Revocabile la donazione effettuata in favore del coniuge per sopravvenienza di un figlio

Finalità dell’art. 803 c.c. è quella di favorire i discendenti del donante, non ancora nati o la cui esistenza sia ignorata al momento della donazione. La non estensione dell’irrevocabilità delle donazioni per sopravvenienza dei figli al coniuge non si pone in contrasto con l’art. 3 Cost. poiché, nonostante che il coniuge e il figlio siano elementi del gruppo familiare, la loro situazione non è del tutto equiparabile infatti, mentre il legame tra un genitore e un figlio è espressione di una relazione giuridica diretta, destinata a non venire meno, il rapporto tra i coniugi ha natura diversa ed è soggetta a modificazioni nel corso della loro vita.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2106/18, depositata il 29 gennaio. Il caso. Nel 2008 un uomo adiva il Tribunale di Viterbo al fine di far dichiarare la revoca di una donazione effettuata, in favore di una donna – che aveva sposato nel 1996 -, con un atto notarile del 2002 e riguardante la proprietà di un appartamento – da lui acquistato nel 1997 e adibito a casa coniugale -, nonché immobili - quali locali di servizio e cantine - situati nel Comune viterbese. In particolare, l’uomo chiedeva la revocazione della donazione per ingratitudine, nonché per la sopravvenienza di una figlia, nata da una sua unione amorosa con un'altra donna. Nel 2010, il giudice di primo grado respingeva la domanda di revocazione per ingratitudine, ritenendo fondata, invece, quella per sopravvenienza di figli. Avverso la decisione del Tribunale, la donna convenuta proponeva appello alla Corte d’Appello di Roma, chiedendone la riforma. Nel 2013, il giudice di secondo grado si pronunciava respingendo il ricorso. La donna, pertanto, proponeva ricorso per Cassazione, sulla base di otto motivi. L’uomo resisteva con controricorso. La ricorrente, con il primo motivo, denunciava la violazione degli artt. 770, 805 e 2034 c.c. in quanto la Corte d’Appello, a suo avviso, aveva errato nell’escludere la natura remuneratoria della donazione. Per la ricorrente il carattere remuneratorio della donazione era stato ammesso dall’uomo in quanto liberalità posta in essere a fronte dell’impegno della signora a rinunciare all’assegno di mantenimento. Inoltre, il suddetto carattere si sarebbe dovuto desumere dal fatto che in tal modo l’uomo avrebbe inteso ricompensare la moglie per le cure e l’assistenza prestata in suo favore in relazione alla sua attività di professionista del basket. Con il secondo la donna lamentava la falsa applicazione degli artt. 143 e 770 c.c. poiché la Corte d’Appello avrebbe disposto erroneamente la revoca della donazione pur riconducendo tutta la vicenda in esame nel novero delle obbligazioni naturali, che sono irripetibili. Con il terzo e quarto motivo - in stretta correlazione tra loro e, quindi, trattati congiuntamente - la donna lamentava sempre la violazione degli artt. 143 e 770 c.c. in quanto, a suo avviso, la Corte territoriale non avrebbe dovuto ricondurre le sue azioni nel novero dei doveri coniugali di assistenza, essendo – le stesse - finalizzate ad agevolare la carriera sportiva del marito, avendo lei abbandonato il suo precedente lavoro perdendo, in tal modo, la propria indipendenza economica. Con il quinto motivo lamentava la violazione dell’art. 115 c.p. c. poiché la Corte territoriale avrebbe negato l’acquisizione della prova circa la natura remuneratoria della donazione per effetto del meccanismo della non contestazione. Con il sesto motivo si doleva del fatto che la Corte di Appello non avrebbe ammesso i mezzi di prova articolati. Col settimo motivo, poi, la donna lamentava l’omesso esame di fatti decisivi del processo. Infine, con l’ottavo motivo lamentava la violazione degli artt. 803 c.c. e 3 Cost., in quanto la Corte territoriale avrebbe errato nel non escludere la revocabilità della donazione in favore del coniuge, sulla base di un principio enunciato dalla Suprema Corte, in una pronuncia risalente al 1965, che sanciva l’irrevocabilità delle liberalità a vantaggio dei figli naturali riconosciuti. Per la donna, in altre parole, la non estensione dell’irrevocabilità delle donazioni per sopravvenienza dei figli al coniuge si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., poiché differenzierebbe la posizione di soggetti che compongono il nucleo familiare fondamentale moglie e discendenti . Le osservazioni della Corte di Cassazione. In merito al primo motivo di ricorso, la Suprema Corte ritiene la doglianza infondata in quanto, avendo la stessa donna affermato che la liberalità veniva posta in essere a fronte della sua rinuncia all’assegno di mantenimento, non poteva parlarsi di donazione remuneratoria la quale consiste in una attribuzione gratuita, compiuta spontaneamente. Nel caso in esame, pertanto, i Supremi giudici escludono la spontaneità dell’elargizione, dato l’accordo tra le parti