La “nuova” dimora del minore può considerarsi dimora abituale

Per la determinazione del giudice competente a decidere in ordine all’affidamento del minore, si ha riguardo, in concreto, alla dimora abituale di quest’ultimo al momento della proposizione della domanda, dovendosi tuttavia valutare la possibilità che tale dimora diventi l’effettivo e stabile centro di interessi del minore.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 30219/17, depositata il 15 dicembre. Il caso. Il Tribunale di Bologna dichiarava con decreto la propria incompetenza territoriale relativamente alla domanda di affidamento di minore e rientro presso l’abitazione di uno dei genitori. Per il Tribunale, il giudice competente doveva individuarsi in considerazione del luogo presso cui il minore dimorava abitualmente al momento della proposizione della domanda dunque la competenza sarebbe spettata al Tribunale di Salerno, in quanto il minore dimorava nell’abitazione della nonna materna, sita nella provincia di tale città, al momento della proposizione della domanda. Avverso il decreto il padre del minore ricorre per cassazione, lamentandosi della competenza del Giudice del Tribunale di Salerno alla luce dell’improvviso spostamento del minore, da Bologna a Sala Consilina SA , posto in essere dalla madre al solo scopo di sottrarre la controversia al Tribunale di Bologna. Il ricorrente denuncia inoltre l’illegittimità, ai sensi reg. UE 2003/2201 Relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale , di tale spostamento avvenuto senza il suo consenso. La dimora abituale del minore. Il Supremo Collegio dà conferma del principio utilizzato dal Tribunale di Bologna nel dichiarare la propria incompetenza. Infatti, dovendosi individuare la competenza del giudice in relazione al luogo dove il minore dimora abitualmente nel momento in cui è stato proposto il ricorso, non assume alcun rilievo, a tal fine, la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei, dal momento che nell’individuazione in concreto della dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, ma è necessaria una prognosi sulla probabilità che la nuova” dimora diventi l’effettivo e stabile centro d’interessi del minore . Nel caso di specie, risultava altresì che la madre avesse trasferito il minore già nove mesi prima della proposizione della domanda, essendo irrilevante il mancato consenso del ricorrente alla luce della disciplina contenuta nel reg. UE 2003/2201, il quale regola una fattispecie diversa, ossia il riparto di giurisdizione di competenza tra giudici appartenenti a Stati diversi nell’ipotesi di sottrazione di minore. La competenza. La Suprema Corte precisa, infine, che erroneamente il decreto impugnato ha attribuito competenza al Tribunale di Salerno in seguito alla soppressione del Tribunale di Sala Consilina, giacché il relativo circondario, nel quale ricade il Comune di abituale residenza del minore, è stato accorpato a quello del Tribunale di Lagonegro . La Corte dunque dichiara la competenza del Tribunale di Lagonegro, innanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 28 novembre – 15 dicembre 2017, n. 30219 Presidente Scaldaferri – Relatore Mercolino Fatti di causa 1. Con decreto del 17 luglio 2017, il Tribunale di Bologna, pronunciando sul ricorso proposto da M.S. nei confronti di C.M. , ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in ordine alla domanda, proposta ai sensi dell’art. 317-bis cod. civ., di adozione dei provvedimenti riguardanti l’affidamento del minore M.M. , nato dall’unione tra le parti, nonché il collocamento ed il mantenimento dello stesso, con l’immediato rientro presso l’abitazione di uno dei genitori. Premesso che il giudice competente dev’essere individuato avendo riguardo al luogo in cui il minore dimora abitualmente al momento della proposizione della domanda, il Tribunale ha ritenuto che con tale espressione deve intendersi non già il luogo di residenza anagrafico-amministrativa, ma quello in cui si svolge concretamente e continuativamente la vita personale del minore, ed ha pertanto affermato la competenza del Tribunale di Salerno, rilevando che il minore dimorava in omissis , presso l’abitazione della nonna materna, dove aveva un effettivo e stabile radicamento, non essendo il suo trasferimento configurabile come un espediente unilaterale della madre per sottrarlo al giudice naturale. 2. Avverso il predetto decreto il M. ha proposto istanza di regolamento di competenza, illustrata anche con memoria. La C. ha resistito con memoria. Ragioni della decisione 1. A sostegno dell’istanza, il ricorrente denuncia innanzitutto l’errata interpretazione degli atti e dei documenti prodotti ed il travisamento dei fatti, affermando che erroneamente il Tribunale ha individuato la dimora abituale del minore presso la nonna materna in omissis , avendo egli contestato tale circostanza, e non avendo la controparte fornito alcuna prova al riguardo. Premesso infatti che la C. aveva continuato a risiedere nel Comune di omissis , dove aveva iscritto il figlio all’asilo, sostiene che soltanto a seguito della notificazione del ricorso ella aveva rinunciato all’iscrizione, trasferendo il minore presso sua madre al solo scopo di sottrarre la controversia al giudice naturale. Precisato inoltre che gli spostamenti del minore risultavano inidonei ad assumere rilevanza processuale, in quanto occasionati da eventi particolari, osserva che, anche a volervi ravvisare un trasferimento della dimora, lo stesso avrebbe dovuto essere considerato illecito, in quanto avvenuto senza il consenso del padre. 