disattesa delle indicazioni date. Viene evidenziato che la madre si è rifiutata di far incontrare loro omissis , nonostante tutte le rassicurazioni circa le modalità e le finalità con cui sarebbe stato visto. Il padre viene invece descritto come maggiormente collaborativo e fondamentalmente preoccupato di riuscire a conservare uno spazio di azione nell’educazione del figlio, a fronte dell’ostruzionismo che incontrerebbe da parte della Signora omissis , la quale peraltro avrebbe negli anni reiterato critiche sulla bontà genitoriale del signor omissis . Gli operatori evidenziano perplessità sul tipo di lavoro che potrebbero ancora fare con questo nucleo familiare, evidenziando che la scarsa collaborazione della madre rende difficile progettare interventi che possano rivelarsi utili. Sottolineano l’esigenza che il calendario di frequentazione di omissis presso l’uno o l’altro genitore sia il più possibile dettagliato e definito di modo da ridurre al minimo la necessità di interloquire sul medesimo, poste le enormi difficoltà riscontrate dagli operatori in tal senso . Del resto, come evidenziato dalla CTU sebbene la resistente nel corso della consulenza abbia assunto e manutenuto un atteggiamento rispettoso e collaborativo, nondimeno la stessa ha sempre chiaramente espresso la propria contrarietà a che venissero apportate delle modifiche in termini di ampliamento al calendario di visita di omissis con il papà, con l’introduzione del pernottamento infrasettimanale modifica che si è ritenuto di introdurre in stato avanzato di CTU e dopo le vacanze estive, trascorse in maniera serena dal bambino sia con la mamma che con il papà . Ora, rileva il Tribunale che, malgrado gli interventi ad oggi posti in essere per migliorare le competenze e il ruolo di entrambi i genitori, in concreto non sia stato realizzato alcun passo nel miglioramento delle competenze genitoriali entrambi i genitori, per aspetti differenti, manifestano serie criticità nella relazione tra i medesimi il che impedisce la possibilità di un affidamento condiviso del minore ma altresì nella comprensione dei bisogni di crescita di omissis proprio per evitare che la situazione in essere si aggravi ulteriormente è necessario che permanga il già disposto affidamento del minore all’ente territoriale di competenza Comune di e che entrambi i genitori seguano i percorsi per i medesimi consigliati al fine di scongiurare quel rischio di scissione in capo ad omissis già osservato nella presente CTU. Va invero rilevato che la CTU chiarisce che la sig.ra omissis è certamente una madre premurosa e attenta, desiderosa di perseguire il bene di omissis , ma poco incline a promuovere una autonomizzazione di omissis rispetto al legame con lei e a condividere il ruolo genitoriale con il padre del bambino. Nel dialogo con la signora Jacqueline in merito alla sua genitorialità e alla sua capacità di riconoscere l’importanza del padre nella vita di omissis si sono spesso colte delle contraddizioni e taluni comportamenti dimostrano una non sempre valida capacità di leggere opportunamente i bisogni del figlio e di anteporre le necessità di omissis alle ragioni del conflitto con il Signor omissis . La donna si è detta favorevole a che omissis abbia un rapporto con il suo papà, negando di avere dubbi sulla bontà del Signor omissis come genitore. Nel complesso, talune sue affermazioni e certi suoi agiti lasciano intravvedere una certa ambivalenza e una permanente fatica nel garantire l’accesso del bambino al padre e soprattutto nel riconoscere che l’identità del minore è inevitabilmente il frutto anche del suo rapporto con il paterno . La Signora omissis costituisce certamente per omissis il principale riferimento affettivo e negli anni ha costantemente profuso nei suoi confronti cure e attenzioni sotto ogni profilo, ma la sua capacità di promuovere l’accesso all’altro genitore risulta fortemente limitata, probabilmente per il timore inconscio di perdere il legame con il figlio, dal quale fatica a differenziarsi in termini di bisogni e stati emotivi. E’ importante che la donna acceda ad un lavoro che la rassicuri sulla solidità del suo legame affettivo con il figlio e che la accompagni nell’acquisire una immagine del padre di omissis come alleato e non più come competitor nell’accompagnamento del figlio nel suo percorso di crescita . Peraltro anche la figura paterna non è priva di criticità Nonostante egli lamenti da sempre un certo ostruzionismo della signora omissis verso la sua funzione genitoriale auspicando