Rottura dopo un mese di matrimonio: niente mantenimento alla moglie

Per i Giudici è evidente la mancanza di una comunione spirituale e materiale per la coppia. I coniugi non hanno neanche vissuto assieme, e le nozze sono state caratterizzate da ragioni economiche.

Matrimonio lampo appena 28 giorni dopo il fatidico ‘sì’, parte la procedura per la separazione. Logico, di conseguenza, secondo i Giudici, respingere l’ipotesi di un assegno di mantenimento, richiesto, in questo caso, dalla moglie. Cassazione, ordinanza numero 402, sezione sesta civile, depositata oggi . Rapporto. Prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello la donna si vede negato l’assegno di mantenimento. Per i Giudici è decisiva la constatazione che il matrimonio è durato ventotto giorni, senza che i coniugi vivessero insieme e senza che si instaurasse una vera comunione materiale e spirituale fra loro . Per completare il quadro, poi, viene anche osservato che i coniugi si accusano reciprocamente di avere concordato le nozze per motivi estranei alla volontà di una effettiva unione coniugale . Più precisamente, l’uomo è un alto ufficiale americano e beneficia di gratifiche economiche conseguenti al matrimonio, riconosciute agli appartenenti all’esercito , mentre la donna si è indotta alle nozze dopo essersi fatta rilasciare assegni postdatati e, nel corso del brevissimo matrimonio, si è anche fatta consegnare dal marito la somma di 110mila dollari in contanti . Impossibile, anche secondo i Giudici della Cassazione, ipotizzare un assegno di mantenimento, anche minimo, a favore della moglie. Ciò perché, alla luce della vicenda, pare evidente come non si è ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi . E questa visione non può essere scalfita, secondo i magistrati, dall’osservazione degli accordi economici tra i coniugi , accordi che escludono una condivisione di vita e l’instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come affectio coniugalis .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 10 ottobre 2017 – 10 gennaio 2018, n. 402 Presidente Scaldaferri – Relatore Bisogni Rilevato in fatto e in diritto 1. Nel giudizio di separazione introdotto davanti al Tribunale di Genova da Jo. St. Ca. nei confronti di Al. De. il Tribunale genovese, dopo aver pronunciato la separazione ha respinto le reciproche domande di addebito e rigettato la domanda di assegno di mantenimento della De. 2. La Corte di appello di Genova ha respinto il gravame proposto da Al. De. relativamente al rigetto della domanda di assegno rilevando che il matrimonio è durato 28 giorni senza che i coniugi convivessero insieme e senza che si instaurasse una vera comunione materiale e spirituale fra loro. Le parti - ha inoltre rilevato la Corte distrettuale - si accusano reciprocamente di aver concordato il matrimonio per motivi estranei alla volontà di una effettiva unione coniugale. Infatti il Ca. è alto ufficiale dell'esercito USA e beneficia di gratifiche economiche, conseguenti al matrimonio, riconosciute agli appartenenti all'esercito. La De. si è indotta al matrimonio dopo essersi fatta rilasciare assegni post-datati e, nel corso del brevissimo matrimonio, si è anche fatta consegnare dal marito la somma di 110.000 dollari in contanti. 3. Ricorre per cassazione Al. De. deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c Sostiene la ricorrente che la brevissima durata del matrimonio peraltro ascrivibile unicamente al Ca. e la mancata instaurazione della convivenza non sono rilevanti al fine di escludere il diritto all'assegno di mantenimento e a sostegno della sua tesi sulla irrilevanza della durata del matrimonio cita la giurisprudenza di legittimità e in particolare la recente pronuncia Cass. civ. n. 1162 dell'8 gennaio 2017 secondo cui alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti mentre, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento. La ricorrente contesta l'affermazione della Corte distrettuale secondo cui non si era instaurata alcuna effettiva comunione materiale e spirituale fra i coniugi e invoca in tal senso la generosa dazione di denaro effettuata dal Ca. 4. La ricorrente deposita memoria difensiva. Ritenuto che 5. La Corte di appello ha espresso una coerente valutazione della vicenda prospettata dalla ricorrente ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno del diritto all'assegno di mantenimento ed è pervenuta ad escluderlo rilevando la ricorrenza nella specie di quell'ipotesi eccezionale cfr. negli stessi termini Cass. civ. sez. VI-1 ord. n. 6164 del 26 marzo 2015 in cui non si è ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Infatti la Corte distrettuale ha riscontrato esclusivamente la realizzazione di accordi economici tra le parti senza che vi sia stata alcuna condivisione di vita e instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come affectio coniugalis. 6. Il ricorso va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.