2. Il ricorrente deduce inoltre la violazione e/o la falsa interpretazione degli artt. 337-bis e 337-ter cod. proc. civ. e dell’art. 38 disp. att. cod. proc. civ., sostenendo che il trasferimento della prole realizzato da un genitore senza il consenso dell’altro integra un atto illecito ed è pertanto inidoneo a modificare il criterio di collegamento della competenza territoriale. Premesso infatti che la fissazione della dimora abituale costituisce un affare essenziale per la vita del minore, in ordine al quale non sono ammesse decisioni unilaterali di uno dei genitori, dovendo gli stessi operare di comune accordo, afferma che la competenza del tribunale del luogo ove il minore risiedeva prima dello spostamento può venir meno solo nel caso in cui la nuova residenza si sia consolidata per inerzia del genitore legittimato a dolersi del torto subìto a tal fine, non essendo previsto dalla normativa interna un termine per contestare il trasferimento, occorre avere riguardo al termine annuale previsto dal regolamento UE n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, che nella specie non risultava ancora decorso alla data di proposizione della domanda. 3. Le predette censure non meritano accoglimento. Premesso che in sede di regolamento di competenza i vizi che inficiano la motivazione in fatto del provvedimento impugnato non assumono rilievo, dovendo questa Corte statuire autonomamente sulla competenza mediante l’esercizio dei poteri di indagine connessi al denunciato error in procedendo, con la conseguente sostituzione della propria pronuncia a quella del giudice di merito cfr. Cass., Sez. III, 20/10/2006, n. 22526 3/10/2005, n. 19296 Cass., Sez. II, 23/07/2004, n. 13910 , si osserva che, ai fini dell’individuazione del giudice competente, il decreto impugnato si è conformato al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di affidamento del minore nato da un’unione di fatto, secondo cui la competenza spetta al giudice del luogo dove si trova la dimora abituale del minore nel momento in cui è stato proposto il ricorso, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei, dal momento che nell’individuazione in concreto del luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, ma è necessaria una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l’effettivo e stabile centro d’interessi del minore, ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarsi alla disciplina della competenza territoriale cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. VI, 20/10/2015, n. 21285 19/07/2013, n. 17746 4/12/2012, n. 21750 . Nell’applicazione di tale principio, il Tribunale di Bologna ha correttamente conferito rilievo alla circostanza, riconosciuta da entrambe le parti, che la dimora del minore è stata trasferita da , dove viveva con la madre, a omissis , presso la nonna materna, della cui collaborazione la resistente ha inteso in tal modo avvalersi, non essendo in grado di provvedere da sola all’accudimento del figlio. Tale trasferimento, pur avendo avuto luogo senza il consenso del padre, non può ritenersi meramente temporaneo o occasionale, essendosi protratto per circa nove mesi prima della proposizione della domanda, ed essendo stato accompagnato dalla rinuncia della ricorrente ad iscrivere il figlio presso un asilo nel Comune di origine, nonché seguito dall’iscrizione del minore presso un asilo nel nuovo Comune di residenza lo stesso ricorrente ha infatti smentito la propria affermazione secondo cui il trasferimento sarebbe intervenuto soltanto a seguito della notificazione del ricorso, avendo dichiarato in udienza che la resistente aveva condotto il minore dalla nonna fin dal 23 marzo 2016, ed avendo aggiunto di essersi recato più volte a omissis per vederlo, senza peraltro riuscirvi il ricorso è stato invece depositato il 30 dicembre 2016 e notificato l’11 aprile 2017, e quindi a quasi un anno di distanza dall’evento in questione, il quale, con tutta evidenza, non è pertanto riconducibile in alcun modo all’intento di sottrarre la controversia al giudice competente. Nessun rilievo può assumere, al riguardo, la circostanza che il trasferimento della dimora abituale del minore abbia avuto luogo senza il consenso del padre, non potendo trovare applicazione, nella specie, la disciplina dettata dal regolamento UE n. 2201/2003, invocata dal ricorrente, la quale regola il riparto dei giurisdizione tra giudici appartenenti a Stati diversi in riferimento alla diversa fattispecie della sottrazione internazionale di minori cfr. Cass., Sez. VI, 12/04/2016, n. 7161 . 4. Considerato peraltro che, in sede di regolamento di competenza, l’esame di questa Corte può estendersi anche a profili diversi da quelli presi in considerazione dal provvedimento impugnato, dovendosi procedere all’individuazione definitiva del giudice competente, al fine di evitare che la designazione dello stesso sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito della stessa controversia cfr. Cass., Sez. VI, 24/10/2016, n. 21422 27/11/ 2014, n. 25232 Cass., Sez. I, 7/02/2006, n. 2591 , occorre rilevare che erroneamente il decreto impugnato ha declinato la competenza in favore del Tribunale di Salerno, dal momento che, a seguito della soppressione del Tribunale di Sala Consilina, disposta con d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, il relativo circondario, nel quale ricade il Comune di abituale residenza del minore, è stato accorpato a quello del Tribunale di Lagonegro, al quale spetta dunque la competenza in ordine alla domanda proposta dal ricorrente. 5. La causa dev’essere quindi rinviata al Tribunale di Lagonegro, il quale provvederà anche al regolamento delle spese della presente fase. Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. pronunciando sul ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Lagonegro, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.