una maggiore integrazione nell’esercizio della genitorialità, anche in capo all’uomo si ravvisa una non sempre valida capacità di promuovere l’accesso all’altro genitore, specialmente in termini simbolici. Come ben chiarito dalla CTU né la madre né il padre hanno contemplato la presenza dell’altro genitore, confermando implicitamente il bambino nella sua costruzione di due distinte famiglie, inaccessibili e non mentalizzabili al cospetto dell’uno o dell’altro genitore, fatto certamente negativo per la costruzione identitaria e affettiva del bambino. Il padre è comunque risultato disponibile a riflettere sulle esigenze del figlio e potrebbe positivamente fruire di uno spazio di ascolto nel quale riflettere sui bisogni emotivi di omissis . Il padre mostra un interesse e un affetto genuini nei confronti del figlio e si ritiene importante che possa occupare negli anni che verranno uno spazio maggiore con lui per permettere ad omissis una positiva identificazione con il maschile . Ed ancora I due genitori non sono riusciti in questi anni a trovare tra loro modalità di gestione minimamente collaborative con il risultato che, ad esempio, i vestiti della mamma devono stare a casa della mamma e quelli del papà a casa del papà. Così omissis , nei weekend di spettanza paterna, viene spogliato al suo arrivo degli abiti che indossa e rivestito il lunedì mattina della biancheria materna usata il venerdì. Lo stesso dicasi per quanto concerne il telefono cellulare a casa della madre omissis ha in uso un cellulare di ultima generazione con cui può comunicare con i suoi amici quando si reca dal papà invece viene dotato di un altro telefonino con cui può comunicare solo con la madre . Peraltro risulta che Sia la relazione con la madre che quella con il padre sono per omissis positive e rassicuranti tuttavia entrambe difettano nella possibilità di contemplare l’altra faccia della luna, ovvero il suo rapporto con l’altro genitore e in generale con la complessità della propria storia familiare Né la madre né il padre hanno mostrato di considerare il bisogno del figlio di una rappresentazione integrata e non hanno minimamente contemplato l’opportunità di indicare nello spazio di vita del figlio l’esistenza dell’altro genitore . Conclude la CTU sottolineando che . Sia la Signora omissis che il Signor omissis difettano, tuttavia, nella capacità di empatizzare efficacemente con i bisogni emotivi del figlio, soprattutto nel riconoscere la sua doppia appartenenza e il suo fisiologico bisogno di un assetto relazionale nel quale possa accedere in modo permanente ad entrambi i genitori, al di là del calendario di collocamento presso il padre o la madre . Va peraltro considerato che sebbene Sul minore non si evidenziano segnali di una strutturazione psicopatologica, né disturbi comportamentali nondimeno La mancanza di riconoscimento reciproco tra i genitori obbliga il minore ad una difficile e penosa scissione interna del suo universo affettivo, al punto che al cospetto del padre esclude la madre e tutti i familiari materni dalla rappresentazione grafica della sua famiglia e parimenti, al cospetto della madre, esclude il padre e tutti i familiari paterni. Il minore appare rassegnato ad una condizione di incomunicabilità tra i due mondi e la stessa prospettiva di un avvicinamento o di un incontro tra i genitori, seppure sia una condizione intimamente anelata, è per lui ragione di preoccupazione, per il timore che possa provocare nuovi motivi di astio o di scontro, condizione che provoca nel bambino forti sensi di colpa nella consapevolezza di essere al centro della disputa genitoriale . Deve, quindi, essere confermato il provvedimento di affidamento del minore al Comune di dal momento che non si ravvisano ancora le condizioni per poter disporre un affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori. Seppure nel corso della consulenza si siano registrati dei piccoli miglioramenti nei rapporti tra i due genitori, in termini di capacità di collaborare tra loro nell’esercizio delle funzioni genitoriali, i medesimi appaiono ad oggi ancora insufficienti e fragili per confortare nella direzione di un affidamento condiviso che potrebbe essere previsto solo al termine di un necessario percorso di sostegno alla genitorialità che la coppia dovrebbe assiduamente seguire con modalità congiunte per almeno un anno. La coppia deve infatti essere sostenuta nell’avviare e nel sostenere le capacità di dialogo a vantaggio del figlio, affinché egli non venga più esposto a penose