La parte che contesta l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della scrittura

Chi contesti l’autenticità di un testamento olografo, deve proporre in sede giudiziale la domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e sull’attore grava l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati per l’accertamento negativo. All’uopo, l’espletamento della CTU, se richiesta, è sufficiente per assolvere tale obbligo.

Questo è il principio di diritto, ribadito con articolato ragionamento dalla Suprema Corte, VI Sezione civile, nell’ordinanza n. 711 del 2017, emessa nella camera di consiglio del 19 aprile 2017 e depositata in cancelleria il successivo 15 gennaio del 2018, in un ricorso risalente al 2016 e vertente in materia di impugnazione di testamento olografo. Il caso. I ricorrenti incidentali nel giudizio presso la Suprema Corte, avevano inizialmente citato dinanzi al Tribunale di Verona gli eredi testamentari del sig. G.F., del quale si dichiaravano eredi legittimi, chiedendo che venisse accertata la falsità e quindi la nullità del testamento olografo del 23 agosto 2006, con il quale il de cuius aveva nominato gli allora convenuti come unici eredi in relazione alle somme investite, con la conseguente richiesta di condanna alla restituzione delle somme non dovute. I convenuti resistevano, ma il Tribunale con sentenza del 3 dicembre 2013, accoglieva la domanda e dichiarava la nullità del testamento, in quanto apocrifo, condannando i convenuti alla restituzione di € 1.199.582,99 oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria a far data dal 6 dicembre 2009. La Corte d’Appello di Venezia, decidendo sul gravame degli odierni ricorrenti, rigettava i motivi di appello tranne quello relativo alla data di decorrenza degli interessi, che stabiliva decorrere dalla data della domanda. Nel merito, escludeva la necessità dell’istanza di verificazione, ritenendo che l’accertamento dell’inesistenza dell’atto, come in caso di testamento apocrifo, soggiaccia allo stesso regime probatorio di cui alla nullità ex art. 606 c.c., in modo tale che all’erede legittimo è sufficiente disconoscere l’autenticità del testamento, essendo invece onere dell’erede testamentario avanzare istanza di verificazione. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso gli eredi testamentari, sulla base di due motivi. Gli eredi legittimari hanno resistito con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale sulla base di due motivi. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciavano la violazione e falsa applicazione degli articoli 214 e 216 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per omessa pronuncia su un punto, da essi ritenuto decisivo, della controversia. In sostanza, i ricorrenti ritenevano che la sentenza gravata avrebbe omesso di fare corretta applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12307/15 , in quanto sarebbe stato necessario proporre da parte degli eredi legittimi una espressa domanda di accertamento negativo della validità del testamento, con l’assunzione in capo a questi del relativo onere probatorio. La parte che contesta il testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo, ma in caso di impugnativa per falsità, si tratta di ordinaria azione di invalidità negoziale, che pone l’onere della prova in capo all’attore, assolto anche con le risultanze della CTU. La Cassazione ha respinto il ricorso, in quanto pur ritenendo astrattamente applicabile il principio di cui sopra, ha ritenuto corrette le valutazioni del Tribunale e della Corte d’Appello, poiché alla luce del tenore delle stesse conclusioni dell’atto di citazione, come riportate peraltro dagli stessi ricorrenti, risulta evidente che gli allora attori proposero una domanda di nullità del testamento per apocrifia, con la conseguenza che correttamente il Tribunale, con sentenza poi confermata in sede di gravame, aveva dichiarato la falsità del testamento, asseritamente olografo, del de cuius . Peraltro, ai sensi di quanto detto, fu espletata una CTU, che dichiarava la falsità della firma, in modo tale che la parte attrice, hanno ritenuto le sentenze impugnate, abbia comunque adempiuto all’onere della prova a suo carico. Il ricorso è stato quindi respinto, con relativa condanna alle spese e con la sussistenza dei presupposti per il versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 19 ottobre 2017 – 15 gennaio 2018, n. 711 Presidente Manna – Relatore Criscuolo Motivi in fatto ed in diritto della decisione Gli odierni ricorrenti incidentali convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona, R.S. e R.A., premettendo che erano eredi legittimi del defunto Si.Gi., deceduto in data omissis , chiedendo accertarsi la nullità e falsità del testamento olografo del 23 agosto 2006 con il quale aveva nominato i convenuti unici eredi in relazione alle somme di denaro investite presso RAS da V.G., con la conseguente condanna alla restituzione delle somme in questione. Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale adito con la sentenza n. 2756/2013 del 3 dicembre 2013, all’esito dell’espletamento di una CTU grafologica, accoglieva la domanda e dichiarava la nullità del testamento in quanto apocrifo, condannando i convenuti alla restituzione della somma di Euro 1.199.582,99, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria a far data dal 6 dicembre 2006, dichiarando inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria. La Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 2968 del 22 dicembre 2015, rigettava i restanti motivi di appello, accogliendo unicamente quello concernente la decorrenza degli interessi legali sulle somme da restituire, che individuava nella data della domanda. In dettaglio, escludeva che fosse necessario proporre istanza di verificazione, dovendosi aderire alla tesi che ritiene che l’accertamento dell’inesistenza dell’atto, come in caso di testamento apocrifo, soggiace allo stesso regime probatorio di cui alla nullità ex art. 606 c.c., sicché all’erede legittimo basta disconoscere l’autenticità del testamento, essendo invece onere dell’erede testamentario avanzare istanza di verificazione. In merito alla doglianza concernente l’espletamento della CTU grafologica solo su di una fotocopia, rilevava che dalla relazione d’ufficio emergeva piuttosto che l’esame fosse stato esperito sull’originale presso lo studio del notaio che ne aveva curato la pubblicazione. Infine, ritenuto generico il motivo di appello concernente le contestazioni alle conclusioni della perizia contabile, riteneva meritevole di accoglimento il motivo di appello riguardante la concreta individuazione della data di decorrenza degli interessi legali sull’obbligazione restitutoria degli appellanti, osservando che in applicazione della presunzione di buona fede, non era stata offerta la prova della mala fede degli accipientes alla data in cui era stato effettuato il prelievo dicembre 2006 , essendo stata anche esclusa la loro responsabilità in sede penale per la falsificazione del testamento. Gli interessi andavano quindi calcolati a partire dalla domanda, dovendosi altresì escludere il diritto al maggior danno da svalutazione, che presuppone la antigiuridicità della condotta, non solo sul piano oggettivo, ma anche sul piano soggettivo. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso R.A. e S. sulla base di due motivi. S.G., S.R., M.A., quale procuratore generale di S.M., S.B.M., S.B.M.F., S.S., S.B.G., G.C., S.J. e S.C., gli ultimi tre quali eredi di Si.Ca. hanno resistito con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale affidato a due motivi. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 216 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per omessa pronuncia su di un punto decisivo per la controversia. Si sostiene che la sentenza gravata avrebbe omesso di fare corretta applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 12307/2015, in quanto sarebbe stato necessario proporre da parte degli eredi legittimi una espressa domanda di accertamento negativo della validità del testamento, con l’assunzione del conseguente onere probatorio. Inoltre, avrebbe omesso di fornire risposta ad un punto decisivo della controversia, che aveva costituito anche oggetto di uno specifico motivo di appello, in merito all’inammissibilità delle domande attoree, stante il mancato disconoscimento del testamento quale presupposto prescritto dall’art. 214 c.p.c Il motivo è infondato. Ed, invero deve innanzi tutto richiamarsi il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite nel precedente citato, al quale questa Corte intende assicurare continuità, per il quale la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo. Orbene, proprio alla luce di tale affermazione appare evidente l’intrinseca contraddittorietà che connota il motivo in esame tra le considerazioni svolte nella prima parte e quelle con le quali invece si denunzia l’omessa pronuncia su di un punto decisivo. Ed, infatti, l’intervento delle Sezioni Unite ha inteso escludere la necessità di fare applicazione, in caso di impugnativa testamentaria per falsità, della previsioni in tema di disconoscimento, ritenendo che si tratta di una ordinaria azione di invalidità negoziale, che pone l’onere della prova della non autenticità del testamento in capo all’attore. Ebbene, se tale principio è condiviso nella prima parte del motivo, appare evidentemente contraddittorio invocare nella seconda parte la violazione delle prescrizioni di cui all’art. 214 e ss. c.p.c., che appunto non possono spiegare alcuna rilevanza nella fattispecie. Tornando poi alla doglianza circa la correttezza dell’applicazione delle regole di riparto dell’onere probatorio alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite, deve ritenersi che la doglianza sia infondata, emergendo che la sentenza impugnata, pur con qualche lieve imprecisione, inidonea però ad inficiare la validità della soluzione alla quale è pervenuta, ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto così come manifestati da questa Corte. In primo luogo risulta evidente, alla luce del tenore delle stesse conclusioni dell’atto