Ricomprese nell’assegno di mantenimento le spese sanitarie ordinarie dei figli

Qualora l’affidamento di un minore non sia congiunto, il genitore non affidatario è obbligato a contribuire alla metà delle spese straordinarie, le quali se attinenti alla salute del minore possono essere ritenute tali solo se venga accertato il loro carattere di imprevedibilità. Diversamente, le spese sanitarie ordinarie debbono ritenersi ricomprese nell’assegno di mantenimento.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 1070/18, depositata il 17 gennaio. Il caso. Il Tribunale di Vicenza accoglieva l’appello proposto da parte dalla madre affidataria dei due figli minori avverso la sentenza del Giudice di Pace, riconoscendo che il padre dovesse contribuire alla metà delle spese straordinarie sostenute per la retta scolastica dei figli, nonché per le visite pediatriche. Avverso la sentenza del Tribunale il padre dei minori ricorre per cassazione denunciando l’errata qualificazione delle spese, oggetto di controversia, come straordinarie, nonché il fatto che queste dovessero essere poste a carico, per la metà, del genitore non affidatario. Le spese scolastiche. Il Supremo Collegio ribadisce che in realtà, il ricorrente non abbia contestato la natura straordinaria delle spese scolastiche, avendo, peraltro acconsentito all’iscrizione presso l’istituto scolastico, e che quest’ultime debbano certamente ascriversi nell’ambito di quelle straordinarie, e ciò in base alla giurisprudenza del Tribunale per i Minorenni. Inoltre, viene precisato che non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione di maggiore interesse” per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso . Irrilevante risulta essere il fatto che il padre avesse revocato successivamente il consenso all’iscrizione presso l’istituto scolastico, poiché è da ritenersi condivisibile l’assunto del Giudice d’Appello, secondo cui il consenso del padre, una volta concesso, non poteva più essere revocato . Le spese sanitarie. La Suprema Corte riconosce, invece che, relativamente alle spese sanitarie, il Tribunale abbia ritenuto straordinarie tali spese senza in alcun modo soffermarsi a considerare – in conformità delle norme succitate artt. 147 e 316- bis c.c. – se si trattava, per loro natura di spese non imprevedibili ed eccezionali e per il loro modesto importo, di esborsi ordinari, come tali ricompresi nell’assegno di mantenimento . La Corte dunque cassa la sentenza impugnata limitatamente a quanto disposto dai Giudici di merito in ordine alle spese sanitarie.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 21 novembre 2017 – 17 gennaio 2018, n. 1070 Presidente Cristiano – Relatore Valitutti Fatto e diritto Rilevato che T.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n 2483/2016, depositata il 18 novembre 2016, con la quale è stato accolto l’appello proposto da C.S. avverso la sentenza n. 79/2015 del Giudice di pace di Vicenza, finalizzato ad ottenere dal padre dei suoi figli minori, J. e A. , la metà delle spese straordinarie sostenute, in esecuzione di quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di Venezia con decreto dell’11 gennaio 2013 l’intimata non ha svolto attività difensiva Considerato che con l’unico motivo di ricorso - denunciando la violazione degli att. 147 e ss., in materia di mantenimento dei figli minori - T.F. si duole del fatto il giudice di appello abbia ritenuto che le spese per la retta della scuola materna privata frequentata dalla figlia A. , per l’anno 2012-2013, le spese per i ticket relativi alla visita pediatrica, alle inalazioni termali ed agli esami audiometrici per i due figli, nonché per le cure odontoiatriche a favore della figlia A. costituissero spese straordinarie, da porre a carico - pro quota - del genitore non affidatario, T.F. Rilevato che il ricorrente non contesta che la retta della scuola privata frequentata dalla figlia costituisca una spesa straordinaria p. 5 del ricorso , ma deduce di non avere prestato - per l’anno in discussione - il proprio consenso all’iscrizione della minore in detta scuola, in considerazione delle numerose assenze effettuate dalla medesima, sicché la frequentazione della stessa si era venuta a tradurre in una sorta di collocazione provvisoria della bambina quando la madre era occupata, piuttosto che in uno strumento utile per la sua crescita e formazione quanto alle spese per i ticket sanitari e per le cure odontoiatriche, il T. ne contesta l’ascrivibilità alle spese straordinarie, per la loro natura di esborsi rutinari, di modesto importo e prevedibili, in ordine ai quali, peraltro, nessuna consultazione con il padre sarebbe stata effettuata dalla C. Considerato che per quanto concerne le spese per la frequentazione della scolastiche certamente ascrivibili a quelle straordinarie, come affermato nella specie anche dal Tribunale per i Minorenni nel decreto dell’11 gennaio 2013, e come è incontroverso tra le parti - questa Corte ha affermato che non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione di maggiore interesse per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice - ai fini della corretta applicazione dei criteri previsti dagli artt. 147 e 316 bis cod. civ. - è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori Cass. 30/07/2015, n. 16175 Cass. 26/09/2011, n. 19607 nel caso di specie, risulta dagli atti che il T. aveva dato il consenso all’iscrizione della figlia A. alla scuola materna privata, per l’anno precedente, in tal modo valutando la convenienza e la conformità dell’iscrizione all’interesse della minore, ma poi lo ha revocato, per l’anno scolastico 2012-2013, in base alla sola considerazione che la medesima era stata molto spesso assente nel corso del precedente anno è da ritenersi, pertanto, condivisibile l’assunto del giudice di appello, secondo cui il consenso del padre, una volta concesso, non poteva più essere revocato, senza alcuna specifica e rilevante ragione di convenienza e di adeguatezza all’interesse della minore Ritenuto che quanto ai ticket sanitari ed alle spese odontoiatriche, sulla cui natura di spese ordinarie e non straordinarie si incentra il ricorso del T. , debbano intendersi per spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, talché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 316 cod. civ. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno cumulativo , di cure necessarie o di altri indispensabili apporti Cass. 08/06/2012, n. 9372 nel caso di specie, la decisione di appello non si sia conformata a tali principi, avendo il Tribunale ritenuto straordinarie tali spese senza in alcun modo soffermarsi a considerare - in conformità al disposto delle norme succitate - se si trattava, per la loro natura di spese non imprevedibili ed eccezionali e per il loro modesto importo, di esborsi ordinari, come tali ricompresi nell’assegno di mantenimento. Ritenuto che in accoglimento del ricorso, nei limiti di cui in motivazione, l’impugnata sentenza debba essere, pertanto, cassata con rinvio al Tribunale di Vicenza in diversa composizione, che dovrà procedere all’esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti. P.Q.M. Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione cassa la sentenza impugnata rinvia al Tribunale di Vicenza diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.