condizioni di scissione materiale ed esistenziale si vedano i due cellulari in uso al bambino e gli incresciosi cambi di biancheria tra una abitazione e l’altra cui viene obbligato omissis . Proprio in ragione della dinamica della coppia e al fine di scongiurare che il dissidio decisionale tra i genitori possa paralizzare le scelte fondamentali per omissis deve espressamente prevedersi che l'Ente affidatario sia autorizzato ad assumere decisioni nell'interesse del minore in caso di disaccordo tra i genitori, in particolare per quanto concerne regolamentazione dei tempi di omissis con ciascun genitore, questioni scolastiche, attività extrascolastiche, salute . Quanto al collocamento del minore ritiene il Collegio, in adesione alle conclusioni della CTU che omissis debba restare collocato in via preferenziale presso la madre. Quanto alle frequentazioni tra padre e figlioche le parti sono invitate ad osservare scrupolosamente e l’ente a segnalare in caso di inosservanza deve prevedersi che padre possa frequentare il padre a weekend alterni dal venerdì all’uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola e tutti i mercoledì, sempre dall’uscita da scuola fino alla mattina successiva con rientro a scuola. Si ritiene che la prevista frequentazione sia nell’interesse principale e fondamentale del minore le ansie materne ed in parte anche di omissis riscontrate dalla CTU che vi ha posto rimedio consentendo che il bambino possa sentire al telefono la mamma sia nella serata del mercoledì sia il giovedì mattina prima di andare a scuola e indicando al padre di dedicare questa serata esclusivamente al figlio, evitando di cenare insieme ai nonni come accadeva prima dell’introduzione del pernottamento infrasettimanale debbono dalla medesima essere risolte ed elaborate attraverso un lavoro personale dal momento che si tratta di occupazioni immotivate attesa la condizione di omissis che necessità di avere pieno accesso alla figura paterna anche al fine di consolidare la relazione con il mondo paterno strutturare la propria identità maschile. Di conseguenza , come osservato dalla CTU è importante che la madre collabori fattivamente per facilitare il passaggio del materiale necessario ad omissis per le sue attività libri, materiale sportivo, ecc avendo cura che il minore non sia obbligato a dover passare dalla casa materna la mattina presto prima di recarsi a scuola, condizione che è certamente contraria alla sua serenità . A fronte, peraltro, del permanere di atteggiamenti ostativi ed ostacolanti da parte della resistente .- da ultimo denunziati dalla difesa del ricorrente anche all’udienza del 13.12.2017- deve procedersi all’ammonimento ex ufficio ex art. 709 ter c.p.c. della resistente invitandola a cessare immediatamente ogni condotta pregiudizievole ed ostative connessa alla frapposizione dei descritti ostacoli nella frequentazione tra padre e figlio. Si ritiene chequale ulteriore sanzione punitiva che possa fungere da deterrente ai comportamenti ostativi ed ostacolanti la frequentazione tra padre e figlio e il legittimo esercizio del diritto di visita paterno deve prevedersi, ex art. 614 bis c.p.c., che la resistente sia condannata a corrispondere al resistente la somma di Euro 30,00 per ogni volta in cui il minore sia costretto a passare dall’abitazione materna per recuperare il materiale necessario per la scuola ovvero per l’attività sportiva e che sia altresì condanna al pagamento della somma di Euro 50,00 ogni volta in cui in assenza di ragione oggettivaad esempio malattia certificata dal medico/pediatra di base del bambino non sia consentito al padre di frequentare il minore nella giornata con pernottamento del mercoledì. Deve, infine prevedersi che entrambi i genitori si impegnino fattivamente per facilitare i contatti telefonici tra il bambino e il genitore che in quel momento non è con lui e che collaborino nel trasmettersi reciprocamente informazioni relative al figlio il bambino potrà contattare il genitore con il quale non si trovi attraverso una telefonata tra le 19 30 e 20 30 . Quanto alle ulteriori vacanze, preso atto dell’accordo delle parti, deve essere confermato in calendario concordato avanti al GOT dott.ssa Serpico all’udienza del 4.10.2016 il minore quindi, starà con il padre ad anni alternati con la madre dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre ad 6 gennaio, nonché- sempre ad anni alternatiper le intere vacanze pasquali. Inoltre il minore starà con il padre tutti i 25 aprile collegando a tale festività