Confermato l’assegno di mantenimento a carico del marito nonostante i bassi redditi dichiarati

Confermato l’obbligo dell’uomo, che deve versare mille euro al mese alla consorte. Inattendibili, secondo i Giudici, le sue dichiarazioni al Fisco. Rilevante anche l’affermazione con cui si è autodefinito un brillante avvocato penalista .

Si è autodefinito brillante avvocato penalista dinanzi ai Giudici. E ora la forte autostima gli costa carissima Anche quell’elemento, assieme al possesso di beni mobili e immobili, è decisivo per obbligare il professionista a versare un assegno di mantenimento da mille euro al mese alla moglie Cassazione, ordinanza n. 2659/18, sez. VI Civile - 1, depositata il 2 febbraio . Forza economica. Inutile il ricorso proposto in Cassazione. Per i Giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, non è in discussione l’accertamento operato in Appello, ove si è ritenuta evidente la maggiore forza economica dell’uomo, nonostante i bassi redditi dichiarati. Su questo fronte i magistrati condividono l’ottica secondo cui la documentazione presentata dall’uomo è smentita dai fatti, cioè dall’ elevato tenore di vita dei coniugi e dal fatto che egli possedeva numerosi beni mobili e immobili . Ciliegina sulla torta, infine, il picco di autostima dell’uomo, autodefinitosi brillante avvocato penalista nonostante i bassi redditi dichiarati . Tutti questi elementi sono sufficienti per confermare il diritto della donna a ricevere dal marito ogni mese mille euro come assegno di mantenimento .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 24 ottobre 2017 – 2 febbraio 2018, n. 2659 Presidente Dogliotti – Relatore Lamorgese Fatti di causa La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 29 aprile 2016, ha rigettato l'appello proposto da Gu. An. per la riduzione dell'assegno di mantenimento stabilito in Euro 1000,00 mensili, in favore della coniuge Bu. Ci. St. in sede di separazione, avendo giudicato inattendibile la documentazione reddituale del Gu., come dimostrato dall'elevato tenore di vita dei coniugi e dal fatto che costui possedeva numerosi beni mobili e immobili e si era autodefinito brillante avvocato penalista, pur avendo dichiarato redditi bassi. Avverso questa sentenza il Gu. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo e a una memoria la Bu. ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Il Gu., con un unico motivo di ricorso, lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto inattendibili le proprie dichiarazioni dei redditi ed agiato il tenore di vita matrimoniale, sulla base di vari indicatori erroneamente valutati e senza considerare le potenzialità lavorative della moglie. Il motivo è inammissibile, poiché si risolve in una critica all'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito circa i redditi delle parti, che è insindacabile in sede di legittimità, in presenza di motivazione idonea a rivelare la ratio decidendi Cass., s.u., n. 8053 del 2014 . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2300,00, di cui Euro 100,00 per esborsi. Doppio contributo a carico del ricorrente come per legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.