Esclusa la co-assegnazione della casa coniugale per il bene dei figli

A seguito della separazione personale dei coniugi, il marito ricorre in Cassazione avverso il rigetto della domanda di co-assegnazione della casa coniugale disposto dai Giudici di merito, i quali avevano ritenuto la richiesta contraria all’interesse dei figli.

Sul tema la Cassazione con ordinanza n. 26709/17, depositata il 10 novembre. Il caso. Il Tribunale di Mantova aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, disponendo, inoltre, l’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con dimora prevalente presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale. La Corte d’Appello, adita in riforma della sentenza di primo grado, aveva integralmente respinto il gravame proposto dal padre. I Giudici rigettavano la domanda dell’appellante, volta ad ottenere l’assegnazione parziale della casa coniugale previa suddivisione dell’abitazione, in quanto la co-assegnazione dell’abitazione era contraria all’interesse dei figli a causa della permanente conflittualità esistente tra i coniugi. Avverso la decisione di merito ha proposto ricorso in Cassazione il padre. Situazione di conflittualità coniugale. Il ricorrente denuncia in Cassazione l’omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. relativamente alla situazione di conflittualità tra i coniugi. Secondo il ricorrente, la co-assegnazione della casa coniugale sarebbe favorevole per i minori in quanto in tal modo potrebbero mantenere un forte legame con il padre. La Suprema Corte ha osservato che la domanda del ricorrente è volta a porre in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito. La Corte ha ribadito che, in relazione alla nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che comporti violazione di legge. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” . In ragione di ciò la Corte di legittimità ha ritenuto inammissibile la critica del ricorrente circa la motivazione della Corte territoriale in quanto non viene evidenziato alcun fatto decisivo non valutato dai Giudici.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 12 settembre – 10 novembre 2017, n. 26709 Presidente Genovese – Relatore Acierno Ragioni della decisione Con sentenza del Tribunale di Mantova n. 72/2015 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi C.A. e G.S. . È stato altresì disposto, per quel che ancora interessa l’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con dimora prevalente presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale un assegno di mantenimento a carico del C. dell’importo di Euro 700 a titolo di mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie. Con sentenza del 10/07/2015 la Corte d’appello di Brescia, investita dell’impugnazione proposta da C.A. , ha respinto integralmente il gravame, affermando che correttamente il Tribunale ha rigettato la domanda del medesimo di assegnazione parziale della casa coniugale previa realizzazione di opere edilizie di suddivisione dell’abitazione , in quanto la permanente conflittualità esistente tra i coniugi rende la co-assegnazione contraria all’interesse dei figli art. 337sexies c.c. . Va considerato, inoltre, che non vi è accordo tra le parti circa la facile divisibilità dei vani e che attualmente la moglie intrattiene una relazione sentimentale con un altro uomo. Avverso suddetta pronuncia ricorre per cassazione C.A. , sulla base di due motivi, accompagnati da memoria Non svolge difese l’intimata G.S. . Col primo motivo di ricorso viene denunciato l’omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c., relativamente alla persistenza di una situazione di conflittualità tra i coniugi, erroneamente ritenuta dalla Corte d’appello, che ha pedissequamente ripreso quanto risultante all’esito dell’udienza presidenziale. I minori trarrebbero grande giovamento dalla co-assegnazione della casa coniugale per il legame che hanno con il padre. D’altra parte gli interventi edilizi per la divisione dell’immobile non sono né costosi né di difficile realizzazione, come indicato nella relazione del geometra prodotta in giudizio. Con il secondo motivo viene denunciato un vizio di omessa pronuncia ex art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c., relativamente alla domanda di affido condiviso paritario e di revoca dell’assegno di mantenimento, su cui la Corte d’appello non si è pronunciata. Il primo motivo, con cui il ricorrente critica la motivazione della Corte territoriale in punto di rigetto della domanda di co-assegnazione della casa coniugale, appare inammissibile perché volto a porre in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito al di fuori dei confini della nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., in quanto non viene evidenziato alcun fatto decisivo il cui esame sia stato omesso dalla Corte d’appello. Invero, attesa la portata del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., la pronuncia impugnata, essendo sorretta da motivazione scevra da vizi logici e giuridici, sfugge alla censura formulata, in quanto In tema di ricorso per cassazione, la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata come riduzione al minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella motivazione apparente”, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza” della motivazione” Cass. 8053/2014 nonché, ex multis, n. 12995/2017 e 678/2017 . Il secondo motivo è manifestamente infondato. Si evince dal testo della sentenza impugnata e dallo stesso ricorso che le domande di affidamento condiviso paritario e di revoca del mantenimento sono state prospettate dal C. come dipendenti rispetto alla domanda di assegnazione parziale della casa coniugale, ragion per cui esse devono ritenersi implicitamente rigettate. Invero, a pag. 8 del ricorso, in cui il ricorrente sintetizza quanto argomentato nell’atto d’appello, si legge col il terzo motivo l’appellante censurava la sentenza di primo grado in punto di assegnazione a suo carico di un assegno di mantenimento argomentava in particolare che anche mediante l’assegnazione parziale della casa coniugale egli avrebbe potuto provvedere al mantenimento diretto dei propri figli e che venivano meno i presupposti per la sua condanna all’assegno di mantenimento . In altri termini, il venir meno dei presupposti della corresponsione dell’assegno di mantenimento è legata alla co-assegnazione della casa coniugale. Ancora, a pag. 4 del ricorso, ove il ricorrente sintetizza quanto richiesto in primo grado, si legge in considerazione di quanto richiesto al punto che segue, circa la suddivisione della casa familiare, disporre che i figli vivano a settimane alterne con ciascuno dei due genitori e, ancora, in considerazione del punto precedente riguardante la richiesta di co-assegnazione della casa coniugale previa divisione dell’immobile , nessun assegno dovrà essere corrisposto a carico del signor C. quale contributo al mantenimento dei figli . Ne deriva l’implicito rigetto, da parte del giudice di merito, delle domande di cui il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia. La memoria depositata, reiterando le argomentazioni svolte nel ricorso, non offre elementi per superare i predetti rilievi. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato per manifesta infondatezza. Non occorre provvedere in ordine alle spese processuali in considerazione della mancata attività difensiva della parte intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.lgs. n. 196 del 2003, art. 52