e dato anche l’impegno profuso dalla donna per consentire al marito di svolgere la sua attività di giocatore di basket. Per la Corte il secondo motivo di ricorso è inammissibile avendo - i Giudici di secondo grado – escluso ogni dipendenza del trasferimento immobiliare dalle azioni della donna, avvenute in correlazione dei suoi doveri coniugali, ex art. 143 c.c Inammissibili, per difetto di specificità e perché volte a sindacare valutazioni di merito della Corte di Appello, sono considerate anche le doglianze sollevate con il terzo e quarto motivo del ricorso. Con riferimento al quinto motivo così come al sesto, la Suprema Corte li ritiene infondati. Per i Giudici della legittimità, la Corte territoriale ha ritenuto che non esistessero i presupposti per ritenere integrata l’ipotesi di donazione remuneratoria, ex art. 770, comma 1, c.c. che i mezzi di prova articolati fossero irrilevanti e, inoltre, che la donna non aveva chiarito come queste prove avrebbero potuto condurre ad un esito differente del giudizio. Inammissibile, ad avviso dei Giudici della legittimità, è anche la doglianza avanzata col settimo motivo di ricorso infatti, il giudice del merito, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento. Infine, è ritenuta infondata anche la doglianza sollevata con l’ottavo e ultimo motivo di ricorso. Per i Giudici supremi l’art. 803 c.c. mira a favorire i discendenti del donante, non ancora nati o la cui esistenza sia ignorata al momento della donazione. Nonostante che il coniuge e il figlio siano elementi del gruppo familiare, la loro situazione non è del tutto equiparabile. Infatti, ad avviso dei giudici, mentre il legame tra un genitore e un figlio è espressione di una relazione giuridica diretta, destinata a non venire meno, il rapporto tra i coniugi ha natura diversa ed è soggetta a modificazioni nel corso della loro vita. Conclusione. I Giudici della Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, rigettano il ricorso e condannano la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di lite, che vanno distratte in favore del difensore in quanto antistatario. Danno atto, altresì, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 16 novembre 2017 – 29 gennaio 2018, n. 2106 Presidente Mazzacane – Relatore Cavallari Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 2 marzo 2008 M.L.D. ha adito il Tribunale di Viterbo al fine di sentire dichiarare la revoca della donazione effettuata in favore di G.R. con atto rogato dal Notaio D. in data omissis , rep. omissis , racc. omissis , avente ad oggetto la proprietà dell’appartamento sito in omissis , nonché gli immobili in omissis locali di servizio e cantine . L’attore ha chiesto la revoca della donazione per ingratitudine ex art. 801 c.c. e per sopravvenienza della minore M.N. , nata dalla sua unione con B.D. . In particolare, l’attore ha esposto di avere contratto matrimonio con la convenuta il 20 luglio 1996 e di avere acquistato l’unità immobiliare oggetto di causa il 14 maggio 1997, adibendola a casa coniugale. Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 904/2010, ha respinto la domanda di revocazione per ingratitudine ex art. 801 c.c., ma ha ritenuto fondata la richiesta di revocazione per sopravvenienza dei figli. G.R. ha proposto appello contro la suddetta sentenza, chiedendone la riforma. La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 5168/2013, ha respinto il gravame. G.R. ha proposto ricorso per cassazione contro la sopraindicata sentenza, articolandolo su otto motivi, chiedendo la cassazione della decisione. M.L.D. ha resistito con controricorso affinché fosse dichiarato inammissibile o infondato il ricorso. La sola ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo G.R. contesta la violazione degli articoli 770, 805 e 2034 c.c., in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’escludere la natura remuneratoria della donazione in esame. In particolare, ad avviso della ricorrente M.L.D. avrebbe ammesso tale natura, avendo egli riconosciuto che la liberalità era stata posta in essere a fronte dell’impegno della moglie a rinunciare all’assegno di mantenimento. Inoltre, G.R. ha sottolineato che il carattere remuneratorio dell’atto di trasferimento si sarebbe dovuto desumere, in ogni caso, dal fatto che, in questo modo, il marito avrebbe inteso ricompensarla per le cure e l’assistenza prestate in suo favore in relazione alla sua attività di giocatore professionista di basket. La doglianza è infondata. La donazione remuneratoria, contratto che soggiace alle condizioni di forma previste dall’articolo 782 c.c., consiste in un’attribuzione gratuita, compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dovere adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale, volta a compensare i servizi resi dal donatario Cass., Sez. 2, n. 10262 del 18 maggio 2016 . In particolare, questa ricorre, ai sensi dell’articolo 770, comma 1, c.c., qualora