Assegno troppo gravoso per l’ex marito. Ma la Corte non crede alla disoccupazione del giovane idraulico

I Giudici non credono alla tesi dell’ex marito che chiedeva una modifica delle condizioni economiche stabilite in sede di separazione personale deducendo difficoltà economiche derivanti dalla disoccupazione. Non è credibile che un soggetto giovane ed in salute, di professione idraulico possa essere in una situazione economica precaria.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 769/18, depositata il 15 gennaio. Il caso. La Corte d’Appello di Milano, pronunciandosi sul gravame proposto dall’ex marito nei confronti della sentenza di prime cure che sancendo la separazione personale dei coniugi aveva fissato a suo carico un assegno di mantenimento per l’ex consorte ed i figli, non accoglieva la tesi della difficoltà economica dell’uomo che chiedeva una modificazione delle statuizioni economiche. I Giudici milanesi affermavano che valutate le condizioni soggettive del coniuge obbligato soggetto giovane ed in salute, di professione idraulico e la non credibilità della situazione attuale di disoccupazione e delle dichiarazioni dei redditi presentate dal medesimo appare che lo stesso verosimilmente svolgeva attività di lavoro magari in nero” o disponeva di accantonamenti” . L’ex marito impugna la sentenza con ricorso per cassazione, ma i Giudici di legittimità confermano la valutazione di seconde cure. Situazione economica precaria. Il ricorrente si duole per aver i Giudici d’appello fondato la propria decisione su affermazioni frutto di scienza privata e su fatti non qualificabili come notori , nonché per aver ritenuto inattendibili le dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio senza disporre accertamenti tributari sulla sua reale capacità economica. La censura viene smontata dal Collegio che ricorda come le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato risponde a fini meramente fiscali, non potendo assumere rilevanza vincolante per il giudice nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario. L’art. 156, comma 2, c.c. prevede infatti che il giudice nel determinare la misura dell’assegno tenga conto non solo dei redditi ma anche di altre circostanze fattuali non individuabili a priori e relative a tutti gli elementi apprezzabili in termini economici, comunque idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti. In tal senso dunque la Corte territoriale aveva argomentato la propria decisione ritenendo poco credibili le deduzioni del ricorrente sul suo stato di disoccupazione avendo lo stesso una professionalità sempre richiesta, quella dell’idraulico, settore che non conosce crisi” , ritenendo in conclusione che egli svolgesse attività di lavoro magari in nero” o disponesse di accantonamenti”, trattandosi comunque di soggetto in salute, giovane, con capacità di lavoro specifica e che può adattarsi a reperire altro lavoro . Potere discrezionale del giudice di merito. La Suprema Corte riconduce tale argomentazione alle nozioni di comune esperienza fatto notorio riconducibili all’esercizio del potere discrezionale riservato al giudice di merito. Nell’ambito della nozione di fatti notori”, precisa la Corte, rientra ogni fatto acquisito alle conoscenza della collettività con grado di certezza, di conseguenza non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari . Nel caso di specie però il giudice si è limitato a ritenere non credibile la situazione descritta dal ricorrente sulla base di una valutazione comparativa dei redditi dei due coniugi e del tenore di vita goduto durante il matrimonio, senza incorre in criteri di notorietà giuridicamente inesatti o in mere congetture . In conclusione, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 23 novembre 2017 – 15 gennaio 2018, n. 769 Presidente Giancola – Relatore Iofrida Fatti di causa La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3324/2014, ha respinto il gravame proposto da M.F. nei confronti di Z.S. , avverso la decisione di primo grado che aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi senza addebito, con affidamento condiviso dei figli minori ai genitori e loro collocamento prevalente presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale, e fissazione, a carico del M. , di un assegno di mantenimento dei figli, di Euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese extra , e del coniuge, di Euro 200,00 mensili. La Corte d’appello, confermando le statuizioni economiche di primo grado, ha affermato, in particolare, valutate le condizioni soggettive del coniuge obbligato soggetto giovane ed in salute, di professione idraulico e la non credibilità della situazione attuale di disoccupazione e delle dichiarazioni dei redditi presentate dal medesimo, che lo stesso verosimilmente svolgeva attività di lavoro magari in nero o disponeva di accantonamenti . Il M. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti della Z. che non resiste . Ragioni della decisione 1. Il ricorrente lamenta 1 con il primo motivo, la violazione, ex articolo 360 n. 3 c.p.c., degli articolo 115 e 116 c.p.c., avendo i giudici d’appello fondato la decisione su affermazioni frutto di scienza privata e su fatti non qualificabili come notori, ignorando le prove offerte dell’appellate in ordine alla situazione economica precaria ed alle attività di ricerca di nuova occupazione 2 con il secondo motivo, la violazione, ex articolo 360 n. 3 c.p.c., degli articolo 115, 116 c.p.c. e 155 comma 6 c.c., avendo i giudici d’appello affermato di non ritenere credibili le dichiarazioni fiscali dell’appellante, senza tuttavia disporre accertamenti tributari sulla effettiva capacità economica del medesimo 3 con il terzo motivo, la violazione, ex articolo 360 n. 3 c.p.c., degli articolo 155 e 156 c.c., avendo la Corte d’appello valutato l’attitudine al lavoro specifica del coniuge obbligato al mantenimento sulla base di valutazioni astratte ed ipotetiche 4 con il quarto motivo, l’omesso esame, ex articolo 360 n. 5 c.p.c., di fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, dovendo la motivazione della sentenza essere ritenuta apparente o manifestatamente illogica o contraddittoria in più parti. 2. Le prime tre censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono infondate. Come affermato più volte da questa Corte, le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario nella specie, concernenti l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno di mantenimento non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie Cass. 13592/2006 Cass. 17199/2013 Cass. 18196/2015 . Invero, l’articolo 156, comma 2, c.c., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell’assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori , ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi Cass. 605/2017 . La Corte d’appello, in ordine alla situazione economica reddituale del M. , il quale chiedendo la modifica delle statuizioni economiche della sentenza di primo grado adduceva di avere chiuso l’attività di idraulico, nel 2012, di essere disoccupato ed alla ricerca di nuova occupazione, di vivere grazie al contributo dell’attuale convivente, ha affermato che erano poco credibili sia le deduzioni del M. in ordine allo stato di disoccupazione, avendo lo stesso una professionalità sempre richiesta, quale quella dell’idraulico, settore che non conosce crisi , ed in ordine alla necessità di ricorrere all’aiuto della attuale compagna convivente, avendo quest’ultima uno stipendio di soli 1.050 mensili , sia le dichiarazioni fiscali degli anni precedenti. La Corte ha concluso nel senso di ritenere che il M. svolgesse attività di lavoro magari in nero o disponesse di accantonamenti , trattandosi comunque di soggetto in salute, giovane, con capacità lavorativa specifica e che può adattarsi a reperire altro lavoro . Ora, il ricorso alle nozioni di comune esperienza fatto notorio attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito Cass. 4051/2007 Cass. 11729/2009 ma, comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con grado di certezza di conseguenza, non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio così, Cass. 14063/2014 Cass. 6299/2014 Cass. n. 2808/2013 . Vanno, pertanto, esclusi da tale nozione un evento o una situazione soltanto probabile Cass. n. 16881 del 05/07/2013 ovvero le opinioni sociologiche meramente soggettive e regole di parziale valutazione della realtà Cass.22950/2014 . Tuttavia, nella specie, la Corte ha operato una valutazione comparativa dei redditi dei due coniugi e del tenore di vita coniugale goduto in costanza di matrimonio, limitandosi a ritenere, all’esito di tale vaglio, non credibile la attuale situazione di disoccupazione del coniuge obbligato al mantenimento dell’altro coniuge e dei figli, tenuto conto delle condizioni personali età, salute e della professionalità specifica idraulico , il che non tradisce l’utilizzo di criteri di notorietà giuridicamente inesatti o di mere congetture. 3. Il quarto motivo è inammissibile, alla luce della nuova formulazione dell’articolo 360 n. 5 c.p.c Le Sezioni Unite di questa Corte Cass. 8053-8054/2014 hanno affermato che la riformulazione dell’articolo 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’articolo 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione . Non sono quindi più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’ad. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale , di motivazione apparente , di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile , al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico , che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia Cass.23940/2017 . Ora, non viene denunciato un omesso esame di specifico e decisivo fatto storico, quanto l’apprezzamento delle risultanze istruttorie e la valutazione dei fatti difforme rispetto a quella prospettata dal ricorrente. 4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, articolo 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.