Moglie over 60: confermato il suo diritto all’assegno divorzile

Respinte le obiezioni dell’ex marito. Evidente la precaria situazione della donna, che gode di una pensione esigua e, secondo i Giudici, a causa dell’età non può procurarsi i mezzi per una vita dignitosa.

Moglie over 60, con una pensione minima. Poco probabile che, a divorzio ufficializzato, possa procurarsi da sola redditi adeguati per una vita dignitosa. Confermato perciò l’obbligo dell’ex marito di versarle ogni mese un assegno di 600 euro Cassazione, ordinanza n. 28994/17, sez. VI Civile, depositata il 5 dicembre . Età. Inutili tutte le obiezioni proposte prima in Tribunale, poi in Appello e infine in Cassazione dal legale dell’uomo. Nessun dubbio sul diritto della donna all’assegno divorzile. Decisiva è la comparazione delle differenti posizioni economiche dei due ex coniugi. In particolare, è emerso che la moglie è ormai sessantacinquenne, è proprietaria della casa di abitazione e di alcuni terreni, di modico valore, in Serbia e gode di una esigua pensione da 400 euro al mese . Dall’altro lato, invece, il marito pare avere una certa solidità economica, tale da permettergli di ottemperare con tranquillità all’obbligo di un assegno divorzile da 600 euro al mese. Per i Giudici, anche in Cassazione, è evidente come la donna disponga di mezzi inadeguati e, soprattutto, non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive in relazione alla sua età 65 anni . Di conseguenza, alla luce del principio di auto-responsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole , viene reso definitivo il diritto della donna al sostegno economico da parte dell’ex marito.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, sentenza 10 ottobre – 5 dicembre 2017, n. 28994 Presidente Ippolito – Relatore Bassi Ragioni della decisione Con sentenza n. 793/2014 il Tribunale di Monza ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra S.F.B. e B.A. , ponendo a carico del primo un assegno divorzile di Euro 600,00 in favore della ex moglie. Con sentenza del 24/06/2015 la Corte d’appello di Milano, per quel che ancora interessa, ha rigettato integralmente il gravame proposto dal S. , che domandava venisse accertata l’inesistenza del diritto della B. di ottenere l’assegno divorzile, previa consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare la situazione economica della medesima e, in subordine, che venisse ridotto l’importo dell’assegno in misura proporzionale alle capacità patrimoniali e reddituali delle parti. A sostegno della decisione la Corte territoriale ha rilevato che la B. , ormai sessantacinquenne, gode di un’esigua pensione mensile di Euro 400, pur essendo proprietaria della casa di abitazione e di alcuni terreni in Slovenia di modico valore. Il S. , dal canto suo, possiede una capacità economica tale da far fronte al disposto assegno divorzile. Avverso suddetta pronuncia ricorre per cassazione S.F.B. , sulla base di tre Motivi, cui resiste con controricorso B.A. , che ha altresì depositato memoria adesiva alla proposta di decisione del Consigliere relatore ex art. 380bis, comma secondo, c.p.c Con il primo motivo viene lamentata la violazione dell’art. 5, L. 898/70, in quanto la Corte d’appello non ha verificato l’esistenza del diritto della richiedente in relazione all’inadeguatezza dei mezzi o all’impossibilità di procurarseli per ragioni obbiettive. Con il secondo motivo viene lamentata l’erroneità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza in ordine alla supposta capacità reddituale del ricorrente. Con il terzo motivo viene lamentata l’omessa motivazione in ordine alle istanze istruttorie formulate con l’atto d’appello volte ad ottenere un’ulteriore consulenza tecnica d’ufficio o comunque un approfondimento istruttorio sui redditi della B. . Il primo motivo non è fondato, in quanto la Corte d’appello ha accertato sia l’inadeguatezza dei mezzi della richiedente titolare di un modesto reddito da pensione di Euro 400 mensili sia l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive in relazione alla sua età 65 anni . La pronuncia appare sostanzialmente conforme a quanto recentemente statuito da questa Corte con la sentenza n. 11504 del 2017, che nell’accertamento del diritto all’assegno divorzile impone un giudizio bifasico improntato, quanto alla fase dell’au debeatur, al principio dell’autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole. Il secondo motivo è inammissibile perché, nel prospettare un vizio motivazionale, suppone come ancora esistente il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza, essendo invece oggi denunciabile, in seguito alla modifica dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. apportata dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 8054/2014 . 11 ricorrente non evidenzia alcun fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte territoriale. Il terzo motivo è parimenti inammissibile, dovendosi rilevare che la mancata nomina di un consulente tecnico di ufficio, regolarmente sollecitata dalla parte, è censurabile in cassazione quando la consulenza sia l’unico possibile mezzo di accertamento di un fatto determinante per la decisione Cass. 10938/1996 nel caso di specie, l’istanza di ammissione di c.t.u. aveva un’evidente finalità esplorativa. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondete alla controricorrente le spese processuali, liquidate in Euro 3000 per compensi, 100 per esborsi, oltre accessori di legge. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.