l’attribuzione patrimoniale rappresenti un segno tangibile di speciale apprezzamento di servizi in precedenza ricevuti o promessi Cass., Sez. 2, n. 1989 del 22 febbraio 1995 , senza, però, rappresentarne il corrispettivo Cass., Sez. 2, n. 2452 del 28 giugno 1976 . Nella specie, con riferimento alla dedotta correlazione con la rinuncia ad opera della ricorrente al proprio diritto ad ottenere un assegno in sede di separazione, la corte territoriale ha correttamente osservato che detta circostanza avrebbe escluso l’esistenza di una simile donazione, poiché avrebbe contraddetto la causa sottesa alla donazione medesima. Sulla base della stessa prospettazione di G.R. deve negarsi, perciò, la spontaneità dell’elargizione, divenendo essa il corrispettivo dovuto in virtù di un accordo raggiunto con riferimento alla gestione della crisi matrimoniale. La natura remuneratoria del trasferimento, inoltre, va esclusa con riguardo all’impegno profuso della ricorrente per consentire al controricorrente di prepararsi al meglio per la sua attività di giocatore di basket, avendo la corte territoriale ben chiarito che si sarebbe eventualmente trattato di condotte in parte riconducibili ai doveri di cui all’articolo 143 c.c., alla luce del fatto che il marito sosteneva, in via esclusiva, gli oneri economici e patrimoniali della vita familiare, in parte non dimostrate. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la falsa applicazione degli articoli 143 e 770 c.c. poiché la Corte di Appello di Roma avrebbe erroneamente disposto la revoca della donazione in questione nonostante avesse ricondotto la vicenda de qua nell’ambito delle obbligazioni naturali, le quali sono irripetibili. La doglianza è inammissibile, non avendo G.R. colto la ratio della decisione. Infatti, la corte territoriale non ha affermato che la donazione sarebbe avvenuta in adempimento di una obbligazione naturale, come sembra sostenere la ricorrente, ma, al contrario, ha escluso ogni dipendenza del trasferimento immobiliare dalle azioni di G.R. , giacché queste erano avvenute in correlazione con i doveri previsti dall’articolo 143 c.c 3. Con il terzo ed il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta correlazione, la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 143 e 770 c.c., poiché la corte territoriale non avrebbe dovuto ricondurre le sue azioni nell’ambito degli ordinari doveri coniugali di assistenza, essendo queste finalizzate ad agevolare la carriera sportiva del marito, tanto che essa aveva abbandonato il proprio precedente lavoro, così perdendo la propria autonomia economica. G.R. si duole, altresì, della circostanza che non sia stata data la giusta rilevanza al motivo soggettivo sotteso alla donazione stessa, riconosciuto da entrambe le parti. La doglianza è inammissibile per difetto di specificità e perché volta a sindacare delle valutazioni di merito della Corte di Appello di Roma. Infatti, la ricorrente ha del tutto omesso di indicare nel dettaglio quali condotte, eccedenti l’ordinario adempimento degli obblighi derivanti dal matrimonio, sarebbero state ad essa riferibili, in tal modo precludendo a questa corte ogni sindacato della decisione gravata. Inoltre, la qualificazione di dette condotte come rientranti nell’ambito dell’attuazione del rapporto familiare rappresenta un tipico giudizio di merito che non può essere contestato davanti al giudice della legittimità, se non, dopo la recente riforma dell’articolo 360, n. 5, c.p.c., nei limiti in cui la motivazione della sentenza sul punto sia del tutto assente o meramente apparente. Peraltro, la corte territoriale ha giustificato la sua conclusione, avendo valorizzato, soprattutto, il fatto che il controricorrente si fosse assunto in via esclusiva gli oneri economici e patrimoniali della vita familiare. La Corte di Appello di Roma ha, poi, tenuto conto delle motivazioni addotte dalle parti, ma ha escluso, ancora con un giudizio di merito espressamente motivato con riferimento alla natura di corrispettivo dell’attribuzione per ciò che riguarda la rinuncia al mantenimento e con un richiamo all’adempimento dei doveri coniugali ed al difetto di prova in relazione alla dedotta agevolazione della carriera del controricorrente , che vi fosse certezza della riconducibilità dell’attribuzione patrimoniale ad un comportamento della signora G. verso il quale il sig. M. si sentiva riconoscente, fiero o comunque desideroso di dare una ricompensa . 4. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 115 c.p.c., poiché la corte territoriale avrebbe negato l’intervenuta acquisizione della prova sulla natura remuneratoria della donazione per effetto del meccanismo della non contestazione. La doglianza è infondata. La Corte di Appello di Roma, infatti, ha esaminato le circostanze che, ad avviso della ricorrente, avrebbero dovuto portare a considerare ammessa la qualificazione come remuneratoria della liberalità, ma ha ritenuto che proprio questi elementi dimostrassero l’assenza dei presupposti per ritenere integrata l’ipotesi di cui all’articolo 770, comma 1, c.c. 5. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 112 e 116 c.p.c., nonché 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost., in quanto la corte territoriale non avrebbe ammesso i mezzi di prova da essa articolati. La doglianza è infondata. Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti ha l’onere non solo di indicare specificamente i mezzi istruttori in questione, ma anche di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza.e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove Cass., Sez. 6 - 1, n. 23194 del 4 ottobre 2017 Cass., Sez. 1, n. 4178 del 22 febbraio 2007 . Nella specie, la corte territoriale ha reputato irrilevanti le suddette prove e generica, in particolare, quella concernente l’attività lavorativa della ricorrente antecedente al matrimonio, per poi ricondurre le condotte in questione nell’ambito dell’adempimento dei doveri ex articolo 143 c.c. G.R. , invece, non ha chiarito come le prove de quibus avrebbero potuto condurre ad un esito diverso del giudizio e, soprattutto, dimostrare con certezza che le azioni della stessa non costituivano attuazione degli obblighi coniugali, nell’ambito di una più ampia intesa che poneva a carico del solo marito i costi del menage familiare. 6. Con il settimo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi del processo, poiché la corte territoriale non avrebbe tenuto conto di ulteriori circostanze dedotte, quali il conferimento di procura speciale irrevocabile per una quota pari al 50% per l’immobile in esame avvenuto nel 1997 e l’intervista resa lo stesso anno dal controricorrente alla Gazzetta dello Sport nella quale aveva richiamato espressamente i benefici ottenuti dal matrimonio. La doglianza è inammissibile. Infatti, l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata Cass., Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016 . 7. Con l’ottavo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 803 c.c. e 3 Cost., poiché la corte territoriale avrebbe errato nel non escludere la revocabilità della donazione in favore del coniuge, sulla base del principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1112 del 1965, la quale aveva sancito l’irrevocabilità delle liberalità a vantaggio dei figli naturali riconosciuti. La doglianza è infondata. L’articolo 803 c.c. stabilisce, nel testo vigente all’epoca di instaurazione del giudizio di primo grado, che Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio. La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione . Questa disposizione mira espressamente a favorire i discendenti del donante, a condizione che non siano ancora nati o che la loro esistenza sia ignota al genitore. La decisione della Suprema Corte di Cassazione menzionata dalla ricorrente, nell’affermare che Sono revocabili, per sopravvenienza di figli legittimi, le donazioni fatte a favore di estranei, non quelle fatte a favore di figli naturali riconosciuti Cass., Sez. 2, n. 1112 del 4 giugno 1965 , conferma la suddetta ratio poiché, nel chiarire che non possono essere interessati dalla revocazione altri figli nella specie, quelli naturali riconosciuti , ammette che la revocazione riguarda tutti i soggetti qualificabili come estranei, termine da intendere come riferito a coloro che non rientrano nella discendenza. D’altronde, l’esclusione, operata dalla suddetta giurisprudenza, dell’applicabilità dell’articolo 803 c.c. con riferimento ai figli naturali riconosciuti trova fondamento proprio nel fatto che il beneficiante aveva, all’epoca della donazione, dei discendenti. Pertanto, è priva di pregio l’affermazione della ricorrente, secondo cui la non estensione dell’irrevocabilità delle donazioni per sopravvenienza dei figli al coniuge si porrebbe in contrasto con l’articolo 3 Cost., poiché differenzierebbe la posizione di soggetti che compongono il nucleo fondamentale familiare nella specie, moglie e discendenti . Infatti, la situazione del coniuge e quella del figlio non sono del tutto equiparabili, nonostante entrambi siano elementi del gruppo familiare, considerato che il legame fra genitore e discendente è espressione di una relazione giuridica diretta destinata a non venire meno, mentre il rapporto fra i coniugi ha natura diversa ed è soggetto a modificazioni nel corso della Loro vita. 8. Il ricorso va, quindi, rigettato. 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Se ne dispone la distrazione in favore del difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 Cass., Sez. 6 - 3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015 . P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso - condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di lite, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15% - ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.