il compleanno del papa e con la mamma tutti i 1 novembre. Il compleanno del minore per la trascorso dal medesimo ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore. Il minore poi trascorrerà con il papà la festa del papà e con la mamma la festa della mamma. I ponti del 1 maggio, 2 giugno e 8 dicembre seguiranno il criterio dell’alternanza. Inoltre omissis trascorrerà 4 settimane di ferie con entrambi i genitori con relativa sospensione del diritto di visita per l’altro genitore , così suddivise per la madre, una settimana nel mese di giugno o nel mese di luglio e le prime tre settimane di agosto ciò poiché la Signora omissis può godere di ferie lavorative solo nel mese di luglio per il padre una settimana nel mese di giugno, una settimana nel mese di luglio come da loro abitudine e due settimane consecutive nella quarta settimana di agosto e la prima di settembre soluzione condivisa anche dal Signor omissis . Le vacanze dovranno essere concordate entro il 30 aprile di ogni anno. Osserva il Collegio che è necessario che i Signori omissis e omissis accedano ad un percorso di supporto alla genitorialità in maniera congiunta di modo che un professionista, che dovrebbe essere indicato dall’Ente affidatario, accompagni entrambi i genitori in una revisione critica del loro rapporto genitoriale e li aiuti ad improntare un minimo di alleanza a vantaggio di omissis . Tale percorso, che dovrebbe avere una cadenza sufficientemente assidua almeno due incontri mensili e protrarsi per almeno 12 mesi, dovrebbe essere inteso quale occasione per sperimentarsi, con l’aiuto di un professionista, nella condivisione delle scelte genitoriali. Deve infine prevedersi che omissis possa beneficiare di uno spazio psicologico individuale anche questo indicato dall’ente affidatario - che lo sostenga nell’affrontare i compiti evolutivi connessi ai nomarli processi di autonomizzazione e di socializzazione. Va qui da ultimo ribadita l’inammissibilità delle domande afferenti le spese condominiali, richiamandosi sul punto integralmente il provvedimento di questo Collegio punto 5 del 13.4.2017. Considerato che non risulta provata alcuna circostanza innovativa che possa determinare l’incremento del contribuito indiretto per il mantenimento di omissis né del resto per operare una riduzione risultando l’importo stabilito con decreto del tribunale dei Minorenni di 24.9.2012 adeguato a congruo in relazione alle esigenze di mantenimento dei minori e anche alla luce dei tempi come oggi modificati di permanenza del minore presso ciascun genitore considerata la prevalente soccombenza della resistente in relazione alla domanda di modifica incrementandola del diritto di visita avanzata dal padre e in ordine alla reiezione della richiesta di incremento del contributo economico come avanzata dalla omissis , la stessa deve essere condanna al pagamento, in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.700,00 oltre 15% rimborso forfettario iva e cpa come per legge considerato, infine, che le spese di CTU, nella misura che verrà liquidata dal Collegio a seguito di presentazione da parte della dott.ssa Moira Liberatore della nota spese debbono essere poste a carico i entrambe le parti per il 50% ciascuno. P.Q.M. In via definitiva decidendo sulla richiesta di modifica del decreto reso inter partes dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 24.9.2012 e in parziale modifica dello stesso così provvede 1 conferma il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Milano reso in data 24.9.2012 di affidamento del minore omissis al Comune di attribuendo espressamente all’ente la facoltà, in caso di mancato accordo tra i genitori, ad di assumere decisioni nell'interesse del minore, in particolare per quanto concerne regolamentazione dei tempi di omissis con ciascun genitore, questioni scolastiche, attività extrascolastiche, salute. 2 dispone che l’Ente operi uno stretto monitoraggio e vigilanza in ordine al rispetto da parte dei genitori del calendario di frequentazione tra padre e figlio qui predisposto con onere di segnalazione all’autorità giudiziaria minorile di ogni condizione di concreo e grave pregiudizio che si venisse a ravvisare per il minore 3 conferma il collocamento preferenziale di omissis presso la madre. 