di citazione, così come riportate dagli stessi ricorrenti, che gli attori hanno proposto una domanda di nullità del testamento per apocrifia, con la conseguenza che correttamente il Tribunale, con sentenza confermata in parte qua dalla Corte distrettuale, ha dichiarato la falsità del testamento asseritamente olografo del Si. . Quanto, invece, al riparto dell’onere probatorio, risulta che la decisione dei giudici di merito, lungi dall’affidarsi alla regola di giudizio fondata sull’onere della prova, ed in particolare, alle conseguenze scaturenti dalla mancata presentazione dell’istanza di verificazione, ha deciso la causa prescindendo in toto dal procedimento incidentale di cui all’art. 216 c.p.c., provvedendo ad istruire la domanda di nullità, così come proposta in citazione, disponendo all’uopo l’espletamento di una CTU, alle cui risultanze si è ritenuto di aderire al fine di affermare l’invalidità dell’atto mortis causa. Ne consegue che la sentenza ha provveduto a tale declaratoria sulla scorta della valutazione del complessivo materiale probatorio, ed in primis fondandosi sulle risultanze della CTU. Ed, invero se appare scorretta l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui, a fronte della domanda proposta dagli attori, sarebbe stato onere degli appellanti eredi testamentari proporre istanza di verificazione dovendosi ritenere esclusa alla luce dell’intervento di questa Corte del 2015 la risolubilità delle controversie in materia di impugnativa testamentaria in base alle regole processuali di cui al giudizio di verificazione, secondo la logica del disconoscimento della scrittura privata , tuttavia l’inesattezza di tale argomentazione, non inficia la correttezza dell’iter procedimentale in concreto seguito che lungi dall’essersi conformato alle regole di cui agli artt. 214 e ss. c.p.c., ha assicurato che l’accertamento della nullità avvenisse secondo le ordinarie regole di riparto dell’onere probatorio, consentendo quindi di addivenire all’accertamento della nullità sulla base dell’istruttoria svolta, ed in particolare alla luce degli esiti della CTU. Del pari infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, il quale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c., in relazione alla nullità dell’espletata CTU. Si deduce che erroneamente è stato rigettato il terzo motivo di appello con il quale si denunziava la invalidità della CTU perché l’ausiliare non aveva esaminato il testamento in originale. A tal riguardo la Corte distrettuale ha invece evidenziato che il consulente d’ufficio aveva esaminato l’originale presso lo studio del notaio che ne aveva curato la pubblicazione, ma a detta dei ricorrenti tale affermazione non risulterebbe idonea a consentire il separamento delle doglianze mosse con l’atto di appello. A tal fine si richiama la giurisprudenza di questa Corte che ritiene necessario che la CTU grafologica debba necessariamente compiersi sull’originale, laddove nel caso di specie non risultava agli atti proprio l’originale della scheda testamentaria. Il motivo è evidentemente destituito di fondamento. La censura si fonda sull’erroneo presupposto secondo cui lo svolgimento delle operazioni grafologiche sull’originale presupponga che il testamento in originale sia a sua volta stato prodotto in originale, non essendo a tal fine sufficiente che il perito d’ufficio abbia potuto compiere le proprie indagini mediante il riscontro diretto dell’originale stesso. A tal fine appare confacente il richiamo a quanto di recente affermato da questa Corte Cass. n. 14755/2016 , la quale nel fare riferimento alla precedente giurisprudenza in materia, ha rigettato un analogo motivo di ricorso, con il quale si contestava che la perizia d’ufficio non era stata effettuata sull’originale del testamento. Nel ribadire il principio per il quale cfr. Cass. n. 1831/00 il giudizio di verificazione deve necessariamente svolgersi con un esame grafico espletato sull’originale del documento conf. Cass. n. 6022/07 , poiché, e proprio in relazione all’accertamento dell’autenticità del testamento cfr. Cass. n. 1903/09 , soltanto sull’originale possono rinvenirsi quegli elementi la cui peculiarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione, ha osservato che non è necessario che tutte le operazioni debbano sempre svolgersi sugli originali, essendo sufficiente che a monte l’ausiliare abbia verificato sull’originale i dati che reputi necessari, ben potendo il prosieguo delle operazioni svolgersi su eventuali copie o scansioni. Ne consegue che ai fini della validità della CTU è sufficiente che il perito abbia potuto avere diretta visione dell’originale, riscontrando quei dati essenziali per l’accertamento dell’autenticità della grafia come ad esempio l’incidenza pressoria sul foglio della penna , che le copie di norma non consentono, e ciò a prescindere dal fatto che l’originale sia stato prodotto da una delle parti, soprattutto laddove l’originale si trovi presso un pubblico depositario che garantisce appunto, anche in funzione del ruolo ricoperto, la genuinità dell’atto conservato. Il ricorso principale deve essere rigettato. Il primo motivo di ricorso incidentale denunzia la violazione dell’art. 132 c.p.c., con il difetto di motivazione e con la conseguente nullità del procedimento e della sentenza. Si rileva che in relazione all’appello si era dedotta l’inammissibilità dello stesso per la violazione delle prescrizioni di cui all’art. 342 c.p.c., ma che la Corte d’Appello non ha motivato in alcun modo in merito al mancato accoglimento di tale eccezione. Orbene, considerato che viene dedotta la nullità della decisione per l’omessa motivazione in merito all’eccezione de qua, deve farsi riferimento all’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che a seguito della riforma del 2012 ha ritenuto che l’obbligo di motivazione sia ridotto al cd. minimo costituzionale Cass. SS.UU. nn. 803 ed 8054 del 2014 , così che la disamina e l’accoglimento del primo motivo dell’appello principale equivalgono ad un, quanto meno, implicito rigetto dell’eccezione di inammissibilità de qua, avendo quindi ritenuto, anche con la precisa indicazione delle circostanze addotte dagli appellanti al fine di individuare una diversa data di decorrenza degli interessi, che il motivo contenesse una specifica indicazione delle ragioni idonee a confutare la correttezza della soluzione del Tribunale in parte qua. Il motivo deve quindi essere rigettato. Il secondo motivo del ricorso incidentale denunzia invece la violazione falsa applicazione degli artt. 1189, 2033 e 1224 co. 2 c.c., nonché motivazione carente ed illogica ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. La censura investe la decisione della Corte d’Appello nella parte in cui ha individuato la diversa decorrenza degli interessi legali sulle somme da restituire da parte dei ricorrenti principali, non più in quella del ritiro delle somme, bensì in quella della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, essendosi altresì escluso che potesse essere attribuito il riconoscimento del maggior danno, determinato dal Tribunale in misura pari alla rivalutazione monetaria, in quanto la presunzione di buona fede, non vinta da parte degli attori, escludeva altresì che fosse richiedibile il danno di cui all’art. 1224 co. 2 c.c., che parimenti richiede l’elemento soggettivo della responsabilità. Il motivo è innanzi tutto inammissibile nella parte in cui lamenta la carenza o illogicità della motivazione, facendo evidentemente riferimento alla non più applicabile formulazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., mentre risulta del pari inammissibile laddove denunzia l’omessa disamina del fatto decisivo, omettendo però di indicare qual specifico fatto sia stato trascurato da parte del giudice di appello. Passando quindi alla violazione dell’art. 2033 c.c. la censura che investe il mancato rilievo della mala fede degli accipientes si risolve in una contestazione evidentemente di merito, investendo un apprezzamento dei fatti riservato esclusivamente al giudice di merito e ciò anche a tacere del fatto che, attesa la mancata affermazione anche in sede penale della riconducibilità della falsificazione del testamento ai R., si pretende nel motivo di poter evincere la prova della loro mala fede o dal solo fatto di avere riscosso le somme condotta alla quale i convenuti erano in apparenza legittimati atteso il tenore del testamento poi rivelatosi falso, occorrendo quindi provare la loro consapevolezza della falsità - ovvero da comportamenti successivi alla notifica dell’atto di citazione, posti in essere quindi in epoca successiva al momento a decorrere dal quale è stata riconosciuta la debenza degli interessi sulle somme da restituire . Appare invece meritevole di accoglimento la doglianza concernente il mancato riconoscimento del maggior danno. Infatti, l’affermazione del giudice di appello secondo cui sarebbe stato necessario dimostrare il profilo soggettivo della condotta antigiuridica, si scontra con i principi affermati da questa Corte, che ha appunto precisato che cfr. Cass. n. 13353/1999 in tema di indebito oggettivo il diritto del creditore agli interessi di cui all’art. 2033 cod. civ. non esclude il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma secondo, cod. civ. a prescindere dalla buona o mala fede dell’accipiens che, ai fini dell’art. 2033 cod. civ., rileva solo in ordine alla decorrenza di interessi e frutti ma non ai fini della loro sussistenza. Per l’effetto la sentenza impugnata deve essere cassata in parte qua, con rinvio al giudice del merito che si atterrà nella decisione ai principi affermati da Cass. S.U. n. 19499/2008, in tema di riconoscimento del maggior danno e di criteri di determinazione. La determinazione in ordine alle spese del presente giudizio è rimessa al giudice del rinvio che si individua in una diversa sezione della Corte d’Appello di Venezia. Poiché il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, accoglie nei limiti di cui in motivazione il secondo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Venezia. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.