4 dispone che il padre possa frequentare omissis a weekend alterni dal venerdì all’uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola e tutti i mercoledì, sempre dall’uscita da scuola fino alla mattina successiva con rientro a scuola. - il minore starà con il padre ad anni alternati con la madre dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre ad 6 gennaio, nonché- sempre ad anni alternatiper le intere vacanze pasquali. Inoltre il minore starà con il padre tutti i 25 aprile collegando a tale festività il compleanno del papa e con la mamma tutti i 1 novembre. Il compleanno del minore per la trascorso dal medesimo ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore. -Il minore poi trascorrerà con il papà la festa del papà e con la mamma la festa della mamma. I ponti del 1 maggio, 2 giugno e 8 dicembre seguiranno il criterio dell’alternanza. -Inoltre omissis trascorrerà 4 settimane di ferie con entrambi i genitori con relativa sospensione del diritto di visita per l’altro genitore , così suddivise per la madre, una settimana nel mese di giugno o nel mese di luglio e le prime tre settimane di agosto ciò poiché la Signora omissis può godere di ferie lavorative solo nel mese di luglio per il padre una settimana nel mese di giugno, una settimana nel mese di luglio come da loro abitudine e due settimane consecutive nella quarta settimana di agosto e la prima di settembre soluzione condivisa anche dal Signor omissis . Le vacanze dovranno essere concordate entro il 30 aprile di ogni anno. 5 Dispone che entrambi i genitori si impegnino fattivamente per facilitare i contatti telefonici tra il bambino e il genitore che in quel momento non è con lui e che collaborino nel trasmettersi reciprocamente informazioni relative al figlio il bambino potrà contattare il genitore con il quale non si trovi attraverso una telefonata tra le 19 30 e 20 30 . 6 Dispone che l’ente affidatario-in collaborazione con le ATS di competenza predispongano in favore dei genitori Signori omissis e omissis un percorso di supporto alla genitorialità in maniera congiunta di modo che un professionista, indicato dall’Ente affidatario, accompagni entrambi i genitori in una revisione critica del loro rapporto genitoriale e li aiuti ad improntare un minimo di alleanza a vantaggio di omissis . Tale percorso, che dovrebbe avere una cadenza sufficientemente assidua almeno due incontri mensili e protrarsi per almeno 12 mesi, dovrebbe essere inteso quale occasione per sperimentarsi, con l’aiuto di un professionista, nella condivisione delle scelte genitoriali. 7 Dispone che l’ente affidatario in collaborazione con le ATS di competenza predisponga in favore di omissis uno spazio psicologico individuale che lo sostenga nell’affrontare i compiti evolutivi connessi ai nomarli processi di autonomizzazione e di socializzazione 8 visto l’art. 709 ter c.p.c. AMMONISCE ex ufficio omissis J invitandola a cessare immediatamente ogni condotta pregiudizievole ed ostative connessa alla frapposizione dei descritti ostacoli nella frequentazione tra padre e figlio. 9 Dispone ex ufficio, ex art. 614 bis c.p.c., che la resistente omissis J sia condannata a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 30,00 per ogni volta in cui il minore sia costretto a passare dall’abitazione materna per recuperare il materiale necessario per la scuola ovvero per l’attività sportiva e che sia altresì condannata al pagamento, in favore del Sig. omissis , della somma di Euro 50,00 ogni volta in cui in assenza di ragione oggettivaad esempio malattia certificata dal medico/pediatra di base del bambino non sia consentito al padre di frequentare il minore nella giornata con pernottamento del mercoledì . 10 conferma nel resto per quanto compatibili le statuizioni di cui al decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano in data 24.9.2012 11 rigetta la richiesta di modifica del contributo previsto per il mantenimento indiretto del minore 12 Dichiara inammissibili le domande di entrambe le parti di valutazione della corretta imputazione delle spese condominiali e di manutenzione della casa e la legittimità della compensazione tra le spese condominiali dovute e le spese straordinarie sostenute nell’interesse del minore nonchè diretta alla determinazione dell’esatto ammontare delle spese condominiali ordinarie e straordinario relative all’immobile di 13 condanna omissis al pagamento in favore di omissis delle spese di lite che liquida in Euro 2.700,00 oltre 15% rimborso forfettario iva e cpa come per legge 14 Dispone che le spese di CTU, nella misura che verrà liquidata dal Collegio a seguito di presentazione da parte della dott.ssa Moira Liberatore della nota spese, siano essere poste a carico di entrambe le parti per la quota del 50% ciascuno.